OFFERTA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

lunedì 20 gennaio 2014

LOMBARDIA: SERRE E LOGGE CON FUNZIONE BIOCLIMATICA NON COMPUTABILI AI FINI VOLUMETRICI

Criteri per il riconoscimento della funzione bioclimatica delle serre e delle logge, al fine di equipararle a volumi tecnici.
È questa la novità contenuta nell'Allegato alla Deliberazione n. 1216 del 10 gennaio 2014, con la quale la Giunta regionale della Lombardia ha aggiornato la propria disciplina in materia di efficienza e certificazione energetica degli edifici, al fine di recepire le disposizioni nazionali introdotte con il DPR n. 75/2013 e con la Legge 90/2013, di conversione del decreto legge n. 63/2013.
I criteri
L'Allegato alla Delibera dispone che ai soli fini di cui alla Legge Regionale 39/2004, art. 4 comma 4, le serre bioclimatiche e le logge addossate o integrate all'edificio, opportunamente chiuse e trasformate per essere utilizzate come serre rientrano nella casistica dei “volumi tecnici”, non computabili ai fini volumetrici, se sono congiuntamente rispettati i seguenti criteri:
a) La superficie netta in pianta della serra bioclimatica o della porzione di serra sia inferiore o uguale al 15% della superficie utile di ciascun subalterno a cui è collegata; la possibilità di realizzare una serra bioclimatica o una loggia addossata o integrata all’edificio, di superficie maggiore a quella sopra indicata, è ammessa solo qualora l’ampliamento relativo alla superficie che eccede il suddetto limite sia consentito dallo strumento urbanistico locale, fatto salvo il versamento, per la sola parte eccedente, degli oneri di urbanizzazione e dei contributi previsti dalle norme edilizie vigenti;
b) La serra consenta una riduzione, documentata nella relazione tecnica di cui all’Allegato B della DGR VIII/5018 e s.m.i., pari ad almeno il 10% del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale o il riscaldamento di ciascun subalterno a cui è collegata; tale riduzione non è richiesta qualora la realizzazione della serra bioclimatica avvenga nell’ambito di un intervento di ristrutturazione edilizia che coinvolga più del 25% della superficie disperdente dell’intero edificio a cui è addossata o integrata e siano, di conseguenza, rispettati i requisiti di cui al punto 7 della dgr 8745/2008;
c) La serra sia provvista di opportune schermature e/o dispositivi mobili e rimovibili e apposite aperture per evitarne il surriscaldamento estivo;
d) La serra non deve essere dotata di impianto di riscaldamento né di raffrescamento;
e) La superficie disperdente della serra sia costituita per almeno il 50% da elementi trasparenti.



venerdì 17 gennaio 2014

CERTIFICAZIONE ENERGETICA, LA LOMBARDIA RECEPISCE LE DIRETTIVE NAZIONALI

Sono state aggiornate in Lombardia le regole in materia di certificazione energetica degli edifici e di efficienza energetica in edilizia.
Con la delibera n. 1216 del 10 gennaio 2014, la Giunta regionale ha infatti aggiornato la disciplina regionale al fine di recepire le disposizioni nazionali introdotte con il DPR n. 75/2013 - che ha ampliato i titoli di studio idonei per accedere all’attività di certificatore energetico - e con la Legge 90/2013 (di conversione del decreto legge n. 63/2013), che ha introdotto il nuovo Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.).

