L'Enea effettuerà controlli, anche a campione, su tutte le agevolazioni fiscali per interventi di efficienza energetica.
Le detrazioni fiscali per gli
interventi di adeguamento antisismico e di efficienza energetica negli edifici
vengono estese agli Istituti autonomi per le case popolari.
Queste le ultime novità che
emergono dalla bozza (aggiornata al 18 ottobre) del disegno di legge della
Manovra 2018. Riportiamo qui sotto il testo della bozza relativo ai bonus
edilizi.
Agevolazioni per gli
interventi di ristrutturazione edilizia e di efficienza energetica negli
edifici ecobonus
1. Al decreto-legge 4 giugno 2013,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14,
concernente detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica:
1) le parole: «31 dicembre 2017»,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;
2) ai commi 1 e 2, dopo l’ultimo
periodo è aggiunto il seguente: «La detrazione di cui al presente comma è
ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative
agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi,
di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione. »;
3) il comma 2-bis è sostituito dal
seguente: «2-bis. La detrazione nella misura del 50 per cento si applica
altresì alle spese sostenute nell’anno 2018 per l’acquisto e la posa in opera
di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di
calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della
detrazione di 30.000 euro.»;
4) al comma 2-ter, le parole: «Per
le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di
riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ivi
compresi quelli di cui al comma 2-quater», sono sostituite dalle seguenti: «Per
le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al
presente articolo»;
5) al comma 2-quinquies, dopo le
parole: «effettua controlli, anche a campione, su tali attestazioni,» sono
aggiunte le seguenti: «nonché su tutte le agevolazioni spettanti ai sensi del
presente articolo,». Seguentemente le parole «il 30 settembre 2017» sono
sostituite dalle seguenti: «90 giorni dall’entrate in vigore delle presenti
disposizioni»;
6) al comma 2-sexies, le parole:
«Per gli interventi di cui al comma 2-quater, a decorrere dal 1° gennaio 2017»,
sono sostituite dalle seguenti: «Per le spese sostenute per interventi di
riqualificazione energetica di cui al presente articolo»;
7) il comma 2-septies è sostituito
dal seguente: «2-septies. Le detrazioni di cui al presente articolo sono
usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque
denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti
istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della
legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e
operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi di efficienza
energetica realizzati su immobili, di loro proprietà, ovvero gestiti per conto
dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative
di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle
stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.»;
8) dopo il comma 3-bis, sono
aggiunti i seguenti commi:
«3-ter. Con uno più decreti del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare e il Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono
definiti i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che
beneficiano delle agevolazioni di cui al presente articolo, ivi compresi i
massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, nonché le
procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali
che in situ, eseguiti da ENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti
che determinano l’accesso al beneficio. Nelle more dell’emanazione dei decreti
di cui al presente comma, si continua ad applicare il decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico del 19 febbraio 2007 e successive modificazioni e il decreto del
Ministro dello Sviluppo Economico 11 marzo 2008 e successive modificazioni.
L’ENEA ai fini di assicurare coerenza con la legislazione e la normativa
vigente in materia di efficienza energetica e, limitatamente ai relativi
contenuti tecnici, adegua il portale attualmente in essere e la relativa
modulistica per la trasmissione dei dati a cura dei soggetti beneficiari delle
detrazioni di cui al presente articolo.
3-quater. Al fine di agevolare
l’esecuzione degli interventi di efficienza energetica di cui al presente
articolo, è istituita, nell’ambito del Fondo di cui all’articolo 15 del D.lgs.
4 luglio 2014, n.102, una sezione dedicata al rilascio di garanzie su
operazioni di finanziamento degli stessi. A tal fine, la dotazione del Fondo
suddetto è integrata con 25 milioni euro annui per il periodo 2018-2020 a
carico del Ministero dello sviluppo economico e 25 milioni di euro annui per il
periodo 2018-2020 a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, a valere sui proventi annui delle aste delle quote di
emissione di CO2 destinati ai progetti energetico ambientali cui all'articolo
19, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, previa verifica dell'entità
dei proventi disponibili annualmente, con le modalità e nei limiti di cui ai
commi 3 e 6 dello stesso articolo 19. Per il perseguimento delle finalità di
cui al presente comma, con uno o più decreti di natura non regolamentare da
adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto dal
Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e acquisito il parere della Conferenza Unificata, sono individuate le
priorità, i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento, di gestione
e di intervento della sezione del Fondo, e le relative prime dotazioni della
sezione stessa.»;
b) all'articolo 16,
concernente detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia:
1) al comma 1, le parole: «31
dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;
2) dopo il comma 1-sexies è
inserito il seguente: 1-sexies1. Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a
1-sexies sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari,
comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti
istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della
legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e
operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili,
di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia
residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà
indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e
assegnati in godimento ai propri soci.»;
3) dopo il comma 2, è aggiunto il
seguente: «2-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del
risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi
di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di
detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono
trasmesse per via telematica all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) le informazioni sugli
interventi effettuati. L’ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una
relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico,
al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze
territoriali. ».
(fonte: casaeclima.com)