...E IL SOFTWARE NON VA...SE FUNZIONA LO FA "A SINGHIOZZO"
(fonte: Corriere della sera del 19.11.2015)
Blog personale di Parolini Arch. Alessandro certificatore n°18234 della regione LOMBARDIA
Pagine
Visualizzazione post con etichetta ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA. Mostra tutti i post
giovedì 19 novembre 2015
giovedì 10 aprile 2014
SEI SICURO DELLA CLASSE ENERGETICA DI CASA TUA ?
La grande maggioranza delle case in cui viviamo consuma ed
inquina molto più di quanto dovrebbe: edifici costruiti almeno 25 anni
fa e caratterizzati da soluzioni progettuali, costruttive e tecnologiche
tipiche dell’epoca (scarso isolamento delle pareti, serramenti
inadeguati, caldaie poco performanti …) che non consentono, senza
un’adeguata riqualificazione, il raggiungimento di determinati standard
di risparmio energetico.
Tuttavia, anche numerose costruzioni realizzate negli ultimi 10 anni e
spesso vendute come “ecosostenibili” ed “a basso consumo” risultano
invece dei veri e propri “colabrodo”, evidenziando notevoli carenze
soprattutto a livello di dispersioni termiche e di coibentazione delle
superfici di involucro. Così, anche in questi casi, il giusto comfort
abitativo è ottenibile solamente a fronte di maggiori spese sia per il
riscaldamento invernale sia per il raffrescamento estivo.
Questo è quanto emerge da un recente studio effettuato da Legambiente: un’indagine termografica condotta su più di 500 immobili sparsi in tutta Italia, molti dei quali da poco edificati e pubblicizzati come “ecologici”.
La situazione è molto ambigua: fabbricati che sulla carta dovrebbero
essere delle perfette “macchine energetiche” in realtà non lo sono
affatto. Tutto ciò contrasta fortemente con il diritto legittimo
dell’utente di ricevere informazioni esatte, attendibili e pienamente
conformi sulle caratteristiche tecniche dell’abitazione in cui andrà a
risiedere.
Lo strumento che dovrebbe permettere ai cittadini di conoscere e valutare correttamente i consumi di un edificio è la certificazione energetica;
l’attestato di prestazione energetica (APE) deve essere allegato
obbligatoriamente ad ogni atto di compravendita o di locazione e
riportato su tutti gli annunci immobiliari.
A volte, però, tale documento non contiene dati affidabili poiché alcuni tecnici, lavorando con estrema superficialità ed al costo di poche decine di euro, non effettuano i sopralluoghi e le indagini indispensabili, causando in questo modo un considerevole danno economico per l’acquirente o l’affittuario.
Infatti la classe energetica di un alloggio concorre, oltre che alla
definizione della spesa in bolletta, anche alla determinazione del
valore di mercato: un appartamento certificato con consumi bassi otterrà
una quotazione economica nettamente superiore rispetto ad uno meno
ecologico. Tuttavia questa differenza di valore spesso non è
giustificata ed un APE non redatto in maniera corretta può portare a
pagare un’abitazione dai 100 ai 400 euro/mq in più di quanto non valga
veramente; questo significa che, in casi estremi, un’unità di media grandezza può essere sopravvalutata anche di 50.000 euro.
Queste distorsioni sono dovute al fatto che in molte Regioni (quali
Liguria, Veneto, Lazio, Calabria, Campania, Sardegna…) non esista ancora
un sistema di controllo efficace che tuteli attivamente gli interessi
di cittadini, imprese e progettisti onesti. Anche nelle regioni “più
virtuose” gli accertamenti sono spesso insufficienti ed effettuati
solamente “a campione”.
Quindi, da un lato sarebbe auspicabile uno snellimento delle procedure amministrative, delegando maggiori poteri e responsabilità ai tecnici privati; dall’altro sarebbero necessarie verifiche più severe.
Teoricamente deregulation e semplificazione sono armi ottime contro le lungaggini burocratiche,
tuttavia la mancanza di un adeguato sistema di vigilanza ha consentito a
molti di trarre profitto dai punti deboli del sistema per tornaconto
personale, a discapito della qualità.
Su alcune pagine web dedicate ad acquisti online scontati si trovano, da diverso tempo, offerte per certificazione energetica a prezzi davvero bassi: non è insolito trovarne a 40 euro o meno. Se il lavoro venisse eseguito “a regola d’arte”, simili importi sarebbero difficilmente sostenibili da parte del professionista.
Infatti per ogni coupon venduto il gestore del sito trattiene una
cospicua commissione che normalmente si aggira attorno al 50%; a questo
si aggiunge la tassa di registrazione dell’APE al catasto energetico
regionale (in Lombardia è di 10 euro). Detraendo, infine, le imposte
dovute (quali IVA, ritenuta d’acconto IRPEF e contributo Inarcassa) al
certificatore rimarrebbero poco più di 5 euro, non sufficienti nemmeno a
coprire le spese vive affrontante.
Alla luce di quanto sopra è possibile trarre due conclusioni: o
siamo in presenza di “benefattori” che pur di dare il proprio
contributo alla causa decidono di lavorare esclusivamente in perdita,
oppure ci troviamo di fronte a tecnici quantomeno spregiudicati che,
sfruttando le maglie molto larghe dei controlli, decidono di basare il
loro business sul modello “copia e incolla” con documentazioni fatte “a
fotocopia” e senza compiere le dovute indagini.
