OFFERTA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

lunedì 4 giugno 2012

CRESCITA DI FONTI RINNOVABILI


CRESCITA DEL FOTOVOLTAICO E RINNOVABILI.....

Per fortuna, la situazione del nostro pianeta è grigia, ma non nera. In un momento di crisi mondiale, nel quale tutte le economie nazionali, quando non arrancano, hanno i loro bravi problemi da risolvere, investire nel fotovoltaico e, più in generale, nelle energie rinnovabili, come quelle biocombustibili o eoliche, si conferma un affare da non lasciarsi sfuggire, al di là degli evidenti benefici per l’ambiente.

Grazie al montante interesse intorno a queste nuove tecnologie, soprattutto quelle menzionate più sopra, solo nell’ultimo anno la cosiddetta Green Economy su scala globale ha avuto un balzo del 30%, e parliamo di un volume di 58 miliardi di dollari.

A diramare questi dati ci ha pensato la CleanEdge, che più che dell’impatto ecologico si preoccupa di soppesare e valutare gli effettivi vantaggi arrecati dall’energia solare e dalle sue “sorelle” in termini di risparmio e conseguente guadagno nel settore dell’industria e dell’imprenditoria.

Per essere più precisi, eolico e fotovoltaico conducono i giochi; anzi, se ci limitiamo a considerare solo quest’ultimo, l’aumento di produzione nel 2011, da una potenza di 15,6 a 26 GW, si è tradotto in un incremento pecuniario di ben 10 miliardi di dollari, segnatamente da 60,5 a 70,5.

In pratica, il fotovoltaico sta avendo un’impennata del 69%, e di questo passo la diffusione dei suoi impianti è destinata ad aumentare ulteriormente: infatti, le crescenti richieste di installazioni stanno portando a un abbassamento dei prezzi decisamente allettante.


domenica 3 giugno 2012

...E L'ITALIA E' DEFERITA...

Certificazione energetica: Italia deferita alla Corte di giustizia Ue

La Commissione europea ha deciso di deferire il nostro Paese alla Corte di giustizia per non essersi pienamente conformata alla direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia. “La normativa italiana infatti non è conforme alle disposizioni relative agli attestati di rendimento energetico” - scrive l'Ue.
Gli immobili, spiega una nota della Commissione Ue, sono all'origine di circa il 40% del consumo energetico e del 36% delle emissioni di Co2 nell'Unione europea. Per questo la normativa europea punta a ridurre in misura rilevante il consumo energetico degli edifici, contribuendo alla lotta contro il riscaldamento climatico e a rafforzare la sicurezza energetica dell'Ue.
La direttiva europea prevede che in fase di costruzione, compravendita o locazione di un edificio, l'attestato di certificazione energetica sia messo a disposizione del proprietario o che questi lo fornisca a sua volta al futuro
acquirente o locatario. Tale attestato e le relative ispezioni devono essere compilati ed eseguiti da esperti qualificati e/o accreditati.
In Italia la Direttiva 2010/31/Ue è stata recepita dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 26 giugno 2009 recante "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" nelle quali però si prevede che per gli edifici di superficie utile inferiore o uguale a 1000 mq il proprietario possa scegliere di ottemperare agli obblighi
di legge attraverso una dichiarazione in cui si afferma che l'edificio è di classe energetica G e i costi per la gestione energetica dell'edificio sono molto alti. Le stesse norme sono anche carenti dell’ultimo decreto attuativo concernente i requisiti dei tecnici qualificati, i certificatori.
Con il pretesto dell'autocertificazione, nelle Regioni dove non è stata introdotta una legge regionale ad hoc (Abruzzo, Calabria, Campania e Sicilia, che hanno accolto in toto le linee guida nazionali), la classe G è divenuta la classe energetica preferita nella stragrande maggioranza delle compravendite.  Permettendo così al venditore di risparmiare
il costo del certificato energetico, ma al tempo stesso annullando il ruolo della certificazione energetica nella lotta contro lo sperpero di energia.
Fortunatamente il governo dovrebbe a breve correre ai ripari per sanare i rilievi mossi dall’UE, entro l’estate infatti è previsto un decreto per cancellare la possibilità di autocertificare gli immobili in classe energetica G e, a breve, potrebbe arrivareal traguardo anche la nuova stesura delle linee guida nelle quali verrà definita la figura del certificatore energetico.

