OFFERTA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

martedì 24 ottobre 2017

MANOVRA 2018: CONTROLLI ENEA SUGLI ECOBONUS

Confermati per tutto il 2018 il bonus ristrutturazioni e l'ecobonus per la riqualificazione energetica degli edifici.
L'Enea effettuerà controlli, anche a campione, su tutte le agevolazioni fiscali per interventi di efficienza energetica.
Le detrazioni fiscali per gli interventi di adeguamento antisismico e di efficienza energetica negli edifici vengono estese agli Istituti autonomi per le case popolari.
Queste le ultime novità che emergono dalla bozza (aggiornata al 18 ottobre) del disegno di legge della Manovra 2018. Riportiamo qui sotto il testo della bozza relativo ai bonus edilizi.
Agevolazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di efficienza energetica negli edifici ecobonus
1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, concernente detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica:
1) le parole: «31 dicembre 2017», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;
2) ai commi 1 e 2, dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente: «La detrazione di cui al presente comma è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione. »;
3) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. La detrazione nella misura del 50 per cento si applica altresì alle spese sostenute nell’anno 2018 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.»;
4) al comma 2-ter, le parole: «Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ivi compresi quelli di cui al comma 2-quater», sono sostituite dalle seguenti: «Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo»;
5) al comma 2-quinquies, dopo le parole: «effettua controlli, anche a campione, su tali attestazioni,» sono aggiunte le seguenti: «nonché su tutte le agevolazioni spettanti ai sensi del presente articolo,». Seguentemente le parole «il 30 settembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «90 giorni dall’entrate in vigore delle presenti disposizioni»;
6) al comma 2-sexies, le parole: «Per gli interventi di cui al comma 2-quater, a decorrere dal 1° gennaio 2017», sono sostituite dalle seguenti: «Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo»;
7) il comma 2-septies è sostituito dal seguente: «2-septies. Le detrazioni di cui al presente articolo sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.»;
8) dopo il comma 3-bis, sono aggiunti i seguenti commi:
«3-ter. Con uno più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono definiti i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui al presente articolo, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, nonché le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti da ENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l’accesso al beneficio. Nelle more dell’emanazione dei decreti di cui al presente comma, si continua ad applicare il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007 e successive modificazioni e il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 11 marzo 2008 e successive modificazioni. L’ENEA ai fini di assicurare coerenza con la legislazione e la normativa vigente in materia di efficienza energetica e, limitatamente ai relativi contenuti tecnici, adegua il portale attualmente in essere e la relativa modulistica per la trasmissione dei dati a cura dei soggetti beneficiari delle detrazioni di cui al presente articolo.
3-quater. Al fine di agevolare l’esecuzione degli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, è istituita, nell’ambito del Fondo di cui all’articolo 15 del D.lgs. 4 luglio 2014, n.102, una sezione dedicata al rilascio di garanzie su operazioni di finanziamento degli stessi. A tal fine, la dotazione del Fondo suddetto è integrata con 25 milioni euro annui per il periodo 2018-2020 a carico del Ministero dello sviluppo economico e 25 milioni di euro annui per il periodo 2018-2020 a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a valere sui proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 destinati ai progetti energetico ambientali cui all'articolo 19, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19. Per il perseguimento delle finalità di cui al presente comma, con uno o più decreti di natura non regolamentare da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e acquisito il parere della Conferenza Unificata, sono individuate le priorità, i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento, di gestione e di intervento della sezione del Fondo, e le relative prime dotazioni della sezione stessa.»;
b) all'articolo 16, concernente detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia:
1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;
2) dopo il comma 1-sexies è inserito il seguente: 1-sexies1. Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-sexies sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.»;
3) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) le informazioni sugli interventi effettuati. L’ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali. ».
(fonte: casaeclima.com)


giovedì 21 settembre 2017

CLASSE ENERGETICA E BENESSERE REALE, PERCHE' A VOLTE NON COINCIDONO

Negli ultimi anni, specie nelle contrattazioni immobiliari, ha assunto sempre più importanza la classe energetica degli edifici. È fatto conclamato che il mercato guardi sempre con maggiore attenzione alla classe in cui ricade l’edificio, dando maggior pregio (anche in termini economici) a quelli che ricadono in classi energetiche elevate, o comunque dalla “B” in su. Non tutti sanno, però, che alcune volte la classe energetica dell’edificio può non coincidere con l’effettivo benessere termico all’interno dell’edificio; questo si verifica soprattutto nei fabbricati realizzati in data anteriore all’emanazione delle varie leggi sul risparmio energetico, in particolare dal 2005/2008 all’indietro.

