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lunedì 28 settembre 2015

IL NUOVO APE: TUTTO SULLE NUOVE REGOLE IN VIGORE DAL 1 OTTOBRE 2015 (SECONDA PARTE)

Ecco la seconda parte sul nuovo APE che entrerà in vigore dal 1 ottobre 2015:


13) Prestazioni energetiche degli impianti e stima dei consumi di energia: pompe di calore L'energia termica prelevata all'ambiente dalle pompe di calore deve essere introdotta nella tabella delle prestazioni energetiche?
La quota di rinnovabile della pompa di calore a compressione (o assorbimento) è già detratta dall'energia elettrica consumata (o altro vettore che alimenta la pompa). Non riteniamo quindi necessario riportare nella tabella la quota di energia termica prelevata all'ambiente.  
14) Prestazioni energetiche degli impianti e stima dei consumi di energia: unità di misuraCon l'espressione "quantità di energia consumata" si deve specificare univocamente il potere calorifico? Quale unità di misura è necessario adottare per i vettori energetici riportati in tabella?Si richiede di specificare il potere calorifico da utilizzarsi nel calcolo mentre le unità di misura adottate sono riportate nel seguito. Energia elettrica [kWh], Gas naturale [m3], GPL [l], Carbone [kg], Gasolio e olio combustibile [l], Biomasse solide [kg], Biomasse liquide [l], Biomasse gassose [m3], Solare fotovoltaico [kWh], Solare termico [kWh], Eolico [kWh], Teleriscaldamento [kWh], Teleraffrescamento [kWh].  
15) Prestazioni energetiche degli impianti e stima dei consumi di energia: solari Il valore della quota consumata in uso standard per le fonti energetiche solari deve comprendere solo l'energia utilizzata dall'edificio?Nella cella relativa alla quota consumata in uso standard si comprende solo l'energia effettivamente utilizzata dall'edificio, non la totalità di energia prodotta dall'impianto solare termico e fotovoltaico.  
16) Raccomandazioni: edifici senza impianto 
Come introdurre e considerare le raccomandazioni e i tempi di ammortamento dell'investimento nel caso di edifici non dotati di impianto di riscaldamento e/o produzione di ACS?Le raccomandazioni sono un elemento invalidante del certificato ed è necessario indicare sempre un intervento possibile, che nel caso specifico potrebbe riguardare il solo involucro. Si propone inoltre di utilizzare il box Informazioni sul miglioramento della prestazione energetica presente a Pagina 4 del certificato per specificare ulteriori informazioni relative all'edificio non dotato di impianto.  
17) Raccomandazioni: ristrutturazione importante 
Entro quali limiti si considera una ristrutturazione come ristrutturazione importante?Si propone di utilizzare quanto riportato all'interno del DM Requisiti Minimi per ristrutturazione importante di secondo livello: cioè un intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati delimitanti gli ambienti climatizzati verso esterno o verso ambienti non climatizzati con una incidenza superiore al 25% della superficie disperdente complessiva; l'intervento può interessare il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva. 
(fonte:lavoripubblici.it)


 

 

L’ECOBONUS TORNA NELLA LEGGE DI STABILITA'. MA IN VERSIONE ALLARGATA.

