La certificazione energetica dell'edificio diventa un atto pubblico
Certificatori qualificati, indipendenti e assolutamente imparziali,
lontani da possibili conflitti di interesse nella certificazione
energetica degli edifici. E con l'assunzione della piena responsabilità
anche in ambito penale di
quanto certificato: l'attestato di
certificazione energetica avrà valenza di atto pubblico, ai sensi
dell'articolo 481 del codice penale, con responsabilità diretta del
tecnico abilitato che sottoscrive il documento.
Sono questi principi cui si ispira il regolamento che il Governo vuole
approvare venerdì prossimo al Consiglio dei ministri per chiudere
definitivamente la procedura d'infrazione avviata dalla Commissione
europea per il mancato recepimento nell'ordinamento italiano della
direttiva 2002/91/Ce sul rendimento energetico in edilizia. Il
provvedimento si completa con l'altro regolamento sulle ispezioni e i
controlli degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione estiva
(si veda il servizio "Riscaldamento, ecco le le nuove regole su
controlli e ispezioni") che sarà approvato sempre venerdì prossimo a
Palazzo
Chigi. La sola eliminazione nel novembre scorso della possibilità di
autocertificare l'efficienza energetica dell'edificio, infatti, non era
stata ritenuta sufficiente dalla Commissione europea per sanare la
posizione di inadempienza alle regole Ue dell'Italia. Il tutto, come ha
preteso l'Economia, a invarianza di gettito e di oneri per le casse
dello Stato. In sostanza le amministrazioni dovranno provvedere con
risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili sulla base delle leggi oggi in vigore.
Chi può rilasciare la certificazione
la certificazione, così come dispone l'articolo 2 del nuovo regolamento, potrà essere rilasciata esclusivamente da un
tecnico
abilitato, da enti pubblici e organismi di diritto pubblico che operano
nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile e
impiantistica connessa, da organismi pubblici e privati che svolgo
ispezioni nel settore, nonché da società di servizi energetici (Esco) .
I tecnici abilitati
dovranno essere in possesso di titoli specifici e lauree nel settore
tecnologico, essere iscritti a ordini e collegi professionali ed essere
autorizzati all'esercizio della professione relativa alla costruzione di
edifici e relativi impianti. In caso di assenza di competenze
specifiche in alcuni campi il "certificatore" si dovrà fare affiancare
da un altro tecnico abilitato. Il gruppo potrà così garantire la
necessaria competenza in tutti i settori in cui è chiamato ad
operare.
Altro requisito indispensabile è l'aver partecipato a corsi di
formazione e aggiornamento. Il decreto prova così ad ampliare la platea
di riferimento ad architetti, ingegneri, geometri periti industriali,
enti pubblici e gli organismi privati che svolgono attività di
certificazione, con l'obietivo di ridurre anche i costi delle
certificazioni.
Al bando ogni conflitto di interessi
L'indipendenza e l'imparzialità dovranno essere "certificate" dallo stesso soggetto abilitato al rilascio del documento
di
efficienza energetica. L'articolo 3 del provvedimento, infatti,
stabilisce che all'atto di sottoscrizione dell'attestato di
certificazione energetica, i soggetti abilitati dovranno dichiarare
l'assenza di qualsiasi conflitto di interessi che nel caso di un
edificio di nuova costruzione viene espressa con il non coinvolgimento
diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione
dell'edificio da certificare o ancora, anche per edifici già esistenti,
con il coinvolgimento con i produttori di materiali o componenti. In
nessun caso poi ci dovrà essere un rapporto di parentela, dal coniuge
fino al quarto grado.
La certificazione energetica diventa un atto pubblico
Attenzione alle false attestazioni.
Con l'articolo
4 del nuovo regolamento l'attastato di certificazione diventa un atto
pubblico e come tale scatta la responsabilità diretta del tecnico
abilitato che firma l'atto. In sostanza anche per la certificazione
energetica degli edifici si potrà essere condannati per falsità
ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di
pubblica utilità>> con la reclusione fino a un anno e una multa da
51 a 516 euro, così come prevede l'articolo 481 del codice penale.
Le funzioni di Regioni e province autonome
In
primo luogo il regolamento all'esame venerdì prossimo di Palazzo Chigi
prevede espressamente che le disposizioni sull'abilitazione e la
qualificazione dei soggetti abilitati alla certificazione si
applicheranno soltanto alle regioni e alle province autonome che non
hanno ancora recepito la direttiva n. 91 del 2002 sull'efficienza
energetica in edilizia. Inoltre nel disciplinare la materia
nell'interesse soprattutto degli utenti gli enti territoriali dovranno
adottare un sistema di riconoscimento dei soggetti abilitati nel
rispetto delle regole comunitarie, promuovere iniziative di formazione e
orientamento dei soggetti certificatori, monitorare il sistema di
certificazione, predisporre un sistema di accertamento della correttezza
della qualità dei servizi di certificazione. Ai fini dei controlli le
regioni potranno procedere all'accertamento documentale degli attestati e
alla verifica delle procedure adottate, nonché valutare la congruità e
coerenza dei dati di progetto e diagnosi, effettuare ispezioni delle
opere o dell'edificio.