OFFERTA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

lunedì 2 febbraio 2015

PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI. NUOVO DECRETO ATTUATIVO. TUTTE LE NOVITA' IN ARRIVO

Allo studio il decreto attuativo che definirà le norme tecniche per il calcolo della prestazione energetica e i relativi requisiti energetici minimi. 
La Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica degli edifici, è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 192/2005, con grave ritardo rispetto agli altri Paesi europei e relativo richiamo da parte dell'Unione Europea che aveva avviato una procedura di infrazione nei confronti del nostro paese.
Con la Legge n. 90/2013, di conversione del D.L. 63/2013, che ha apportato lievi aggiornamenti al D.Lgs. 192/2005 (art. 4), sono stati definiti i requisiti minimi energetici per gli edifici di nuova costruzione e per la ristrutturazione di quelli già esistenti, nonché le metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici, con la finalità di ottimizzare il rapporto costi/benefici degli interventi di riqualificazione energetica puntando a rendere il parco immobiliare a "energie quasi zero" così come indicato dalla Dir. 2010/31/UE.
È allo studio il decreto attuativo che definirà le norme tecniche per il calcolo della prestazione energetica e i relativi requisiti energetici minimi specifici sia per i nuovi edifici che per quelli oggetto di ristrutturazioni cosiddette "pesanti" di riqualificazione energetica.
È importante sottolineare che il decreto, puntando a rendere più sostenibili ed efficienti energeticamente gli immobili, specifica, relativamente agli interventi di riqualificazione che possono interessare sia l'involucro edilizio che gli impianti termici, i requisiti minimi da rispettare.
Ma proviamo a sintetizzare gli aspetti salienti del decreto.
Le modifiche introdotte dal decreto attuativo sulle prestazioni energetiche degli edifici
Cosa definisce
  • norme tecniche per il calcolo della prestazione energetica;
  • metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici;
  • requisiti energetici minimi specifici sia per i nuovi edifici che per quelli oggetto di ristrutturazioni cosiddette "pesanti" di riqualificazione energetica.
Entrata in vigore
  • dal 1° luglio 2015, tutti gli immobili di nuova costruzione e le ristrutturazioni pesanti dovranno assicurare una media di miglioramento dell'indice di prestazione energetica pari almeno al 45% per le zone climatiche calde e al 35% per quelle fredde.
Prossime scadenze
  • dal 1° gennaio 2019, il livello di miglioramento dovrà risultare del 55% in più rispetto ai livelli precedenti e per tutte le zone climatiche ;
  • dal 1° gennaio 2021, l'incremento dovrà essere tale da garantire prestazioni energetiche ottimali che portino gli edifici a rientrare nella classe di "energia quasi zero".
A chi si rivolge
  • a edifici sia pubblici che privati che siano di nuova costruzione o già esistenti ma sottoposti a ristrutturazione.
Tipologie di intervento
  • edifici di nuova costruzione;
  • ristrutturazione di 1° livello: intervento che interessa più del 50% della superficie disperdente lorda dell'involucro edilizio e impianto termico;
  •  ristrutturazione di 2° livello: intervento che interessa più del 25% della superficie disperdente lorda dell'involucro edilizio ed eventualmente anche impianto termico;
  •  riqualificazione energetica: interventi che coinvolgono meno del 25% della superficie disperdente lorda dell'involucro edilizio e/o che coinvolgono gli impianti tecnici.
Ulteriori obiettivi
  •  favorire un'applicazione omogenea su tutto il territorio nazionale, delle norme in materia di efficienza energetica, e una rapida operatività del decreto stesso;
  • porre fine alla procedura di infrazione dell'Europa nei nostri confronti;
  • avviare l'efficientamento energetico degli immobili, in linea con gli obiettivi della Dir. 2010/31/UE (edifici ad energia quasi zero), anche attraverso un secondo decreto di aggiornamento delle Linee Guida per la Certificazione Energetica (così come richiesto dalla UE);
Cosa cambia
  • variazioni nel calcolo degli indici di energia rinnovabile e non, con relativa diversificazione nella classificazione degli edifici in base alla destinazione d'uso;
  •   in caso di nuova costruzione, il progettista sarà tenuto ad evidenziare i risultati della valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'impiego di sistemi alternativi ad alta efficienza (sistemi a energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore);
  • verrà modificato il contenuto dell'APE con l'introduzione di nuove metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche;
  • la classe energetica dell'immobile verrà determinata in base all'indice di prestazione energetica globale dell'edificio per tutti i servizi presenti (climatizzazione invernale, acqua calda sanitaria, climatizzazione estiva, ventilazione ed illuminazione);
  •  l'indice di prestazione verrà sempre valutato in kWh/m2 di superficie climatizzata, sia per gli edifici residenziali che per i non residenziali;
  •  la scala delle classi d efficienza energetica cambierà sulla base dell'indice di prestazione globale dell'edificio di riferimento (ogni edificio avrà una propria scala di classificazione).
(fonte: condominioweb.com) 




