OFFERTA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

lunedì 30 luglio 2012

NEWS PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Detrazioni sulla riqualificazione energetica: fisse al 55% sino al 30 giugno 2013


Di correzione a quanto stabilito sul Decreto Sviluppo le detrazioni fiscali relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici non scenderanno dal 55% al 50% ma rimarranno fisse al 55% sino al 30 giugno 2013.
La modifica a quanto precedentemente stabilito nasce da un emendamento approvato dalla Commissione finanze ed attività produttive della Camera.

giovedì 26 luglio 2012

"...LO STATO DELL'ARTE"

Certificazione energetica in Italia: lo stato dell’arte

Nel nostro paese il recepimento della Direttiva europea 2002/91/Ce sul “rendimento energetico degli edifici nell’edilizia” ha prodotto un corpus normativo statale e regionale, anche se non ancora esaustivo, certamente significativo in materia di certificazione energetica degli edifici.
Con il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 inerente l’“Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia” per la prima volta vengono fissate delle regole riguardanti:
- la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici;
- l’applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici;
- i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici;
- le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione;
- i criteri per garantire la qualificazione e l’indipendenza degli esperti incaricati della certificazione energetica e delle ispezioni degli impianti;
- la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari all’orientamento della politica energetica del settore;
- la promozione dell’uso razionale dell’energia anche attraverso l’informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l’aggiornamento degli operatori del settore.
A tale dispositivo normativo, corretto ed integrato con il D. Lgs n. 311/2006, fa seguito il D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 con cui è stato emanato il relativo Regolamento di Attuazione che definisce le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del D. Lgs 192/2005. Le prescrizioni introdotte dal Regolamento si applicano all’edilizia pubblica e privata e alle ristrutturazioni di edifici esistenti e adottano per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici le norme tecniche nazionali UNI/TS 11300. Altre modifiche al D. Lgs 192/2005 sono state apportate con la L. n.133/2008, tra cui quella, introdotta dall’art. 35, con cui venne meno l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita degli immobili, decisione successivamente oggetto di una formale procedura di messa in mora da parte della comunità europea. Nel luglio 2009 viene pubblicato il D.M. del 26 giugno 2009 inerenti le“Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” che dopo quattro anni dal primo provvedimento del governo italiano, definisce completamente le procedure applicative della certificazione energetica degli edifici, in attuazione dell’articolo 6, comma 9 e dell’articolo 5, comma 1 del Decreto Legislativo 192/2005. Le Linee guida, come esplicitato dall’articolo 3, hanno finalità atte a garantire la promozione di adeguati livelli di qualità dei servizi di certificazione, assicurare la fruibilità, la diffusione e una crescente comparabilità delle certificazioni energetiche sull’intero territorio nazionale in conformità alla direttiva 2002/91/Ce, promuovendo altresì la tutela degli interessi degli utenti. Le stesse Linee si applicano alle Regioni e Province autonome ancora sprovviste di propri strumenti di certificazione, e comunque sino alla data di entrata in vigore degli strumenti regionali
Invece, gli enti che hanno già recepito la direttiva 2002/91/Ce, erano e sono ancora tenuti (visto lo stato della legiferazione regionale in materia) ad adottare misure atte a favorire un graduale ravvicinamento dei propri strumenti alle stesse Linee guida.
Le linee stabiliscono anche la validità massima degli attestati di certificazione in dieci anni, anche se, nel frattempo, dovessero essere emanati provvedimenti di aggiornamento. La validità massima dell’attestato è confermata solo se sono rispettate le prescrizioni normative vigenti per le operazioni di controllo di efficienza energetica. Nel caso di mancato rispetto di tali disposizioni, l’attestato decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata. All’attestato di certificazione energetica devono comunque essere allegati, in originale o in copia, i libretti di impianto o di centrale di cui all’art. 11, comma 9, del D.P.R. 412/1993.
L’attestato di certificazione energetica (ACE) va aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione, edilizio e impiantistico, che modifica la prestazione energetica dell’edificio. Inoltre, l’Allegato A delle Linee guida evidenzia che la certificazione energetica si applica a tutti gli edifici delle categorie di cui all’articolo 3, del D.P.R. 412/1993, indipendentemente dalla presenza di impianti tecnici dedicati ad uno dei servizi energetici di cui è previsto il calcolo delle prestazioni.