Il risultato prodotto da tale sistema è una marea di APE totalmente difformi dalla realtà.
Sono molto frequenti annunci di abitazioni, in vendita o in affitto,
attestate in classi energetiche alquanto fantasiose, per esempio comuni
appartamenti costruiti nei primi anni ’80 e mai riqualificati in classe
C!
Redigere certificazioni non veritiere, oltre a costituire reato con
profili penali di falso in atto pubblico, va contro le finalità della
legge stessa che, prevedendo proprio la loro obbligatorietà, ha voluto
incentivare il risparmio energetico in edilizia, permettendo al futuro
acquirente una valutazione precisa delle caratteristiche dell’immobile.
Nel nostro Paese ci sono effettivamente troppe normative e troppa
burocrazia, troppi organi preposti a rilasciare licenze ed
autorizzazioni. Sarebbe invece necessario semplificare tutto questo;
tuttavia, per poterlo fare in modo efficace, bisognerebbe instaurare un
efficiente apparato di controllo. Allo stato attuale il rischio che si
corre è quello di arenarsi in un sistema che risponda esclusivamente
alla logica del maggior ribasso, producendo soltanto risultati di
qualità infima.
venerdì 17 gennaio 2014
CERTIFICAZIONE ENERGETICA, LA LOMBARDIA RECEPISCE LE DIRETTIVE NAZIONALI
Sono state aggiornate in Lombardia le regole in
materia di certificazione energetica degli edifici e di efficienza energetica
in edilizia.
Con la delibera n. 1216 del 10 gennaio 2014, la
Giunta regionale ha infatti aggiornato la disciplina regionale al fine di
recepire le disposizioni nazionali introdotte con il DPR n. 75/2013 - che ha
ampliato i titoli di studio idonei per accedere all’attività di certificatore
energetico - e con la Legge 90/2013 (di conversione del decreto legge n.
63/2013), che ha introdotto il nuovo Attestato di Prestazione Energetica
(A.P.E.).
Cambio del nome da ACE a APE
Con la nuova delibera regionale viene cambiata la
denominazione dell’Attestato, che da "Attestato di certificazione
energetica” (ACE) diventa “Attestato di Prestazione Energetica" (APE), in
conformità alla direttiva 2010/31/UE e al DPR 75/2013. Il cambio di nome
dell'Attestato è operativo dal 15 gennaio 2014.
Obbligo di formazione e titoli di studio idonei
L’obbligo di formazione, aggiuntivo rispetto al
possesso del titolo di studio, viene mantenuto; inoltre, sono
riconosciuti come idonei per l’attività di certificazione energetica tutti i
titoli di studio indicati dal DPR 75/2013, ammettendo anche la classe di laurea
LM 71 (Scienze e tecnologie della chimica industriale).
Nuova definizione di impianto termico
La delibera recepisce anche la nuova definizione di
impianto termico, introdotta dalla legge 90/2013: gli edifici sono
certificabili anche con apparecchi di potenza uguale o superiore a 5 kW e non
più a 15 kW.
I requisiti per la funzione bioclimatica di serre e
logge
Infine, sono definiti i requisiti in base ai quali
deve essere riconosciuta la funzione bioclimatica di serre e logge, funzione
che consente la loro realizzazione in deroga alle previsioni di qualsiasi
strumento urbanistico.
In arrivo la nuova disciplina sull'efficienza
Un aggiornamento più complessivo è previsto con
l’approvazione della nuova disciplina per l’efficienza energetica degli
edifici, che introdurrà limiti più restrittivi per i nuovi edifici.
mercoledì 8 gennaio 2014
ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA: NUOVO STUDIO DEL NOTARIATO
Il Consiglio Nazionale
del Notariato ha svolto alcune brevi prime riflessioni sulle modifiche
apportate ai commi 3 e 3-bis dell'art. 6 del D.lgs. n. 192 /2005 dal
Decreto-legge23 dicembre 2013 n. 145 (c.d. "Decreto destinazione
Italia"), che interviene nuovamente sulla disciplina in tema di
certificazione energetica, modificando le regole sull'obbligo di
dotazione e sull'obbligo di allegazione dell'attestato di prestazione
energetica (APE).
Ricordiamo che con il D.L. n. 145/2013 i due commi 3 e 3-bis sono stati sostituiti da un unico nuovo comma 3.
Ricordiamo che con il D.L. n. 145/2013 i due commi 3 e 3-bis sono stati sostituiti da un unico nuovo comma 3.
Il Consiglio Nazionale del Notariato, a seguito dell'ennesima modifica
legislativa, interviene sull'argomento con uno studio in cui precisa che
dalla normativa in materia di certificazione energetica discendono
quattro distinti obblighi, di cui tener conto nel caso di trasferimento
di fabbricati energeticamente rilevanti (ossia di fabbricati che non
siano esclusi dal campo di applicazione di detta normativa ai sensi
dell'art. 3, d.lgs. 192/2005 o del paragrafo 2 delle Linee Guida
nazionali per la Certificazione Energetica):
- a) l'obbligo di dotazione (che peraltro può prescindere da un evento traslativo, come nel caso di edificio nuovi, di edifici soggetti a "ristrutturazioni importanti" o di edifici pubblici;
- b) l'obbligo di allegazione (che è stato reintrodotto dalla legge 4 agosto 2013 n. 90, in sede di conversione del D.L. 4 giugno 2013 n. 63, che ha previsto, inoltre, in caso di sua violazione, la sanzione della nullità);
- c) l'obbligo di consegna dell'attestato energetico (il cui adempimento va documentato con l'inserimento in atto di apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione di prestazione energetica degli edifici).