Cambio del nome da ACE a APE
Con la nuova delibera regionale viene cambiata la denominazione dell’Attestato, che da "Attestato di certificazione energetica” (ACE) diventa “Attestato di Prestazione Energetica" (APE), in conformità alla direttiva 2010/31/UE e al DPR 75/2013. Il cambio di nome dell'Attestato è operativo dal 15 gennaio 2014.
Obbligo di formazione e titoli di studio idonei
L’obbligo di formazione, aggiuntivo rispetto al possesso del titolo di studio, viene mantenuto; inoltre, sono riconosciuti come idonei per l’attività di certificazione energetica tutti i titoli di studio indicati dal DPR 75/2013, ammettendo anche la classe di laurea LM 71 (Scienze e tecnologie della chimica industriale).
Nuova definizione di impianto termico
La delibera recepisce anche la nuova definizione di impianto termico, introdotta dalla legge 90/2013: gli edifici sono certificabili anche con apparecchi di potenza uguale o superiore a 5 kW e non più a 15 kW.
I requisiti per la funzione bioclimatica di serre e logge
Infine, sono definiti i requisiti in base ai quali deve essere riconosciuta la funzione bioclimatica di serre e logge, funzione che consente la loro realizzazione in deroga alle previsioni di qualsiasi strumento urbanistico.
In arrivo la nuova disciplina sull'efficienza
Un aggiornamento più complessivo è previsto con l’approvazione della nuova disciplina per l’efficienza energetica degli edifici, che introdurrà limiti più restrittivi per i nuovi edifici.



domenica 12 gennaio 2014

UN CORRETTO APPROCCIO PROGETTUALE ALL'EFFICENZA ENERGETICA

Teoricamente è possibile realizzare un edificio energeticamente efficiente anche utilizzando materiali intrinsecamente non efficienti né ecocompatibili: otterremo ciò a scapito di un maggior dispendio di energia per la produzione, il trasporto e la realizzazione dei componenti costruttivi, e per la correzione dei “difetti” del materiale dal punto di vista energetico, come ad esempio l’utilizzo di maggiori quantità di isolante, la necessità di correggere i ponti termici, eccetera. Avremo cioe’un edificio energeticamente efficiente nel corso del suo utilizzo, ma non un edificio ecologicamente compatibile.
La progettazione di un edificio energeticamente efficiente è correlata a tutti gli aspetti della progettazione, da quello architettonico a quello strutturale a quello impiantistico ed energetico. Occorre una totale interazione tra questi diversi aspetti, per poter ottenere un manufatto efficiente energeticamente.

La progettazione architettonica non è avulsa dalle prestazioni energetiche di un edificio, anzi, la forma architettonica può essere determinante per massimizzare l’efficienza energetica. Si pensi all’importanza di un corretto orientamento e di un corretto studio delle aperture e degli ombreggiamenti, di una corretta distribuzione degli ambienti, che non costituiscono solo elementi architettonici, ma sono di per sé stessi fattori di efficienza energetica, se correttamente progettati.
In maniera analoga, anche la progettazione strutturale incide sulla prestazione energetica dell’edificio. Già la scelta del materiale con cui sarà realizzata la struttura portante ne influenza l’efficienza energetica: ci sono materiali che disperdono maggiormente il calore, come il cemento armato e l’acciaio ed altri energeticamente più efficienti, come il legno o alcuni materiali a base di laterizio di nuova generazione. Si pensi poi ai ponti termici determinati, ad esempio, dalle strutture o dagli sbalzi in c.a. 

La progettazione impiantistica, ovviamente, ha un’importanza fondamentale, in quanto dal rendimento di un impianto di riscaldamento o raffrescamento e dall’uso eventuale di fonti rinnovabili dipende buona parte della prestazione energetica dell’edificio.

In ultimo, la progettazione energetica dà un altro fondamentale contributo all’efficienza energetica attraverso una corretta scelta dei materiali, una corretta progettazione delle prestazioni termiche invernali ed estive degli elementi che compongono l’involucro, quali le chiusure verticali ed orizzontali e gli infissi.
Come corollario alla progettazione energeticamente efficiente, ma di non minore importanza, ci sono gli approcci progettuali “eco” e “bio”.
L’approccio “eco” considera l’edificio come parte del sistema ambiente, e tende a minimizzare, o al più annullare, l’impatto che l’edificio ha su di esso, mediante l’utilizzo di materiali a basso impatto ambientale e con basso contenuto energia, l’utilizzo di fonti rinnovabili, il minor consumo di suolo o l’uso di materiali riciclabili. In questo tipo di approccio l’edificio si rapporta sostanzialmente con l’ambiente esterno, tendendo ad esserne parte e a modificarlo il meno possibile.
L’approccio “bio” considera al centro della progettazione il rapporto che l’edificio ha con il suo interno, inteso come gli occupanti, quindi pone in primo piano il comfort e il benessere interni, la qualità dell’aria nell’edificio, l’eliminazione o la riduzione delle sostanze inquinanti prodotte dai materiali utilizzati o dalle attrezzature, la riduzione delle radiazioni elettromagnetiche. Questo approccio considera anche il rapporto che l’edificio ha con l’ambiente immediatamente esterno ad esso, rispetto al quale si pone l’obiettivo della riduzione degli effetti negativi che l’edificio può produrre, influenzando la qualità dell’aria esterna con emissione di sostanze inquinanti, o producendo isole di calore o eccessive zone d’ombra.

