OFFERTA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

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lunedì 1 gennaio 2018

DETRAZIONI PER LA CASA 2018: LE NOVITA'

È stato prorogato per il 2018 “l’Ecobonus” per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici che permette una detrazione del 65 per cento delle spese relative ai lavori effettuati per migliorare l’efficienza energetica delle unità immobiliari considerate singolarmente.


La detrazione per risparmio energetico spetta anche ai lavori al condominio, quindi effettuati su parti condominiali, con aliquote di detrazione più elevate, fissate al 70 per cento in caso di lavori relativi all’involucro dell’edificio superiore al 25 per cento della superficie lorda, al 75 per cento per gli interventi di miglioramento della prestazione energetica invernale ed estiva.

Inoltre, sempre per il 2018, viene confermato il bonus ristrutturazioni, l’agevolazione fiscale per gli immobili oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia e recupero del patrimonio edilizio. Anche nel 2018 per queste spese è prevista una detrazione del 50 per cento per le spese relative alla ristrutturazione edilizia.

Prevista anche il 2018 la detrazione sempre al 50 per cento per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici aventi elevate prestazioni energetiche funzionali all’arredamento dell’immobile ristrutturato.

A tali buone notizie si accompagna una meno piacevole e cioè la riduzione della detrazione al 50 per cento (prima fissata al 65 per cento) per le spese di acquisto di finestre, schermature, caldaie a condensazione e a biomassa.  Tali interventi, finalizzati al risparmio energetico, vengono penalizzati con una diminuzione della percentuale di detrazione in quanto non relative ad interventi radicali sull’edificio.
(fonte: job.fanpage.it)


martedì 22 agosto 2017

EDIFICI A ENERGIA QUASI ZERO (NZEB), PIANO D'AZIONE NAZIONALE

Sulla Gazzetta Ufficiale n.187 del 11 agosto 2017 è stato pubblicato il comunicato del Ministero dello Sviluppo economico che informa della pubblicazione sul sito web del Mise del decreto interministeriale 19 giugno 2017, recante l'approvazione del «Piano d'azione nazionale per incrementare gli edifici ad energia quasi zero» ai sensi dell'art. 4-bis, comma 2 del decreto legislativo n. 192 del 2005, unitamente al Piano stesso.
Il Piano d’Azione Nazionale per incrementare gli edifici ad energia quasi zero, datato dicembre 2016, è stato elaborato da un gruppo di lavoro composto dall’ENEA, l’RSE e il CTI, con il coordinamento del Ministero dello sviluppo economico.Il documento, previsto dall’articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 192/2005, chiarisce il significato di NZEB (edifici a energia quasi zero), valutando le prestazioni energetiche di alcune delle sue espressioni nelle differenti tipologie d’uso e zone climatiche. Stima inoltre i sovraccosti necessari, rispetto ai livelli attuali, per la realizzazione di nuovi edifici NZEB o per la trasformazione in NZEB degli edifici esistenti e traccia gli orientamenti e le linee di sviluppo nazionali per incrementare il loro numero tramite le misure di regolazione e di incentivazione rese disponibili.
La Strategia per la riqualificazione energetica del parco immobiliare nazionale, prevista dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, integra documento, indicando, in particolare, gli obiettivi da raggiungere, le linee di azione su cui si intende puntare per il loro conseguimento, le criticità da superare e le possibili soluzioni strategiche.
La direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia («direttiva EPBD», Energy Performance of Buildings Directive) è il principale strumento legislativo a livello dell’UE per il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici europei. Un elemento fondamentale della direttiva EPBD è rappresentato dagli edifici a energia quasi zero («requisiti NZEB», dall’inglese Nearly Zero-Energy Buildings). La direttiva EPBD prevede che gli Stati membri provvedono affinché entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione siano edifici a energia quasi zero e a partire dal 31 dicembre 2018 gli edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici e di proprietà di questi ultimi siano edifici a energia quasi zero.
In Italia il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, di recepimento della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia, è stato aggiornato con il decreto legge n. 63 del 2013 per recepire la direttiva 2010/31/UE.
(fonte:casaclima.com) 


martedì 25 luglio 2017

INSTALLAZIONE CALDAIA A CONDESNAZIONE: E' OBBLIGATORIO ? CONVIENE ?