- d) l'obbligo di informativa (il cui adempimento va documentato con l'inserimento in atto di apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni in ordine alla attestazione di prestazione energetica degli edifici).
Il Consiglio nazionale del Notariato precisa che la nuova norma, modificando i commi 3 e 3 bis, dell'art. 6 del d.lgs. 192/2005, ha inciso profondamente sugli obblighi di allegazione, di informativa e di consegna, lasciando invece immutata la disciplina vigente in tema di dotazione.
Le principali novità, portate dal nuovo intervento legislativo in materia, possono essere così sintetizzate:
- esclusione degli obblighi di allegazione, di consegna e di informativa per gli atti traslativi a titolo gratuito;
- precisazione che gli obblighi di allegazione, di consegna e di informativa riguardano non solo l'atto di compravendita ma, anche, in generale, tutti gli "atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso", con ciò confermando l'interpretazione prudenziale già proposta dal Consiglio Nazionale del Notariato;
- precisazione che gli obblighi di consegna e di riguardano i nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione. Sono esclusi da tali obblighi, pertanto, oltre i contratti che non possano considerarsi nuove locazioni (proroghe, cessioni di contratto, subentri ex art. 2558 c.c., ecc.) anche i nuovi contratti non soggetti a registrazione (in pratica i soli contratti che non superano i 30 giorni complessivi nell'anno);
- limitazione dell'obbligo di allegazione ai soli contratti di nuova locazione aventi per oggetto interi edifici, rimanendo escluso tale obbligo oltre che per i contratti non soggetti a registrazione anche per i nuovi contratti di locazione aventi per oggetto singole unità immobiliari;
- eliminazione della nullità quale sanzione per il caso di violazione dell'obbligo di allegazione (con possibilità di "sanatoria" per i contratti stipulati tra il 4 agosto 2013 e l'entrata in vigore della nuova norma, eventualmente nulli per mancata allegazione dell'attestato energetico);
- previsione di una sanzione pecuniaria per la violazione dell'obbligo di allegazione nonché in caso di mancata documentazione in atto, con l'inserimento dell'apposita clausola, dell'adempimento degli obblighi di informativa e di consegna; la nuova norma, quindi, dà maggior peso agli obblighi di informativa e di consegna, ed al requisito formale dell'attestazione ad opera dell'acquirente e del conduttore dell'avvenuto loro adempimento, requisito la cui mancanza, in precedenza, era ritenuta priva di qualsiasi sanzione.
giovedì 7 novembre 2013
TRA A.P.E. E A.C.E.: LE LINEE GUIDA PER FARE CHIAREZZA
Quando è necessario dotarsi di un Attestato di Prestazione Energetica (APE) e quando di un Attestato di Certificazione Energetica (ACE)? Quali interventi edilizi comportano la redazione di un APE e quando decade la validità di quest’ultimo?
Per rispondere alle ancora numerose domande degli utenti sull’Attestato di Prestazione Energetica APE, il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato un nuovo studio di approfondimento sulle novità introdotte dal DL Ecobonus 63/2013, in merito alla certificazione energetica degli edifici, dagli ACE agli APE.
Le linee guida redatte dal Consiglio
Nazionale del Notariato approfondiscono le tematiche connesse alla
certificazione energetica edilizia, partendo dall’analisi dell’impianto
normativa nazionale in materia di efficienza e contenimento dei consumi,
per arrivare a chiarire nel dettaglio in quali casi dotarsi di un APE,
la sua validità temporale, le eventuali eccezioni ed i soggetti
certificatori.
QUANDO L’ACE ANDRA’ IN PENSIONE
Mentre l’ACE recepiva la direttiva
europea 2002/91/CE, l’ Attestato di Prestazione energetica APE porta la
normativa nazionale verso il completo adeguamento alla recente direttiva europea 2010/31/UE, tuttavia fino alla pubblicazione dei regolamenti attuativi
ed alla completa definizione delle modalità di calcolo delle
prestazioni energetiche che adegueranno le linee guida nazionali per la
certificazione degli edifici, prevarrà l’attuale regime di transizione e
di convivenza tra ACE ed APE.
Gli ACE rilasciati prima del 4 agosto 2013
non perdono validità e rimangono in vigore per10 anni dalla data di
rilascio, ovviamente a meno di ristrutturazioni importanti che vadano a
modificare le prestazioni energetiche dell’edificio o gli impianti.
A CHI SI RIVOLGE L’APE
Lo studio del Consiglio Nazionale del Notariato specifica che “tutti gli edifici che comportino un consumo energetico” debbono essere dotati di un Attestato di Prestazione Energetica APE.