In conclusione, esistono almeno tre livelli di progettazione energetica di un edificio:
1. il primo livello considera la sua efficienza energetica tout-court, senza prendere in conto, se non indirettamente, gli aspetti ecologici o di biocompatibilità della costruzione;
2. il secondo livello, l’approccio “eco”, prende in considerazione principalmente l’impatto che l’edificio ha sull’ambiente, tendendo a minimizzarlo;
3. Il terzo livello, o l’approccio “bio”, cerca di minimizzare l’impatto che l’edificio ha sui suoi utilizzatori.

Tuttavia, il modo più corretto e moderno di progettare un edificio deve riunire e sintetizzare tutti i fattori considerati dai tre livelli precedentemente descritti, con l’obiettico di realizzare un’architettura non solo energeticamente efficiente, ma anche di impatto limitato o nullo sull’ambiente e sul benessere degli occupanti.
Ciò si realizza sono con un processo progettuale e realizzativo fortemente integrato e multidisciplinare, che metta sullo stesso piano di importanza tutti gli aspetti della progettazione, senza che nessuno prevalga sugli altri.

mercoledì 8 gennaio 2014

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA: NUOVO STUDIO DEL NOTARIATO

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha svolto alcune brevi prime riflessioni sulle modifiche apportate ai commi 3 e 3-bis dell'art. 6 del D.lgs. n. 192 /2005 dal Decreto-legge23 dicembre 2013 n. 145 (c.d. "Decreto destinazione Italia"), che interviene nuovamente sulla disciplina in tema di certificazione energetica, modificando le regole sull'obbligo di dotazione e sull'obbligo di allegazione dell'attestato di prestazione energetica (APE).

Ricordiamo che con il D.L. n. 145/2013 i due commi 3 e 3-bis sono stati sostituiti da un unico nuovo comma 3.
Il Consiglio Nazionale del Notariato, a seguito dell'ennesima modifica legislativa, interviene sull'argomento con uno studio in cui precisa che dalla normativa in materia di certificazione energetica discendono quattro distinti obblighi, di cui tener conto nel caso di trasferimento di fabbricati energeticamente rilevanti (ossia di fabbricati che non siano esclusi dal campo di applicazione di detta normativa ai sensi dell'art. 3, d.lgs. 192/2005 o del paragrafo 2 delle Linee Guida nazionali per la Certificazione Energetica):
  • a) l'obbligo di dotazione (che peraltro può prescindere da un evento traslativo, come nel caso di edificio nuovi, di edifici soggetti a "ristrutturazioni importanti" o di edifici pubblici;
  • b) l'obbligo di allegazione (che è stato reintrodotto dalla legge 4 agosto 2013 n. 90, in sede di conversione del D.L. 4 giugno 2013 n. 63, che ha previsto, inoltre, in caso di sua violazione, la sanzione della nullità);
  • c) l'obbligo di consegna dell'attestato energetico (il cui adempimento va documentato con l'inserimento in atto di apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione di prestazione energetica degli edifici).
  • d) l'obbligo di informativa (il cui adempimento va documentato con l'inserimento in atto di apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni in ordine alla attestazione di prestazione energetica degli edifici).

