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mercoledì 28 gennaio 2015

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE): NUOVE METODOLOGIE DI CALCOLO IN FASE DI PUBBLICAZIONE

Un Rapporto sullo stato di attuazione della certificazione energetica degli edifici in Italia è stato redatto dal Comitato Termotecnico Italiano (CTI) con riferimento ai risultati conseguiti nel 2013. Il documento monitora i risultati ottenuti ma dà anche una notizia importante: i decreti attuativi del DL 63/2013 con la nuova metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche sono in fase di pubblicazione. È attesa, inoltre, la pubblicazione dell'aggiornamento delle Linee guida nazionali per l'attestazione della prestazione energetica degli edifici. All'interno del  quadro legislativo definito dalla legge 90/13, si andranno a delineare: «criteri generali, metodologie per il calcolo, classificazione degli edifici, procedure amministrative, format e norme per il monitoraggio e controlli della regolarità tecnica e amministrativa», annuncia il Rapporto.
Lo scopo del documento è tracciare un quadro della normativa e dei risultati ottenuti dalle singole Regioni e Province autonome, permettendo così di misurare lo stato nazionale dell'applicazione della Direttiva EPBD (direttiva sulle prestazioni energetiche degli edifici).
E, nonostante la normativa non sia completa e le criticità da risolvere siano comunque presenti, l'Italia è tra le nazioni più avanzate nel settore delle certificazione energetica. Il nostro Paese vanta oltre 3,5 milioni di abitazioni certificate (stima relativa al 2013, sicuramente in difetto), ovvero oltre il 50% in più rispetto al 2012.  
Quest'anno sono stati introdotti anche degli elementi di confronto con la realtà della UE elaborati dal BPIE (Buildings Performance Institute Europe) in collaborazione con il CTI, che registrano ottimi risultati per l'Italia, tanto da classificarla tra le nazioni più avanzate nel settore. «Sono ormai decine di migliaia i tecnici certificatori che svolgono in modo anche esclusivo questa attività professionale», si legge nella sintesi del Rapporto (il documento completo non è ancora disponibile).
Alcune criticità e nuova coscienza
Non mancano delle criticità, tra queste ovviamente la legislazione che varia da una regione all'altra e poi il CTI annovera la qualità non sempre ottimale dei certificati e la necessità di migliorare l'istituto della certificazione. È questa una priorità secondo il CTI, oltre che un «dovere della classe politica». 
Ma l'attuazione della normativa europea ha agito in maniera positiva sul mercato delle nuove costruzioni, diventando uno strumento per favorire la qualità energetica. I professionisti, rileva il documento, fanno attenzione più diffusamente agli aspetti energetici e i cittadini pretendono livelli di qualità energetica elevati quando acquistano casa. La certificazione energetica ha creato cultura e ha stimolato il mercato delle tecnologie edilizie ed impiantistiche.
Obiettivi come la costruzione nel 2020 di edifici ad energia quasi zero (nZEB), devono funzionare da stimolo e «ci dovranno impegnare a rafforzare sempre di più lo strumento della certificazione e farlo diventare la solida garanzia della veridicità delle prestazioni energetiche dichiarate», si osserva nel Rapporto.
C'è poi la questione dell'accesso alle informazioni. Il catasto energetico è stato costituito in Abruzzo, in Campania, in Emilia Romagna, in Friuli Venezia Giulia, in Liguria, in Lombardia, nelle Marche, in Piemonte, in Sicilia, a Trento, in Valle d'Aosta e in Veneto. E si sta provvedendo alla sua formazione in Calabria. Ma l'accesso alle informazioni contenute negli APE è possibile solo in Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Sicilia e Valle d'Aosta. Mentre, solo in Lombardia è possibile la consultazione informatizzata degli archivi in formato open data.
Infine un elenco dei soggetti certificatori consultabile online sui siti istituzionali o di organizzazioni collegate è presente solo in 7 regioni (Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Sicilia, Valle d'Aosta e Trento).
(fonte: professionearchitetto.it)


sabato 10 gennaio 2015

SANZIONI PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI A.P.E., COOPERAZIONE MISE-ENTRATE NELLA RILEVAZIONE

Come spiega la circolare n. 31/E/2014 dell'Agenzia delle Entrate, l’art. 34 del decreto legislativo n. 175/2014 sulle semplificazioni fiscali modifica l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, individuando nel Ministero dello sviluppo economico l’Amministrazione competente all’irrogazione delle sanzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, nei casi di violazioni relative alle disposizioni in materia di attestato di prestazione energetica (A.P.E.) degli edifici.
Il pagamento della sanzione non esenta comunque dall’obbligo di presentare l’attestato, in caso di omessa dichiarazione o allegazione dello stesso, al Mise. 