EFFICENZA ENERGETICA....CONSIDERAZIONI

EFFICENZA ENERGETICA; QUALCHE CONSIDERAZIONE ......

Gli edifici italiani sono responsabili di circa il 35% dell'inquinamento prodotto in Italia: lo dicono i dati del ministero dello Sviluppo economico; e questo è un dato che già dovrebbe farci riflettere; infatti circa 70% degli edifici in Italia è stato realizzato prima del 1976, anno della prima normativa sull'efficienza energetica (legge n. 373); quindi privo degli accorgimenti necessari per limitare questo “inquinamento.”
Non tutti però sanno (o meglio fanno finta di non sapere) che i consumi di un edificio possono essere notevolmente abbattuti, anche attraverso interventi "chirurgici" sull'esistente, non particolarmente complessi né costosi o comunque facilmente ripagabili in pochi anni.
Oggi in Italia si stimano circa 30 milioni di unità abitative (tra residenziali e non residenziali), che richiedono una spesa energetica complessiva annua molto elevata; difatti in base a letture sul web e su giornali specializzati, ci si rende conto che escludendo le nuove costruzioni, solo una piccolissima parte dello stock abitativo esistente, si trova nelle classi energetiche più efficienti: A, B e C (standard minimo per le nuove costruzioni) e in genere consumano meno di 75 kWh/mq all'anno, dato variabile a seconda della zona climatica e delle caratteristiche dell'edificio.
Di contro invece abbiamo la maggior parte degli edifici esistenti il cui fabbisogno medio di un'unità residenziale esistente, si attesta intorno ai 180 kWh/mq di energia primaria, un valore molto alto,….direi troppo.
Premessa l'indiscutibile urgenza ambientale di intervenire per ridurre l'inquinamento prodotto da edifici residenziali e non, la riqualificazione energetica del patrimonio esistente si tradurrebbe innanzitutto in risparmi economici per i proprietari ovvero: una riduzione dei consumi che consenta il salto di classe energetica (ad esempio da una F a una E, oppure da un D a una C) può tagliare i costi del 25%!!!.
Vorrei ricordare peraltro che «solo un'attenta diagnosi energetica personalizzata e qualificata, da parte di un tecnico, può guidare verso soluzioni tecnologiche appropriate, capaci di conseguire risparmi tali da ripagare l'investimento in pochi anni».
Qualche esempio ? Con la sostituzione degli infissi si possono tagliare i consumi del 10%, a cui si può aggiungere un risparmio del 25% applicando un sistema a "cappotto" sulla facciata, oppure del 12% isolando la copertura: l'intervento rivaluta l'immobile più delle spese sostenute.
E i risparmi possono anche superare il 50% se l'intervento globale (involucro e impianti) è capace di incidere anche sulla climatizzazione estiva, poco considerata in Italia putroppo.
Detto questo ribadirei un concetto che spesso dico ai miei “clienti”: “la certificazione energetica degli edifici non è dunque un balzello”; ma bensì il modo per capire “cosa non funziona in un edificio” a livello di prestazioni per poi porvi rimedio.
In conclusione vorrei citare 3 possibili interventi per la riqualificazione energetica (in termini di efficienza), molto semplice e fattibile da parte di tutti:
GLI IMPIANTI
Oggi, le caldaie tradizionali modulanti, sono le maggiormente presenti negli edifici, pochissimi utilizzano una caldaia a condensazione.  Rispetto a un impianto convenzionale, queste soluzioni costano circa il 35-40% in più a causa dei maggiori costi dei materiali e della progettazione, ma consentono di risparmiare mediamente il 20% rispetto alle caldaie tradizionali.. Questo tipo di intervento, inoltre, beneficia oggi della detrazione Irpef, che rende estremamente conveniente l'operazione. Tra le tecnologie efficienti per la produzione di energia termica ci sono anche le pompe di calore, sistemi in grado di trasferire calore da una sorgente a un corpo con temperatura più alta. Le pompe aria-aria sono le più diffuse, sono molto semplici da installare e non richiedono modifiche sostanziali agli impianti esistenti. Il loro costo può variare dai 5mila ai 15mila euro (per quelle terreno-aria) e consentono un risparmio medio annuo di oltre 4mila kWh termici.
2.L'INVOLUCRO
Le tecniche di isolamento non sono tutte uguali. Anzi, in base all'analisi delle prestazioni dell'esistente può essere preferibile l'una o l'altra posizione dell'isolante: ad esempio esterna alle pareti nel caso di riscaldamento centralizzato a funzionamento continuo (isolamento a cappotto, intonaco isolante o parete ventilata); oppure interna (coibentazione, tramite intonaco o pannelli isolanti) nel caso di riscaldamento autonomo.  Si rileva comunque che gli interventi di isolamento su coperture o suolo in ambito residenziale sono maggiormente efficienti dal punto di vista economico rispetto a quelli su pareti verticali.
3.LE FONTI RINNOVABILI
Gli impianti per il solare termico possono servire per la sola produzione di acqua calda sanitaria (ACS) oppure combinati (anche per integrare il sistema di riscaldamento). Quelli combinati richiedono una superficie captante mediamente doppia, riescono a coprire tra il 10 e il 40% del fabbisogno per riscaldamento, e l'extra-costo per installarli è decisamente meno conveniente (+35% rispetto a quelli per la sola produzione di ACS). Pertanto oggi la convenienza economica del solare, rispetto ai tradizionali costi di approvvigionamento di energia termica, c'è soltanto in caso di installazione per la sola produzione di ACS nel residenziale con incentivazione della detrazione Irpef.