Il Consiglio nazionale del Notariato precisa che la nuova norma, modificando i commi 3 e 3 bis, dell'art. 6 del d.lgs. 192/2005, ha inciso profondamente sugli obblighi di allegazione, di informativa e di consegna, lasciando invece immutata la disciplina vigente in tema di dotazione.
Le principali novità, portate dal nuovo intervento legislativo in materia, possono essere così sintetizzate:
  • esclusione degli obblighi di allegazione, di consegna e di informativa per gli atti traslativi a titolo gratuito;
  • precisazione che gli obblighi di allegazione, di consegna e di informativa riguardano non solo l'atto di compravendita ma, anche, in generale, tutti gli "atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso", con ciò confermando l'interpretazione prudenziale già proposta dal Consiglio Nazionale del Notariato;
  • precisazione che gli obblighi di consegna e di riguardano i nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione. Sono esclusi da tali obblighi, pertanto, oltre i contratti che non possano considerarsi nuove locazioni (proroghe, cessioni di contratto, subentri ex art. 2558 c.c., ecc.) anche i nuovi contratti non soggetti a registrazione (in pratica i soli contratti che non superano i 30 giorni complessivi nell'anno);
  • limitazione dell'obbligo di allegazione ai soli contratti di nuova locazione aventi per oggetto interi edifici, rimanendo escluso tale obbligo oltre che per i contratti non soggetti a registrazione anche per i nuovi contratti di locazione aventi per oggetto singole unità immobiliari;
  • eliminazione della nullità quale sanzione per il caso di violazione dell'obbligo di allegazione (con possibilità di "sanatoria" per i contratti stipulati tra il 4 agosto 2013 e l'entrata in vigore della nuova norma, eventualmente nulli per mancata allegazione dell'attestato energetico);
  • previsione di una sanzione pecuniaria per la violazione dell'obbligo di allegazione nonché in caso di mancata documentazione in atto, con l'inserimento dell'apposita clausola, dell'adempimento degli obblighi di informativa e di consegna; la nuova norma, quindi, dà maggior peso agli obblighi di informativa e di consegna, ed al requisito formale dell'attestazione ad opera dell'acquirente e del conduttore dell'avvenuto loro adempimento, requisito la cui mancanza, in precedenza, era ritenuta priva di qualsiasi sanzione.  

martedì 7 gennaio 2014

EFFICIENZA ENERGETICA...UN DOCUMENTO UTILE...DA SCARICARE

Girovagando nel WEB, ho "inciampato in questo documento interessante sull'efficienza energetica.
Ovviamente da scaricare e da leggere con calma, ne vale veramente la pena.