mercoledì 28 gennaio 2015

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE): NUOVE METODOLOGIE DI CALCOLO IN FASE DI PUBBLICAZIONE

Un Rapporto sullo stato di attuazione della certificazione energetica degli edifici in Italia è stato redatto dal Comitato Termotecnico Italiano (CTI) con riferimento ai risultati conseguiti nel 2013. Il documento monitora i risultati ottenuti ma dà anche una notizia importante: i decreti attuativi del DL 63/2013 con la nuova metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche sono in fase di pubblicazione. È attesa, inoltre, la pubblicazione dell'aggiornamento delle Linee guida nazionali per l'attestazione della prestazione energetica degli edifici. All'interno del  quadro legislativo definito dalla legge 90/13, si andranno a delineare: «criteri generali, metodologie per il calcolo, classificazione degli edifici, procedure amministrative, format e norme per il monitoraggio e controlli della regolarità tecnica e amministrativa», annuncia il Rapporto.
Lo scopo del documento è tracciare un quadro della normativa e dei risultati ottenuti dalle singole Regioni e Province autonome, permettendo così di misurare lo stato nazionale dell'applicazione della Direttiva EPBD (direttiva sulle prestazioni energetiche degli edifici).
E, nonostante la normativa non sia completa e le criticità da risolvere siano comunque presenti, l'Italia è tra le nazioni più avanzate nel settore delle certificazione energetica. Il nostro Paese vanta oltre 3,5 milioni di abitazioni certificate (stima relativa al 2013, sicuramente in difetto), ovvero oltre il 50% in più rispetto al 2012.  
Quest'anno sono stati introdotti anche degli elementi di confronto con la realtà della UE elaborati dal BPIE (Buildings Performance Institute Europe) in collaborazione con il CTI, che registrano ottimi risultati per l'Italia, tanto da classificarla tra le nazioni più avanzate nel settore. «Sono ormai decine di migliaia i tecnici certificatori che svolgono in modo anche esclusivo questa attività professionale», si legge nella sintesi del Rapporto (il documento completo non è ancora disponibile).
Alcune criticità e nuova coscienza
Non mancano delle criticità, tra queste ovviamente la legislazione che varia da una regione all'altra e poi il CTI annovera la qualità non sempre ottimale dei certificati e la necessità di migliorare l'istituto della certificazione. È questa una priorità secondo il CTI, oltre che un «dovere della classe politica». 
Ma l'attuazione della normativa europea ha agito in maniera positiva sul mercato delle nuove costruzioni, diventando uno strumento per favorire la qualità energetica. I professionisti, rileva il documento, fanno attenzione più diffusamente agli aspetti energetici e i cittadini pretendono livelli di qualità energetica elevati quando acquistano casa. La certificazione energetica ha creato cultura e ha stimolato il mercato delle tecnologie edilizie ed impiantistiche.
Obiettivi come la costruzione nel 2020 di edifici ad energia quasi zero (nZEB), devono funzionare da stimolo e «ci dovranno impegnare a rafforzare sempre di più lo strumento della certificazione e farlo diventare la solida garanzia della veridicità delle prestazioni energetiche dichiarate», si osserva nel Rapporto.
C'è poi la questione dell'accesso alle informazioni. Il catasto energetico è stato costituito in Abruzzo, in Campania, in Emilia Romagna, in Friuli Venezia Giulia, in Liguria, in Lombardia, nelle Marche, in Piemonte, in Sicilia, a Trento, in Valle d'Aosta e in Veneto. E si sta provvedendo alla sua formazione in Calabria. Ma l'accesso alle informazioni contenute negli APE è possibile solo in Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Sicilia e Valle d'Aosta. Mentre, solo in Lombardia è possibile la consultazione informatizzata degli archivi in formato open data.
Infine un elenco dei soggetti certificatori consultabile online sui siti istituzionali o di organizzazioni collegate è presente solo in 7 regioni (Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Sicilia, Valle d'Aosta e Trento).
(fonte: professionearchitetto.it)