Parolini Arch. Alessandro certificatore CENED regione lombardia N° 18234

giovedì 12 aprile 2012

PUBBLICO CON FELICITA'

E’ stato presentato il 15 giugno a Milano, durante il Forum Nazionale sulla Certificazione Energetica, il rapporto 2011 “Attuazione della certificazione energetica degli edifici in Italia”, che traccia un quadro aggiornato sulla situazione della certificazione energetica in Italia.

Dal rapporto, elaborato dal Comitato Termotecnico italiano, emerge ancora una certa frammentarietà in tema di certificazione energetica a livello normativo tra le varie regioni.

In più non sono ancora stati definiti esaustivamente le questioni dei controlli all’accreditamento dei certificatori energetici e i loro criteri di certificazione.

Legislazione Regionale

Il dossier descrive dettagliatamente le differenze a livello normativo che esistono tra le varie Regioni in tema di certificazione energetica e in merito all’obbligatorietà di dotarsi dell’attestato di certificazione energetica(ACE).

Le regioni che hanno legiferato in materia di certificazione energetica sono: Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Puglia e Sicilia. Per le altre regioni si segue la normativa nazionale.

Catasto energetico

Solo quattro regioni hanno un sistema informativo (catasto energetico) per il deposito dei certificati energetici.
In tutte le altre Regioni gli attestati sono consegnati manualmente o inviati per posta elettronica o per raccomandata alla struttura competente.

Procedure di calcolo

L'indagine evidenzia anche la non omogeneità delle procedure di calcolo utilizzate per la valutazione degli indicatori energetici (in due Regioni non si utilizzano ancora le norme nazionali del pacchetto UNI/TS 11300).

Le Linee guida nazionali prevedono l'utilizzo di procedure di calcolo semplificate per edifici esistenti residenziali a partire da una superficie utile inferiore ai 3.000 m2.

Anche in questo caso c'è molta variabilità nell'applicazione di questa regola: alcune Regioni non consentono la semplificazione, altre la consentono in modo totale o parziale.

Modello dell'ACE

il Rapporto rileva sostanzialmente due tipi di orientamenti da parte delle Regioni e delle Province autonome sul modello di attestato di certificazione energetica: utilizzare il modello previsto dalle Linee guida nazionali (14 Regioni hanno scelto questa soluzione) o utilizzare un modello personalizzato che differisce da Regione a Regione.

In 13 casi l'attestato viene emesso dal software certificato (dal CTI), mentre negli altri casi viene emesso dalla piattaforma web gestita dalla Regione o dall'Organismo di abilitazione.

Autocertificazione

Le stesse Linee guida nazionali introducono la possibilità di “autocertificare” l'edificio assegnandogli la classe G.

L‘autocertificazione non è consentita in sole cinque Regioni, il che vuol dire che in tutte le altre la “certificazione energetica standard”, in caso di compravendita, può essere evitata.

La figura del certificatore


La certificazione energetica, vista dall'ottica del professionista, è stata recepita come una opportunità di lavoro, a volte addirittura una nuova professione. Molte Regioni hanno istituito un elenco dei certificatori, altre non ancora.

Dai dati raccolti risulta che i certificatori iscritti negli elenchi sono più di 30.000.