Oggi si sente spesso parlare di energia pulita, di efficienza energetica e di caldaie a condensazione, specie da quando le vecchie caldaie, quelle cosiddette “tradizionali”, non sono più a norma e dunque non sono più in produzione.
Per chi non si intende di impianti e tecnologie è difficile comprendere a pieno la questione e sono sempre più numerosi coloro che, dovendo far fronte alla rottura improvvisa della propria vecchia caldaia e trovandosi a doverne acquistare una nuova, si chiedono perché, dall’installatore di turno, gli venga proposto (o imposto) un modello a condensazione, che peraltro comporta non solo un prezzo di base più elevato, ma anche l’adeguamento dell’impianto esistente.
È lecito domandarsi se davvero non si possa fare altrimenti e se questo per l’utente finale comporti solo degli esborsi o anche dei vantaggi.
Vediamo di fare chiarezza sulla questione e di capire se oramai non c’è alternativa alla caldaia a condensazione, da quando questo accade e perché tale modello di caldaia di fatto risulta, a lungo andare, più conveniente e più green.
Da quando decorre l’obbligo di installazione di caldaie a condensazione
Di fatto in Italia a partire dal 26 settembre 2015, decorre l’obbligo di legge di non immettere più sul mercato caldaie che non siano a condensazione e questo per far seguito ad un progetto europeo di ampia scala (direttiva Europea 2005/32/CE, denominata “Eco-Design“, nata già nel 2005), che desidera spingere tutti i paesi dell’Unione verso l’utilizzo di energie rinnovabili e verso il miglioramento del rendimento energetico di tutti i sistemi di riscaldamento esistenti.
Ad oggi tale obbligo è indirizzato unicamente nei confronti dei costruttori di caldaie, i quali d’ora in avanti non potranno più presentare e produrre nuovi modelli di caldaie di tipo tradizionale, ad esclusione di un particolare tipo di caldaia a camera aperta, la cui presenza momentaneamente servirà a coprire quei rari casi in cui non sia in alcun modo possibile sostituire il vecchio impianto rimpiazzandolo con le nuove tipologie di caldaie (in genere a causa della presenza di una canna fumaria condominiale molto obsoleta, che non risulta idonea a supportare i fumi acidi).
Detto ciò le rimanenze di magazzino prodotte prima dell’entrata in vigore del nuovo obbligo potranno essere smaltite e regolarmente vendute. Dunque, per adesso, il consumatore può ancora decidere di installare una caldaia tradizionale, qualora ne trovi disponibilità, ma dal canto suo deve controllare che la data di fabbricazione della stessa sia antecedente al 26 settembre 2016.
Bisogna tener conto però che contemporaneamente al divieto di produzione di caldaie tradizionali è diventata d’obbligo anche la classificazione energetica di tutti gli impianti di riscaldamento di nuova installazione e nel momento in cui si vada ad installare una caldaia a condensazione, a sostituzione di una tradizionale, la classe energetica dell’immobile ne trarrà di certo un beneficio, con conseguente incremento del valore dell’immobile stesso, senza contare che con una caldaia a condensazione normalmente si ammortizza il surplus di costo sostenuto in meno di 5 anni e poi si inizia a risparmiare davvero!
La tecnologia delle caldaie a condensazione: ecco perché sono più efficienti
Una caldaia a condensazione a parità di energia ceduta all’impianto (ovvero a parità di resa termica), consuma decisamente meno combustibile di una tradizionale, comportanto un ovvio risparmio sulla bolletta, vediamo di capire perchè.
Le tradizionali caldaie, perfino quelle definite “ad alto rendimento“, riescono ad utilizzare solo una minima parte del calore sensibile dei fumi di combustione ed il vapore acqueo che viene generato durante il processo di combustione viene poi disperso in atmosfera attraverso i fumi che fuoriescono dal camino.
La caldaia a condensazione, invece, riescono a recuperare la maggior parte del calore latente contenuto nei fumi espulsi attraverso il camino, raffreddando i fumi fino a farli tornare allo stato di liquido saturo, recuperando calore che viene poi utilizzato per preriscaldare l’acqua di ritorno dall’impianto, garantendo rendimenti medi di almeno un 10-11% in più.
Le caldaie a condensazione, a differenza di quelle tradizionali, sono in grado di lavorare a temperature più basse, il che ne rende perfetto l’impiego in abbinamento ai cosiddetti sistemi a pavimento radiante in cui circola acqua calda a bassa temperatura; ciò con toglie che sia tranquillamente possibile abbinare una caldaia a condensazione con dei caloriferi, senza che questo comporti alcun tipo di problema (se qualcuno vi dice il contrario non credetegli!).
In questi casi, comunque, la sostituzione di una vecchia caldaia con una a condensazione abbinata ad un impianto a radiatori consente un risparmio di combustibile che va da un 17 % ad un 20% annuo.
Quali problemi tecnici potrebbero insorgere nell’installazione di una caldaia a condensazione?
Non ci resta dunque che da capire quali sono i problemi reali che potrebbero insorgere nel passaggio alla nuova tecnologia. Due sono gli aspetti da valutare attentamente: uno riguarda l’idoneità della canna fumaria ed uno invece dipende dalla necessità di scarico dell’acqua di condensa.
Le canne fumarie presenti in edifici non recenti potrebbero essere incompatibili per il funzionamento in ambiente “umido” previsto dalle caldaie a condensazione, ma esiste la possibilità di realizzare una nuova canna fumaria o sovente anche l’eventualità di realizzare una sorta di rivestimento interno a quella esistente.
A differenza delle caldaie tradizionali quelle a condensazione debbono poi per forza essere collegate ad uno scarico che consenta di smaltire la condensa di combustione.
In genere realizzare questo collegamento non è cosa impossibile, perché la maggior parte delle caldaie esistenti, sia che si trovino all’esterno (ad esempio su un balcone), piuttosto che all’interno, generalmente sono installate in prossimità degli scarichi della cucina. Certo è che un minino di lavori è necessario!
Conclusioni
Concludendo, sappiate che per l’utente finale, l’obbligo di installare esclusivamente caldaie a condensazione, per ora, ancora non esiste, ma di certo se vi trovate oggi a dover acquistare una nuova caldaia il consiglio è di valutare bene il risparmio che questa tecnologia nel giro di qualche anno potrebbe portarvi in termini, non solo di risparmio energetico, ma economico.
Anche perché almeno per quest’anno potrete ancora usufruire degli ecoincentivi e dunque optando per una nuova caldaia a condensazione il costo della stessa nonché di tutte le modifiche necessarie all’impianto esistente sono detraibili in 10 anni al 65%!
(fonte: casinamia.com)



