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mercoledì 25 febbraio 2015

NEL 2014 E' AUMENTATA LA COMPRAVENDITA DI IMMOBILI DI CLASSE ENERGETICA SUPERIORE

In un mercato dominato in generale da immobili di qualità energetica ancora scadente, spicca un aumento del 10% nelle compravendite di immobili di pregio di classe energetica superiore, ossia A+ e A (rispetto al +6% del 2013). Lo rileva un’indagine promossa da Enea, I-Com e Fiaip sull’andamento del mercato immobiliare visto nella prospettiva dell’efficienza energetica e frutto delle elaborazioni delle risposte di oltre 1000 agenti immobiliari. Incoraggianti anche i dati relativi alle nuove costruzioni, crescendo sensibilmente nel 2014 il peso delle compravendite di immobili efficienti rispetto all’anno precedente.
In calo però lo stesso dato per gli immobili ristrutturati, segno che l’efficienza energetica non è un elemento sufficientemente valorizzato nelle ristrutturazioni edilizie. Infatti, le compravendite 2014 di immobili nuovi si sono realizzate per edifici di classe A+, A e B nel 49% dei casi (erano il 40% nel 2013); lo stesso dato per gli immobili ristrutturati crolla al 6%, dimezzandosi rispetto al 2013. Anche il sentiment rispetto al tema dell’efficienza energetica degli attori del mercato immobiliare presenta luci ed ombre. Se da una parte aumenta la consapevolezza dell’importanza della variabile energetica di un edificio sia da parte di chi compra che di chi vende un immobile, lo strumento della certificazione energetica continua a non essere percepito come utile nell’orientare il mercato verso immobili efficienti. Peggiora infatti il dato della percezione dell’utilità dello strumento nella lettura comparata dei dati 2014 e 2013: questa criticità potrebbe essere in parte dovuta alle frequenti modifiche normative a livello nazionale e alla frammentazione della materia a livello regionale. 
(fonte: iltempo.it) 

lunedì 2 febbraio 2015

PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI. NUOVO DECRETO ATTUATIVO. TUTTE LE NOVITA' IN ARRIVO

Allo studio il decreto attuativo che definirà le norme tecniche per il calcolo della prestazione energetica e i relativi requisiti energetici minimi. 
La Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica degli edifici, è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 192/2005, con grave ritardo rispetto agli altri Paesi europei e relativo richiamo da parte dell'Unione Europea che aveva avviato una procedura di infrazione nei confronti del nostro paese.
Con la Legge n. 90/2013, di conversione del D.L. 63/2013, che ha apportato lievi aggiornamenti al D.Lgs. 192/2005 (art. 4), sono stati definiti i requisiti minimi energetici per gli edifici di nuova costruzione e per la ristrutturazione di quelli già esistenti, nonché le metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici, con la finalità di ottimizzare il rapporto costi/benefici degli interventi di riqualificazione energetica puntando a rendere il parco immobiliare a "energie quasi zero" così come indicato dalla Dir. 2010/31/UE.
È allo studio il decreto attuativo che definirà le norme tecniche per il calcolo della prestazione energetica e i relativi requisiti energetici minimi specifici sia per i nuovi edifici che per quelli oggetto di ristrutturazioni cosiddette "pesanti" di riqualificazione energetica.
È importante sottolineare che il decreto, puntando a rendere più sostenibili ed efficienti energeticamente gli immobili, specifica, relativamente agli interventi di riqualificazione che possono interessare sia l'involucro edilizio che gli impianti termici, i requisiti minimi da rispettare.
Ma proviamo a sintetizzare gli aspetti salienti del decreto.
Le modifiche introdotte dal decreto attuativo sulle prestazioni energetiche degli edifici
Cosa definisce
  • norme tecniche per il calcolo della prestazione energetica;
  • metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici;
  • requisiti energetici minimi specifici sia per i nuovi edifici che per quelli oggetto di ristrutturazioni cosiddette "pesanti" di riqualificazione energetica.
Entrata in vigore
  • dal 1° luglio 2015, tutti gli immobili di nuova costruzione e le ristrutturazioni pesanti dovranno assicurare una media di miglioramento dell'indice di prestazione energetica pari almeno al 45% per le zone climatiche calde e al 35% per quelle fredde.
Prossime scadenze
  • dal 1° gennaio 2019, il livello di miglioramento dovrà risultare del 55% in più rispetto ai livelli precedenti e per tutte le zone climatiche ;
  • dal 1° gennaio 2021, l'incremento dovrà essere tale da garantire prestazioni energetiche ottimali che portino gli edifici a rientrare nella classe di "energia quasi zero".
A chi si rivolge
  • a edifici sia pubblici che privati che siano di nuova costruzione o già esistenti ma sottoposti a ristrutturazione.
Tipologie di intervento
  • edifici di nuova costruzione;
  • ristrutturazione di 1° livello: intervento che interessa più del 50% della superficie disperdente lorda dell'involucro edilizio e impianto termico;
  •  ristrutturazione di 2° livello: intervento che interessa più del 25% della superficie disperdente lorda dell'involucro edilizio ed eventualmente anche impianto termico;
  •  riqualificazione energetica: interventi che coinvolgono meno del 25% della superficie disperdente lorda dell'involucro edilizio e/o che coinvolgono gli impianti tecnici.
Ulteriori obiettivi
  •  favorire un'applicazione omogenea su tutto il territorio nazionale, delle norme in materia di efficienza energetica, e una rapida operatività del decreto stesso;
  • porre fine alla procedura di infrazione dell'Europa nei nostri confronti;
  • avviare l'efficientamento energetico degli immobili, in linea con gli obiettivi della Dir. 2010/31/UE (edifici ad energia quasi zero), anche attraverso un secondo decreto di aggiornamento delle Linee Guida per la Certificazione Energetica (così come richiesto dalla UE);
Cosa cambia
  • variazioni nel calcolo degli indici di energia rinnovabile e non, con relativa diversificazione nella classificazione degli edifici in base alla destinazione d'uso;
  •   in caso di nuova costruzione, il progettista sarà tenuto ad evidenziare i risultati della valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'impiego di sistemi alternativi ad alta efficienza (sistemi a energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore);
  • verrà modificato il contenuto dell'APE con l'introduzione di nuove metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche;
  • la classe energetica dell'immobile verrà determinata in base all'indice di prestazione energetica globale dell'edificio per tutti i servizi presenti (climatizzazione invernale, acqua calda sanitaria, climatizzazione estiva, ventilazione ed illuminazione);
  •  l'indice di prestazione verrà sempre valutato in kWh/m2 di superficie climatizzata, sia per gli edifici residenziali che per i non residenziali;
  •  la scala delle classi d efficienza energetica cambierà sulla base dell'indice di prestazione globale dell'edificio di riferimento (ogni edificio avrà una propria scala di classificazione).
(fonte: condominioweb.com)