Il governo conferma la volontà di inserire nel disegno di legge di stabilità l'ampliamento degli ecobonus sull'efficienza energetica anche a condomìni e complessi di edilizia residenziale pubblica. È lo stesso ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio, con una lettera inviata all'Unità, a confermare le anticipazioni pubblicate dal Sole 24 Ore nei giorni scorsi. «Sono in corso verifiche – scrive Delrio – non solo per la conferma ma per l'ampliamento dell'ecobonus, in particolare per la misura risultata più efficace in termini di miglioramento e riqualificazione ambientale, anche per il patrimonio di edilizia residenziale pubblica e in altri ambiti dove è necessaria una manutenzione straordinaria. Penso, ad esempio, ai condomìni, soprattutto a quelli costruiti nell'epoca del boom edilizio e che oggi non rispondono più ai necessari requisiti di sostenibilità di un abitare moderno».
Per questo salto di scala – dall'unità abitativa ai complessi immobiliari – il governo annuncia di voler puntare sul modello delle Esco: le energy service company specializzate nei maxi interventi di efficientamento energetico “turn key” per grosse aziende energivore.
«Per i condomìni – scrive Delrio – consideriamo il modello delle “esco”, le energy service company, in grado di promuovere più intensamente la rigenerazione urbana. È un obiettivo non solo economico, ma di qualità delle città nel segno della rigenerazione urbana, della vita e delle relazioni nelle nostre comunità», conclude Delrio.
La novità promette di fare un salto di scala negli interventi, innescando il rinnovamento dello stock immobiliare e una vera rigenerazione urbana.
Le energy service company sono le società che fanno proprio questo. Si tratta di una élite di “general contractor” specializzata nell'efficientamento energetico, nel retrofit e nel revamping.
In Italia, secondo il rapporto 2015 del Gestore dei servizi energetici (Gse), sono attive 3.528 Esco. Quanto maggiore è la situazione di inefficienza su cui intervenire, tanto maggiore è il loro business.
Le Esco coprono l'intero ciclo dell'intervento: dal reperimento delle risorse finanziarie (sul mercato del credito), passando per la fase di diagnosi energetica, della redazione dello studio di fattibilità e di progettazione dell'intervento, fino da arrivare alla manutenzione ed eventualmente gestione dell'opera.
Il cliente non paga costi aggiuntivi perché la remunerazione arriva dal risparmio energetico ottenuto rispetto alla situazione di partenza.
Finora il mercato principale delle Esco è stato quello delle grandi aziende. Mercato che si è sviluppato grazie al meccanismo dei cosiddetti certificati bianchi. Si tratta di crediti, rilasciati dal Gestore dei servizi energetici, parametrati al risparmio di tonnellate di petrolio (Tep) ottenuto con l'intervento. Alla base del meccanismo c'è l'equivalenza tra una Tep e un Tee, cioè un titolo di efficienza energetica (Tee), cioè appunto il certificato bianco, negoziabile sul mercato energetico.
(fonte:ilsole24.com)


sabato 26 settembre 2015

IL NUOVO APE: TUTTO SULLE NUOVE REGOLE IN VIGORE DAL 1 OTTOBRE 2015 (PRIMA PARTE)


A poco meno di una settimana dall'entrata in vigore delle nuove regole sulla certificazione energetica degli edifici, una delle domande che più arriva in redazione è "come cambia l'attestato di prestazione energetica (APE)?".
Ricordiamo, infatti, che con la pubblicazione dei 3 decreti del 26 giugno 2015 sul Supplemento Ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, sono cambiate nuovamente le norme che regolano la certificazione energetica degli edifici al fine di eliminare quelle disomogeneità regionali che fin'ora avevano accompagnato la valutazione delle performance di un edificio o di una unità immobiliare.