giovedì 4 maggio 2017

CERTIFICAZIONE ENERGETICA IMMOBILI. PARLAMENTARI PUNGOLANO ENEA PER INADEMPIENZA

L’attestazione di prestazione energetica (APE) è oramai elemento imprescindibile nelle compravendite immobiliari e sta diventando sempre di più un elemento importante nella determinazione del valore di un immobile, di un appartamento. La nuova formulazione dell’APE imposta dal decreto interministeriale del 26 giugno 2015 impone al proprietario/venditore di dichiarare gli indici di prestazione e la classificazione per gli edifici simili nuovi o esistenti sulla base di informazioni fornite da Enea. Come prevede il decreto all’Allegato 1 (Articolo 3) Linee guida nazionali per l’attestazione della prestazione energetica degli edifici, 5.2.2 Comparazione della prestazione energetica degli immobili dove si legge:

La compilazione del campo relativo alla prestazione energetica media degli edifici esistenti analoghi a quello oggetto di APE, è obbligatoria a decorrere da 18 mesi dall’entrata in vigore delle presenti Linee guida. A tal fine, l’ENEA mette a disposizione le informazioni utili all’adempimento di tale obbligo.
Sennonché 18 mesi son passati (la scadenza era il 1° aprile visto che il decreto è entrato in vigore il 1° ottobre 2015) ed ENEA non avrebbe fornito i dati previsti. Così denunciano tre parlamentari, Matteo Bragantini, Roberto Caon e Emanuele Prataviera in un’interrogazione a risposta scritta al Ministro dello sviluppo economico presentata il 21 aprile e chiedono
“quali iniziative il Ministro interrogato abbia intenzione di porre in essere al fine di verificare le motivazioni per cui l'Enea non abbia ancora adempiuto agli obblighi citati in premessa e quali iniziative abbia intenzione di adottare al fine di rendere operativo anche questo adempimento”.
Nell’immagine dell’APE è riportata con un tondo rosso la parte che il venditore/proprietario deve compilare e che non può riempire in mancanza dei dati di fonte ENEA.

