OFFERTA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

sabato 31 dicembre 2011

PER RIBADIRE UN PO'.....

 L'attestato è un documento ufficiale, valido 10 anni, prodotto da un soggetto accreditato (certificatore energetico) e dai diversi organismi riconosciuti a livello locale e regionale. La sua utilità al momento ha due scopi principali:
  • per il rogito: L'Attestato di Certificazione energetica di un immobile è indispensabile per gli atti notarili di compravendita dal 1º luglio 2009 e per i contratti di locazione dal 1º luglio 2010.
  • per l'accesso alle detrazioni del 55% sul reddito IRPEF: l'attestato energetico è parte della documentazione necessaria per ottenere gli sgravi fiscali.
Con l'introduzione dei decreti attuativi da parte di diverse regioni, si sono costituiti organismi che supervisionano i professionisti abilitati alla redazione dell'attestato energetico.
L'attestato energetico o "Attestato di Certificazione Energetica" è il documento che stabilisce in valore assoluto il livello di consumo dell'immobile inserendolo in una apposita classe di appartenenza. Più è bassa la lettera associata all'immobile, maggiore è il suo consumo energetico.

lunedì 28 novembre 2011

ECCOCI SERVITI......E ALE'

Obbligo di dichiarare le prestazioni energetiche e la classe energetica degli edifici oggetto di annuncio commerciale per la vendita o la locazione.
1. L’obbligo di dichiarare le prestazioni energetiche e la classe energetica degli edifici oggetto di annuncio commerciale per la vendita o la locazione, previsto dall’art. 9, comma 1, lettera d) della l.r. 24/2006, decorre dall’1 gennaio 2012. Tale obbligo si applica a tutti gli annunci pubblicati su giornali, manifesti, volantini, siti web, trasmessi alla radio o alla televisione, per conto di qualsiasi soggetto (persona fisica, società, cooperativa, associazione, fondazione, ente pubblico o privato, ecc.) al fine di porre in vendita o in locazione una o più unità immobiliari, o interi edifici, a prescindere dalla destinazione d’uso ex dpr 412/1993, fatte salve le esclusioni di cui al punto 4.
Si ricorda che la certificazione energetica degli edifici o delle singole unità immobiliari è disciplinata dall’art. 25, commi 4 bis e 4 ter della l.r. 24/2006, nonché dalla dgr 5018/2007, nella versione aggiornata con dgr 8745/2008.
Pertanto, l’attestato di certificazione deve comunque essere predisposto in caso di:
- richiesta del certificato di agibilità o presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all’art.5 della l.r. 1/2007, nel caso di edifici di nuova costruzione o che siano stati oggetto
degli interventi di cui al punto 9.1 della dgr 8745/2008 rilevanti interventi di ristrutturazione;
- compravendita di interi edifici o di singole unità immobiliari;
- locazione di interi edifici o di singole unità immobiliari;
- stipula di contratti per la gestione degli impianti termici o di climatizzazione in cui ilcommittente sia un Soggetto pubblico;
- stipula di Contratti di Servizio Energia e Servizio Energia Plus ex d.lgs 115/2008;
- nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici;
- sostituzione di generatori di calore con potenza superiore a 100kW.
L’annuncio commerciale relativo alla vendita o alla locazione di edifici o unità immobiliari esistenti, per i quali siano terminati i lavori di costruzione, ampliamento, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, recupero del sottotetto, installazione o ristrutturazione dell’impianto termico, sostituzione di un generatore di calore con potenza superiore a 100kW (in pratica, tutte le fattispecie di cui ai punti 6.1 e 9.1 della dgr 8745/2008), dovrà indicare espressamente la prestazione energetica per la climatizzazione invernale (kWh/m2 per anno o KW/h/m3 per anno, a seconda della destinazione d’uso dell’edificio) e la classe energetica riportata nell’attestato di certificazione energetica, redatto ai sensi della dgr 5018/2007 e s.m.i.
2. Nel caso di annunci commerciali che riguardino la vendita o la locazione di edifici o di unità immobiliari per i quali siano in corso i lavori di cui al punto 6.1 o 9.1 della dgr 8745/2008 o siano in corso lavori che comunque modificano la prestazione energetica per il riscaldamento, dovrà essere indicato il fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento (kWh/m2 per anno o KW/h/m3 per anno), riportato nella più recente relazione ex art. 28 della l.10/91 depositata presso il Comune di competenza e la classe energetica corrispondente. Tale relazione dovrà essere redatta come da allegato alla dgr 5018/2007 e successive modifiche ed integrazioni. In tali annunci va espressamente riportata la dicitura “valore di progetto”, in modo da chiarire che i valori non fanno riferimento ad un attestato di certificazione energetica ma alla relazione tecnica di cui all’art.28 della l.10/91.
3. Qualora i lavori in corso non riguardino gli interventi di cui al precedente punto 2, il proprietario potrà utilizzare i dati contenuti nella certificazione energetica predisposta in passato, a condizione che sia stata redatta ai sensi della dgr 5018/2007 e successive modifiche ed integrazioni. Si ricorda che la validità dell’attestato di certificazione è di 10 anni, a condizione che l’edificio o l’unità immobiliare non subisca interventi che comportino la modifica della
prestazione energetica o venga cambiata la sua destinazione d’uso (punto 10.4 della dgr 8745/2008). Nel caso in cui la suddetta certificazione non sia mai stata predisposta, oppure l’edificio/unità immobiliare abbia subito le modifiche di cui sopra, il proprietario dovrà provvedere ad incaricare un soggetto certificatore al fine di redigere la certificazione energetica ai sensi della dgr 5018/2007, come aggiornata con dgr 8745/2008.
4. Sono esclusi dall’ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti punti 1 e 2, le seguenti fattispecie:
a) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono mantenuti a temperatura controllata o climatizzati per esigenze del processo produttivo;
b) i fabbricati industriali, artigianali, agricoli e relative pertinenze qualora gli ambienti siano mantenuti a temperatura controllata o climatizzati utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti recuperabili;
c) gli edifici e le unità immobiliari prive di impianto termico (come definito al punto 2, ettera ee) della dgr 8745/2008) o di uno dei suoi sottosistemi necessari alla climatizzazione invernale;
d) le locazioni di immobili per una durata massima di 30 giorni;
Gli annunci commerciali inerenti alle fattispecie di cui sopra dovranno riportare la dicitura “Immobile non soggetto all’obbligo di certificazione energetica”
5. L’art. 27, comma 1 quater della l.r. 24/2006 prevede che il titolare dell’annuncio commerciale che non rispetti le disposizioni emanate dalla Giunta regionale concernenti l’obbligo di dichiarare la classe e l’indice di prestazione energetica dell’edificio o della singola unità abitativa posti in vendita mediante l’annuncio commerciale stesso, incorre nella sanzione
amministrativa da 1.000€ a 5.000€. L’accertamento e la contestazione della violazione, nonché l’irrogazione e l’introito della relativa sanzione competono al Comune in cui è situato l’edificio o l’unità immobiliare oggetto di violazione. L’Organismo Regionale di Accreditamento, le cui funzioni sono state definite con dgr 5018/2007 e successive modifiche, è tenuto verificare periodicamente il rispetto dell’obbligo di cui ai punti 1.1. e 1.2 negli annunci commerciali e le conseguenti misure adottate dai comuni competenti. Le risultanze di tale verifica saranno trasmesse alla Regione Lombardia con periodicità annuale.

