Le prime disposizioni nazionali in
materia di certificazione energetica degli edifici risalgono alla L.
9/01/91, n.10, volta a favorire e ad incentivare, tra l’altro,
l'uso razionale dell'energia, lo sviluppo delle fonti rinnovabili e
la riduzione dei consumi specifici di energia nei processi
produttivi.
In seguito, le disposizioni in materia
sono state riviste ed integrate dai D.Lgs. n. 192/05 e n. 311/06 con
i quali si è provveduto a recepire nel nostro ordinamento la
direttiva 91/02 (EPBD, prima versione) relativa alle prestazioni
energetiche degli edifici e che ha introdotto la certificazione degli
edifici, intesa soprattutto come strumento di trasformazione del
mercato immobiliare, allo scopo di sensibilizzare gli utenti sugli
aspetti energetici all'atto della scelta dell'immobile e di ridurre
le emissioni di CO2 della UE.
D.LGS. 192/05 E D.LGS. 311/06. Il
D.Lgs. 192/05 entra ufficialmente in vigore l’8/10/05. Definisce,
sin dalla sua prima versione, parecchi elementi tra cui, ad esempio,
i requisiti minimi prestazionali degli edifici e l’obbligatorietà
della certificazione. Il D.Lgs. 192/05 non può essere ancora
considerato uno strumento legislativo completo, poiché rimanda a
decreti successivi. Il D.Lgs. 311/06, pubblicato nell’anno
seguente, avrebbe dovuto quindi integrarlo e completarlo: mancano,
tuttavia, la modalità con cui la certificazione debba essere
applicata e introduce in via transitoria, e sino alla data di entrata
in vigore delle Linee guida nazionali per la certificazione
energetica degli edifici, la “qualificazione energetica”.
Con il D.Lgs. 311/06, l’obbligo della
certificazione viene esteso gradualmente a tutti gli edifici preesistenti all’entrata in vigore
del D.Lgs. 192/05 (8/10/05), purché oggetto di compravendita o
locazione: questo al fine di rendere il provvedimento maggiormente
aderente alle disposizioni della direttiva EPBD. Con lo stesso
Decreto, vengono inoltre modificate le norme concernenti le funzioni
delle Regioni e degli enti locali che erano contenute nel D.Lgs.
192/05, confermando le competenze in materia già attribuite in sede
di decentramento amministrativo dall’art. 30 del D.Lgs. 112/98.
LEGGE FINANZIARIA 2008. La L.
244/07 “legge finanziaria 2008” all’art. 1, comma 288, dispone
che, a decorrere dall’anno 2009 e in attesa dell’emanazione dei
provvedimenti attuativi di cui all’art. 4, comma 1, del D.Lgs.
192/05, il rilascio del permesso di costruire sia subordinato alla
certificazione energetica dell’edificio, così come previsto
dall’art. 6. Il comma 289 della L. 244/07 impone, inoltre, con la
sostituzione del comma 1?bis dell'art. 4 del D.P.R. 380/01, che, a
decorrere dal 1° gennaio 2009, i regolamenti edilizi comunali
prevedano, ai fini del rilascio del permesso di costruire,
l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili per gli edifici di nuova costruzione. Il termine
indicato è stato rinviato al 1° gennaio 2010 dal D.L. 207/08 (art.
29, comma 1?octies) e poi al 1° gennaio 2011 dal D.L. 194/09 (art.
8, comma 4?bis; A.C. 3210).
D.LGS. n.115/08.
Successivamente, il D.Lgs. 30/05/08, n.115 recepisce la direttiva
32/06 (EED) concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e
i servizi energetici ed abroga la direttiva 76/93; integra inoltre le
disposizioni del D.Lgs. 192/05 prevedendo, nelle more dell'emanazione
dei decreti attuativi di cui all’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 192 e
fino alla data di entrata in vigore degli stessi, l’applicazione
delle disposizioni contenute nell'allegato III dello stesso D.Lgs.,
relative alle “Metodologie di calcolo della prestazione energetica
degli edifici e degli impianti” e al riconoscimento dei “Soggetti
abilitati alla certificazione energetica degli edifici”.
LEGGE N. 133/2008. Con la L.
6/08/08 n.133 “Conversione in legge, con modificazioni, del
Decreto?Legge 25/06/08 n.112 recante disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”,
si fa un passo indietro nel percorso dell’attuazione della
certificazione: vengono infatti abrogati, con il comma 2?bis, a
partire dal 22/08/08, i commi 3 e 4 dell’art.6 del D.Lgs. 192/05.
Questi stabilivano, in particolare, che, nel caso di trasferimento a
titolo oneroso di interi immobili o di singole unità immobiliari,
l’APE (attestato di prestazione energetica) dovesse essere allegato
all'atto di trasferimento (art. 6, comma 3) e che in caso di
locazione lo stesso attestato dovesse essere messo a disposizione del
conduttore o ad esso consegnato in copia conforme all'originale (art.
6, comma 4). Conseguentemente, sono stati abrogati anche i commi 8 e
9 dell’art. 15, che prevedevano la nullità del contratto che
poteva essere fatta valere solo dall'acquirente in caso di violazione
dell'obbligo di cui all'art. 6, comma 8, o solo dal conduttore in
caso di violazione dell'obbligo previsto dall'art. 6, comma 9. Con il
D.L. 112/08 viene quindi meno l’obbligo di allegare l’APE agli
atti di compravendita, ma non l’obbligo di redigerlo.