Classe energetica e benessere termico
La classificazione energetica delle APE, detto in maniere ultra-semplificata, classifica in una classe più elevata quegli edifici che consumano poche fonti non rinnovabili e più fonti rinnovabili; l’edificio energeticamente migliore, secondo tale classificazione, è dunque quello che consuma poco e rinnovabile. Per completezza d’informazione, nel rinnovabile troviamo ad esempio i pannelli solari, i pannelli fotovoltaici e le biomasse.
Quando si parla di benessere termico, però occorre precisare che non esiste una regola fissa che disciplini quando un’abitazione è termicamente confortevole o costi poco riscaldarla, ma esistono alcuni principi chiari che rendono bene l’idea del significato del comfort o benessere: per esempio la temperatura deve più possibile uniforme in tutto il volume dell’unità immobiliare, le pareti che racchiudono l’unità devono essere a temperature non eccessivamente più basse dell’aria presente nei locali, non deve essere presente un’enorme differenza di temperatura tra l’aria più in basso e quella più in alto dei locali, non deve esservi eccessiva umidità relativa né correnti di aria.
Esempi di metodi di riscaldamento
Incrociando i principi di classificazione e di benessere come sopra chiariti, si noterà, tanto per fare un esempio, che nelle abitazioni dove è presente un caminetto a legna non vengono rispettati i principi del benessere termico, ma, ciò nonostante, essendo il legno rinnovabile, l’unità immobiliare avrà una classe energetica più elevata rispetto alla medesima unità immobiliare senza caminetto, ma riscalda, per esempio, a metano.
L’esempio citato rappresenta un valido modello di come tale sistema possa fuorviare chi non è edotto su tali questioni, che esulano dall’ambito specialistico della progettazione impiantistica, ma che, essendo alla portata di tutti, possono influenzare il valore di mercato nell’ambito di una contrattazione.
Con un impianto radiante a pavimento, alimentato da una caldaia a metano, si raggiunge molto facilmente il comfort termico (la temperatura è uniforme, non ci sono particolari differenze tra l’aria in alto e quella in basso, le pareti si scaldano etc.), ma se nella stessa abitazione fosse presente una stufa pellet, con la quale non si raggiunge il medesimo comfort (si scalda solo l’aria vicino alla stufa, si influisce negativamente sull’umidità etc.) è possibile che quest’ultima risulti in una classificazione energetica migliore.
L’intento di chi ha scritto tali leggi energetiche eran, certamente, quello di favorire le fonti rinnovabili, ma nel farlo non ha tenuto in considerazione le numerose realtà dell’Italia in cui il legno, per esempio, rappresenta una fonte imprescindibile del riscaldamento, sebbene non soddisfi in pieno i requisiti del benessere termico. Il massimo, sarebbe avere un impianto che rispetti i principi del benessere, come potrebbe essere l’impianto a pavimento, alimentato tramite un sistema rinnovabile come potrebbero essere le pompe di calore abbinate al fotovoltaico. Ma fotografando il patrimonio immobiliare e gli usi e consuetudini italiane, noteremo che in molti luoghi, dove soprattutto la legna è facilmente reperibile, tale disciplina legislativa ha favorito l’aumento dei consumi proprio del legname, mentre il fotovoltaico viene ancora accantonato poiché troppo più oneroso.
Su come il consumo del legno e dei boschi incida sull’ecosistema è ormai un fatto chiaro, mentre sulla bontà delle celle fotovoltaiche, ricche di silicio, nei confronti dell’ambiente e degli esseri umani, non è possibile per lo scrivente esprimere un giudizio fondato poiché rappresenta un argomento estremamente delicato; in tale ambito è opportuno che il trattamento delle celle avvenga in modo tale da non disperdere ciò che di buono hanno fatto i pannelli fotovoltaici durante la loro vita utile. In genere per garantire che ciò avvenga, durante lo smaltimento si separano con metodi termici o meccanici tutti i vari componenti che verranno successivamente reindirizzati per un differente utilizzo.
Questo articolo, dunque, non rappresenta una critica a una fonte di riscaldamento piuttosto che un’altra, ma ha il solo obiettivo di mostrare ai non addetti ai lavori come i vari impianti possano deviare la classificazione energetica dalla realtà del benessere termico.
(fonte: ediltecnico.it) 