Per gli edifici di nuova costruzione, per le ristrutturazioni importanti
(come la manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e
risanamento conservativo che coinvolgono oltre il 25 della superficie
dell’involucro dell’intero edificio) e per gli edifici pubblici, è sempre obbligatorio dotarsi di un APE.
martedì 8 ottobre 2013
VEDEMECUM SULL'APE (ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA) DEGLI EDIFICI. - seconda parte -
6) Un attestato rilasciato prima del 6 giugno 2013 può essere allegato ad
un nuovo contratto di locazione?
Per una vendita posta in essere dal 6 giugno 2013 in poi, il venditore può
ancora avvalersi dell'eventuale attestato di certificazione energetica (Ace)
rilasciato in
data anteriore al 6 giugno 2013, e ancora in corso di validità.
L'attestato ha sempre una validità massima di 10 anni, subordinata al rispetto
delle prescrizioni di controllo degli impianti termici e alle necessità di
aggiornamento in caso di interventi migliorativi o di ristrutturazione
impiantistica. Se invece, per vendere o affittare casa, il proprietario dovesse
produrre un attestato oggi (dopo il 6 giugno e prima dell'entrata in vigore del
nuovo regolamento sulle modalità di calcolo per l'Ape) è meno certo il valore
futuro del documento: se nel frattempo, prima della chiusura del contratto o
del rogito, venisse approvato il regolamento, c'è solo da sperare che il
documento resti valido. Un Ace fatto oggi non è detto che possa rispondere ai
futuri regolamenti, a meno che le nuove norme non facciano salvi gli attestati
prodotti fino a quel momento.
7) Anche per l'affitto breve di una casa a uso vacanze è necessario l'Ape?
Sì, il Dl 63/2013 non fa alcuna distinzione tra locazioni turistiche e non.
L'Ape deve essere allegato a tutti i nuovi contratti di locazione (e non di
proroghe o di rinnovi o altro) stipulati in seguito all'entrata in vigore del
decreto stesso, pena la nullità. L'articolo 12 del Dl 63/2013, inoltre, prevede
la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1.800
euro per il proprietario che in caso di nuova locazione non doti l'immobile di
Ape. La legge, comunque, prevede un lungo elenco di fabbricati per i quali vi è
esonero dall'allegazione dell'Ape al contratto di vendita o di locazione di cui
essi siano oggetto: i fabbricati isolati con una superficie utile totale
inferiore a 50 metri quadrati; i fabbricati industriali e artigianali quando
gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo (ad esempio:
una serra) o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non
altrimenti utilizzabili; i fabbricati agricoli non residenziali, sprovvisti di
impianti di climatizzazione; gli edifici adibiti a luoghi di culto; i manufatti
qualificabili come "ruderi"; edifici il cui utilizzo non prevede
l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici, quali box, cantine,
autorimesse, parcheggi multipiano, depositi e strutture stagionali a protezione
degli impianti sportivi (fatta eccezione per le porzioni di edifici
eventualmente adibite ad uffici); edifici in cui non è necessario garantire un
comfort abitativo perché non destinati alla permanenza di persone, quali i
garage, i depositi, le cantine, le centrali termiche, i locali contatori, le
legnaie, le stalle; manufatti, comunque, non riconducibili alla definizione di
edificio (ad esempio: una piscina); i fabbricati "al grezzo", vale a
dire i manufatti che si trovano nello stato di "scheletro
strutturale", cioè privi di tutte le pareti verticali esterne o di
elementi dell'involucro edilizio; nonché gli edifici venduti "al rustico",
cioè privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici; gli edifici
"marginali" ossia gli edifici che non comportano un consumo
energetico in relazione alle loro caratteristiche tipologiche e/o funzionali
(ad esempio: portici, pompeiane, legnaie); gli edifici inagibili o comunque non
utilizzabili in nessun modo e che, come tali, non comportino un consumo
energetico (ad esempio fabbricati in disuso).
8)L'Ape è un documento complesso. Come riconoscerne uno valido a fine di
legge?
L'offerta di mercato che non garantisce sempre lo stesso risultato. Ad
esempio su Groupon, sito internet di sconti e coupon promozionali, è possibile
portarsi a casa un attestato «a 59 euro invece di 250, con sopralluogo e
registrazione al Catasto regionale». Ma la pagella energetica, obbligatoria dal
6 giugno anche per gli affitti, è un documento complesso e nella corsa dei
professionisti per accaparrarsi questa fetta di mercato si insinuano documenti non
validi o di scarsa qualità.Prima del rogito è il notaio a dover verificare che
l'attestato esibito dal cliente abbia quel contenuto minimo che, in base alla
normativa vigente, lo possa qualificare comeApe (oppure Ace se ancora in corso
di validità): deve indicare la classe di prestazione energetica dell'edificio,
la data di rilascio (sia l'Ape che i vecchi Ace hanno validità decennale), gli
elementi idonei a collegare il certificato all'immobile negoziato (in primo
luogo i dati di identificazione catastale), la sottoscrizione del tecnico che
lo ha redatto e la sua dichiarazione di indipendenza. Spetta però al
proprietario del bene, e non al notaio, verificare che il tecnico sia in
possesso dei requisiti di legge: l'accertamento non è poi così facile, poiché
non tutte le Regioni si sono dotate di un apposito albo o registro di certificatori
accreditati. I principali network di mediazione immobiliare hanno stipulato
delle convenzioni ad hoc e propongono prezzi agevolati, per evitare di
imbattersi in certificati rilasciati in fretta, sulla base di fac simili
pre-compilati, senza vedere l'immobile. Meno controlli, invece, sul fronte
degli affitti: «Se il proprietario si presenta con il suo certificato – afferma
Isabella Tulipano di Solo Affitti – che ritiene valido, non c'è nessuno che poi
va a controllarlo. Tanto meno l'inquilino, poco attento al parametro della
prestazione energetica, che sposta ancora pochissimo la trattativa». In una
rilevazione fra le 310 agenzie di Solo Affitti questo requisito è all'ultimo
posto fra le esigenze manifestate nella ricerca di un immobile da affittare.