sabato 10 gennaio 2015

SANZIONI PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI A.P.E., COOPERAZIONE MISE-ENTRATE NELLA RILEVAZIONE

Come spiega la circolare n. 31/E/2014 dell'Agenzia delle Entrate, l’art. 34 del decreto legislativo n. 175/2014 sulle semplificazioni fiscali modifica l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, individuando nel Ministero dello sviluppo economico l’Amministrazione competente all’irrogazione delle sanzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, nei casi di violazioni relative alle disposizioni in materia di attestato di prestazione energetica (A.P.E.) degli edifici.
Il pagamento della sanzione non esenta comunque dall’obbligo di presentare l’attestato, in caso di omessa dichiarazione o allegazione dello stesso, al Mise. 

INTESE AGENZIA ENTRATE-MISE. L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese con il Ministero dello sviluppo economico, individuerà, nel quadro delle informazioni disponibili, acquisite con la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al comma 3 dell’art. 6 citato, quelle considerate rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio e le trasmetterà, in via telematica, al Ministero dello sviluppo economico per l’accertamento e la contestazione della violazione. 
(fonte:casaeclima.com)


 

mercoledì 7 gennaio 2015

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE), IL PUNTO SULLE SANZIONI IN CASO DI VIOLAZIONI O DICHIARAZIONI MENDACI

L'art. 15 del D.Lgs. n. 192/2005 prevede diverse sanzioni in caso di violazione dell'obbligo di dotazione dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE). Le domande che in molti si sono sempre posti sono: chi controlla la veridicità degli attestati? e chi eroga le sanzioni previste?
Considerata la tendenza di molti professionisti che spesso svendono questa prestazione a poche decine di euro (comunemente chiamati professionisti groupon) e la qualità di molti attestati, verrebbe da pensare che quello dell'attestazione della prestazione energetica degli edifici sia diventato solo un business per poveri professionisti che sperano di sbarcare il lunario semplicemente compilando qualche modulo e che nessuno si sia mai preoccupato di verificare il contenuto di molte relazioni e attestati. Molti professionisti dimenticano, però, i rischi che possono incorrere in caso di attestati non validi che non rispettano i criteri e le metodologie previste. L'art. 15 del D.Lgs. n. 192/2005 prevede, infatti, una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4.200 euro. Tale sanzione viene applicata, secondo le rispettive competenze, dall'ente locale e dalla regione o dalla provincia autonoma, che ne saranno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
In caso di omessa dichiarazione o allegazione dell'APE sono previste altre sanzioni in capo agli altri soggetti coinvolti:
  • Il direttore dei lavori in caso di omessa presentazione dell'Attestato di qualificazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilità, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
  • Il costruttore o il proprietario, in caso di violazione dell'obbligo di dotare dell'APE gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro.
  • Il proprietario, in caso di violazione dell'obbligo di dotare dell'APE gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro; in caso di violazione dell'obbligo di dotare dell'APE gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro.
  • Il responsabile dell'annuncio di vendita o locazione, in caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.
Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni. L'accertamento e la contestazione della violazione sono svolti dalla Guardia di Finanza o, all'atto della registrazione di uno dei contratti previsti dal presente comma, dall'Agenzia delle Entrate, ai fini dell'ulteriore corso del procedimento sanzionatorio.
In riferimento a quest'ultimo obbligo, l'art. 34 del D.Lgs. n. 175/2014 recante "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata" recentemente pubblicato in Gazzetta, risponde ad una delle domande poste dal Consiglio Nazionale del Notariato (clicca qui). In particolare, il Notariato aveva fatto notare che nonostante la norma ammetta che "Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro 45 giorni", non c'è scritto nulla in riferimento all'Autorità alla quale bisogna presentarlo.
L'art. 34, modificando l'art. 6, comma 3 del D.Lgs. n. 192/2005, prevede che la presentazione "in ritardo" dell'APE va effettuata al Ministero delle Sviluppo Economico. Inoltre, è previsto un ruolo attivo per l'Agenzia delle Entrate che, sulla base di apposite intese con il Ministero dello sviluppo economico, individua, nel quadro delle informazioni disponibili acquisite con la registrazione nel sistema informativo dei contratti, quelle rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio e le trasmette, in via telematica, allo stesso Ministero dello sviluppo economico per l'accertamento e la contestazione della violazione.
(fonte:lavoripubblici.it) 


martedì 6 gennaio 2015

ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA (A.P.E.), I CONTROLLI SOTTO LA LENTE DEL CTI

