Quando è necessario dotarsi di un Attestato di Prestazione Energetica (APE) e quando di un Attestato di Certificazione Energetica (ACE)? Quali interventi edilizi comportano la redazione di un APE e quando decade la validità di quest’ultimo?
Per rispondere alle ancora numerose domande degli utenti sull’Attestato di Prestazione Energetica APE, il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato un nuovo studio di approfondimento sulle novità introdotte dal DL Ecobonus 63/2013, in merito alla certificazione energetica degli edifici, dagli ACE agli APE.
Le linee guida redatte dal Consiglio
Nazionale del Notariato approfondiscono le tematiche connesse alla
certificazione energetica edilizia, partendo dall’analisi dell’impianto
normativa nazionale in materia di efficienza e contenimento dei consumi,
per arrivare a chiarire nel dettaglio in quali casi dotarsi di un APE,
la sua validità temporale, le eventuali eccezioni ed i soggetti
certificatori.
QUANDO L’ACE ANDRA’ IN PENSIONE
Mentre l’ACE recepiva la direttiva
europea 2002/91/CE, l’ Attestato di Prestazione energetica APE porta la
normativa nazionale verso il completo adeguamento alla recente direttiva europea 2010/31/UE, tuttavia fino alla pubblicazione dei regolamenti attuativi
ed alla completa definizione delle modalità di calcolo delle
prestazioni energetiche che adegueranno le linee guida nazionali per la
certificazione degli edifici, prevarrà l’attuale regime di transizione e
di convivenza tra ACE ed APE.
Gli ACE rilasciati prima del 4 agosto 2013
non perdono validità e rimangono in vigore per10 anni dalla data di
rilascio, ovviamente a meno di ristrutturazioni importanti che vadano a
modificare le prestazioni energetiche dell’edificio o gli impianti.
A CHI SI RIVOLGE L’APE
Lo studio del Consiglio Nazionale del Notariato specifica che “tutti gli edifici che comportino un consumo energetico” debbono essere dotati di un Attestato di Prestazione Energetica APE.
Per gli edifici di nuova costruzione, per le ristrutturazioni importanti
(come la manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e
risanamento conservativo che coinvolgono oltre il 25 della superficie
dell’involucro dell’intero edificio) e per gli edifici pubblici, è sempre obbligatorio dotarsi di un APE.