9) È vero che, oltre all'Ape, bisogna allegare al contratto anche il
libretto di impianto?
No. All'attestato di Prestazione energetica (Ape) che, a pena di nullità,
va allegato ai contratti di compravendita, donazione e locazione, non deve
essere unito il «libretto di impianto»: lo sostiene una nota del consiglio
nazionale del Notariato. L'articolo 6, comma 5, del Dlgs 192/2005 (modificato
dal Dl 63/2013) dispone che i libretti di impianto «sono allegati»
all'attestato di prestazione energetica: l'espressione «allegazione» deve
essere intesa nel senso che l'Ape deve essere accompagnato nel tempo dai
documenti necessari affinché possa essere verificata una delle condizioni cui è
subordinata la validità dell'attestato. Infatti l «libretto di centrale» e il
«libretto d'impianto» sono previsti dall'articolo 11 del Dpr 412/1993: devono
essere conservati presso l'edificio o l'unità immobiliare in cui è collocato
l'impianto termico. Il libretto di impianto è importante, ai fini dell'Ape,
perché la validità massima dell'attestato è di dieci anni, e l'Ape va
aggiornato a ogni ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe
energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessata. La validità
decennale dell'Ape è subordinata al rispetto delle prescrizioni per i controlli
di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio. In caso di mancato
rispetto di queste norme l'attestato decade il 31 dicembre dell'anno successivo
a quello in cui è prevista la prima scadenza (prevista appunto nel
"libretto") non rispettata. Occorre pertanto distinguere tra
l'esemplare dell'Ape da consegnare all'acquirente o al conduttore, che va
accompagnato da una copia del "libretto", e l'esemplare destinato ad
essere allegato al contratto, che invece può essere privo del
"libretto".
10) Le parti possono concordare di fare a meno dell'Ape?
No, è illegittimo e il contratto di compravendita privo di attestato
sarebbe nullo, cioè privo di effetti. L'attestato deve comunque sussistere fin
dall'inizio della trattativa, poiché il proprietario è tenuto a metterlo a
disposizione di ogni potenziale acquirente e a indicare la prestazione
energetica negli annunci. Al momento del contratto preliminare basta che sia
consegnato al promissario acquirente, ma non occorre che sia allegato come
invece va fatto al momento del rogito.
lunedì 7 ottobre 2013
VEDEMECUM SULL'APE (ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA) DEGLI EDIFICI. - prima parte -
1) Che cos'è l'Ape e perché serve per la propria
abitazione?
L'Ape (attestazione di prestazione
energetica) contiene la «targa energetica» che sintetizza le caratteristiche
energetiche dell'immobile. Per misurarle, il tecnico deve analizzare le
caratteristiche termo igrometriche, i consumi, la produzione di acqua calda, il
raffrescamento e il riscaldamento degli ambienti, il tipo di impianto,
eventuali sistemi di produzione di energia rinnovabile.
L'attestato deve contenere anche i dati catastali dell'immobile. Nel caso si debba vendere la propria abitazione o stipulare un nuovo contratto di locazione per tovare un inquilino, i relativi annunci commerciali tramite tutti i mezzi di comunicazione devono riportare l'Indice di prestazione energetica (Ipe) dell'involucro edilizio e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispodente, contenute nell'attestato di prestazione energetica. Poi, durante le trattative di compravendita o di locazione, venditori e locatori devono rendere disponibile al potenziale acquirente o al nuovo conduttore l'attestato di prestazione energetica. In caso di vendita l'attestato dovrà essere consegnato all'acquirente, così come in caso di locazione al conduttore.
L'attestato deve contenere anche i dati catastali dell'immobile. Nel caso si debba vendere la propria abitazione o stipulare un nuovo contratto di locazione per tovare un inquilino, i relativi annunci commerciali tramite tutti i mezzi di comunicazione devono riportare l'Indice di prestazione energetica (Ipe) dell'involucro edilizio e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispodente, contenute nell'attestato di prestazione energetica. Poi, durante le trattative di compravendita o di locazione, venditori e locatori devono rendere disponibile al potenziale acquirente o al nuovo conduttore l'attestato di prestazione energetica. In caso di vendita l'attestato dovrà essere consegnato all'acquirente, così come in caso di locazione al conduttore.
2) Quali obblighi ha chi vende o affitta per quanto
riguarda l'Attestato di prestazione energetica?