D.P.R. N. 59/2009. Nel 2009
viene pubblicato il D.P.R. n.59, che definisce i criteri generali, le
metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione
energetica degli edifici e degli impianti termici per la
climatizzazione invernale e per la preparazione dell'acqua calda per
usi igienici sanitari, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi
per la prestazione energetica degli impianti termici per la
climatizzazione estiva e, limitatamente al terziario, per
l'illuminazione artificiale degli edifici. Esso attua in parte le
lettere a) e b) dell’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 192/05, poiché
all’art. 1, comma 2 rinvia a successivi provvedimenti la
definizione dei criteri generali, metodologie di calcolo e requisiti
minimi per la prestazione energetica degli impianti termici per la
climatizzazione estiva e per l’illuminazione artificiale degli
edifici del settore terziario.
D.M. 26/06/09. Nello stesso anno
viene anche pubblicato sulla G.U. del 10/07/09 l’atteso D.M.
26/06/09 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica
degli edifici” (entrato in vigore il 25/07/09).
D.LGS. 28/11. Il D.Lgs. 28/11,
volto a recepire la direttiva 28/09 (RED) sulla promozione delle
energie rinnovabili, interviene anche sui sistemi di incentivazione
dell'efficienza energetica. L'art. 13 modifica il D.Lgs. 192/05 per
prevedere una maggiore trasparenza delle informazioni commerciali e
contrattuali relative alla certificazione. Con il discusso Allegato 3
introduce poi le prescrizioni relative alla quota di energie
rinnovabili nelle nuove costruzioni.
D.M. 22/11/12. Il 13/12/12 viene
pubblicato il D.M. 22/11/12 che modifica le Linee Guida nazionali. In
particolare, il D.M. elimina la possibilità per i proprietari di
alcune tipologie di immobili di optare per l’autocertificazione
della classe energetica più bassa (G), come richiesto dalla CE;
viene inoltre data attuazione all’art. 9 della Direttiva EPBD del
2002 che impone agli stati membri di adottare un sistema di ispezioni
periodiche degli impianti di condizionamento d’aria di potenza
superiore ai 12 kW.
D.L. 63/13. Il D.L. 63/13, oltre
a recepire formalmente la direttiva 31/10 (aggiornamento o
“rifusione” della EPBD del 2002, di seguito indicata come EPBD o
“direttiva”), interviene sul D.Lgs. 192/05: indica nuove regole
per l'efficienza del patrimonio edilizio e rende obbligatorio l'APE.
La nuova metodologia di calcolo delle prestazioni, prevista dal D.L.
63/13, entrerà in vigore con l'emanazione dei relativi provvedimenti
attuativi (attualmente in fase di pubblicazione). Tale disposto
permette di porre fine alle procedure di infrazione avviate dalla CE
nei confronti dell’Italia. Il D.L. 63/2013 è convertito in legge
con modificazioni dalla L. 03/08/13 n. 90.
D.P.R. 16/04/13, N.75 E D.P.R.
16/04/13, N. 74. Inoltre, il 27 giugno 2013 vengono pubblicati
sulla G.U. n. 149 il D.P.R. 16/04/13, n.75 – regolamento recante
disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la
qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui
affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma
dell'articolo 4, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 19/08/05, n. 192 ?
e il D.P.R. 16/04/13, n. 74 ? regolamento recante disciplina dei
criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e
l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la
certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4,
comma 1, lettera c), del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e regolamento
recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio,
conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti
termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e
per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a
norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
D.L. N. 145/13 "DESTINAZIONE
ITALIA" E D.L. N. 151/13. Alla fine del 2013 vengono
pubblicati i D.L. 23/12/13, n. 145 "Destinazione Italia" e
D.L. 30/12/13, n. 151, tali disposti aggiornano ulteriormente il
D.Lgs. 192/05 modificando le regole sull’obbligo di dotazione e di
allegazione dell’APE. La L. 21/02/14, n.9, conversione in legge,
con modificazioni, del D.L. 23/12/13, n. 145 aggiorna tra l'altro il
D.P.R. 16/4/13 n. 75, a cui sono apportati aggiornamenti in merito
alle classi di laurea per svolgere l'attività di certificatore
energetico e alla durata del corso da certificatore.
ATTESO L'AGGIORNAMENTO DELLE LINEE
GUIDA NAZIONALI. Per chiudere il quadro, è infine attesa la
pubblicazione dell'aggiornamento delle Linee guida nazionali per
l’attestazione della prestazione energetica degli edifici. Tali
linee guida definiranno, nel nuovo ambito legislativo tracciato dalla
L. 90/13: criteri generali, metodologie per il calcolo,
classificazione degli edifici, procedure amministrative, format e
norme per il monitoraggio e controlli della regolarità tecnica e
amministrativa.
Si sottolinea, a questo proposito, che
la L. 90/13 introduce, e i citati attesi decreti definiranno nel dettaglio, delle significative
innovazioni. In particolare:
- classificazione delle prestazioni
energetiche basata su un criterio relativo e non assoluto, come fatto
sino ad oggi (l’edificio reale viene confrontato con “se stesso”
dotato di involucro e impianti di prestazioni “minime”, definite
dalla legge);
- definizione più chiara dei consumi
energetici, che consentirà all’utente di meglio distinguere la
qualità dell’involucro, degli impianti, il consumo totale di
energia e la quota di energia rinnovabile utilizzata.
(fonte:casaclima.com)