Con il D.M. del 2008 vengono introdotte ed illustrate anche le metodologie per la determinazione della prestazione energetica degli edifici: il “Metodo calcolato di progetto” (che fa riferimento alla norma UNI/TS 11300) e il “Metodo di calcolo da rilievo sull’edificio o standard” che prevede tre livelli di approfondimento. Un paragrafo del decreto è dedicato alla valutazione qualitativa delle caratteristiche dell’involucro edilizio volte a contenere il fabbisogno per la climatizzazione estiva per la quale sono proposti due metodi: il metodo basato sulla determinazione dell’indice di prestazione termica dell’edificio per il raffrescamento (EPe) e il metodo basato sulla determinazione di parametri qualitativi. Le prestazioni energetiche dell’edificio sono definite attraverso un sistema di valutazione basato su classi identificate dalle lettere dalla A alla G, con l’introduzione di una classe A+. In pratica, il consumo energetico determina la classe dell’edificio tra le 8 selezionabili: A+, A, B, C, D, E, F, G. La classe energetica migliore è quella con il minor consumo annuo (A+), mentre la peggiore è quella con il maggior consumo annuo (G). La certificazione va richiesta, a proprie spese, dal titolare del titolo abilitativo a costruire, comunque denominato, o dal proprietario, o dal detentore dell’immobile, ai Soggetti certificatori.
Per gli edifici esistenti di superficie utile fino a 1000 mq, oggetto di compravendita o di locazione, il proprietario, consapevole della scadente qualità energetica dell’immobile, può scegliere di ottemperare agli obblighi di legge attraverso un’autodichiarazione in cui afferma che l’edificio è di classe energetica G e che i costi per la gestione energetica dell’edificio sono molto alti.
Lo scadenzario inerente l’obbligatorietà della redazione dell’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) indicato dal D. Lgs. n. 192/2005 (cosi come modificato ed integrato dal D.lgs 311/2006, dalla Legge n.133 del 6 Agosto 2008 e dal D.lgs n. 28 del 2011 ), prevedeva in buona sostanza che dal:
1° settembre 2007 – tutti gli  edifici di nuova costruzione; tutti gli interventi di demolizione sugli edifici; interventi di ristrutturazione superiori al 25 per centodell’intera superficie; recupero di zone non abitative per cambiarle ad uso abitativo; recupero di sottotetti o di vani scala; compravendita di edifici.
1° gennaio 2008 – Per trasferimenti a titolo oneroso fatti con pignoramenti a seguito di provvedimenti giudiziali sia per edifici privati che per edifici pubblici;
1° luglio 2009 – Trasferimento a titolo oneroso delle unità immobiliari singole;
1° luglio 2010 – Contratti di locazione finanziaria;contratti di locazione di affitto di azienda;contratti di locazione.
Inoltre, dal 1 gennaio 2012 gli annunci di vendita devono riportare l’indice di prestazione energetica dell’immobile riportato all’interno della certificazione energetica dell’edificio.
Lo stato di attuazione del predetto obbligo di redazione della certificazione energetica è variabile da regione a regione e comunque, si registra una maggiore entità laddove sono stati emanati provvedimenti normativi di semplificazione delle procedure.
Il prossimo 27 marzo nell’ambito del Forum Nazionale sulla Certificazione Energetica verrà presentato il “Rapporto 2012” inerente lo stato di attuazione della certificazione energetica degli edifici in Italia. Lo studio, di fondamentale valore statistico, redatto dal Comitato Termotecnico Italiano Energia e Ambiente (Cti) evidenzia i principali indicatori per comprendere il livello di concreta attuazione della normativa vigente sia nazionale che regionale. Dall’analisi risulta che, nelle Regioni censite, le distribuzioni di frequenza per classe energetica degli Ace depositati sono tra loro nettamente differenti. Le Regioni che hanno applicato la certificazione con maggior rigore sono state Lombardia (710.000), Emilia Romagna (260.000), Piemonte (233.931), Liguria (66.329) e Lazio (29.700). Una questione spinosa, al momento purtroppo irrisolta, riguarda l’autodichiarazione in classe G del proprietario dell’immobile, prevista dal paragrafo 9 dell’allegato A del D.M. 26 giugno 2009. Infatti, dove consentita, l’autocertificazione è stata nettamente preferita rispetto alla certificazione energetica (Abruzzo, Calabria, Campania, Sicilia). La conseguenza è stata che, negli atti di trasferimento immobiliare, la maggior parte di acquirenti o inquilini, non hanno ricevuto in pratica alcuna indicazione sui futuri costi di gestione energetica, né tantomeno informazioni su come migliorare, nella maniera più conveniente, il rendimento energetico dell’edificio. La Commissione Europea, non ritenendo questa scelta coerente con il completo recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio Del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell’edilizia, ha