CLICCA SULL'IMMAGINE PER SCARICARE



venerdì 27 dicembre 2013

DETRAZIONI 65% E 50%, IL PUNTO DELLA PROROGA AL 31 DICEMBRE 2014

Proroga a tutto il 2014 delle detrazioni fiscali al 65% per le riqualificazioni energetiche degli edifici e per gli interventi antisismici e al 50% per le ristrutturazioni semplici, e poi graduale riduzione delle aliquote.
È questa una delle novità più importanti contenute nella legge di stabilità 2014, varata in via definitiva ieri dal Senato in terza lettura (LEGGI TUTTO).
Sono quindi confermati fino al 31 dicembre 2014 i livelli attuali dell'ecobonus e della detrazione per le ristrutturazioni edilizie, prevedendo poi una graduale riduzione di tali livelli.
ECOBONUS 65%. Per quanto riguarda la detrazione del 65%, la proroga per tutto il 2014 comporta il prolungamento fino al 30 giugno 2015 del bonus per i condomini, ossia per gli interventi relativi alle parti comuni degli immobili condominiali o che riguardino tutte le unità immobiliari del condominio. Nel 2015 l'aliquota dell'ecobonus si abbasserà dal 65% al 50%, e per i condomini l'aliquota ridotta al 50% si prolunga alle spese sostenute fino al 30 giugno 2016.
DETRAZIONE 65% PER LE MISURE ANTISISMICHE. La proroga al 31 dicembre 2014 riguarda anche la nuova detrazione Irpef e Ires al 65% per gli interventi antisismici sull'abitazione principale o sulle costruzioni adibite alle attività produttive. Per il 2015 il bonus scende al 50%.
BONUS 50% PER LE RISTRUTTURAZIONI. Per quanto riguarda la detrazione al 50% per le ristrutturazioni edilizie, anch'essa è prorogata fino al 31 dicembre 2014 (con limite di spesa salito da 48mila a 96mila euro), mentre nel 2015 scenderà al 40% per poi tornare a partire dal 2016 al 36%.
DAL 2016 UNA SOLA DETRAZIONE, QUELLA AL 36% PER LE RISTRUTTURAZIONI. A partire dal 2016 resterà solo il bonus al 36% sulle ristrutturazioni, con tetto di spesa che torna a 48mila euro per unità immobiliare.
DUBBI SULLA PROROGA AL 2014 DEL BONUS 50% PER L'ACQUISTO DI CASE IN FABBRICATI INTERAMENTE RISTRUTTURATI. Per quanto riguarda l'acquisto di abitazioni facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati, permangono dubbi circa la proroga al 31 dicembre 2014 della detrazione 50%: la conferma di tale maxi-bonus fino a tutto il 2014 è stabilita “ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-bis”. Pertanto, solamente l'Agenzia delle Entrate potrà prorogare il bonus 50% anche all'anno 2014; in assenza di conferma, a partire dal 2014 la detrazione scenderà dal 50% al 36% per l'acquisto di case facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati.
ANCHE IL BONUS MOBILI PROROGATO A TUTTO IL 2014. La proroga fino al 31 dicembre 2014 riguarda anche il cosiddetto “Bonus Mobili”, ossia la detrazione al 50% (tetto massimo di spesa 10mila euro) per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all'arredo dell'immobile. L'acquisto deve essere effettuato nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia dell'immobile.
LE SPESE PER L'ACQUISTO NON DEVONO SUPERARE QUELLE DI RISTRUTTURAZIONE. Una norma introdotta nel corso dell'esame in Parlamento della Legge di stabilità dispone che per le spese pagate nel 2014, l'importo dei mobili e degli elettrodomestici efficienti non può superare le spese della ristrutturazione connessa. 


martedì 10 dicembre 2013

DETRAZIONI 50% E 65% NON SONO IN PERICOLO

Con 171 voti favorevoli, 135 contrari e nessuna astensione, nella notte tra il 26 e il 27 novembre il Senato ha approvato l'emendamento 1.900, interamente sostitutivo del disegno di legge di Stabilità (ddl n. 1120), sul quale il Governo aveva posto la questione di fiducia.
Non appena trasmessi alla Camera dei Deputati i disegni di legge nn. 1120- B e 1121-B (Legge di stabilità 2014 e Legge di bilancio 2014-2016) saranno immediatamente deferiti alla 5° Commissione permanente. Salvo i diversi termini che potrebbero essere comunicati in relazione ai tempi di trasmissione dei documenti finanziari dalla Camera dei Deputati, le Commissioni permanenti dovranno presentare i propri rapporti alla Commissione Bilancio entro le ore 13 di sabato 21 dicembre; la 5° Commissione permanente riferirà all’Assemblea nella seduta di lunedì 23 dicembre. Gli emendamenti ai disegni di legge finanziaria e di bilancio dovranno essere presentati entro le ore 13 di domenica 22 dicembre.
In estrema sintesi la Legge di Stabilità 2014 e la e Legge di bilancio 2014-2016 non potranno essere approvate prima del 23 dicembre e non è escluso che il voto finale slitti ulteriormente ad una data compresa fra il 27 e il 31 dicembre 2013.
Detto questo, non esiste alcun pericolo riguardo alla conferma delle detrazioni per l’edilizia, sulle quali tutti i partiti di governo e di opposizione hanno espresso parere favorevole.
Ricordiamo che l’attuale articolato della Legge di Stabilità prevede che:
Entrambi i bonus per l’edilizia (ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica/messa in sicurezza sismica) sono stati prorogati di due anni: al 65% l'ecobonus per tutti gli interventi di riqualificazione energetica (singoli e complessivi) e la messa in sicurezza antisismica, al 50% quello per le ristrutturazioni semplici fino al 31 dicembre 2014.
Per tutto il 2015 invece il bonus energetico e per l'antisismica sarà al 50% e quello per gli interventi semplici sarà al 40%.
L’agevolazione al 50% per riqualificazione energetica per parti comuni dell’edificio scadrà invece a fine giugno 2016.