OFFERTA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

lunedì 18 marzo 2013

ACE – MODALITA' D'USO A PARTIRE DAL 01.03.2013

Il Decreto Dirigente Unità Organizzativa, 23 ottobre 2012 n. 9433 prevede che a partire dal 1° marzo 2013 l’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) acquista efficacia con l’inserimento nel sistema informativo regionale, di cui all’Art. 9, comma 3 bis della L. R. 13 Dicembre 2006, n. 24, del file di interscambio dati e del file PDF relativi all’ACE stesso, entrambi firmati digitalmente.

Si raccomanda al certificatore, al fine di consentire al proprietario dell’edificio di disporre di un ACE idoneo originale, di consegnare a quest’ultimo, il file .PDF dello stesso firmato digitalmente e una copia cartacea dello stesso file, corredata da un atto notorio (ex artt 19 e 47 DPR 445/2000) in cui lo stesso certificatore dichiara che tale copia è conforme al file .PDF inserito nel Catasto Energetico Edifici Regionale (CEER) e firmato digitalmente. In tal modo il proprietario dispone anche di una copia cartacea conforme all’originale. L’Organismo di accreditamento, al fine dell’acquisizione degli ACE firmati digitalmente, garantisce l’accesso al CEER ai Comuni e ai notai che hanno richiesto e ottenuto l’accreditamento. Pertanto, nel caso in cui occorra produrre l’ACE in originale al funzionario del Comune o al notaio, entrambi potranno estrarre direttamente il file .PDF dal CEER. Ciò consente loro di dichiarare conforme all’originale anche copie cartacee dello stesso .PDF dell’ACE.

Copia cartacea dell’ACE firmato ma non dichiarato conforme all’originale potrà essere utilizzata tutte le volte in cui non sarà necessario produrre il documento in originale o in copia conforme.

domenica 17 marzo 2013

MOGLIORARE LA PRESTAZIONE ENERGETICA DI UN EDIFICIO ESISTENTE

Migliorare la prestazione energetica di un edificio o di un appartamento esistente pone spesso più problematiche rispetto alla progettazione di una nuova costruzione ad alta efficienza.
Un parte del processo di certificazione, che talvolta viene sottovalutata dal certificatore, è quella dedicata ai possibili miglioramenti consigliabili e attuabili per ottenere una riqualificazione energetica dell'immobile. Il facsimile del certificato, che il tecnico può visualizzare quando arriva a questo punto del lavoro, indica dove l'edificio o l'unità immobiliare in esame è maggiormente carente: involucro o impianto di climatizzazione. L'intervento migliorativo o innovativo potrà essere proposto su uno dei due aspetti o su entrambi.
Gli interventi possibili sull'involucro possono riguardare la sostituzione dei serramenti, la coibentazione delle murature perimetrali, del tetto, dei solai su ambienti non climatizzati; gli interventi sull'impianto possono essere costituiti dalla sostituzione della caldaia, dall'installazione delle valvole termostatiche o dalla coibentazione dei tubi ACS e, nel caso sia possibile, si può proporre  l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. La cosa importante è che, quanto consigliato, sia  effettivamente attuabile in modo da poter essere un'utile indicazione per il proprietario dell'immobile, come intervento globale si sceglierà quindi quello più fattibile dal punto di vista del risparmio energetico, considerando il tempo di ritorno semplice e la riduzione delle emissioni inquinanti.
Chiaramente nel caso si debba certificare un appartamento di un condominio, l'operazione è più complessa, in quanto gli interventi sull'involucro opaco sono decisamente limitati. Ad esempio la coibentazione delle murature perimetrali potrà eventualmente essere eseguita solo dall'interno e,  nel caso si tratti di un appartamento situato all'ultimo piano con terrazzo di copertura condominiale o di altra proprietà, la coibentazione del terrazzo non è un intervento che possa essere eseguito dal singolo proprietario dell'alloggio. Anche in questo caso se l'altezza netta interna lo consente si potranno mettere in opera soltanto isolamenti termici all'interno dell'abitazione. Intervenire sull'impianto di climatizzazione può non essere possibile, nel caso in cui l'impianto sia centralizzato e infine il ricorso a fonti energetiche rinnovabili in questo caso diventa impossibile.
Maggiori possibilità di spaziare nella vasta gamma di possibili consigli è il caso in cui si debba certificare un intero condominio o un edificio unifamiliare; in questo caso la proposte per una maggiore efficienza energetica sia per quanto riguarda l'involucro opaco sia per l'impianto di climatizzazione possono riguardare la globalità dell'edificio con maggiori risultati. Ad esempio nel caso di vecchie caldaie a combustibili fossili, si potrà consigliare l'installazione di una caldaia a condensazione con pompe a regime di giri variabile, si potrà migliorare il sistema di regolazione con l'installazione delle valvole termostatiche, anche nel caso di un condominio, mentre nell'ottica di un maggior rinnovamento si potrebbe intervenire sul sistema di emissione sostituendo i vecchi termosifoni con sistemi a bassa temperatura (pannelli radianti) . Per quanto riguarda le pareti perimetrali la posa in opera di un “cappotto termico” di spessore adeguato a raggiungere valori adeguati dei coefficienti di trasmissione termica è una soluzione che sicuramente migliora la prestazione energetica dell' edificio, ma si può optare anche per soluzioni più semplici come l'applicazione di intonaci isolanti. Le coperture invece possono migliorare i loro coefficienti di trasmissione con la posa di pannelli coibenti o, nel caso in cui la soluzione architettonica lo permetta, prevedere la realizzazione di “tetti verdi” con risparmio energetico sia sul condizionamento estivo che sul riscaldamento invernale.
Nel caso di un intero condominio o di  case indipendenti o semi-indipendenti è anche sicuramente più semplice proporre  l'installazione di impianti che utilizzino fonti rinnovabili, sia con la posa di pannelli termici che fotovoltaici. Naturalmente questa proposta deve tener conto dell'esposizione e della disponibilità di spazi adeguati all'installazione di un numero adeguato di pannelli, considerando anche il fatto che molti comuni prescrivono e consentono la realizzazione di soli impianti “integrati”. Conseguentemente la convenienza dell'utilizzo di questo tipo di impianto per migliorare l'efficienza energetica dell'edificio dipende proprio dalla quantità di energia ottenibile.