avviato, nel mese di settembre 2011, una procedura di messa in mora dello Stato italiano. Pertanto, l’autodichiarazione non dovrebbe essere più attuata su tutto il territorio nazionale con l’emanazione di un opportuno decreto “correttivo”. Un altro obbligo di legge che fatica a decollare riguarda l’installazione delle “targhe energetiche”: soltanto la regione Lombardia ne ha annunciato l’entità (4.650). Ricordiamo, a tal proposito, che il D.Lgs. 192/2005 all’art. 6 ne prevede l’obbligatorietà per gli tutti gli edifici ad uso pubblico.Tra gli aspetti più dibattuti della certificazione vi sono le attività di controllo avviate, per ora solo sperimentalmente, da troppo poche Amministrazioni. Dalle stime indicate nel rapporto emerge un’elevata percentuale di Ace con risultanze non conformi. A riguardo, anche la direttiva 2010/31/Ue, già in vigore, all’art. 18 affronta apertamente la questione prescrivendo, alle autorità nazionali competenti o agli organismi da esse delegati, l’istituzione di sistemi di controllo indipendenti (dispone la verifica di una percentuale statisticamente significativa di tutti gli Ace rilasciati nel corso di un anno), in conformità all’allegato II della medesima. Per quanto concerne l’obbligo di indicare la classe energetica degli edifici negli annunci immobiliari di vendita o locazione, a distanza di circa due mesi dall’entrata in vigore, solo nel 12,7 per centodei casi l’obbligo è stato rispettato. Il dato emerge da una ricerca condotta da Immobiliare.it . Lo studio ha analizzato le differenze tra Nord, Centro e Sud: nel Nord Est, la percentuale di annunci con certificazione energetica è al 18,9 per cento, mentre a Nord Ovest è al 15,6 per cento; al Centro Italia siamo all’8,8 per centoe al Sud al 3,8 per cento. Tra le province, quelle con i livelli più elevati di certificazione sono Bolzano (oltre un annuncio su quattro, il 25,6 per cento) e Trento (22,0 per cento), seguite a distanza da Milano (11,3 per cento) e Torino (10,2 per cento). Roma è ferma al 5,2 per cento, mentre il fanalino di coda dell’indagine è Palermo, che arriva allo 0,9 per cento.
Il motivo per il quale gli immobili in regola sono relativamente pochi è evidente, ad oggi, l’unica regione che sanziona il mancato adempimento dell’obbligo è la Lombardia (previste multe fino a 5.000 euro) che, comunque, è stata costretta dalla levata di scudi dei proprietari di casa e dei professionisti di settore a mitigare l’introduzione della norma, escludendo dalle sanzioni gli annunci che fanno riferimento ad un contratto sottoscritto entro il 31 dicembre 2011. Ma i problemi maggiori – spiega Immobiliare.it – li hanno i privati: infatti solo l’1,5 per centodegli annunci pubblicati è dotato di indicazione della classificazione energetica dell’immobile messo in vendita o affitto a fronte del 12,9 per centodegli annunci pubblicati dalle agenzie.La rilevazione condotta ha ritenuto validi solo gli annunci che riportino, come richiesto dalla normativa, sia la classe energetica sia l’indice di prestazione energetica dell’immobile, un valore, questo, presente solamente nell’Attestato di Certificazione Energetica (Ace).
Si escludono automaticamente tutti quegli immobili che, attraverso autocertificazione, erano stati collocati direttamente nella classe G, quella peggiore in assoluto; questa procedura non è più ritenuta corretta e sta obbligando privati e agenzie a correre ai ripari. Se nei mesi scorsi gli annunci dotati di certificazione energetica erano prevalentemente di immobili nuovi, oggi, sul totale l’80,4 per centoè usato. Ma qual è, oggi, lo stato degli immobili in vendita? Se il 24 per centoappartiene alla classe C, segno di una qualità media comunque buona, una percentuale identica si trova nella classe G, la peggiore; in questa categoria ritroviamo gli immobili più vecchi, che anche con importanti (e costosi) interventi di ristrutturazione non potrebbero comunque arrivare in classe A. Questa la classifica completa della distribuzione degli immobili certificati: Classe A – 14 per cento; Classe B – 8 per cento; Classe C – 24 per cento; Classe D – 8 per cento; Classe E – 9 per cento; Classe F – 13 per cento; Classe G – 24 per cento.
In merito all’incidenza della classificazione energetica sul costo dell’immobile, va detto che è piuttosto difficile isolare questo solo aspetto rispetto dalle caratteristiche dell’immobile, ad ogni modo, immobili simili ma con classi differenti possono subire un’oscillazione di prezzo di vendita che può arrivare anche al 30 per centoa seconda che siano in classe A o G. La normativa sulla classificazione energetica anticipa una richiesta, comunque tassativa al momento del rogito, e più che essere un freno al mercato immobiliare, dovrà costituire uno strumento in più per l’acquirente, che sin da subito, avrà modo di conoscere il livello medio dei consumi energetici, al fine da verificarne la compatibilità con il badget di spesa disponibile per la futura gestione dello stesso immobile.

