La compilazione del campo relativo alla prestazione
energetica media degli edifici esistenti analoghi a quello oggetto di APE, è
obbligatoria a decorrere da 18 mesi dall’entrata in vigore delle presenti Linee
guida. A tal fine, l’ENEA mette a disposizione le informazioni utili
all’adempimento di tale obbligo.
Sennonché 18 mesi son passati (la scadenza era il 1°
aprile visto che il decreto è entrato in vigore il 1° ottobre 2015) ed ENEA non
avrebbe fornito i dati previsti. Così denunciano tre parlamentari, Matteo
Bragantini, Roberto Caon e Emanuele Prataviera in un’interrogazione a risposta
scritta al Ministro dello sviluppo economico presentata il 21 aprile e chiedono
“quali iniziative il Ministro interrogato abbia
intenzione di porre in essere al fine di verificare le motivazioni per cui
l'Enea non abbia ancora adempiuto agli obblighi citati in premessa e quali
iniziative abbia intenzione di adottare al fine di rendere operativo anche
questo adempimento”.
Nell’immagine dell’APE è riportata con un tondo rosso
la parte che il venditore/proprietario deve compilare e che non può riempire in
mancanza dei dati di fonte ENEA.
Qui sotto il punto 5.2.2 citato nell'interrogazione parlamentare:
ALLEGATO 1
(Articolo 3)
LINEE GUIDA NAZIONALI PER L’ATTESTAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI
EDIFICI
5.2.2 Comparazione della prestazione energetica degli immobili
Nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 6, comma 12, lettera b),
numero 4), del decreto legislativo, nella prima pagina dell’APE, la sezione
denominata “Riferimenti” posta accanto alla scala di classificazione, riporta
gli indici di prestazione e la classificazione per gli edifici aventi le stesse
caratteristiche dell’immobile oggetto di APE (zona climatica, esposizione,
tipologia costruttiva e di utilizzo, ecc.) nel caso che essi siano nuovi (quindi
nel rispetto dei requisiti per gli edifici nuovi disposti dal decreto requisiti
minimi) e nel caso che essi siano esistenti (l’indice in questo caso è riferito
alla prestazione media degli edifici analoghi).
La compilazione del campo relativo alla prestazione energetica media degli
edifici esistenti analoghi a quello oggetto di APE, è obbligatoria a decorrere
da 18 mesi dall’entrata in vigore delle presenti Linee guida. A tal fine,
l’ENEA mette a disposizione le informazioni utili all’adempimento di tale
obbligo.
(fonte:guidafinestra.it)