Qui sotto il punto 5.2.2 citato nell'interrogazione parlamentare:
ALLEGATO 1
(Articolo 3)
LINEE GUIDA NAZIONALI PER L’ATTESTAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
5.2.2 Comparazione della prestazione energetica degli immobili
Nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 6, comma 12, lettera b), numero 4), del decreto legislativo, nella prima pagina dell’APE, la sezione denominata “Riferimenti” posta accanto alla scala di classificazione, riporta gli indici di prestazione e la classificazione per gli edifici aventi le stesse caratteristiche dell’immobile oggetto di APE (zona climatica, esposizione, tipologia costruttiva e di utilizzo, ecc.) nel caso che essi siano nuovi (quindi nel rispetto dei requisiti per gli edifici nuovi disposti dal decreto requisiti minimi) e nel caso che essi siano esistenti (l’indice in questo caso è riferito alla prestazione media degli edifici analoghi).
La compilazione del campo relativo alla prestazione energetica media degli edifici esistenti analoghi a quello oggetto di APE, è obbligatoria a decorrere da 18 mesi dall’entrata in vigore delle presenti Linee guida. A tal fine, l’ENEA mette a disposizione le informazioni utili all’adempimento di tale obbligo.

(fonte:guidafinestra.it)


mercoledì 3 maggio 2017

COMPRAVENDITA, APE NON CONFORME: COLPITO VENDITORE IN CASSAZIONE

Da tempo imperversa la polemica sui rischi degli Attestati di Prestazione Energetica“low cost”, adesso è uscita una sentenza in merito, ed è la n. 16644 della seconda sezione di Cassazione Penale.
Per la “gioia” dei tanti professionisti (se così possiamo definirli), la Cassazione ha rinvenuto gli estremi di truffa a carico del venditore di un immobile, effettuato nei confronti di un acquirente il quale contestava caratteristiche energetiche diverse da quelle dichiarate « con riguardo alla definizione della categoria energetica»
A nulla è valsa la buona fede del venditore, che aveva confidato nelle valutazioni dei tecnici e delle relative attestazioni di conformità delle opere al progetto effettuato.
Viene respinta infatti l’eccezione di buona fede del venditore, avendo egli effettuato o fatto effettuare lavori in economia, non poteva non sapere della tipologia di intervento.
Respinta anche la controdeduzione che il tecnico certificante non avesse operato diligentemente, quindi al venditore, in veste anche di costruttore, non viene esclusa la non consapevolezza degli inadempimenti circa materiali utilizzati diversi e di qualità inferiori a quelli dichiarati, come anche l’installazione di infissi e impianto termico non conforme, e di non aver rifatto il tetto.
La Cassazione, nell’annullare la sentenza impugnata e rinviarla al giudice competente, statuisce che la difformità tra i lavori eseguiti e progettati, nonchè la conseguente vendita immobiliare con conseguente classe energetica effettiva non rispondente a quella dichiarata non può sfuggire al costruttore, tenuto conto che le opere compiute risultano meno costose rispetto a quelle necessarie e conformi ai parametri energetici contenuti nel progetto.
Inoltre, il risparmio di spesa derivante dalla mancata corretta esecuzione, capace di garantire il rispetto della classe energetica prevista dalla documentazione tecnica, era nota al venditore, pertanto sufficiente ad escludere l’elemento soggettivo della truffa esclusivamente in base all’affidamento nelle certificazioni di conformità dei professionisti tecnici.