1) Destinazione d'uso
Posso produrre un APE nel quale è indicata contemporaneamente la destinazione d'uso Residenziale e Non residenziale?
Nel caso in cui coesistano porzioni di immobile adibite ad usi diversi, laddove non sia possibile trattare separatamente diverse zone termiche, l'edificio è valutato e classificato in base alla destinazione d'uso prevalente in termini di volume riscaldato: si ritiene dunque valido assumere il medesimo criterio anche nella scelta della destinazione d'uso da indicare sul certificato.
2) Oggetto dell'attestato
Quando è possibile utilizzare il check Gruppo di unità immobiliari?
L'APE può essere redatto per l'intero edificio, inteso come unità termoautonoma o intero edificio centralizzato, oppure per la singola unità immobiliare a seconda delle specifiche esigenze. La scelta Gruppo di unità immobiliari dovrebbe essere effettuata nel caso in cui si stia redigendo un APE rappresentativo di più unità immobiliari con le medesime caratteristiche dimensionali, di esposizione e impiantistiche. La corretta definizione rimane ancora al vaglio del ministero: per ora l'interpretazione plausibile è fare riferimento all'art.6 del Dlgs 192/2005. Nel caso la scelta sia dubbia si propone di mantenere unicamente le prime due scelte.
3) Motivazione rilascio
E' possibile indicare più motivazioni di rilascio contemporaneamente per il medesimo APE?
Suggeriamo di considerare la motivazione di rilascio dell'attestato di prestazione energetica una scelta unica liberamente selezionabile da parte del certificatore energetico.
4) Dati identificativi
Quali sono le indicazioni operative per la compilazione della tabella Subalterni?
Nel caso in cui l'edificio è formato da un unico subalterno si ritiene corretto introdurre il medesimo valore numerico nelle celle "da" e "a". Se l'edificio è costituito da subalterni multipli si propone di introdurre il valore considerando il primo subalterno nella cella "da" e l'ultimo nella cella "a" (esempio un edificio con subalterni da 100 a 130 sarà compilato con "da" = 100 "a" =130). Nel caso in cui invece siano presenti subalterni non consequenziali suggeriamo di introdurre i dati in sequenza esaurendo gli spazi della riga Subalterni e continuando la numerazione nella riga Altri subalterni.
5) Servizi energetici presenti: edifici non dotati di impianto
Nel caso di edifici senza impianto di riscaldamento e/o ACS è necessario indicare comunque la spunta sul servizio corrispondente, simulandone così la presenza?
Tutti i servizi considerati nel calcolo energetico dell'edificio vanno introdotti spuntando il relativo check: consideriamo quindi anche i servizi di Climatizzazione e/o ACS laddove non effettivamente presenti ma comunque valutati.
6) Servizi energetici presenti: edifici non dotati di impianto di climatizzazione invernale
Nel caso di unità dotate di impianto di climatizzazione estiva, ma senza riscaldamento, è necessario simulare l'impianto di climatizzazione invernale come sempre presente?
Secondo quanto indicato nel testo delle nuove Linee Guida si considerano sempre presenti gli impianti di climatizzazione invernale e di produzione di ACS, anche nel caso di edificio unicamente raffrescato.
7) Servizi energetici presenti: edifici non dotati di impianto di produzione ACS
Il testo del decreto, al punto 2.1, considera sempre presente il servizio di produzione di ACS solo nel caso di edifici residenziali: per "residenziali" si intende quanto indicato nel DPR 412/93 con categoria E 1?
La dicitura residenziale comprende esattamente la classe E1.1, E1.2, E1.3 del DPR 412/93 e relative subclassificazioni. Ricadono quindi in questa categoria anche gli alberghi, i conventi, case di pena e caserme. Consigliamo tuttavia di prestare attenzione ad eventuali aggiornamenti su questa questione normativa poiché il quadro non è definitivo e potrebbe subire variazioni in merito.
8) Servizi energetici presenti: illuminazione
Il testo del decreto, al capitolo 2, specifica che l'obbligo di determinazione dell'indice di prestazione per l'illuminazione degli ambienti è esteso anche per collegi, conventi, case di pena e caserme, ma nei prospetti F.1 e D.2 della UNI 15193 non sono presenti dettagli relativi a queste tipologie di ambienti.
E' necessario chiarire quale tipologia di ambiente fa riferimento la categoria E1.1, subclassificazione conventi, caserme. La norma UNI 15193 e l'appendice informativa della UNI 11300:2014 a cui si fa riferimento per il calcolo non indicano dettagli relativi a questa categoria. Per questo motivo, così come non vengono contemplate le strutture alberghiere, si propone di stralciare dal calcolo dell'illuminazione anche i conventi, collegi, case di pena e caserme. Come indicato alla FAQ precedente consigliamo tuttavia di prestare attenzione ad eventuali aggiornamenti su questa questione normativa poiché il quadro non è definitivo e potrebbe subire variazioni in merito
9) Prestazione energetica del fabbricato: INVERNO
Quale superficie si utilizza nella valutazione dell'indice di prestazione termica utile per il riscaldamento EPH,nd? La superficie utile o la superficie utile riscaldata dell'edificio?
Trattandosi di un indice riferito alla climatizzazione invernale si ritiene corretto utilizzare nel calcolo la superficie utile riscaldata dell'edificio.
10) Prestazione energetica del fabbricato: ESTATE
Nel calcolo della trasmittanza periodica media dell'edificio sono escluse le dispersioni verso Nord. Quali altre limitazioni devono essere considerate?
Proponiamo di escludere dal calcolo le strutture nell'angolo NE - N - NW e di considerare, come avviene per il calcolo dell'area solare equivalente estiva, soltanto le strutture appartenenti ad ambienti climatizzati verso esterno.
11) Prestazione energetica globale
L'immagine mostra le classi da A4 a G. La posizione della freccia che indica la prestazione energetica non rinnovabile come deve essere eseguito?
Consideriamo la linea orizzontale uscente dalla classe come valore limite della classe stessa, a partire dal primo spazio tra A4 e A3. In questo modo un edificio ricadente in classe B ad esempio ricadrà nello spazio compreso tra la linea orizzontale che distingue la classe B e la linea orizzontale uscente dalla C, con distanza dalla linea orizzontale proporzionale alla distanza dal limite.
12) Riferimenti
Come viene considerata operativamente la procedura di calcolo dell'indice di riferimento per edifici nuovi?
Riportiamo quanto contenuto all'interno del punto 5.2.2 del decreto Linee Guida, tale richiesta comporta in termini algoritmici la seguente modalità di calcolo:

  1. calcolo dell'edificio reale;
  2. calcolo dell'edificio di riferimento per la certificazione;
  3. calcolo dell'edificio di riferimento di progetto;
  4. riclassificazione dell'edificio di riferimento di progetto in funzione dell'edificio di riferimento già valutato al punto 2.
Questa procedura richiede un grosso onere in termini di tempi di calcolo per i solutori, imponendo il calcolo di 4 tipologie di edificio per ciascuna unità immobiliare.
(fonte: lavoripubblici.it)


mercoledì 23 settembre 2015

IL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE VA AUMENTATO...DI 2 PUNTI PERCENTUALI

La scheda 11.1 del Libretto d'impianto per la climatizzazione deve essere compilata in occasione della manutenzione ad un gruppo termico (caldaia) qual'ora venga effettuato il controllo di efficienza energetica (c.d. prova dei fumi). L'informazione più importante da inserire nella scheda riguarda la misura strumentale del rendimento di combustione dell'apparecchio e il suo confronto con il rendimento minimo di legge.
Siccome la misura strumentale può essere affetta da errore, previsto dalla norma UNi10389 nella misura massima del 2%, e siccome il rendimento misurato dallo strumento e il rendimento minimo di legge devono essere due valori direttamente confrontabili, il rendimento di combustione misurato dalla strumento analizzatore va aumentato di 2 punti percentuali. Pertanto, se ad esempio il valore del rendimento del generatore misurato dall'analizzatore è 91%, il dato del rendimento di combustione da riportare nel libretto d'impianto sarà 93% che dovrà essere non inferiore al rendimento minimo di legge secondo l'Allegato B al DPR74/2013.
Si ricorda che i generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti previsti dalla legge, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 180 giorni solari a partire dalla data del controllo.




venerdì 18 settembre 2015

IL "SIAPE" QUESTO SCONOSCIUTO

Certificazione energetica tempo di cambiamenti: che cos'è il SIAPE?
Il SIAPE includerà i dati relativi ad APE ed impianti termici: questi potranno essere consultati telematicamente sia dai cittadini sia da Regioni e Comuni.
Manca poco meno di un mese al 1° ottobre 2015, una data da segnare senza dubbio sul calendario: quel giorno infatti entreranno in vigore i decreti attuativi della legge 90/2013. Tra i vari cambiamenti inerenti ad attestati di prestazione energetica e requisiti minimi degli edifici, verrà introdotto il Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica (denominato attraverso l’acronimo SIAPE).
Ma quali saranno le funzioni del SIAPE? Questo si configurerà alla stregua di un utile strumento a servizio delle Regioni e delle Provincie Autonome, al fine di prevedere controlli e accertamenti sugli Attestati di prestazione energetica (APE). Il SIAPE sarà anche un importante mezzo di pianificazione strategica per l'attuazione di interventi di riqualificazione energetica, andando a concentrare le risorse nelle zone di maggiore necessità.
Il SIAPE sarà istituito dall'ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile), entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, ed essendo un sistema informativo, sarà soggetto alle direttive del decreto legislativo n. 82 del 7 Marzo 2005 (codice dell’amministrazione digitale). Questo nuovo strumento sarà raccordato ai già esistenti sistemi informativi nazionali e regionali, in particolare ai catasti regionali degli impianti termici, introdotti con il decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 16 Aprile 2013.
Il SIAPE includerà i dati relativi agli APE, agli impianti termici e alle ispezioni e controlli, che potranno essere consultati telematicamente, sia dai cittadini, in forma aggregata, sia da Regioni, Provincie Autonome e Comuni in base alla loro area geografica di competenza. Ad alimentare il SIAPE con i vari documenti, saranno proprio Regioni e Provincie Autonome, obbligatoriamente entro il 31 marzo di ogni anno.






