Sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia Serie Ordinaria n. 3 di oggi venerdì 22 gennaio 2016, è stato
pubblicato il decreto dirigenziale n. 224 del 18 gennaio 2016, recante “Integrazione delle disposizioni in
merito alla disciplina per l’efficienza energetica degli edifici approvate con
decreto 6480 del 30 luglio 2015”.
Di seguito riportiamo l'integrazione
contenuta nell'allegato al decreto.
OBBLIGO DI DOTAZIONE E ALLEGAZIONE
DELL’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA. E’ confermata l’esclusione dall’obbligo di
allegazione dell’APE per i provvedimenti giudiziali portanti trasferimenti
immobiliari conseguenti a procedure esecutive individuali o concorsuali. E’
abrogato quanto previsto al punto 10.4 del decreto regionale n. 6480 del
30.7.2015.
L’obbligo di dotazione e di
allegazione dell’APE sussiste in caso di vendita giudiziale dei beni indivisi
che non siano oggetto delle procedure di cui al punto precedente.
L’esclusione dall’obbligo di
dotazione e allegazione dell’Attestato di Prestazione Energetica, di cui al
punto 3.4 delle disposizioni allegate al decreto n. 6480 del 30.7.2015, si
applica anche agli edifici industriali e artigianali il cui utilizzo e/o le
attività svolte al loro interno non prevedano il riscaldamento o la
climatizzazione.
L’installazione dei dispositivi per
la termoregolazione e la contabilizzazione del calore, qualora non avvenga
nell’ambito di un più complesso intervento di ristrutturazione dell’impianto
termico o di riqualificazione energetica, è assimilata ad un intervento che non
determina la modifica delle prestazioni energetiche e, pertanto, non comporta
la decadenza dell’idoneità dell’Attestato di Prestazione Energetica prevista al
punto 11.8 delle disposizioni allegate al decreto n. 6480 del 30.7.2015.
INTERVENTI MIGLIORATIVI DA INDICARE
NELL’APE.
L’assenza dell’indicazione di interventi migliorativi nell’apposita sezione
dell’APE costituisce un inadempimento del certificatore ed è oggetto di
verifica in sede di controllo della conformità dell’APE. Tale indicazione può
essere omessa solo qualora il certificatore dichiari, in caso di edifici di
classe A3 e A4, che ulteriori interventi migliorativi non sono convenienti in
termini di costi-benefici; tale dichiarazione va obbligatoriamente annotata
nella sezione “Informazioni sul miglioramento della prestazione energetica”
dell’APE stesso.
MODIFICA DEL MODELLO DI APE. Alla quarta pagina dell’Attestato
di Prestazione Energetica di cui all’Allegato D al decreto regionale n. 6480
del 30.7.2015, dopo la dicitura “Il presente attestato è reso, dal
sottoscritto, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi
dell’articolo 47 del DPR 445/2000 e dell’articolo 15, comma 1 del D.Lgs
192/2005 così come modificato dall’articolo 12 del D.L. 63/2013” è aggiunta la
dicitura “Si dichiara, ai sensi dell’art. 19 del DPR 445/2000, che la presente
copia cartacea è conforme al file dell’attestato di prestazione energetica
depositato nel Catasto Energetico Edifici Regionale.”
DOTAZIONE DELL’APE IN CASO DI
EDIFICIO PRIVO DI IMPIANTO.
Le disposizioni di cui al punto 10.5 dell’Allegato al decreto regionale n. 6480
del 30.7.2015 sono applicabili in tutti i cui i casi in cui sia previsto
l’obbligo di dotazione dell’APE.
OBBLIGO DI ALLEGAZIONE ALL’APE DEL
LIBRETTO DI IMPIANTO.
