L’attestato di prestazione
energetica APE cambia di nuovo.
Il 1 luglio 2015 usciranno i decreti attuativi della legge 90/2013 (di
conversione del Decreto Legislativo
63/2013).
Ricordo che l’ultimo aggiornamento alla certificazione energetica c’è stato il
2 ottobre 2014, con la pubblicazione delle nuove UNI TS 11300:2014 parte 1 e 2
che hanno modificato il metodo di calcolo della prestazione energetica degli
edifici, anche per quanto riguarda la certificazione energetica.
In questo articolo cerco di
raccogliere le
informazioni più importanti in merito alle nuove disposizioni legislative e normative
sull’attestato di prestazione energetica. Tra le varie fonti utilizzate, ho
trovato una bella guida in pdf che riepiloga molto bene la situazione
passata, attuale e futura a partire dal 1 luglio 2015. Trovi il report a fondo
pagina.
Le nuove disposizioni legislative in merito alla prestazione e
certificazione energetica degli edifici riguarderanno sostanzialmente:
- nuovo decreto requisiti minimi, contenente anche indicazioni sull’edificio di riferimento e sugli edifici a energia quasi zero
- nuove linee guida per la certificazione energetica degli edifici, che tra le varie cose contiene il nuovo metodo per calcolare la classe energetica degli edifici e il nuovo aspetto grafico dell’APE.
Di seguito maggiori dettagli e a
fondo pagina il rimando agli approfondimenti che ho trovato:
Il nuovo decreto requisiti minimi andrà a sostituire l’attuale DPR
59/2009 che ad oggi definisce i requisiti minimi e le metodologie per il
calcolo della prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici.
Tra gli argomenti trattati dal nuovo
decreto cito i seguenti:
- metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici: raccomandazioni CTI 14/2013, UNI TS 11300 1-2-3-4 e UNI EN 15193 sui requisiti energetici per l’illuminazione
- certificazione dei software commerciali per la certificazione energetica degli edifici
- indici di prestazione energetica, tra cui EPH, EPC, EPW, EPV, EPL, EPT
- edificio di riferimento, identico all’edificio da certificare tranne che per predeterminati parametri energetici ed impiantistici
- edifici a energia quasi zero, quelli che rispettano contemporaneamente i requisiti del nuovo decreto (al 2019 per edifici pubblici e al 2021 per tutti gli altri edifici) e gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili secondo il DLgs 28/2011
- diagnosi energetica obbligatoria nel caso di ristrutturazione o nuova installazione di impianti termici con potenza termica nominale maggiore o uguale a 100 kW.
Questo nuovo decreto andrà a
sostituire le
vecchie linee guida sulla certificazione energetica,
il decreto 26 giugno 2009. L’obiettivo è quello di uniformare le modalità di
classificazione energetica degli edifici a livello nazionale e il modello di
attestato di prestazione energetica APE.
Ecco le principali novità:
Ecco le principali novità:
- la classe energetica verrà calcolata sulla base dell’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile dell’edificio di riferimento
- le classi energetiche saliranno da sette a dieci, A4, A3, A2, A1, B, C, D, E, F, G e nel caso di edificio a energia quasi zero occorrerà spuntare una casella apposita
- ci saranno ancora le raccomandazioni sugli interventi migliorativi
- verrà istituito un catasto energetico unico nazionale, il sistema informativo nazionale APE (SIAPE), in cui verranno raccolti tutti gli attestati di prestazione energetica, anche quelli delle regioni che hanno una propria legislazione in materia.