INTESE AGENZIA ENTRATE-MISE. L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese con il Ministero dello sviluppo economico, individuerà, nel quadro delle informazioni disponibili, acquisite con la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al comma 3 dell’art. 6 citato, quelle considerate rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio e le trasmetterà, in via telematica, al Ministero dello sviluppo economico per l’accertamento e la contestazione della violazione. 
(fonte:casaeclima.com)


 

mercoledì 7 gennaio 2015

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE), IL PUNTO SULLE SANZIONI IN CASO DI VIOLAZIONI O DICHIARAZIONI MENDACI

L'art. 15 del D.Lgs. n. 192/2005 prevede diverse sanzioni in caso di violazione dell'obbligo di dotazione dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE). Le domande che in molti si sono sempre posti sono: chi controlla la veridicità degli attestati? e chi eroga le sanzioni previste?
Considerata la tendenza di molti professionisti che spesso svendono questa prestazione a poche decine di euro (comunemente chiamati professionisti groupon) e la qualità di molti attestati, verrebbe da pensare che quello dell'attestazione della prestazione energetica degli edifici sia diventato solo un business per poveri professionisti che sperano di sbarcare il lunario semplicemente compilando qualche modulo e che nessuno si sia mai preoccupato di verificare il contenuto di molte relazioni e attestati. Molti professionisti dimenticano, però, i rischi che possono incorrere in caso di attestati non validi che non rispettano i criteri e le metodologie previste. L'art. 15 del D.Lgs. n. 192/2005 prevede, infatti, una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4.200 euro. Tale sanzione viene applicata, secondo le rispettive competenze, dall'ente locale e dalla regione o dalla provincia autonoma, che ne saranno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
In caso di omessa dichiarazione o allegazione dell'APE sono previste altre sanzioni in capo agli altri soggetti coinvolti:
  • Il direttore dei lavori in caso di omessa presentazione dell'Attestato di qualificazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilità, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
  • Il costruttore o il proprietario, in caso di violazione dell'obbligo di dotare dell'APE gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro.
  • Il proprietario, in caso di violazione dell'obbligo di dotare dell'APE gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro; in caso di violazione dell'obbligo di dotare dell'APE gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro.
  • Il responsabile dell'annuncio di vendita o locazione, in caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.
Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni. L'accertamento e la contestazione della violazione sono svolti dalla Guardia di Finanza o, all'atto della registrazione di uno dei contratti previsti dal presente comma, dall'Agenzia delle Entrate, ai fini dell'ulteriore corso del procedimento sanzionatorio.
In riferimento a quest'ultimo obbligo, l'art. 34 del D.Lgs. n. 175/2014 recante "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata" recentemente pubblicato in Gazzetta, risponde ad una delle domande poste dal Consiglio Nazionale del Notariato (clicca qui). In particolare, il Notariato aveva fatto notare che nonostante la norma ammetta che "Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro 45 giorni", non c'è scritto nulla in riferimento all'Autorità alla quale bisogna presentarlo.
L'art. 34, modificando l'art. 6, comma 3 del D.Lgs. n. 192/2005, prevede che la presentazione "in ritardo" dell'APE va effettuata al Ministero delle Sviluppo Economico. Inoltre, è previsto un ruolo attivo per l'Agenzia delle Entrate che, sulla base di apposite intese con il Ministero dello sviluppo economico, individua, nel quadro delle informazioni disponibili acquisite con la registrazione nel sistema informativo dei contratti, quelle rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio e le trasmette, in via telematica, allo stesso Ministero dello sviluppo economico per l'accertamento e la contestazione della violazione.
(fonte:lavoripubblici.it) 


martedì 6 gennaio 2015

ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA (A.P.E.), I CONTROLLI SOTTO LA LENTE DEL CTI

Nell'Unione Europea il controllo di qualità degli APE (Attestati di Prestazione Energetica) è condotto generalmente in due fasi:
- verifica dei dati di input e dei risultati (Opzione A dell'allegato II dell’EPBD);
- audit dettagliato che tiene conto di una verifica completa di ingressi, risultati, raccomandazioni, tra cui il controllo della documentazione di progetto e una visita in loco (opzioni B e C dell'allegato II dell’EPBD).
L'attuazione dei sistemi di controllo di qualità indipendenti è stato fissato dalla Direttiva EPBD nel gennaio 2013. Tuttavia, in alcuni paesi (ad es.: Grecia, Ungheria, Lettonia, Repubblica Ceca, Croazia, Germania, Romania e Slovenia), il sistema è stato introdotto o modificato solamente nel corso del 2013?14. È invece ancora in corso di definizione in Lettonia e Repubblica Ceca per gli edifici esistenti. In Polonia, il quadro legislativo sarà completato nei prossimi mesi.
Nel 2014, la CE ha chiesto agli Stati di riferire in merito all'attività di controllo per l'anno 2013. Hanno risposto 19 paesi.
ITALIA. In Italia il sistema è attualmente in fase di revisione. Hanno fornito informazioni alla CE 11 Regioni con riferimento a un totale di 419.650 APE prodotti nel corso del 2013. Le dimensioni del campione per la verifica è risultato del 6,4% (di cui 6,3% verificato secondo l'Opzione A; l’1,0% e il restante 0,1% rispettivamente secondo le opzioni B e C). 


Non è quindi ancora disponibile un quadro completo, in quanto le attività di controllo o non sono state avviate oppure si stanno svolgendo a livello sperimentale.
La Legge 90/2013, conformemente all’allegato II della EPBD, ora dispone che, ove non diversamente previsto da disposti regionali, i controlli siano svolti dalle stesse autorità a cui sono demandati accertamenti e ispezioni per gli impianti di climatizzazione.
I controlli sono in genere orientati alle classi energetiche migliori e comprendono: accertamento documentale degli APE, verifica delle procedure e della congruità dei dati di progetto o di diagnosi con la metodologia di calcolo e i relativi risultati.
Fonte: CTI Rapporto 2014 Attuazione della certificazione energetica degli edifici in Italia.
(fonte: casaeclima.com)