martedì 5 marzo 2013

LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DIVENTA UN ATTO PUBBLIVO

La certificazione energetica dell'edificio diventa un atto pubblico



Certificatori qualificati, indipendenti e assolutamente imparziali, lontani da possibili conflitti di interesse nella certificazione energetica degli edifici. E con l'assunzione della piena responsabilità anche in ambito penale di
quanto certificato: l'attestato di certificazione energetica avrà valenza di atto pubblico, ai sensi dell'articolo 481 del codice penale, con responsabilità diretta del tecnico abilitato che sottoscrive il documento.

Sono questi principi cui si ispira il regolamento che il Governo vuole approvare venerdì prossimo al Consiglio dei ministri per chiudere definitivamente la procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea per il mancato recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva 2002/91/Ce sul rendimento energetico in edilizia. Il provvedimento si completa con l'altro regolamento sulle ispezioni e i controlli degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione estiva (si veda il servizio "Riscaldamento, ecco le le nuove regole su controlli e ispezioni") che sarà approvato sempre venerdì prossimo a
Palazzo Chigi. La sola eliminazione nel novembre scorso della possibilità di autocertificare l'efficienza energetica dell'edificio, infatti, non era stata ritenuta sufficiente dalla Commissione europea per sanare la posizione di inadempienza alle regole Ue dell'Italia. Il tutto, come ha preteso l'Economia, a invarianza di gettito e di oneri per le casse dello Stato. In sostanza le amministrazioni dovranno provvedere con risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili sulla base delle leggi oggi in vigore.

Chi può rilasciare la certificazione
la certificazione, così come dispone l'articolo 2 del nuovo regolamento, potrà essere rilasciata esclusivamente da un
tecnico abilitato, da enti pubblici e organismi di diritto pubblico che operano nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile e impiantistica connessa, da organismi pubblici e privati che svolgo ispezioni nel settore, nonché da società di servizi energetici (Esco) .

I tecnici abilitati dovranno essere in possesso di titoli specifici e lauree nel settore tecnologico, essere iscritti a ordini e collegi professionali ed essere autorizzati all'esercizio della professione relativa alla costruzione di edifici e relativi impianti. In caso di assenza di competenze specifiche in alcuni campi il "certificatore" si dovrà fare affiancare da un altro tecnico abilitato. Il gruppo potrà così garantire la necessaria competenza in tutti i settori in cui è chiamato ad
operare. Altro requisito indispensabile è l'aver partecipato a corsi di formazione e aggiornamento. Il decreto prova così ad ampliare la platea di riferimento ad architetti, ingegneri, geometri periti industriali, enti pubblici e gli organismi privati che svolgono attività di certificazione, con l'obietivo di ridurre anche i costi delle certificazioni.

Al bando ogni conflitto di interessi
L'indipendenza e l'imparzialità dovranno essere "certificate" dallo stesso soggetto abilitato al rilascio del documento
di efficienza energetica. L'articolo 3 del provvedimento, infatti, stabilisce che all'atto di sottoscrizione dell'attestato di certificazione energetica, i soggetti abilitati dovranno dichiarare l'assenza di qualsiasi conflitto di interessi che nel caso di un edificio di nuova costruzione viene espressa con il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o ancora, anche per edifici già esistenti, con il coinvolgimento con i produttori di materiali o componenti. In nessun caso poi ci dovrà essere un rapporto di parentela, dal coniuge fino al quarto grado.

La certificazione energetica diventa un atto pubblico

Attenzione alle false attestazioni.

Con l'articolo 4 del nuovo regolamento l'attastato di certificazione diventa un atto pubblico e come tale scatta la responsabilità diretta del tecnico abilitato che firma l'atto. In sostanza anche per la certificazione energetica degli edifici si potrà essere condannati per falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica utilità>> con la reclusione fino a un anno e una multa da 51 a 516 euro, così come prevede l'articolo 481 del codice penale.

Le funzioni di Regioni e province autonome
In primo luogo il regolamento all'esame venerdì prossimo di Palazzo Chigi prevede espressamente che le disposizioni sull'abilitazione e la qualificazione dei soggetti abilitati alla certificazione si applicheranno soltanto alle regioni e alle province autonome che non hanno ancora recepito la direttiva n. 91 del 2002 sull'efficienza energetica in edilizia. Inoltre nel disciplinare la materia nell'interesse soprattutto degli utenti gli enti territoriali dovranno adottare un sistema di riconoscimento dei soggetti abilitati nel rispetto delle regole comunitarie, promuovere iniziative di formazione e orientamento dei soggetti certificatori, monitorare il sistema di certificazione, predisporre un sistema di accertamento della correttezza della qualità dei servizi di certificazione. Ai fini dei controlli le regioni potranno procedere all'accertamento documentale degli attestati e alla verifica delle procedure adottate, nonché valutare la congruità e coerenza dei dati di progetto e diagnosi, effettuare ispezioni delle opere o dell'edificio.