martedì 22 agosto 2017

EDIFICI A ENERGIA QUASI ZERO (NZEB), PIANO D'AZIONE NAZIONALE

Sulla Gazzetta Ufficiale n.187 del 11 agosto 2017 è stato pubblicato il comunicato del Ministero dello Sviluppo economico che informa della pubblicazione sul sito web del Mise del decreto interministeriale 19 giugno 2017, recante l'approvazione del «Piano d'azione nazionale per incrementare gli edifici ad energia quasi zero» ai sensi dell'art. 4-bis, comma 2 del decreto legislativo n. 192 del 2005, unitamente al Piano stesso.
Il Piano d’Azione Nazionale per incrementare gli edifici ad energia quasi zero, datato dicembre 2016, è stato elaborato da un gruppo di lavoro composto dall’ENEA, l’RSE e il CTI, con il coordinamento del Ministero dello sviluppo economico.Il documento, previsto dall’articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 192/2005, chiarisce il significato di NZEB (edifici a energia quasi zero), valutando le prestazioni energetiche di alcune delle sue espressioni nelle differenti tipologie d’uso e zone climatiche. Stima inoltre i sovraccosti necessari, rispetto ai livelli attuali, per la realizzazione di nuovi edifici NZEB o per la trasformazione in NZEB degli edifici esistenti e traccia gli orientamenti e le linee di sviluppo nazionali per incrementare il loro numero tramite le misure di regolazione e di incentivazione rese disponibili.
La Strategia per la riqualificazione energetica del parco immobiliare nazionale, prevista dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, integra documento, indicando, in particolare, gli obiettivi da raggiungere, le linee di azione su cui si intende puntare per il loro conseguimento, le criticità da superare e le possibili soluzioni strategiche.
La direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia («direttiva EPBD», Energy Performance of Buildings Directive) è il principale strumento legislativo a livello dell’UE per il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici europei. Un elemento fondamentale della direttiva EPBD è rappresentato dagli edifici a energia quasi zero («requisiti NZEB», dall’inglese Nearly Zero-Energy Buildings). La direttiva EPBD prevede che gli Stati membri provvedono affinché entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione siano edifici a energia quasi zero e a partire dal 31 dicembre 2018 gli edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici e di proprietà di questi ultimi siano edifici a energia quasi zero.
In Italia il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, di recepimento della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia, è stato aggiornato con il decreto legge n. 63 del 2013 per recepire la direttiva 2010/31/UE.
(fonte:casaclima.com) 


martedì 25 luglio 2017

INSTALLAZIONE CALDAIA A CONDESNAZIONE: E' OBBLIGATORIO ? CONVIENE ?