Targa energetica

Per quanto riguarda la targa energetica la situazione è ancora più articolata.

Nella maggior parte dei casi non è obbligatoria, in altri è obbligatoria solamente per gli edifici pubblici, in altri ancora lo è per tutti gli edifici certificati (la Direttiva 2002/91/CE prevede che la targa energetica sia obbligatoria per gli edifici ad uso pubblico).

sabato 10 marzo 2012

PARLIAMO UN PO' DI:........PANNELLI SOLARI TERMICI

Cosa sono i pannelli solari termici ?

Ci soffermeremo sui pannelli solari termici per comprendere meglio quali vantaggi possono apportare a chi decide di installarli sul tetto della propria casa. In primo luogo i pannelli solari termici vanno distinti dai pannelli solari fotovoltaici. I pannelli solari termici permettono di riscaldare l'acqua sanitaria per l'uso quotidiano senza utilizzare gas o elettricità. Si basano su un principio molto semplice: utilizzare il calore proveniente dal Sole e utilizzarlo per il riscaldamento o la produzione di acqua calda che può arrivare fino a 70° in estate, ben al di sopra dei normali 40°-45° necessari per una doccia. Entro certi limiti sono pertanto un efficace sostituto dello scaldabagno elettrico o della caldaia a gas per generare acqua calda per lavare piatti, fare la doccia, il bagno ecc.

Come funziona un pannello solare termico

Un pannello solare termico (o collettore solare) è composto da un radiatore in grado di assorbire il calore dei raggi solari e trasferirlo al serbatoio di acqua. La circolazione dell'acqua dal serbatoio al rubinetto domestico è realizzata mediante circolazione naturale o forzata, in quest'ultimo caso il pannello solare integra una pompa idraulica con alimentazione elettrica.
In Italia godiamo di un'insolazione media di 1500 kWh/m2 ogni anno. Anche ipotizzando un rendimento medio dei pannelli solari termici, 160.000 mq di pannelli solari installati in una qualsiasi regione italiana farebbero risparmiare in bolletta circa 8 milioni di metri cubi di metano altrimenti utilizzati per alimentare le caldaia a gas o circa 80 Gwh di energia elettrica degli scaldabagno elettrici.

Quanto tempo occorre per riscaldare l'acqua

Un pannello solare termico impiega circa 10 ore per riscaldare l'acqua del serbatoio. Il periodo di tempo necessario è fortemente variabile in base all'esposizione solare, alla stagione, alle condizioni meteorologiche e alla latitudine. Quando il cielo è coperto e in inverno il rendimento dei pannelli solari cala dagli 80° ai 40°. Nelle ore notturne è soltanto possibile utilizzare l'acqua riscaldata precedentemente nelle ore del giorno. Una volta esaurita occorrerà attendere di nuovo il sorgere del giorno e le ore necessarie per riscaldare nuovamente l'acqua. Per queste ragioni è consigliabile abbinare il pannello solare termico a una caldaia a gas.

Quanti pannelli solari sono necessari per riscaldare l'acqua

Il numero dei pannelli solari termici determinato dalle esigenze dell'utenza e dal clima del luogo. Un pannello termico della dimensione di un metro quadro riesce a soddisfare in media 80-130 litri d'acqua calda al giorno alla temperatura media di 40°. Il consumo medio di acqua calda per persone è di circa 30-50 litri al giorno, pertanto un metro quadro di pannello dovrebbe soddisfare le esigenze d'acqua calda di 1-2 persone.

I pannelli di notte e nelle giornate di maltempo

Le principali domande di chi si interessa per la prima volta ai pannelli solari termici termici sono del tipo: "e quando piove? quando è nuvoloso? di notte?". La tecnologia ha superato da tempo questi handicap. L'acqua sanitaria riscaldata viene mantenuta in serbatoi coibentati per garantire un'autonomia per molte ore. Non si spiegherebbe altrimenti perché molti paesi europei con un livello di insolazione molto inferiore all'Italia abbiano già investito nei pannelli solari termici ...molto più del nostro paese del sole! I pannelli solari, o collettori termici, sono diventati una realtà di tutti i giorni in Germania e in Austria dove la superficie occupata dai pannelli solari termici molto più grande di quella occupata attualmente in Italia. Un altro paese europeo molto avanti in questo ambito è la Grecia.