Nell'Unione Europea il controllo di qualità degli APE (Attestati di Prestazione Energetica) è condotto generalmente in due fasi:
- verifica dei dati di input e dei risultati (Opzione A dell'allegato II dell’EPBD);
- audit dettagliato che tiene conto di una verifica completa di ingressi, risultati, raccomandazioni, tra cui il controllo della documentazione di progetto e una visita in loco (opzioni B e C dell'allegato II dell’EPBD).
L'attuazione dei sistemi di controllo di qualità indipendenti è stato fissato dalla Direttiva EPBD nel gennaio 2013. Tuttavia, in alcuni paesi (ad es.: Grecia, Ungheria, Lettonia, Repubblica Ceca, Croazia, Germania, Romania e Slovenia), il sistema è stato introdotto o modificato solamente nel corso del 2013?14. È invece ancora in corso di definizione in Lettonia e Repubblica Ceca per gli edifici esistenti. In Polonia, il quadro legislativo sarà completato nei prossimi mesi.
Nel 2014, la CE ha chiesto agli Stati di riferire in merito all'attività di controllo per l'anno 2013. Hanno risposto 19 paesi.
ITALIA. In Italia il sistema è attualmente in fase di revisione. Hanno fornito informazioni alla CE 11 Regioni con riferimento a un totale di 419.650 APE prodotti nel corso del 2013. Le dimensioni del campione per la verifica è risultato del 6,4% (di cui 6,3% verificato secondo l'Opzione A; l’1,0% e il restante 0,1% rispettivamente secondo le opzioni B e C). 


Non è quindi ancora disponibile un quadro completo, in quanto le attività di controllo o non sono state avviate oppure si stanno svolgendo a livello sperimentale.
La Legge 90/2013, conformemente all’allegato II della EPBD, ora dispone che, ove non diversamente previsto da disposti regionali, i controlli siano svolti dalle stesse autorità a cui sono demandati accertamenti e ispezioni per gli impianti di climatizzazione.
I controlli sono in genere orientati alle classi energetiche migliori e comprendono: accertamento documentale degli APE, verifica delle procedure e della congruità dei dati di progetto o di diagnosi con la metodologia di calcolo e i relativi risultati.
Fonte: CTI Rapporto 2014 Attuazione della certificazione energetica degli edifici in Italia.
(fonte: casaeclima.com) 