sabato 26 novembre 2011

ATTENZIONE ATTENZIONE......COME ERA PREVISTO....

In Lombardia obbligatorio indicare la classe energetica degli edifici negli annunci commerciali per le vendite o le locazioni.
L'obbligo è previsto nel Collegato ordinamentale 2011 pubblicato sul Burl n. 8 del 25 febbraio 2011 e prevede  per il titolare dell'annuncio che non lo rispetta una “sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro, che compete, con il relativo introito, al comune nel quale è ubicato l'edificio.

Entrerà in vigore da gennaio 2012 vedremo che succederà

venerdì 18 novembre 2011

PROBLEMA DELLA MANCANZA DI CONTROLLI SULLE ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

I prezzi e qualità bassa dei certificati sono un problema, spesso i certificati energetici vengono “venduti” per pochi euro, e compilati in modo frettoloso e in tempi troppo rapidi.
La conseguenza di questa situazione è che i tecnici certificatori vedono svilire sempre la propria professionalità, e i cittadini non sanno più di chi fidarsi e a chi rivolgersi per la certificazione energetica dell'immobile, mentre avrebbero diritto, a fronte della spesa sostenuta, ad un lavoro fatto con cura e a un servizio di qualità.
Per tenere alto il valore della qualità operativa dei certificatori, molti enti qualificati – come il Sacert – stanno lavorando nella formazione, così come la Regione Lombardia che ha anche avviato iniziative per il controllo dei certificati energetici.