lunedì 23 luglio 2012

INCHIESTA....

Inchiesta di Altroconsumo sugli ACE Low-Cost

Riportiamo volentieri l’inchiesta svolta da Altroconsumo sulle certificazioni a basso costo vendute dal sito di offerte online Groupon.
Speriamo che inchieste di questo genere contribuiscano a far aprire gli occhi ai consumatori che molto spesso confondono il termine “Low-Cost” con “Affare imperdibile”.
Dal sito di Altroconsumo:
“Offerte a prezzi bassissimi che superano di poco i 100 euro. Tramite il sito web Groupon, abbiamo acquistato online tre coupon: due a 99 euro, uno a 129 euro. Tutti, dopo un sopralluogo in casa, promettevano di farci avere un certificato che attestava la classe energetica del nostro immobile. Ecco com'è andata.

Facciamo un passo indietro

La certificazione energetica degli immobili, in pratica, dice quanto una casa spreca o risparmia energia. Questo dipende da tante variabili: infissi, impianti, sistemi di isolamento. A livello nazionale ottenere la classe energetica è obbligatorio: per tutti gli edifici di nuova costruzione o da ristrutturare: per comprare o vendere casa; per accedere agli incentivi fiscali; per i nuovi contratti di affitto.

Ma come si ottiene un valido certificato energetico e a che prezzo? Non c'è un elenco nazionale ufficiale dei certificatori. Di prassi ci si rivolge all'agente immobiliare o all'architetto che segue i lavori. Per diventare certificatore, comunque, bisogna seguire un corso a cui sono abilitati ingegneri, architetti, geometri.

Il costo del certificato dipende da variabili come la grandezza e il tipo di casa e l'onorario del tecnico. In genere, si va dai 300 euro per un appartamento ai 500 per una villetta.

La nostra inchiesta

Le offerte pubblicate sul sito internet Groupon appartenevano a tre differenti ditte gestite da tre professionisti diversi.

La ditta Biz ha risposto subito alla nostra chiamata, indicandoci con precisione quali documenti inviare e come reperirli. Abbiamo spedito via mail la documentazione e dopo pochi giorni un tecnico ha effettuato un sopralluogo
nel nostro appartamento. Il certificato è arrivato puntuale: classe E. Costo 99 euro.

Il primo contatto con la ditta Cr, invece, è stato via mail ma è caduto nel vuoto. Sollecitati telefonicamente ci hanno spedito tramite posta elettronica un documento poco dettagliato e approssimativo da compilare e riconsegnare.
Nonostante non sia stato mai effettuato nessun sopralluogo, il certificato è arrivato lo stesso: classe D. Costo 129 euro.

Con la terza ditta, la Servizio pulito, è andata molto peggio. Dopo diversi tentativi telefonici a cui nessuno ha mai risposto, abbiamo effettuato la prenotazione tramite il sito internet a cui il coupon faceva riferimento. Non
solo non siamo mai stati ricontatti, ma la pagina web sulla quale ci eravamo registrati dopo alcuni giorni non esisteva più. Il servizio di assistenza di Groupon, interpellato, ci ha risposto che se avevamo fretta era meglio fare la certificazione altrove e richiedere il rimborso. L'abbiamo fatto ma, ancora ad oggi, non ci è arrivato nessun risarcimento.

Conclusioni

Su tre coupon acquistati abbiamo ottenuto solo due certificazioni. Comparando i certificati ottenuti attraverso Groupon con quello eseguito a livello condominiale, i risultati sono diversi. Le classi energetiche variano da F per il certificato condominiale, E per quello eseguito con sopralluogo, fino a D per la ditta che ha eseguito tutto online, in modo improprio e non conforme alle norme. Per quest'ultimo caso faremo una segnalazione al Cened, il sistema
che gestisce la certificazione energetica in Lombardia. Il regolamento della regione, infatti, tra gli obblighi del certificiatore prevede esplicitamente il sopralluogo (allegato tecnico al decreto n. 5796 dell'11 giugno 2009 - lettera
E.2 compiti del soggetto certificatore).

