È
stato approvato un emendamento della Legge di Stabilità che prevede una
detrazione Irpef del 50% dell’Iva dovuta per l’acquisto, da effettuarsi entro
il 31 dicembre 2016, di abitazioni in classe energetica A o B, cedute
dall’impresa costruttrice. La detrazione è ripartita in 5 quote annuali.
In un’ottica di incentivazione del mercato residenziale
e di riqualificazione urbana, la leva fiscale potrebbe venir usata come
strumento idoneo ad accelerare l’avvio di processi di rinnovamento del mercato
edilizio, indirizzando la domanda verso l’acquisto di abitazioni di nuova
generazione, con effetti positivi sulla riqualificazione del tessuto urbano e
sulla qualità dell’abitare.
A tal fine, era necessario prevedere
misure di favore per l’acquisto di abitazioni ad alto standard energetico
(Classe A e B, ai sensi dell’allegato 4 delle Linee Guida nazionali per la
classificazione energetica degli edifici di cui al Decreto Ministeriale 26
giugno 2009, ovvero ai sensi della normativa regionale, laddove vigente),
cedute dalle imprese costruttrici delle stesse, intendendosi per tali le
imprese che operano industrialmente nel settore delle costruzioni, provvedendo
direttamente alla realizzazione delle abitazioni con attivazione di nuovi
cantieri ed impiego di manodopera. Diversamente, la misura non interessa
comunque gli acquisti da imprese che non svolgono un’attività produttiva nel
settore, ma una mera attività di compravendita immobiliare (tra l’altro non
soggetta ad IVA e, quindi, completamente estranea all’ambito applicativo
dell’agevolazione proposta).
In quest’ottica, l’emendamento
approvato introduce una detrazione Irpef commisurata al 50% dell’IVA dovuta
sull’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B, effettuato entro il 31
dicembre 2016, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, a partire
dal periodo d’imposta nel quale l’acquisto è effettuato e nei quattro
successivi. Questo significa prevedere un regime di favore per l’acquisto di
abitazione principale o abitazione da destinare all’affitto o a disposizione
del nucleo familiare, a prescindere dalla destinazione d’uso dell’abitazione,
ponendo requisiti qualificanti sul prodotto, e non già limiti soggettivi posti
in capo agli acquirenti (come ad esempio per le agevolazioni a favore
dell’acquisto della cd. “prima casa”).
In particolare, l’agevolazione riguarda
l’acquisto nel 2016 di abitazioni in classe A o B, alternativamente:
di nuova costruzione, risultanti da
interventi di demolizione e ricostruzione, oggetto di integrale
ristrutturazione (e non già di mera manutenzione).
Di seguito il testo dell’emendamento.
Dopo il comma 30 aggiungere il
seguente:
30-bis. Ai fini dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche, si detrae dall’imposta lorda, fino alla
concorrenza del suo ammontare, il 50% dell’importo corrisposto per il pagamento
dell’IVA in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2016, di
unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai
sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse.
La detrazione di cui al precedente periodo è pari al 50% dell’imposta dovuta
sul corrispettivo d’acquisto ed è ripartita in quote costanti nell’anno in cui
sono state sostenute le spese e nei quattro periodi d’imposta successivi.
(fonte: salvatorematerrese.net)