Tuttavia, “il mercato sembra non accorgersene e nemmeno l’utente finale perché in fondo quel 'foglio' da portare al notaio gli è costato di meno e non importa se sia fatto bene o no”.

Bisognerebbe allora stabilire dei protocolli che consentano di ridurre la discrezionalità e di aumentare i controlli e la qualità dell'operato dei certificatori. Si potrebbe, ad esempio, prendere spunto dal modello Casa Clima, “dove i certificatori una volta formati diventano parte del sistema e lavorano ad un obiettivo comune.

Non sono messi in competizione gli uni gli atri e dove l’utente finale ha un solo referente cioè l’ente di certificazione che incarica direttamente i certificatori di espletare le varie pratiche.
Il certificatore è controllato nel suo operato, ha dei protocolli precisi a cui riferirsi, viene pagato direttamente dall’ente di certificazione e questo garantisce un buon livello di terzietà. L’utente finale infine è garantito dalla qualità del prodotto e del risultato che è indipendente dal certificatore incaricato, ha una sorta di tutela garantita dall’ente ed infine il prezzo è chiaro e uguale per tutti”.

Parolini Arch. Alessandro
Certificatore energetico regione Lombardia N° 18234

PRATICHE 55% ULTIMI MESI

Pratiche 55%: sito web ENEA...........ultimi mesi poi sarà 2012 che avverrà ?

E' disponibile on line all'indirizzo http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/ il sito ENEA per la consultazione e all'indirizzo http://finanziaria2010.enea.it/ il portale per l'invio della documentazione della detrazione 55% sia per lavori ultimati nel 2010.
Dal portale di consultazione è possibile effettuare il download della modulistica necessaria per le agevolazioni fiscali, della documentazione tecnica, ecc.
Anche per il 2011 sono previste le agevolazioni fiscali, ma il recupero del 55% avviene in 10 anni.
CERTIFICAZIONI ENERGETICHE, HAI DEI PROBLEMI ?
......CHE ASPETTI CONTATTAMI:

Arch. PAROLINI ALESSANDRO
VIA VECCHIA PER MONZA 73
20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)
CELL. 339-8598329
MAIL arch.parolini@gmail.com

giovedì 17 novembre 2011

ACE PER TUTTI....

Certificazioni energetiche degli edifici

Benvenuti!


ACE Attestato di certificazione energetica
• A cosa serve?
Indica all’utente il fabbisogno energetico annuale del sistema edificio-impianto (classe energetica) e fornisce indicazioni utili sugli eventuali interventi volti al miglioramento dell’efficienza energetica (risparmio nelle bollette). Costituisce, dunque, un importante strumento di trasparenza per il cliente
Chi lo può rilasciare?
La Regione Lombardia stabilisce che il certificato deve essere redatto e firmato da un professionista accreditato ai sensi del DGR VIII/5773 e successivi. L’elenco dei certificatori è consultabile sul sito http://www.cened.it/.
Il rilascio dell'ACE può essere effettuato solo da chi è accreditato
Il certificato una volta vidimato e timbrato è consegnato al proprietario.
  • Obblighi e tempistiche di applicazione
Compravendita
• Trasferimento a titolo oneroso intero immobile con unico contratto da 1/9/2007 (per u.a. termoautonome certificare ciascuna u.a.) Es: villetta, intero edificio
• Trasferimento a titolo oneroso singola unità immobiliare da 1/7/2009

Altri casi in cui l'ACE è necessario
• Stipula-rinnovo di contratti “servizio-energia” (DPR412/93) da 1/1/2008
• Accesso a incentivi o agevolazioni di qualunque natura (55% detrazione fiscale rimborsata in soli 3 anni) da 1/9/2007
Nuovi edifici, manutenzione straordinaria (involucro dell'edificio o impianto termico) o importante ristrutturazione edilizia da 1/9/2007
Locazione singole unità immobiliari da 1/7/2010
• Edifici di proprietà pubblica o ad uso pubblico con superficie superiore a 1000mq entro 1/7/2009

ATTENZIONE! Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001. Le immagini inserite in questo blog sono pubblicate senza alcun fine di lucro e sono tratte dal web. Qualora la loro pubblicazione violi diritti d'autore si prega di comunicarlo per una pronta rimozione.

ACE - ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA LOMBARDIA

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Arch. PAROLINI ALESSANDRO
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