I pannelli solari e la caldaia

I pannelli solari termici non sono un sostituto della caldaia ma un sistema complementare per ridurre il consumo di gas necessario per il riscaldamento dell'acqua sanitaria. Anche in presenza di pannelli solari termici quindi opportuno far installare una caldaia a gas o uno scaldabagno elettrico. In molti casi è possibile collegare in serie il pannello solare e la caldaia in modo da far lavorare di meno quest'ultima e risparmiare sul consumo di gas. Quest'ultima soluzione garantisce la produzione d'acqua calda in qualsiasi momento e di fronteggiare qualsiasi situazione d'emergenza.

Costo dei pannelli

La crescita del mercato europeo del solare sta contribuendo a un rapido abbattimento dei prezzi d'acquisto dei panneli tramite la spinta della concorrenza tra imprese produttrici e installatrici. Il prezzo può variare sensibilmente in base alla tecnologia dei pannelli. Vedi videolezione "quanto costa un collettore solare (pannello solare termico)".

I modelli in commercio

I principali modelli di pannelli solari termici (o collettori solari) sono distinti in tre gruppi diversi:

Contributi regionali

Installare i pannelli solari termici è una scelta privata con benefici per l'intera società. Ogni proprietario di un'immobile valuta l'installazione dei collettori solari sulla base del vantaggio economico che ne conseguirà. Una scelta privata che sgrava lo Stato dalla dipendenza energetica e riduce l'importazione del gas o del petrolio. L'uso dei pannelli riduce anche le spese pubbliche sanitarie o ambientali per riparare i danni provocati l'inquinamento. E' pertanto razionale che lo Stato incentivi l'acquisto dei pannelli solari con contributi di sostegno e defiscalizzazioni della spesa privata. Periodicamente le Regioni aprono bandi di concorso per la concessione di contributi all'installazione dei collettori termici. Vi consigliamo di consultare il sito web della vostra Regione. In molti casi i bandi di concorso sono però già scaduti da molti anni.
Fortunatamente il prezzo di acquisto di un pannello solare termico non è così elevato. Anche in assenza di contributi regionali vi consigliamo di valutare l'installazione di un impianto solare termico.

domenica 15 gennaio 2012

PER EVITARE SPIACEVOLI SANZIONI, IN UN PERIODO DI GRANDE PRECARIETA'....NON SOLO ECONOMICA...

Nella Regione Lombardia a decorrere dal 01/01/2012 diventa obbligatorio dichiarare la classe energetica e le prestazioni energetiche delle singole porzioni di edificio e degli interi edifici oggetto di annunci economici per la vendita o la locazione di immobili.
La Regione Lombardia ha inviato una nota informativa a tutti i Sindaci dei Comuni Lombardi, con lo scopo di fornire chiarimenti in merito al controllo ed all’irrogazione delle sanzioni in materia annunci commerciali per la vendita o la locazione di edifici.

Al fine di evitare spiacevoli sanzioni consiglio quindi, di contattare al più presto un certificatore energetico (magari il sottoscritto i miei riferimenti li trovate nel blog in alto a destra).


Di seguito pubblichiamo il testo integrale della nota:


Ai Signori Sindaci
dei Comuni della Lombardia
nota via e-mail
Oggetto:   competenze  dei  comuni  in  merito  al  controllo  e  all’irrogazione  delle  sanzioni  in materia di certificazione energetica degli edifici ed annunci commerciali per la loro 
vendita o locazione.
Con deliberazione della Giunta regionale n. IX/2555 del 24.11.2011, sono state approvate le disposizioni  per  rendere  operativo  l’obbligo  (previsto  dall’art.9  della  l.r.  24/2006,  come modificato  dalla  l.r.  3/2011)  di  dichiarare  la  classe  energetica  e  l’indice  di  prestazione energetica  relativi  alla  climatizzazione  invernale  o  al  riscaldamento  della  singola  unità immobiliare  o  dell’intero  edificio  in  tutti  gli  annunci  commerciali  finalizzati  alla  relativa vendita o locazione.
La violazione al suddetto obbligo è disciplinata dall’art.27, comma 1 quater, della l.r. 24/2006 e s.m.i. e prevede una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro. L’accertamento e la contestazione  della  violazione,  nonché  l’irrogazione  e  l’introito  della  relativa  sanzione competono al Comune in cui è situato l’edificio o l’unità immobiliare oggetto di violazione.
Come  previsto  dal  punto  5  della  dgr  IX/2555,  l’Organismo  Regionale  di  Accreditamento, identificato con dgr VIII/5018 e s.m.i. nella società regionale Cestec Spa, è tenuto a verificare periodicamente  il  rispetto  degli  obblighi di  cui  ai  punti  da  1  a  3  e  le  conseguenti  misure adottate dai comuni competenti.
Le risultanze di tale verifica devono essere trasmesse alla Regione Lombardia con periodicità annuale.
Nel   trasmettere   in   allegato   la   citata   dgr   IX/2555,   si   raccomanda   di   provvedere   ad individuare,   all’interno   dei   propri   uffici,   i   soggetti   a   cui   competono   l’emissione   dei provvedimenti  previsti  in  materia  di  illeciti  amministrativi  dalla  l.  689/91  nonché  dalla  l.r. 90/83.
Al  fine  di  assicurare  una  puntuale  applicazione  della  normativa  in  questione  su  tutto  il territorio regionale, si fa presente che:
  • la  violazione  dell’obbligo  sussiste  qualora  il  contratto/ordinativo,  ecc.  per  disporre  la pubblicazione  dell’annuncio  (in  una  qualsiasi  delle  modalità  indicate  nella  dgr  IX/2555) sia stato effettuato a partire dall’1.1.2012, mentre l’eventuale pubblicazione di annunci “pattuiti” prima di tale data  non sarà soggetta a sanzioni, fino a conclusione di quanto previsto   nel   contratto   originario.   Non   sono   ammesse   proroghe   o   rinnovi   per   la prosecuzione  dei  suddetti  annunci  stipulati  dall’1.1.2012  senza  includere  anche  i  dati relativi alle prestazioni energetiche  degli edifici o delle unità abitative in questione;
  • in conseguenza a quanto sopra precisato, l’annuncio commerciale, pubblicato dopo il 1° gennaio 2012, che costituisce il rilancio di un annuncio convenuto prima di tale data, non sarà  soggetto  a  sanzione.  In  primo  luogo,  quindi,  occorre  verificare  se  l’annuncio scaturisce  direttamente  da  una  richiesta  di  pubblicazione  o  se  è  stato  ripreso  da  altre pubblicazioni  antecedenti;  in  quest’ultimo  caso,  occorre  percorrere  a  ritroso  la  catena delle responsabilità editoriali connesse alle varie testate, in modo da verificare se la data in  cui  è  stato  convenuto  il  “contratto  originario”  è  antecedente  al  1°  gennaio  2012. Qualora non lo sia, il Comune dovrà provvedere ad contestare la violazione in parola;
  • con  riferimento  ai  cartelli  vendesi  /  affittasi,  il titolare dell’annuncio  che  ha  disposto  la loro affissione prima dell’1.1.2012, al fine di non incorrere nella sanzione  prevista dalla l.r.  24/2006,  deve   trasmettere  un’auto  dichiarazione  ex  art.47  del  dpr  445/2000 al comune  in  cui  è  situato  l’immobile,  indicando  il  numero e il luogo satto  in  cui  sono affissi  i  cartelli  in  questione.  Tale  autodichiarazione  deve  essere  trasmessa  entro  il 31.12.2011 con  raccomandata  A/R  o  posta  certificata  e  copia  della  stessa  deve  essere conservata dallo stesso titolare dell’annuncio.
  • per  quanto  l’Attestato  di  Certificazione  Energetica  (ACE),  debba essere  predisposto a cura  del  proprietario  dell’immobile,  la  violazione  dell’obbligo  relativo  al  mancato inserimento dei dati relativi al suddetto attestato negli annunci commerciali deve essere contestato al titolare degli annunci medesimi, a prescindere dal fatto che tale titolare sia lo stesso proprietario o un altro soggetto;
  • l’obbligo  riguarda  gli  annunci  commerciali  finalizzati  alla  vendita  o  alla  locazione  di singole unità immobiliari o di interi edifici ubicati sul territorio regionale; pertanto, non incorrono  in  alcuna  violazione  gli  annunci  relativi  ad  edifici  ubicati  al  di  fuori  del territorio  di  competenza  della  Regione  Lombardia. Viceversa,  la  violazione relativa ad annunci  pubblicati  in  comuni  diversi  da  quello  in  cui  è  situato  l’immobile  oggetto  di annuncio, è perseguibile solo da quest’ultimo comune
Vi  comunichiamo  inoltre,  che  con  deliberazione  IX/2555  è  stabilito  che  gli  enti  pubblici possono  avvalersi  di  dipendenti  interni  accreditati  come  certificatori  energetici  per  la certificazione degli edifici di loro proprietà.
Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si coglie l’occasione per porgere i più cordiali  saluti.
Il Dirigente dell’U.O Energia e
Reti Tecnologiche
Mauro Fasano

lunedì 2 gennaio 2012

FINALMENTE DELLE REGOLE......MA CHI LE RISPETTA ?