In relazione a quanto previsto al punto 11.8 delle disposizioni allegate al
Decreto n.6480 del 30.7.2015, si precisa che il libretto d’impianto, aggiornato
in conformità alle disposizioni per il controllo sull’efficienza energetica
degli impianti termici civili, deve essere obbligatoriamente allegato
all’Attestato di Prestazione Energetica consegnato all’acquirente o al
locatario dell’edificio, prima della stipula del contratto. Il suddetto
libretto non deve necessariamente essere unito all’APE allegato al contratto
medesimo, in sede di stipulazione.
AMPLIAMENTO VOLUMETRICO, RECUPERO DI
SOTTOTETTI E NUOVI VOLUMI EDILIZI.
Nei casi di cui al punto 5.1. lettera b, delle disposizioni allegate al decreto
n. 6480 del 30.7.2015, qualora la nuova porzione sia climatizzata mediante la
sola estensione dei sistemi tecnici preesistenti occorre procedere alle
seguenti verifiche:
1) il parametro H’T risulti
inferiore al valore limite riportato all’ultima riga della Tabella 10
dell’Allegato B al decreto regionale n. 6480 del 30.7.2015;
2) il parametro Asol,est/Asup utile
determinato in base a quanto previsto al paragrafo 2.2 dell’Allegato B, risulti
inferiore al corrispondente valore limite riportato nella Tabella 11 del
medesimo Allegato B, rispettivamente per gli edifici della categoria E.1, fatta
eccezione per collegi, conventi, case di pena, caserme nonché per la categoria
E.1(3) e per gli edifici di tutte le altre categorie;
3) tutte le verifiche pertinenti di
cui al paragrafo 5 delle disposizioni allegate al decreto regionale n. 6480 del
30.7.2015.
Nei casi di cui al punto 5.1., lett.
b) delle stesse disposizioni, qualora la nuova porzione sia climatizzata
mediante nuova installazione anche solo di un sistema tecnico dedicato ad un
servizio energetico, occorre procedere alle verifiche previste per gli edifici
di nuova costruzione.
Gli ampliamenti volumetrici, i
recuperi di sottotetti esistenti, ovvero i nuovi volumi edilizi che non
rientrano in quanto previsto al punto 5.1. lettera b) delle disposizioni
allegate al decreto regionale n. 6480 del 30.7.2015, tali per cui la nuova
porzione abbia un volume lordo climatizzato inferiore o uguale al 15% di quello
esistente e inferiore o uguale a 500 m3, sono assimilati a interventi di
riqualificazione energetica e sono soggetti alle verifiche di cui al punto 8
delle suddette disposizioni.
REQUISITI DI TRASMITTANZA TERMICA
DEI SERRAMENTI IN CASO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA. I requisiti di trasmittanza
termica dei serramenti, indicati nella tabella 15 dell’Allegato B delle
disposizioni allegate al decreto regionale n. 6480 del 30.7.2015. (CLICCA QUI)
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
DELL’INVOLUCRO OPACO CON ISOLAMENTO IN INTERCAPEDINE O DALL’INTERNO. Si specifica che le tabelle di
riferimento dell’Allegato B per quanto previsto al punto 8.3 delle disposizioni
allegate al decreto regionale n. 6480 del 30.7.2015 sono la numero 12, 13, 14 e
la numero 15, quest’ultima limitatamente alle chiusure tecniche opache e ai
cassonetti.
REQUISITI DEGLI IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE.
L’installazione di nuovi apparecchi di illuminazione deve rispettare i requisiti
indicati al punto 8.9 delle disposizioni allegate al decreto regionale n. 6480
del 30.7.2015 anche nel caso in cui tali apparecchi siano installati in un
edificio di nuova costruzione o soggetto a ristrutturazione importante di primo
o di secondo livello.
SOSTITUZIONE DI GENERATORE DI CALORE. In relazione a quanto previsto al
punto 4.10 delle disposizioni allegate al decreto regionale n. 6480 del
30.7.2015, si specifica che la sostituzione di una caldaia con un’altra di
diversa tipologia (es. condensazione, multistadio, modulante, tradizionale) non
è assimilata ad un cambio di tipologia di generatore; pertanto, nel caso in cui
non vi sia un cambio di combustibile e nel caso in cui la potenza termica della
nuova caldaia non sia superiore a 50 kW, non è necessario presentare al Comune
la relazione tecnica di cui al punto 4.8 delle predette disposizioni.