Commento a margine

Da anni scrivo e sostengo che il “mercato delle APE Low cost” possa nascondere rischi notevoli, soprattutto a carico dei venditori in primis.
Chiaramente, in questa sentenza di Cassazione non si legge la chiamata in causa dei professionisti tecnici incaricati nella progettazione, direzione lavori e certificazione energetica, sarebbe stato interessante davvero leggere anche i profili di loro responsabilità.
Per quel poco che si legge dalla breve sentenza, si capisce che oltre ad una certa volontà o consapevolezza del venditore, è ineluttabile la mancata diligenza del Direttore Lavori e del tecnico che ha attestato la APE.
Non ci voleva la Cassazione per capire rischi e responsabilità, quelle sono ben note ai Professionisti tecnici che comunque certificano sistemi Edificio-Impianto senza neppure fare un sopralluogo, facendo artifici più o meno “fantasiosi”, se così posso definirli.
Sicuramente molti venditori/compratori di immobili, leggendo questo articolo e la sentenza, inizieranno a porsi il problema del rischio, per non parlare dei costruttori.
Dalla sentenza si intuisce che le prestazioni energetiche effettive non siano rispondenti a quelle di progetto, sicuramente più severe e migliori.
Tradotto con un esempio: probabilmente il venditore ha venduto un immobile in classe energetica C quando in verità si trova in classe F.
In questo caso, oltre alla ipotesi di truffa (che scatta quando è provato che il venditore sia consapevole della non rispondenza), scatta ovviamente la richiesta di risarcimento danni per deprezzamento permanente dell’immobile sul piano del valore commerciale.
E’ presto per sbilanciarsi sul fatto che tale ipotesi possa costituire “aliud pro alio”, cioè una compravendita di un immobile completamente diverso e inutilizzabile per i fini a cui è destinato; certamente è questa sentenza rappresenta, e rappresenterà sicuramente un forte segnale di allerta.
Sarà interessante seguire gli sviluppi relativi al prosieguo del processo rinviato al giudice competente.
(fonte: studiotecnicopagliai.it)


giovedì 26 gennaio 2017

ACCERTAMENTI SULLE A.P.E.: MODALITA'

Ecco come verranno effettuati gli accertamenti sulle A.P.E. in base al piano dei controlli che verrà messo in atto da Regione Lombardia.

ACCERTAMENTI DI PRIMO LIVELLO
Tutti gli Attestati di Prestazione Energetica prodotti con il Motore di calcolo Cened+ 2.0 sono oggetti sia a una verifica preventiva di ammissibilità dei dati di input, che impedisce la compilazione dell’APE nel caso in cui venga inserito un dato non accettabile dal punto di vista fisico, sia a una validazione in termini di ragionevolezza del dato che prevede la segnalazione all’utente, tramite specifici warning, dei valori che non rientrano nella soglia di probabilità predeterminata sulla base di analisi statistiche.
Tale verifica costituisce l’accertamento di primo livello e viene effettuata sul 100% delle pratiche depositate presso il Catasto Energetico Edifici Regionale, ai sensi del DDUO n. 6480/2015 e s.m.i.

