Allo studio il decreto attuativo che
definirà le norme tecniche per il calcolo della prestazione energetica e i
relativi requisiti energetici minimi.
La Direttiva 2010/31/UE sulla
prestazione energetica degli edifici, è stata recepita in Italia con il D.Lgs.
192/2005, con grave ritardo rispetto agli altri Paesi europei e relativo
richiamo da parte dell'Unione Europea che aveva avviato una procedura di
infrazione nei confronti del nostro paese.
Con la Legge n. 90/2013, di
conversione del D.L. 63/2013, che ha apportato lievi aggiornamenti al D.Lgs.
192/2005 (art. 4), sono stati definiti i requisiti minimi energetici per gli
edifici di nuova costruzione e per la ristrutturazione di quelli già esistenti,
nonché le metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici,
con la finalità di ottimizzare il rapporto costi/benefici degli interventi di
riqualificazione energetica puntando a rendere il parco immobiliare a
"energie quasi zero" così come indicato dalla Dir. 2010/31/UE.
È allo studio il decreto attuativo
che definirà le norme tecniche per il calcolo della prestazione energetica e i
relativi requisiti energetici minimi specifici sia per i nuovi edifici che per
quelli oggetto di ristrutturazioni cosiddette "pesanti" di
riqualificazione energetica.
È importante sottolineare che il
decreto, puntando a rendere più sostenibili ed efficienti energeticamente gli
immobili, specifica, relativamente agli interventi di riqualificazione che
possono interessare sia l'involucro edilizio che gli impianti termici, i
requisiti minimi da rispettare.
Ma proviamo a sintetizzare gli
aspetti salienti del decreto.
Le modifiche introdotte dal decreto
attuativo sulle prestazioni energetiche degli edifici
Cosa definisce
- norme tecniche
per il calcolo della prestazione energetica;
- metodologie di
calcolo della prestazione energetica degli edifici;
- requisiti
energetici minimi specifici sia per i nuovi edifici che per quelli oggetto di
ristrutturazioni cosiddette "pesanti" di riqualificazione energetica.
Entrata in vigore
- dal 1° luglio
2015, tutti gli immobili di nuova costruzione e le ristrutturazioni pesanti
dovranno assicurare una media di miglioramento dell'indice di prestazione
energetica pari almeno al 45% per le zone climatiche calde e al 35% per quelle
fredde.
Prossime scadenze
- dal 1° gennaio
2019, il livello di miglioramento dovrà risultare del 55% in più rispetto ai
livelli precedenti e per tutte le zone climatiche ;
- dal 1° gennaio
2021, l'incremento dovrà essere tale da garantire prestazioni energetiche
ottimali che portino gli edifici a rientrare nella classe di "energia
quasi zero".
A chi si rivolge
- a edifici sia
pubblici che privati che siano di nuova costruzione o già esistenti ma sottoposti
a ristrutturazione.
Tipologie di intervento
- edifici di
nuova costruzione;
- ristrutturazione
di 1° livello: intervento che interessa più del 50% della superficie
disperdente lorda dell'involucro edilizio e impianto termico;
- ristrutturazione
di 2° livello: intervento che interessa più del 25% della superficie
disperdente lorda dell'involucro edilizio ed eventualmente anche impianto
termico;
- riqualificazione
energetica: interventi che coinvolgono meno del 25% della superficie
disperdente lorda dell'involucro edilizio e/o che coinvolgono gli impianti
tecnici.
Ulteriori obiettivi
- favorire
un'applicazione omogenea su tutto il territorio nazionale, delle norme in materia
di efficienza energetica, e una rapida operatività del decreto stesso;
- porre fine alla
procedura di infrazione dell'Europa nei nostri confronti;
- avviare
l'efficientamento energetico degli immobili, in linea con gli obiettivi della
Dir. 2010/31/UE (edifici ad energia quasi zero), anche attraverso un secondo
decreto di aggiornamento delle Linee Guida per la Certificazione Energetica
(così come richiesto dalla UE);
Cosa cambia
- variazioni nel
calcolo degli indici di energia rinnovabile e non, con relativa
diversificazione nella classificazione degli edifici in base alla destinazione
d'uso;
-
in caso di
nuova costruzione, il progettista sarà tenuto ad evidenziare i risultati della
valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'impiego di
sistemi alternativi ad alta efficienza (sistemi a energia rinnovabile,
cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore);
- verrà
modificato il contenuto dell'APE con l'introduzione di nuove metodologie di
calcolo delle prestazioni energetiche;
- la classe
energetica dell'immobile verrà determinata in base all'indice di prestazione
energetica globale dell'edificio per tutti i servizi presenti (climatizzazione
invernale, acqua calda sanitaria, climatizzazione estiva, ventilazione ed
illuminazione);
- l'indice di
prestazione verrà sempre valutato in kWh/m2 di superficie
climatizzata, sia per gli edifici residenziali che per i non residenziali;
- la scala delle
classi d efficienza energetica cambierà sulla base dell'indice di prestazione
globale dell'edificio di riferimento (ogni edificio avrà una propria scala di
classificazione).
(fonte: condominioweb.com)