Oggi si sente spesso parlare di energia pulita, di efficienza energetica e di caldaie a condensazione, specie da quando le vecchie caldaie, quelle cosiddette “tradizionali”, non sono più a norma e dunque non sono più in produzione.
Per chi non si intende di impianti e tecnologie è difficile comprendere a pieno la questione e sono sempre più numerosi coloro che, dovendo far fronte alla rottura improvvisa della propria vecchia caldaia e trovandosi a doverne acquistare una nuova, si chiedono perché, dall’installatore di turno, gli venga proposto (o imposto) un modello a condensazione, che peraltro comporta non solo un prezzo di base più elevato, ma anche l’adeguamento dell’impianto esistente.
È lecito domandarsi se davvero non si possa fare altrimenti e se questo per l’utente finale comporti solo degli esborsi o anche dei vantaggi.
Vediamo di fare chiarezza sulla questione e di capire se oramai non c’è alternativa alla caldaia a condensazione, da quando questo accade e perché tale modello di caldaia di fatto risulta, a lungo andare, più conveniente e più green.
Da quando decorre l’obbligo di installazione di caldaie a condensazione
Di fatto in Italia a partire dal 26 settembre 2015, decorre l’obbligo di legge di non immettere più sul mercato caldaie che non siano a condensazione e questo per far seguito ad un progetto europeo di ampia scala (direttiva Europea 2005/32/CE, denominata “Eco-Design“, nata già nel 2005), che desidera spingere tutti i paesi dell’Unione verso l’utilizzo di energie rinnovabili e verso il miglioramento del rendimento energetico di tutti i sistemi di riscaldamento esistenti.
Ad oggi tale obbligo è indirizzato unicamente nei confronti dei costruttori di caldaie, i quali d’ora in avanti non potranno più presentare e produrre nuovi modelli di caldaie di tipo tradizionale, ad esclusione di un particolare tipo di caldaia a camera aperta, la cui presenza momentaneamente servirà a coprire quei rari casi in cui non sia in alcun modo possibile sostituire il vecchio impianto rimpiazzandolo con le nuove tipologie di caldaie (in genere a causa della presenza di una canna fumaria condominiale molto obsoleta, che non risulta idonea a supportare i fumi acidi).
Detto ciò le rimanenze di magazzino prodotte prima dell’entrata in vigore del nuovo obbligo potranno essere smaltite e regolarmente vendute. Dunque, per adesso, il consumatore può ancora decidere di installare una caldaia tradizionale, qualora ne trovi disponibilità, ma dal canto suo deve controllare che la data di fabbricazione della stessa sia antecedente al 26 settembre 2016.
Bisogna tener conto però che contemporaneamente al divieto di produzione di caldaie tradizionali è diventata d’obbligo anche la classificazione energetica di tutti gli impianti di riscaldamento di nuova installazione e nel momento in cui si vada ad installare una caldaia a condensazione, a sostituzione di una tradizionale, la classe energetica dell’immobile ne trarrà di certo un beneficio, con conseguente incremento del valore dell’immobile stesso, senza contare che con una caldaia a condensazione normalmente si ammortizza il surplus di costo sostenuto in meno di 5 anni e poi si inizia a risparmiare davvero!
La tecnologia delle caldaie a condensazione: ecco perché sono più efficienti
Una caldaia a condensazione a parità di energia ceduta all’impianto (ovvero a parità di resa termica), consuma decisamente meno combustibile di una tradizionale, comportanto un ovvio risparmio sulla bolletta, vediamo di capire perchè.
Le tradizionali caldaie, perfino quelle definite “ad alto rendimento“, riescono ad utilizzare solo una minima parte del calore sensibile dei fumi di combustione ed il vapore acqueo che viene generato durante il processo di combustione viene poi disperso in atmosfera attraverso i fumi che fuoriescono dal camino.
La caldaia a condensazione, invece, riescono a recuperare la maggior parte del calore latente contenuto nei fumi espulsi attraverso il camino, raffreddando i fumi fino a farli tornare allo stato di liquido saturo, recuperando calore che viene poi utilizzato per preriscaldare l’acqua di ritorno dall’impianto, garantendo rendimenti medi di almeno un 10-11% in più.
Le caldaie a condensazione, a differenza di quelle tradizionali, sono in grado di lavorare a temperature più basse, il che ne rende perfetto l’impiego in abbinamento ai cosiddetti sistemi a pavimento radiante in cui circola acqua calda a bassa temperatura; ciò con toglie che sia tranquillamente possibile abbinare una caldaia a condensazione con dei caloriferi, senza che questo comporti alcun tipo di problema (se qualcuno vi dice il contrario non credetegli!).
In questi casi, comunque, la sostituzione di una vecchia caldaia con una a condensazione abbinata ad un impianto a radiatori consente un risparmio di combustibile che va da un 17 % ad un 20% annuo.
Quali problemi tecnici potrebbero insorgere nell’installazione di una caldaia a condensazione?
Non ci resta dunque che da capire quali sono i problemi reali che potrebbero insorgere nel passaggio alla nuova tecnologia. Due sono gli aspetti da valutare attentamente: uno riguarda l’idoneità della canna fumaria ed uno invece dipende dalla necessità di scarico dell’acqua di condensa.
Le canne fumarie presenti in edifici non recenti potrebbero essere incompatibili per il funzionamento in ambiente “umido” previsto dalle caldaie a condensazione, ma esiste la possibilità di realizzare una nuova canna fumaria o sovente anche l’eventualità di realizzare una sorta di rivestimento interno a quella esistente.
A differenza delle caldaie tradizionali quelle a condensazione debbono poi per forza essere collegate ad uno scarico che consenta di smaltire la condensa di combustione.
In genere realizzare questo collegamento non è cosa impossibile, perché la maggior parte delle caldaie esistenti, sia che si trovino all’esterno (ad esempio su un balcone), piuttosto che all’interno, generalmente sono installate in prossimità degli scarichi della cucina. Certo è che un minino di lavori è necessario!
Conclusioni
Concludendo, sappiate che per l’utente finale, l’obbligo di installare esclusivamente caldaie a condensazione, per ora, ancora non esiste, ma di certo se vi trovate oggi a dover acquistare una nuova caldaia il consiglio è di valutare bene il risparmio che questa tecnologia nel giro di qualche anno potrebbe portarvi in termini, non solo di risparmio energetico, ma economico.
Anche perché almeno per quest’anno potrete ancora usufruire degli ecoincentivi e dunque optando per una nuova caldaia a condensazione il costo della stessa nonché di tutte le modifiche necessarie all’impianto esistente sono detraibili in 10 anni al 65%!
(fonte: casinamia.com)