mercoledì 24 dicembre 2014

CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI, IL PUNTO SULL'EVOLUZIONE DEL QUADRO LEGISLATIVO

Le prime disposizioni nazionali in materia di certificazione energetica degli edifici risalgono alla L. 9/01/91, n.10, volta a favorire e ad incentivare, tra l’altro, l'uso razionale dell'energia, lo sviluppo delle fonti rinnovabili e la riduzione dei consumi specifici di energia nei processi produttivi.
In seguito, le disposizioni in materia sono state riviste ed integrate dai D.Lgs. n. 192/05 e n. 311/06 con i quali si è provveduto a recepire nel nostro ordinamento la direttiva 91/02 (EPBD, prima versione) relativa alle prestazioni energetiche degli edifici e che ha introdotto la certificazione degli edifici, intesa soprattutto come strumento di trasformazione del mercato immobiliare, allo scopo di sensibilizzare gli utenti sugli aspetti energetici all'atto della scelta dell'immobile e di ridurre le emissioni di CO2 della UE. 
D.LGS. 192/05 E D.LGS. 311/06. Il D.Lgs. 192/05 entra ufficialmente in vigore l’8/10/05. Definisce, sin dalla sua prima versione, parecchi elementi tra cui, ad esempio, i requisiti minimi prestazionali degli edifici e l’obbligatorietà della certificazione. Il D.Lgs. 192/05 non può essere ancora considerato uno strumento legislativo completo, poiché rimanda a decreti successivi. Il D.Lgs. 311/06, pubblicato nell’anno seguente, avrebbe dovuto quindi integrarlo e completarlo: mancano, tuttavia, la modalità con cui la certificazione debba essere applicata e introduce in via transitoria, e sino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, la “qualificazione energetica”.
Con il D.Lgs. 311/06, l’obbligo della certificazione viene esteso gradualmente a tutti gli edifici preesistenti all’entrata in vigore del D.Lgs. 192/05 (8/10/05), purché oggetto di compravendita o locazione: questo al fine di rendere il provvedimento maggiormente aderente alle disposizioni della direttiva EPBD. Con lo stesso Decreto, vengono inoltre modificate le norme concernenti le funzioni delle Regioni e degli enti locali che erano contenute nel D.Lgs. 192/05, confermando le competenze in materia già attribuite in sede di decentramento amministrativo dall’art. 30 del D.Lgs. 112/98.
LEGGE FINANZIARIA 2008. La L. 244/07 “legge finanziaria 2008” all’art. 1, comma 288, dispone che, a decorrere dall’anno 2009 e in attesa dell’emanazione dei provvedimenti attuativi di cui all’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 192/05, il rilascio del permesso di costruire sia subordinato alla certificazione energetica dell’edificio, così come previsto dall’art. 6. Il comma 289 della L. 244/07 impone, inoltre, con la sostituzione del comma 1?bis dell'art. 4 del D.P.R. 380/01, che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, i regolamenti edilizi comunali prevedano, ai fini del rilascio del permesso di costruire, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per gli edifici di nuova costruzione. Il termine indicato è stato rinviato al 1° gennaio 2010 dal D.L. 207/08 (art. 29, comma 1?octies) e poi al 1° gennaio 2011 dal D.L. 194/09 (art. 8, comma 4?bis; A.C. 3210).
D.LGS. n.115/08. Successivamente, il D.Lgs. 30/05/08, n.115 recepisce la direttiva 32/06 (EED) concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici ed abroga la direttiva 76/93; integra inoltre le disposizioni del D.Lgs. 192/05 prevedendo, nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi di cui all’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 192 e fino alla data di entrata in vigore degli stessi, l’applicazione delle disposizioni contenute nell'allegato III dello stesso D.Lgs., relative alle “Metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici e degli impianti” e al riconoscimento dei “Soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici”.
LEGGE N. 133/2008. Con la L. 6/08/08 n.133 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto?Legge 25/06/08 n.112 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, si fa un passo indietro nel percorso dell’attuazione della certificazione: vengono infatti abrogati, con il comma 2?bis, a partire dal 22/08/08, i commi 3 e 4 dell’art.6 del D.Lgs. 192/05. Questi stabilivano, in particolare, che, nel caso di trasferimento a titolo oneroso di interi immobili o di singole unità immobiliari, l’APE (attestato di prestazione energetica) dovesse essere allegato all'atto di trasferimento (art. 6, comma 3) e che in caso di locazione lo stesso attestato dovesse essere messo a disposizione del conduttore o ad esso consegnato in copia conforme all'originale (art. 6, comma 4). Conseguentemente, sono stati abrogati anche i commi 8 e 9 dell’art. 15, che prevedevano la nullità del contratto che poteva essere fatta valere solo dall'acquirente in caso di violazione dell'obbligo di cui all'art. 6, comma 8, o solo dal conduttore in caso di violazione dell'obbligo previsto dall'art. 6, comma 9. Con il D.L. 112/08 viene quindi meno l’obbligo di allegare l’APE agli atti di compravendita, ma non l’obbligo di redigerlo.