martedì 25 agosto 2015

LOMBARDIA, IL TESTO UNICO SU REQUISITI DI PRESTAZIONE E CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Dopo il recepimento a tempo record da parte della Giunta della Regione Lombardia (DGR n. 3868 del 17 luglio 2015 ) dei Decreti interministeriali del 26 giugno 2015 su efficienza energetica degli edifici ed il relativo Attestato di Prestazione Energetica, è stato pubblicato sul BUR regionale il Decreto attuativo del dirigente unità organizzativa del 30 luglio 2015 - n. 6480 che contiene le disposizioni in materia di efficienza energetica in edilizia in conformità alle deliberazioni della Giunta regionale, nonché la nuova metodologia di calcolo.

NZEB GIA' DAL 2016.  Nel testo si trovano le indicazioni sui requisiti di prestazione energetica per «Edifici ad energia quasi zero» (nearly Zero Energy Building) previsti dalla Direttiva 2010/31/UE e definiti dai Decreti interministeriali 26 giugno 2015 che per la Lombardia entreranno in vigore dal primo gennaio 2016 sia per gli edifici occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di quest’ultime, sia per tutti gli altri edifici. Queste le disposizioni previste nel Programma Energetico Ambientale Regionale approvato dalla Giunta con deliberazione n. 3706 del 12 giugno 2015, con la previsione che tale anticipazione permetterà di risparmiare al 2020 circa 80 mila tep/anno nello scenario alto e 70 nello scenario medio. Pertanto, tutti gli edifici di nuova costruzione o le ristrutturazioni rilevanti il cui progetto viene presentato a partire dal 01 gennaio 2016 dovranno rispondere ai requisiti nZEB
Il documento di circa 650 pagine prevede un ricco corpus di allegati con indicate:
    1. Definizioni
    2. Caratteristiche dell’edificio di riferimento, requisiti di prestazione e classificazione energetica
    3. Relazione tecnica
    4. APE
    5. Targa energetica
    6. Titoli di studio del Soggetto certificatore
    7. Annunci commerciali
    8. Metodo di calcolo
REVISIONE DELLA PROCEDURA DI CALCOLO. Nello specifico, il testo approvato prevede la revisione della procedura di calcolo e del relativo software CENED+2, che si baserà sulle UNI TS 11300 e sull'edificio di riferimento come previsto dal DM Requisiti Minimi. Il sistema relativo alla nuova procedura di calcolo entrerà in vigore a partire da ottobre 2015 per il calcolo della prestazione energetica ed il relativo Attestato degli edifici esistenti nello stato di fatto in cui si trovano e da gennaio 2016 per la verifica del rispetto dei requisiti progettuali di prestazione energetica degli interventi. Viene mantenuta la possibilità di utilizzare la procedura di calcolo approvata con decreto regionale 5796/2009 per redigere l’Attestato di prestazione energetica relativo alla chiusura dei lavori presentati entro il 31 dicembre 2015 e i cui requisiti prestazionali di progetto sono stati verificati mediante la procedura di calcolo approvata con lo stesso decreto 5796/2009
NUOVO APE. Per quanto riguarda gli Attestati di Prestazione Energetica, dal primo di ottobre sarà uguale al formato nazionale. Gli APE - a decorrere da ottobre 2015 - dovranno essere riferiti ad una sola unità immobiliare. Al fine di costituire il catasto energetico regionale contenete dati di input e output i nuovi certificati emessi dal software CENED+2 saranno in formato XML. Infine, pur adeguando i requisiti previsti dalla normativa nazionale in merito ai titoli di studio e ai corsi di formazione (in conformità al DPR 75 del 2013, quindi non sarà più necessaria la frequenza di un corso abilitante per alcune categorie di professionisti iscritti all'ordine), l'accreditamento del certificatore resta circoscritto alle sole persone fisiche. 
(fonte: casaclima.com)


 

venerdì 10 luglio 2015

SINTESI DELLE NOVITA' SULL'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (A.P.E.) IN VIGORE DAL 1° OTTOBRE 2015

DAL PRIMO OTTOBRE 2015 SARA' INTRODOTTA IL NUOVO ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA.
VUOI SAPERE DI COSA SI TRATTA ?
CLICCA SULL'IMMAGINE PER VEDERE UNA SINTESI DI QUESTE NOVITA'

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(fonte: cened.it)