L’esclusione vale anche nel caso in cui la caldaia sia sostituita con una pompa
di calore di potenza inferiore o uguale a 15 kW. Rimane l’obbligo di trasmettere
al Comune la dichiarazione di conformità di cui al DM 37/2008 e all’Autorità
competente in materia di ispezioni sugli impianti termici il rapporto di
controllo tecnico e l’aggiornamento del libretto d’impianto, come previsto
dalla dgr 3965 del 31.7.2015.
REQUISITI PER L’INSTALLAZIONE DI UN
IMPIANTO TERMICO ALIMENTATO A BIOMASSA. Le precisazioni di seguito indicate integrano ed in
parte rettificano quanto indicato al punto 5.6 e al punto 8.6 delle
disposizioni allegate al decreto 6480 del 30.7.2015.
In caso di installazione di un
generatore alimentato a biomassa la relazione tecnica, di cui al punto 4.8
delle disposizioni allegate al decreto regionale n. 6480 del 30.7.2015, dovrà
attestare il rispetto dei requisiti di cui al punto 15 della dgr 3965/2015, a
prescindere dalla potenza dell’impianto e dalle ulteriori caratteristiche.
Pertanto, potranno essere installati
solo generatori che appartengano a classi di efficienza energetica, come
individuate dalle norme tecniche indicate alla tabella 5.6 del decreto
6480/2015 che abbiano rendimenti uguali o superiori ai valori indicati nella
dgr 3965/2015.
Fermi restando i requisiti di cui
sopra, nel caso in cui l’installazione di un impianto termico alimentato a
biomassa riguardi un edifico di nuova costruzione o soggetto a ristrutturazione
di primo livello, occorre procedere al calcolo dell’efficienza globale media
stagionale di cui al punto 8.6, lett. a) delle disposizioni allegate al decreto
6480 del 30.7.2015. Le disposizioni di cui al punto 8.6, lettere b), c) e d) si
applicano solo qualora siano tecnicamente possibili, in relazione alla
tipologia di impianto a biomassa.
L’installazione in un edificio
esistente, ad integrazione dell’impianto termico esistente e in assenza di
interventi sui sottosistemi impiantistici preesistenti, di apparecchi termici
alimentati a biomassa solida che abbiano, singolarmente o nel loro complesso,
una potenza nominale del focolare inferiore a 5 kW, non è soggetta al rispetto
dei requisiti e delle disposizioni di cui ai precedenti punti 7.1 e 7.2.
INSTALLAZIONE DI UNA POMPA DI CALORE
CON POTENZA NON SUPERIORE A 15 KW.
Nel caso in cui l’installazione della pompa di calore, pur con potenza termica
non superiore a 15 kW, avvenga nell’ambito di una qualsiasi altra tipologia di
intervento (edificio di nuova costruzione o soggetto a ristrutturazione
importante di primo o di secondo livello, riqualificazione energetica
dell’involucro edilizio, ristrutturazione dell’impianto termico,
riqualificazione energetica dell’impianto termico) non si applica l’esclusione
di cui al punto 4.11 predetto.
ASSENZA DI UNO DEI SOTTOSISTEMI
DELL’IMPIANTO TERMICO O DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE DEL GAS. L’edificio oggetto di
certificazione si considera privo dell’impianto termico nel caso in cui
l’impianto termico in esso installato sia sprovvisto di almeno uno dei
sottosistemi (generazione, distribuzione o emissione); diversamente, non si
considera privo dell’impianto termico l’edificio in cui sono presenti tutti i
sottosistemi che lo compongono, ma manca l’allacciamento alla rete del gas.