In molti si chiedono quanto può o deve costare una Certificazione Energetica.

Uno degli aspetti più dibattuti in rete è sicuramente la qualità con la quale le certificazioni vengono redatte, qualità direttamente correlata oltre che alle capacità professionali anche alle tariffe (parcelle) applicate dai certificatori per il loro operato.
Pubblicità di Certificazioni offerte a prezzi stracciati, coupon per l'acquisto di Certificazioni a prezzi irrisori devono insospettire l'utente: come può un professionista serio garantire una prestazione professionale di qualità se non si fa pagare il giusto compenso?
Il proprietario di un immobile come può fidarsi di una offerta che punta esclusivamente sul prezzo e non sulla qualità della prestazione professionale?
Il proprietario di un immobile come può fidarsi di un Tecnico che ha il solo scopo di accaparrarsi il maggior numero possibile di Certificazioni?
A chi può servire una certificazione palesemente non coerente con le caratteristiche dell'edificio?
Quindi, a chi ci chiede quanto può costare una certificazione energetica, rispondiamo dipende :
dipende dal tipo di immobile, dalle sue dimensioni, dalle tipologie di impianti installati e da quanto il certificatore dovrà lavorare per acquisire tutti gli elementi indispensabili e per eseguire tutti i calcoli che porteranno alla determinazione della classe energetica e dell'indice di prestazione energetica dell'immobile.

Finalmente a partire dal 1 gennaio 2012, alcuni atteggiamenti scorretti e poco professionali non saranno più consentiti.
Su tutto il territorio della Regione Lombardia a partire dal giorno 1 gennaio 2012 entrerà in vigore il nuovo regolamento al quale i Tecnici Certificatori si devono adeguare.
Ecco i principali punti di interesse:
I. Codice di comportamento del Soggetto certificatore
I.i. Principi generali
1. Le norme contenute nel codice di comportamento del Soggetto certificatore (di seguito “Codice”) si applicano a tutti i professionisti accreditati o iscritti all’elenco dei soggetti certificatori di Regione Lombardia.
2. Nell’esercizio della sua funzione il Soggetto certificatore assicura che l’Attestato di Certificazione Energetica (di seguito ACE) venga redatto nel rispetto di quanto sancito dalla Legge Regionale n. 24 del 11 Dicembre 2006 e dalla Deliberazione di Giunta Regionale del 26 giugno 2007, n. VIII/5018 e s.m.i..
3. Il Soggetto certificatore si impegna ad esercitare la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza, nel rispetto delle leggi, del Codice e più in generale delle presenti Condizioni d’uso.
I.ii. Rapporti con gli altri soggetti certificatori
1. È vietata ogni condotta volta all’accaparramento della clientela da parte del Soggetto certificatore con modi non conformi alla correttezza e al decoro, ivi compresa la pubblicizzazione di compensi non proporzionali all’attività da svolgere.
2. Costituisce violazione delle presenti Condizioni d’uso e del Codice, il comportamento di un Soggetto certificatore che agevoli, o, in qualsiasi altro modo diretto e/o indiretto, renda possibile ad altri soggetti non abilitati o sospesi, l’esercizio abusivo dell’attività di certificatore energetico e/o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici.
3. Ogni Soggetto certificatore deve improntare i suoi rapporti professionali con i colleghi alla massima lealtà, correttezza e buona fede allo scopo di affermare una comune cultura e identità professionale.
I.iii. Rapporti con il committente
4. Il Soggetto certificatore non può richiedere compensi manifestamente sproporzionati all’attività svolta. Si ricorda che costituisce illecito la violazione dell’art. 2233 c.c., secondo comma, in base al quale “in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione”.
Ci auguriamo che il rispetto di queste norme porti maggiori garanzie per i proprietari degli immobili e un compenso equo ai Certificatori.