ACCERTAMENTI DI TIPO DOCUMENTALE
Le verifiche di secondo livello di tipo documentale saranno riferite ad APE registrati nel Catasto Energetico Edifici Regionale entro i 4 anni precedenti alla data di avvio del procedimento di accertamento. Pertanto, riguarderanno sia gli APE rilasciati ai sensi del DDG 5796/2009, sia gli APE rilasciati ai sensi del DDUO 6480/2015.
Al fine di soddisfare la previsione di concentrare i controlli sulle classi energetiche più efficienti si prevede di effettuare il 50% delle verifiche selezionando gli APE caratterizzati dalle classi A1, A2, A3, A4 nonché A e A+ (con riferimento alla precedente procedura di calcolo). Il rimanente 50% prenderà in esame gli APE collocati nelle classi comprese tra B e G.
La selezione delle pratiche oggetto di accertamento documentale avverrà in maniera casuale previa individuazione dell’ambito territoriale entro cui concentrare i controlli a cura dell’Organismo di accreditamento.
La selezione delle pratiche oggetto di accertamento documentale potrà inoltre ricomprendere le pratiche affette da dati anomali, individuate dall’Organismo di Accreditamento in accordo con Regione Lombardia.
Le verifiche documentali verteranno sugli APE e i relativi file di interscambio dati, in formato XML, prodotti ai sensi del DDG 5796/2009 e ai sensi del DDUO 6480/2015 (quest’ultimo tramite il motore di calcolo Cened+2.0).
L’accertamento documentale prevede sia la verifica della presenza di errori gravi che determinano la notifica immediata della sanzione, sia di errori che determinano la sola decadenza della validità dell’APE e di anomalie che prevedono invece la possibilità, per il Soggetto certificatore, di produrre la documentazione idonea a giustificare i dati considerati nella produzione dell’APE.
Il work-flow del procedimento di accertamento documentale è rappresentato in Figura 2 dell'allegato alla DGR e sarà definito tramite un apposito Decreto del Dirigente competente di Regione Lombardia.
ACCERTAMENTI CON RILIEVO
Gli accertamenti di terzo livello saranno caratterizzati da controlli con rilievo in situ al fine di verificare la corrispondenza dei dati dichiarati dal certificatore con il reale stato di fatto dell’edificio.
Tali accertamenti saranno selezionati attingendo al campione di APE già sottoposto ad accertamento di tipo documentale, in caso di esito dubbio; l’individuazione delle restanti pratiche per le quali effettuare il sopralluogo avverrà in relazione alla maggiore probabilità di errore in considerazione dei seguenti fattori:
  •  Valori anomali di EP gl,nren ;
  • Valori anomali di trasmittanza termica delle dispersioni dell’edificio;
  • Valori anomali di potenza termica dei generatori a combustione;
  • Altri valori anomali contenuti nel file XML o nell’APE;
  • Quantità di APE redatti dal singolo soggetto certificatore in un congruo intervallo temporale.
Tra le pratiche oggetto di accertamento con rilievo potranno inoltre rientrare le pratiche affette da dati anomali individuate dall’Organismo di Accreditamento in accordo con Regione Lombardia.


martedì 10 gennaio 2017

CONTROLLI E SANZIONI SUGLI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA

A fronte della pubblicazione sul BURL n. 48 del 02/12/2016 la nuova D.G.R. 28 Novembre 2016 n. X/5900, con la DGR X/5900 del 28/11/2016 è stato approvato il nuovo piano dei controlli di conformità degli APE (Attestati di Prestazione Energetica) in Lombardia.
Il testo, approva il piano dei controlli secondo quanto previsto dall'art. 14 della L.R. 24/2014, che prevede:
  • i criteri e le modalità di accertamento;
  • le sanzioni per le violazioni commesse;
  • le entità dei controlli ed i criteri minimi;
  • i criteri di accertamento;
  • le risorse impiegate ed il piano delle attività.


Un aspetto di sicuro interessa sono le sanzioni:
  • per il Tecnico Certificatore le sanzioni potranno assumere valori compresi tra i 500 ed i 2000 Euro più 10 Euro/mq. in caso di assegnazione di classe superiore;
  • per il Progettista le sanzioni potranno assumere valori compresi tra i 2000 ed i 5000 Euro con una maggiorazione del 50% in caso di realizzazione di interventi non ammissibili;
  • per il Direttore dei Lavori, in caso di omessa presentazione al Comune di asseverazione di conformità oppure in caso di realizzazione di opere in difformità dalla Relazione Tecnica, le sanzioni potranno assumere valori compresi tra i 5000 ed i 15000 Euro, con raddoppio della sanzione in caso di violazione delle norme FER e risparmio energetico, oltre alla segnalazione all'Ordine o Collegio di appartenenza;
  • per il venditore che non doterà o non allegherà l'APE all'atto (ove previsto) le sanzioni potranno assumere valori compresi tra i 5000 ed i 20000 Euro;
  • per il locatore che non doterà o non allegherà l'APE al contratto (ove previsto) le sanzioni potranno assumere valori compresi tra i 2500 ed i 10000 Euro;
  • per il responsabile dell'annuncio immobiliare che non indicherà i parametri energetici nell'annuncio le sanzioni potranno assumere valori compresi tra i 1000 ed i 5000 Euro;
  • per l'aggiudicatario di un Servizio Energia che non consegni l'APE le sanzioni potranno assumere valori compresi tra i 500 ed i 2000 Euro.
Gli accertamenti per il 2017 riguarderanno almeno 500 APE tramite controllo documentale e 135 APE tramite verifiche con rilievo.