Il decreto 63/2013, poi convertito dalla legge
90/2013, ha introdotto l'Ape (attestato di prestazione energetica) al posto del
precedente Ace (attestato di certificazione energetica) e ha sanzionato di
nullità, in caso di mancata allegazione dell'Ape, a far tempo dal 6 giugno
2013, tutti i contratti di compravendita immobiliare (e pure di ogni altro
contratto traslativo di immobili a titolo oneroso: permuta, conferimento in
società, transazione, rendita, eccetera); i contratti di donazione e ogni altro
atto traslativo di immobili a titolo gratuito; i "nuovi" contratti di
locazione (vale a dire non i contratti che siano una proroga di precedenti
contratti).
3) Cosa si rischia in caso di mancata allegazione
dell'Ape ai contratti?
L'obbligo di allegazione è stato introdotto pena la
nullità dell'atto stesso. Si tratta di una nullità assoluta, che può essere
fatta valere da chiunque e può essere rilevata d'ufficio dal giudice; l'azione
per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione. In ballo, dunque,
c'è il rischio di trovarsi in mano un contratto non effettivo, oltre al fatto
che in caso di vendita il proprietario che viola l'obbligo di dotazione
dell'attestato di prestazione energetica è punito con una sanzione
amministrativa non inferiore a 3mila euro e non superiore a 18mila euro; in caso
di nuovo contratto di locazione il proprietario che viola l'obbligo è invece
punto con una sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore
a 1.800. A questo si somma poi la necessità di indicare nella pubblicità di
vendita o affitto l'indice di prestazione energetica: in caso di mancata
indicazione nei cartelli sono previste sanzioni amministrative.
4) Che differenza c'è tra l'Ape e il vecchio Ace
(attestato di certificazione energetica)?
Prima che il Dl 63/2013, convertito dalla legge 90/2013, scorso
introducesse per la prima volta l'attestato di prestazione energetica (Ape),
esistevano gli attestati di certificazione energetica (Ace), già obbligatori
nei rogiti di compravendita. L'Ape sarà un documento più complesso dell'Ace,
perché dovrà tenere conto di diversi parametri energetici dell'edificio
rispetto all'attestato precedente, come ad esempio la climatizzazione
invernale). Le procedure e metodologie di calcolo per la redazione dell'Ape non
sono, però, ancora note: sarà compito del ministero dello Sviluppo Economico,
con un futuro regolamento, definirle in modo uniforme su scala nazionale. Fino
all'entrata in vigore di questo regolamento, i calcoli si continuano a
effettuare in base a quanto previsto dal Dpr 59/2009 e relative norme Uni e Cti
(le stesse con cui vengono redatti i "vecchi" Ace nelle Regioni che
non hanno approvato leggi regionali ad hoc). Nemmeno importa, inoltre, che i
nuovi certificati non siano denominati Ape, perché l'utilizzo dell'espressione
Ace è una mera imperfezione formale, priva di conseguenze. Tanto che, inoltre,
sono ancora utilizzabili, se non ne sono venuti meno i presupposti (ad esempio
per lavori effettuati nell'edificio), gli Ace prodotti anteriormente al 6
giugno 2013. In tutte le Regioni (e Province autonome) invece
"legiferanti", che cioè hanno definito procedure diverse per la
redazione degli attestati, gli Ape/Ace si continuano a redigere secondo la
normativa locale vigente al 6 giugno 2013. E in queste Regioni la normativa
statale prevale su quella locale con riferimento alla nullità dei contratti per
mancata allegazione dell'Ape/Ace.
5) Sugli annunci commerciali di vendita o affitto è necessario riportare i
consumi energetici?
Si, nel caso di offerta di vendita o di locazione, i relativi annunci tramite
tutti i mezzi di comunicazione commerciali dovranno riportare l'indice di
prestazione energetica dell'involucro edilizio e globale dell'edificio o
dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente. Tutte
informazioni contenute nell'Attestato di prestazione energetica. In caso
contrario, «il responsabile dell'annuncio» è punito con una sanzione
amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3mila euro.
giovedì 22 agosto 2013
PREZZI CERTIFICAZIONE ENERGETICA - OSSERVATORIO NAZIONALE SUI COSTI DELL' ACE - APE
QUALE E' IL PREZZO GIUSTO PER UNA CERTIFICAZIONE ENERGETICA?
Rispondere a questa domanda non è
facile! tuttavia occorre diffidare di attestati di certificazione energetica
offerti a prezzi troppo bassi (sotto i 200 €), perchè fare una certificazione
energetica è innanzi tutto questione di competenza.