D.P.R. N. 59/2009. Nel 2009 viene pubblicato il D.P.R. n.59, che definisce i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli impianti termici per la climatizzazione estiva e, limitatamente al terziario, per l'illuminazione artificiale degli edifici. Esso attua in parte le lettere a) e b) dell’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 192/05, poiché all’art. 1, comma 2 rinvia a successivi provvedimenti la definizione dei criteri generali, metodologie di calcolo e requisiti minimi per la prestazione energetica degli impianti termici per la climatizzazione estiva e per l’illuminazione artificiale degli edifici del settore terziario.
D.M. 26/06/09. Nello stesso anno viene anche pubblicato sulla G.U. del 10/07/09 l’atteso D.M. 26/06/09 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” (entrato in vigore il 25/07/09).
D.LGS. 28/11. Il D.Lgs. 28/11, volto a recepire la direttiva 28/09 (RED) sulla promozione delle energie rinnovabili, interviene anche sui sistemi di incentivazione dell'efficienza energetica. L'art. 13 modifica il D.Lgs. 192/05 per prevedere una maggiore trasparenza delle informazioni commerciali e contrattuali relative alla certificazione. Con il discusso Allegato 3 introduce poi le prescrizioni relative alla quota di energie rinnovabili nelle nuove costruzioni.
D.M. 22/11/12. Il 13/12/12 viene pubblicato il D.M. 22/11/12 che modifica le Linee Guida nazionali. In particolare, il D.M. elimina la possibilità per i proprietari di alcune tipologie di immobili di optare per l’autocertificazione della classe energetica più bassa (G), come richiesto dalla CE; viene inoltre data attuazione all’art. 9 della Direttiva EPBD del 2002 che impone agli stati membri di adottare un sistema di ispezioni periodiche degli impianti di condizionamento d’aria di potenza superiore ai 12 kW.
D.L. 63/13. Il D.L. 63/13, oltre a recepire formalmente la direttiva 31/10 (aggiornamento o “rifusione” della EPBD del 2002, di seguito indicata come EPBD o “direttiva”), interviene sul D.Lgs. 192/05: indica nuove regole per l'efficienza del patrimonio edilizio e rende obbligatorio l'APE. La nuova metodologia di calcolo delle prestazioni, prevista dal D.L. 63/13, entrerà in vigore con l'emanazione dei relativi provvedimenti attuativi (attualmente in fase di pubblicazione). Tale disposto permette di porre fine alle procedure di infrazione avviate dalla CE nei confronti dell’Italia. Il D.L. 63/2013 è convertito in legge con modificazioni dalla L. 03/08/13 n. 90.
D.P.R. 16/04/13, N.75 E D.P.R. 16/04/13, N. 74. Inoltre, il 27 giugno 2013 vengono pubblicati sulla G.U. n. 149 il D.P.R. 16/04/13, n.75 – regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 19/08/05, n. 192 ? e il D.P.R. 16/04/13, n. 74 ? regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
D.L. N. 145/13 "DESTINAZIONE ITALIA" E D.L. N. 151/13. Alla fine del 2013 vengono pubblicati i D.L. 23/12/13, n. 145 "Destinazione Italia" e D.L. 30/12/13, n. 151, tali disposti aggiornano ulteriormente il D.Lgs. 192/05 modificando le regole sull’obbligo di dotazione e di allegazione dell’APE. La L. 21/02/14, n.9, conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 23/12/13, n. 145 aggiorna tra l'altro il D.P.R. 16/4/13 n. 75, a cui sono apportati aggiornamenti in merito alle classi di laurea per svolgere l'attività di certificatore energetico e alla durata del corso da certificatore.
ATTESO L'AGGIORNAMENTO DELLE LINEE GUIDA NAZIONALI. Per chiudere il quadro, è infine attesa la pubblicazione dell'aggiornamento delle Linee guida nazionali per l’attestazione della prestazione energetica degli edifici. Tali linee guida definiranno, nel nuovo ambito legislativo tracciato dalla L. 90/13: criteri generali, metodologie per il calcolo, classificazione degli edifici, procedure amministrative, format e norme per il monitoraggio e controlli della regolarità tecnica e amministrativa.
Si sottolinea, a questo proposito, che la L. 90/13 introduce, e i citati attesi decreti definiranno nel dettaglio, delle significative innovazioni. In particolare:
- classificazione delle prestazioni energetiche basata su un criterio relativo e non assoluto, come fatto sino ad oggi (l’edificio reale viene confrontato con “se stesso” dotato di involucro e impianti di prestazioni “minime”, definite dalla legge);
- definizione più chiara dei consumi energetici, che consentirà all’utente di meglio distinguere la qualità dell’involucro, degli impianti, il consumo totale di energia e la quota di energia rinnovabile utilizzata.
(fonte:casaclima.com) 