Infine i coupon vengono venduti in numero molto elevato e questo comporta un'attesa fra uno e due mesi per avere il certificato.

Aspetti da migliorare

Per quanto riguarda gli edifici esistenti, la carenza di dati sugli immobili rende effettivamente difficile, pur rispettando le procedure di calcolo, determinare le caratteristiche termiche delle abitazioni. Per farlo occorrerebbero strumenti particolari (come termocamere) e prove invasive: costi aggiuntivi che non possono essere sicuramente sostenuti da un professionista con meno di 100 euro. Ci sono comunque anche delle lacune a livello normativo, come la mancanza di una procedura univoca che, di fatto, lascia la valutazione della classe energetica per gli edifici esistenti alla discrezionalità del certificatore. Molti tecnici poi si affidano esclusivamente a parametri standard riportati nei manuali tecnici. Questo ovviamente porta a determinare un consumo molto diverso (in più o in meno) da quello reale.

Dall'indagine, infine, emerge che non c'è la minima attenzione per sensibilizzare l'utente al risparmio energetico. E' una carenza grave: viene trascurato l'aspetto forse più importante, suggerire al cliente soluzioni che riducano i consumi. La scheda prevista per questo scopo, che fa parte del certificato, non viene mai compilata.”
FONTE www.altroconsumo.it

martedì 10 luglio 2012

CLASSE "A" OBBLIGATORIA !

Legambiente. Classe A obbligatoria per tutti i nuovi edifici

Tra il 2000 e il 2010 i consumi legati all’edilizia sono quelli maggiormente cresciuti in italia e rappresentano complessivamente circa il 53% dei consumi elettrici e il 35% di quelli energetici totali.
Diventa dunque importantissimo intervenire nel settore edilizio, se si vuole invertire questa situazione e ridurre le emissioni di co2.
Nel Rapporto Tutti in classe A Legambiente propone l’analisi termografica del patrimonio italiano, il punto sul quadro normativo e alcune proposte.
“Il nostro obiettivo è sia di mostrare i vantaggi di un edificio “ben costruito” che di denunciare quelli fatti male. Perché oggi non esiste alcuna ragione economica o tecnica che possa impedire che tutti i nuovi edifici siano progettati e costruiti per essere in Classe A di certificazione energetica, e che possano contare sul contributo di pannelli solari termici o fotovoltaici, pompe di calore geotermiche o altri impianti da fonti rinnovabili per arrivare sostanzialmente a azzerare i consumi energetici. In questi anni sono stati costruiti centinaia di edifici in classe A ed è dimostrato che l’incidenza sul costo di costruzione rispetto a un edificio tradizionale varia dal 5 al 10%”.
Per Legambiente ora serve una visione nazionale per guidare l’innovazione e accompagnare progettisti, costruttori, tecnici con le competenze necessarie a traguardare la sfida del 2021.
Per farlo, secondo Legambiente, occorre percorrere tre strade in parallelo:
1. Introdurre regole omogenee in tutta italia per la certificazione e, soprattutto controlli sugli edifici e sanzioni per chi non rispetta le regole per la progettazione, costruzione, certificazione. Sono circa 1,5 milioni gli attestati di certificazione energetica di edifici in italia, in un quadro di indicazioni incerte ed autocertificazioni. regole chiare, controlli, sanzioni sono nell’interesse dei cittadini e di imprese e progettisti onesti.
2. Stabilire per i nuovi edifici e per le ristrutturazioni edilizie oltre una certa dimensione lo standard minimo obbligatorio di Classe A. Chiarire inoltre le modalità di calcolo del contributo delle fonti rinnovabili, in modo da garantire una riduzione drastica dei consumi da fonti fossili per il riscaldamento e raffrescamento, e delle bollette, ma con pari o maggiore comfort.
3. Premiare nelle ristrutturazioni edilizie il miglioramento della classe energetica di appartenenza, con incentivi in funzione del “salto” effettuato (ad esempio passando dalla e alla c, dalla D alla B o alla c, e per chi raggiunge la a), così da dare certezze agli interventi di riqualificazione energetica di alloggi e edifici attraverso incentivi specifici che permettano di ampliare il campo delle detrazioni per gli interventi di efficienza energetica (il 55%).
“Per il nostro paese – conclude l’associazione ambientalista – investire in manutenzione è un’opportunità per incrociare gli obiettivi energetici, oggi vincolanti, con quelli (purtroppo non vincolanti e troppo spesso dimenticati) di messa in sicurezza del patrimonio edilizio, di adeguamento degli alloggi alle nuove domande delle famiglie, e magari di maggiore vivibilità di tante periferie”.