L'intera pratica della
certificazione richiede impegno e professionalità. Essa parte dalla rilevazione
sulla singola unità immobiliare o dell'intero edificio, se necessario,
attraverso un sopralluogo in cui vengono rilevate tutte le dimensioni
dell'immobile, compresi i suoi oggetti, gli ombreggiamenti, fino ad una più
accurata e dettagliata raccolta di altri dati, tra cui la rilevazione
dell'impianto di riscaldamento, la caldaia, il tipo di combustione, l'anno di
installazione e il rendimento, un'approfondita rilevazione delle vetrate, in
che percentuale queste incidono sul prospetto e su quali punti cardinali
dell'unità immobiliare insistono, una classifica dei serramenti della tipologia
di finiture esterne e interne atte a individuare che trasmittanza termica ci
sia, compreso il calcolo di eventuali ponti termici. Tutto questo ai fini del
calcolo del software che elabora questi dati, e nel rispetto delle regole delle
normative vigenti. Considerato che i dati di partenza sono la pianta catastale
e la visura planimetrica e che spesso occorre recarsi al catasto per averli,
una volta effettuato il sopralluogo, occorrono almeno due ore per
l'elaborazione dei dati e per redigere una relazione tecnica conclusiva. Detto
questo, ci si chiede come si possa arrivare a pagare 80 € per una ACE,
considerato che ad incidere sono anche i mq in cui insiste l'unità immobiliare,
per cui maggiore è l'area maggiore è l'impiego di tempo. Occorre ricordare
inoltre che l'attestato di certificazione energetica emesso, ha validità di 10
anni e che solo un professionista qualificato può dare un parere tecnico sul
miglioramento della classe energetica. L'invito ai nostri utenti e coloro i
quali sono in procinto di chiedere la redazione dell'ACE è dunque quello di
diffidare di prezzi eccessivamente bassi e di puntare invece sulla
professionalità e competenza del professionista certificatore energetico.
venerdì 5 luglio 2013
venerdì 21 giugno 2013
1000 CLASSI A+ IN LOMBARDIA
Nel mese di marzo si è concluso con il
raggiungimento di un importante traguardo nel settore dell’efficienza
energetica in edilizia, in un momento in cui il tema riveste carattere
di centralità nelle politiche europee e nazionali per la sostenibilità
energetica e la spinta alla green economy.
In Lombardia infatti è stata superata la
soglia del migliaio di edifici certificati secondo la classe energetica
più performante, la “A+”, la tipologia di classe che meglio identifica
il concetto di Edificio a Energia Quasi Zero introdotto dalla Direttiva
Europea 2010/31/UE, che diverrà cogente nella nostra regione a partire
dal 2016.
I dati derivano dal Catasto Energetico
Edifici Regionale (CEER), sviluppato e gestito da Finlombarda S.p.A. Il
Catasto è lo strumento informativo che contiene i dati di dettaglio
della prestazione energetica dei sistemi edificio/impianto sottoposti a
certificazione.
L’analisi delle informazioni registrate
negli Attestati di Certificazione Energetica (ACE) mostra come oltre la
metà degli immobili lombardi certificati ricada nella classe “G”, per
effetto dell’obsolescenza del parco edilizio. Molto positivo risulta
tuttavia il trend di crescita del numero di edifici ad alte prestazioni
energetiche, soprattutto nel contesto di congiuntura critica che vive il
mercato edilizio, a testimonianza del radicale cambiamento che la
certificazione energetica ha portato nella cultura della progettazione e
della costruzione degli edifici in così pochi anni. In Lombardia si
contano oggi oltre 6.200 classi A e circa 44.000 classi B.
Circa il 90% di questi 1.000 casi di
eccellenza energetica ha carattere abitativo, mentre il 10% è
rappresentato da edifici con destinazione d’uso non residenziale, con
prevalenza di immobili destinati ad uffici, attività commerciali e
industriali. Lo stesso campione si distribuisce nelle province lombarde
evidenziando una maggiore concentrazione quelle nelle aree più popolose,
ossia la provincia di Milano con il 25% dei casi, quella di Brescia con
il 21% e quella di Bergamo con il 14%.
Le peculiarità di una selezione di 29 esempi virtuosi sono state ampiamente analizzate nel volume “LombardiA+: l’edilizia a consumo quasi zero in Lombardia”,
il primo repertorio di edifici in classe A+ e A, realizzato da
Finlombarda S.p.A., nelle sue funzioni di Organismo regionale di
accreditamento per la certificazione energetica, con il contributo
scientifico del Dipartimento BEST del Politecnico di Milano.
Il repertorio raccoglie una pluralità di
tipologie edilizie e destinazioni d’uso, che spaziano dalla scuola alla
residenza, dal centro direzionale all’edificio industriale, ed è in
costante ampliamento grazie all’attiva collaborazione dei numerosissimi
certificatori lombardi, dei professionisti e dei proprietari che
contribuiscono a fare della promozione dell’efficienza energetica una
leva di valorizzazione del patrimonio edilizio.
(fonte www.cened.it)
lunedì 10 giugno 2013
LA CLASSE ENERGETICA E LA VERIFICA DEI COMUNI
La L.R. n. 3 del 21 Febbraio 2011 e la
successiva deliberazione n° IX/2555 del 24/11/2011, hanno introdotto in
Regione Lombardia, a partire dal 1° Gennaio 2012, l’obbligo di
dichiarare la classe ed il fabbisogno energetico degli edifici oggetto
di annunci commerciali finalizzati alla vendita o locazione.
A seguito della prima campagna
effettuata, volta a verificare la corretta applicazione del disposto
normativo presso le agenzie immobiliari e i siti web di settore,
l’Organismo Regionale di Accreditamento per la certificazione energetica
degli edifici, Finlombarda SpA, ha effettuato una seconda indagine
finalizzata a verificare le misure adottate dai Comuni competenti in
merito all’accertamento delle infrazioni, nonché all’irrogazione delle
relative sanzioni.
La prima fase del
progetto ha previsto l’invio, a tutti i Comuni lombardi, di un
questionario nel quale veniva richiesto di indicare il numero di
controlli effettuati e le eventuali sanzioni commminate nei primi sei
mesi del 2012, così da verificare il recepimento della norma da
parte da parte degli Enti locali permettendo di valutare eventuali
misure o interventi di sostegno da sottoporre alla valutazione del
legislatore.