giovedì 4 dicembre 2014

SANZIONI PER MANCANZA DI A.P.E. O DICHIARAZIONI MENDACI

Senza L’Attestato di Prestazione Energetica (APE) è un documento che indica i consumi energetici di un edificio, da allegare obbligatoriamente in caso di nuova costruzione o di trasferimento di un immobile a qualunque titolo, quindi sia in caso di compravendita, donazione, successione, che in caso di locazione. La sua assenza comporta pesanti sanzioni non solo per i committenti ma anche per i professionisti in qualche modo coinvolti nella progettazione o nell’esecuzione dell’opera.
Vediamo più nel dettaglio a quanto ammontano queste sanzioni.
Il professionista che redige un Attestato di Prestazione Energetica senza rispettare i requisiti e i criteri metodologici dettati dalla normativa vigente o inserendo dati falsi, rischia di incorrere in una sanzione amministrativa, il cui importo è compreso tra 700 e 4.200 euro.
Invece il direttore dei lavori può incappare in una sanzione amministrativa compresa tra 1.000 e 6.000 euro nel caso in cui ometta di produrre l’APE o di allegarlo alla richiesta del certificato di agibilità.
L’Attestato di Prestazione Energetica è obbligatorio per tutti gli edifici di nuova costruzione o per quelli oggetto di ristrutturazione complessiva di una certa consistenza. Sono il costruttore o il proprietario i soggetti a cui spetta il compito di far redigere l’APE, in mancanza del quale rischiano una sanzione compresa tra 3.000 e 18.000 euro.
Gli stessi importi delle sanzioni (minimo 3.000, massimo 18.000 euro) sono previsti nel caso in cui l’APE non venga allegato in un atto di compravendita.
Nel caso, invece, di mancata allegazione in un contratto di locazione, le sanzioni sono più lievi e vanno da un minimo di 300 euro ad un massimo di 1.800 euro.
Negli annunci immobiliari, infine, sia di compravendita che di locazione, devono essere riportati i parametri energetici dell’edificio (indice di prestazione energetica e classe di efficienza energetica).
In mancanza di tali dati, il responsabile dell’annuncio, può essere punito con una sanzione amministrativa compresa tra 500 e 3.000 euro.
Il pagamento delle sanzioni non esenta, però, dall’obbligo di presentare l’Attestato di prestazione Energetica, entro 45 giorni dalla contestazione.
Tale presentazione in ritardo, secondo quando scaturisce dalla recente pubblicazione del decreto sulla Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata, va effettuata al Ministero dello Sviluppo Economico.

Chi eroga le sanzioni per mancanza di APE o per dichiarazioni mendaci?
Tuttavia, la legge non è mai stata troppo chiara sulle figure a cui spetta il compito di vigilare affinchè gli attestati siano redatti in maniera conforme ed allegati ai contratti di trasferimento, oltre che di erogare le sanzioni sopra elencate.
Probabilmente è stato a causa di questo poco chiaro quadro normativo, che in Italia è proliferato un mercato al ribasso, con la produzione di APE a prezzi irrisori e, di conseguenza, elaborati con scarsa professionalità e senza il rispetto dei requisiti richiesti.
Pertanto può essere utile riepilogare a chi spetta il compito di vigilare sull’operato dei professionisti e sul comportamento di chi vende o affitta casa.
Il compito di sanzionare i professionisti che redigono APE con dati falsi o senza rispettare i metodi indicati dalle norme, spetta alla Regione o alla Provincia autonoma di appartenenza, a cui tra l’altro va inviata copia del documento entro 15 giorni dalla redazione.
Tali enti ne fanno anche segnalazione all’ordine o collegio a cui è iscritto il professionista, per i conseguenti provvedimenti disciplinari.
Nel caso, in cui, invece, l’illecito sia stato commesso dal direttore dei lavori per omessa presentazione in caso di richiesta di agibilità è al Comune che spetta l’erogazione della sanzione nonché la comunicazione al collegio o all’ordine di appartenenza.
Per quanto riguarda l’omessa allegazione dell’attestato ai contratti di trasferimento degli immobili, il compito di vigilare e di erogare le eventuali sanzioni spetta alla Guardia di Finanza o all’Agenzia delle Entrate, che può effettuare il controllo all’atto della registrazione del contratto.
Nel caso in cui, infine, manchi l’ indicazione dei dati energetici negli annunci vendesi o affittasi, in qualunque modo diffusi (stampa, agenzia immobiliare, cartelli, ecc.), è sempre compito del Comune in cui è ubicato l’immobile, vigilare sul rispetto della norma, contestare l’eventuale assenza del dato, irrogare la sanzione ed incassarne l’introito.
Appare quindi evidente quanto possa risultare complessa l’attività di vigilanza da parte degli organi e degli enti preposti, vista anche l’ingente mole di lavoro da espletare in altri campi (ad esempio la vigilanza contro l’abusivismo edilizio, da parte dei comuni, spesso insufficiente), e di conseguenza continui a persistere il mancato rispetto delle regole.
(fonte: lavoricasa.it)