lunedì 17 luglio 2017

VANTAGGI E SVANTAGGI DELLE POMPE DI CALORE


Le pompe di calore ad alta efficienza (così come gli impianti geotermici a bassa entalpia, nonché gli scaldacqua a pompa di calore per alla produzione di acqua calda sanitaria) hanno rischiato di rimanere esclusi dal bonus fiscale del 65% per la riqualificazione energetica degli edifici, con la giustificazione che sono già sostenuti dal Conto Energia Termico.
Il Conto Energia Termico però, come sostengono APER e Assoelettrica, non offre gli stessi vantaggi del bonus e l’esclusione nel complesso avrebbe penalizzato la soluzione della pompa di calore rispetto ad altre scelte, magari meno efficienti. Le cose sono cambiate in sede di approvazione parlamentare del Decreto e le pompe di calore sono state ammesse al bonus.
Che cos’è una pompa di calore? È una macchina che produce energia termica sfruttando sorgenti esterne, come aria, acqua o suolo. L’energia prodotta può essere utilizzata per riscaldare, raffrescare e per produrre acqua calda. Si parla di impianto geotermico, il più diffuso tra le applicazioni della pompa di calore, quando la sorgente di scambio termico è il terreno.
Come funziona un impianto geotermico? A 80-100 metri di profondità nel sottosuolo la temperatura del terreno è costante a circa 14°C e questo permette di estrarre calore d’inverno e di cederne d’estate. Il mezzo di trasmissione è il circuito dove passa il fluido che assorbe energia da un primo scambiatore e la cede a un secondo, dopo essere passato da compressore (elettrico) che aggiunge ulteriore energia. Invertendo il senso del ciclo degli scambiatori è possibile il funzionamento sia in riscaldamento sia in raffrescamento.
Vantaggi. Il primo vantaggio è senza dubbio il rendimento energetico, che come detto è elevato. Ciò rende la pompa di calore geotermica conveniente sul piano economico anche a fronte di un maggiore costo del gas rispetto all’elettricità. I benefici economici della pompa di calore sono tanto maggiori quanto più sono costosi ed energivori gli impianti da sostituire (quelli a combustibili fossili come gasolio e gpl per esempio).
Un impianto geotermico ben progettato e installato nelle condizioni corrette consente di risparmiare in bolletta circa il 40% della spesa totale per i consumi energetici (sempre che l’impianto sia dotato di un contatore separato). L’abbinamento della pompa di calore a un a impianto di riscaldamento e raffrescamento radiante garantisce un risparmio energetico dal 40% al 70% rispetto ai sistemi tradizionali. Dal punto di vista ambientale, invece, la pompa di calore con funzione di riscaldamento incrementa l’utilizzo di energia rinnovabile e in questo modo riduce le emissioni climalteranti.
Svantaggi. Gli svantaggi della pompa di calore geotermica dipendono sopratutto dalla bassa temperatura dell’acqua prodotta (sono possibili anche impianti a alta temperatura ma più salgono i gradi e più diminuisce la convenienza) e dagli aumenti di potenza elettrica. Anche il rumore dell’impianto può essere un problema e la macchina deve stare preferibilmente all’aperto. L’installazione di una pompa di calore geotermica richiede dei lavori di impianto che possono risultare dispendiosi.
Conclusioni. L’installazione di una pompa di calore di solito conviene (i vantaggi sono superiori agli svantaggi) ed è sicuramente una scelta ‘eco’, ma deve dipendere da una valutazione tecnica approfondita di tutti gli aspetti in gioco: potenzialità dell’impianto, abbinamenti con altre tecnologie, installazione di un secondo contatore che permetta di usufruire di una tariffazione elettrica dedicata (in base alla delibera n.ro 56/2010 dell’Autorità per l’Energia dell’aprile 2010) perché altrimenti il surplus nel consumo di elettricità diventa penalizzante.