I Comuni che
hanno restituito il questionario, compilato in tutte le sue parti, sono
stati 536, pari al 34,7 % dei Comuni lombardi.
Il
grafico rappresentato in Figura 1 e i dati riportati in Tabella 1
evidenziano come le percentuali di risposta all’interno di ciascuna
provincia, risultino abbastanza diversificate, e si attestino tra il
24,4 % della provincia di Lecco ed il 42,6 % della provincia di Lodi;
con una differenza massima di 18 punti percentuali.
La
percentuale di Comuni che ha effettuato almeno un controllo risulta
invece piuttosto omogena tra le diverse province, e raggiunge una media
del 15% rispetto al totale provinciale.
Si
registra tuttavia un picco per la provincia di Monza e Brianza, dove la
percentuale di Amministrazioni che ha verificato l’applicazione della
norma raggiunge il valore del 30%.
Complessivamente,
all’interno del territorio regionale, nel periodo intercorrente tra il
1° Gennaio 2012 ed il 30 Giugno 2012, sono stati effettuati 2.220
controlli.
Le verifiche che
hanno determinato l’emissione di una sanzione sono l’1,14 %; solo in 25
casi infatti è stato rilevato un illecito da parte di 9 Comuni, per un
totale di 41.333,96 € di sanzioni comminate.
Prendendo
invece in considerazione le sole Amministrazioni che hanno risposto
all’indagine, il numero medio di controlli effettuati risulta pari a
4,10 per Comune.
Figura 1 – Esiti dell’indagine per provincia (Elaborazione: Finlombarda SpA)
| Provincia | Comuni per Provincia | Comuni che hanno compilato il questionario | Comuni che hanno effettuato almeno un controllo | Controlli effettuati | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero | % | Numero | % | Numero | ||
| BG | 244 | 86 | 35,2 | 40 | 16,4 | 451 |
| BS | 206 | 71 | 34,5 | 26 | 12,6 | 218 |
| CO | 162 | 61 | 37,7 | 19 | 11,7 | 183 |
| CR | 115 | 33 | 28,7 | 12 | 10,4 | 55 |
| LC | 90 | 22 | 24,4 | 10 | 11,1 | 55 |
| LO | 61 | 26 | 42,6 | 11 | 18,0 | 107 |
| MN | 55 | 23 | 41,8 | 8 | 14,5 | 44 |
| MI | 134 | 51 | 38,1 | 23 | 17,2 | 445 |
| MB | 70 | 26 | 37,1 | 21 | 30,0 | 372 |
| PV | 190 | 60 | 31,6 | 20 | 10,5 | 67 |
| SO | 78 | 26 | 33,3 | 5 | 6,4 | 30 |
| VA | 141 | 51 | 36,2 | 25 | 17,7 | 193 |
| TOTALE | 1546 | 536 | 220 | 2220 | ||
Tabella 1 – Esiti dell’indagine per provincia (Elaborazione: Finlombarda SpA)
Interessante è verificare a quali soggetti sono state affidate le attività di verifica.
La
Figura 2 illustra come i soggetti responsabili per l’effettuazione dei
controlli siano nella maggior parte dei casi funzionari dell’Ufficio
Tecnico (50,6%) o funzionari della Polizia Locale (31,2%).
Nel
14% dei casi il soggetto responsabile è il Sindaco pro-tempore, mentre
una quota minoritaria (4,3%) raggruppa le restanti tipologie, ossia:
segretari comunali, messi comunali o altre figure amministrative alle
dipendenze del Comune.
Figura 2 – Soggetto responsabile dell'attività di verifica (Elaborazione: Finlombarda SpA)
Osservando
la Figura 3, emerge chiaramente che, qualora l’effettuazione degli
accertamenti rimane in carico a funzionari dell’Ufficio Tecnico Comunale
o della Polizia Locale, la percentuale dei controlli effettuati e delle
sanzioni comminate risulta statisticamente superiore, rispetto ai
Comuni in cui tale attività rimane in carico al Sindaco pro-tempore o ad
altri funzionari amministrativi (percentuale di controlli che si
attesta intorno al 20% e nessuna sanzione comminata).
Tale
situazione è dovuta principalmente al fatto che, all’interno degli
uffici tecnici, sono presenti funzionari che quotidianamente si occupano
di tematiche legate alla certificazione energetica degli edifici,
mentre per i funzionari della Polizia Locale, tale evidenza è
giustificabile dal fatto che, essendo preposti a vigilare il territorio,
risultano meglio organizzati nella gestione delle procedure
amministrative inerenti lo svolgimento dei sopralluoghi di accertamento.
Figura 3 -
Controlli effettuati e sanzioni comminate per tipologia di affidatario
dell'attività di verifica (Elaborazione: Finlombarda SpA)
La
situazione che emerge, a valle dell’indagine, evidenzia una situazione
ancora in fase di avviamento nonostante non manchino alcuni esempi in
cui le amministrazioni locali hanno avviato fin da subito una procedura
di verifica rigorosa.
fonte (www.cened.it)
Iscriviti a:
Post (Atom)