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
DELL’IMPIANTO TERMICO.
Gli interventi sull’impianto termico che rientrano nella definizione di
ristrutturazione o di riqualificazione energetica, così come la sostituzione
del generatore con un altro generatore di potenza termica superiore al 10%
della potenza del generatore sostituito, sono soggetti ai medesimi obblighi di
cui al punto 8.6, 8.7, 8.8 delle disposizioni allegate al decreto 6480 del
30.7.2015.
POMPE DI CALORE REVERSIBILI TIPO
SPLIT. Ai fini
del calcolo delle prestazioni energetiche dell’edificio, qualora in un ambiente
servito da impianto di riscaldamento sia presente anche un impianto in pompa di
calore reversibile tipo split, quest’ultimo deve essere considerato ai fini del
raffrescamento e può essere trascurato ai fini del riscaldamento.
FATTORI DI ALLOCAZIONE DELL’ENERGIA
PER SISTEMI COGENERATIVI.
Quanto indicato nelle formule 11.379, 11.380 e 11.381 dell’Allegato H al
decreto regionale n. 6480 del 30.7.2015, in merito alla modalità di allocazione
dell’energia in presenza di sistemi cogenerativi è da intendersi applicabile
indipendentemente dalla taglia degli stessi; pertanto tali formule risultano
valide a prescindere dalla potenza elettrica e termica del sistema cogenerativo
e quindi applicabili anche a impianti di cogenerazione abbinati a reti di
teleriscaldamento.
OBBLIGO DI INTEGRAZIONE DELLE FONTI
ENERGETICHE RINNOVABILI.
A parziale rettifica di quanto previsto al punto 6.15 iii delle disposizioni
allegate al decreto 6480 del 30.7.2015, qualora un edificio soggetto ai
requisiti degli “edifici ad energia quasi zero” sia allacciato ad una rete di
teleriscaldamento che ne copra l’intero fabbisogno di calore per la
climatizzazione invernale e la fornitura di acqua calda sanitaria, non incorre
negli obblighi relativi alla copertura dei fabbisogni di energia primaria per
la produzione di acqua calda sanitaria e della somma dei fabbisogni per la
climatizzazione invernale, estiva e l’ acqua calda sanitaria, di cui ai punti
6.13. c. i e ai punti 6.13. c. ii delle disposizioni allegate al decreto
6480/2015) ma resta soggetto all’obbligo di installazione di impianti
alimentati da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica, di cui
al punto 6.3 lettera c) iii delle medesime disposizioni.
Sono altresì soggetti agli obblighi
di integrazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili previsti dall’Allegato 3 al
Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 gli “edifici sottoposti a
ristrutturazione rilevante” come definiti dall’art. 2 del predetto decreto
anche se non ricompresi nella definizione di ristrutturazione importante di
primo livello ai sensi del decreto regionale n. 6480 del 30.7.2015.
VERIFICHE DI CONDENSA. Le condizioni di umidità relativa
interna, contenute ai paragrafi I.2.1 e I.2.2 dell’Allegato H al decreto
regionale n. 6480 del 30.7.2015, relative alle verifiche di condensa in assenza
di sistemi di controllo dell’umidità, sono da ritenersi superate da quanto
riportato al punto 5.3 delle disposizioni allegate al decreto; pertanto le
condizioni interne di utilizzazione sono da valutare secondo il metodo delle
classi di concentrazione riportato nelle Appendici A e NA (Appendice Nazionale)
della norma UNI EN ISO 13788.
STRUTTURE A PROTEZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. Le strutture a protezione degli
impianti sportivi sono considerate stagionali e, pertanto, sono esenti dagli
obblighi di rispetto dei requisiti di prestazione energetica e di dotazione
dell’Attestato di Prestazione Energetica qualora esse, anche se sostenute da
strutture portanti fisse, siano completamente rivestite da un involucro che può
essere, a momenti alterni, tolto o rimesso.
(fonte: casaeclima.com)