OFFERTA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

lunedì 25 gennaio 2016

SERRAMENTI, IN LOMBARDIA STABILITE LE TRASMITTANZE TERMICHE PER IL 2016 E 2017

In materia di trasmittanze termiche dei serramenti da applicare nel 2016 e nel 2017, la Regione Lombardia ha pubblicato la nuova tabella della “Trasmittanza termica U massima delle chiusure tecniche trasparenti e opache e dei cassonetti, comprensivi degli infissi, verso l’esterno e verso ambienti non climatizzati soggette a riqualificazione”, contenuta nel decreto dirigenziale n. 224 del 18 gennaio 2016, recante “Integrazione delle disposizioni in merito alla disciplina per l’efficienza energetica degli edifici approvate con decreto 6480 del 30 luglio 2015”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Serie Ordinaria n. 3 del 22 gennaio 2016.
Il provvedimento dispone che i requisiti di trasmittanza termica dei serramenti, indicati nella tabella 15 dell’Allegato B delle disposizioni allegate al decreto regionale n. 6480 del 30.7.2015, sono definiti come segue:
 

SLITTA AL 1° GENNAIO 2017 ENTRATA IN VIGORE NUOVE TRASMITTANZE. Ricordiamo che nella seduta n. 141 del 20 novembre 2015, la Giunta regionale della Lombardia ha differito al 1° gennaio 2017 l’entrata in vigore delle disposizioni di cui alla DGR n. 3868 del 17 luglio 2015 relative ai requisiti prestazionali di serramenti in caso di riqualificazione energetica.
Per il 2016 è dunque possibile continuare ad installare serramenti con un valore di trasmittanza termica analogo ai valori limite previsti a livello nazionale per ottenere la detrazione fiscale del 65% relativa al miglioramento dell’efficienza energetica.
Come evidenziato da Unicmi, lo standard qualitativo a cui fanno riferimento normalmente le imprese nell’impostare la propria offerta commerciale è quello necessario affinché i committenti possano ottenere la detrazione fiscale riconosciuta per gli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica, pari a U (W/m2K) 1,8 per la zona climatica E e di U (W/m2K) 1,6 per la zona climatica F.
Molte aziende non sono preparate per far fronte ad un così repentino mutamento della domanda, che in Lombardia sarà improntato a valori molto più restrittivi. Inoltre, le condizioni ministeriali per ottenere la detrazione fiscale del 65% relativa agli interventi per l’efficienza energetica degli edifici continuano a costituire il riferimento principale per tutti i produttori di serramenti che operano anche al di fuori dei confini della Lombardia.
Pertanto, la Regione Lombardia ha disposto di modificare parzialmente le disposizioni per l’efficienza energetica degli edifici, approvate con dgr n. 3968 del 17.7.2015, prevedendo che fino al 31.12.2016 i valori di trasmittanza termica indicati per la sostituzione dei serramenti, in caso di riqualificazione energetica, siano analoghi ai valori previsti per accedere all'ecobonus.
(fonte: casaclima.com)


 

mercoledì 20 gennaio 2016

EFFICIENZA ENERGETICA, 1 CASA SU 5 E' IN CONDIZIONI PESSIME

Sono più di 2 milioni le case italiane in mediocre o pessimo stato di conservazione. 
Una situazione che penalizza anche l’efficienza energetica degli edifici, oltre a gonfiare le bollette. Lo rivela un’analisi condotta da Confartigianato sullo stato dell’edilizia residenziale in tutta la penisola. Dallo studio quindi sono lasciati fuori gli edifici con destinazione d’uso differente, mentre rientrano case unifamiliari, ville, villette, case a schiera, palazzine in complessi residenziali e condomini o palazzine con negozi o sedi di attività economiche in genere a piano strada. Tuttavia, la fotografia fornisce una buona immagine complessiva dello stato dell’edilizia italiana, visto che riguarda più di 12 milioni di case e cioè quasi l’85% degli edifici totali. 
Il dato più evidente è che quasi un edificio su 5 è vecchio e in cattive condizioni. Per le abitazioni costruite prima del 1981 la percentuale sale al 21,1%, mentre la quota si riduce al 4,7% per gli edifici più recenti. Dati che vanno letti tenendo conto del loro peso specifico: infatti i tre quarti degli edifici residenziali in Italia ha più di 35 anni. Inoltre, lo studio mette in luce differenze sensibili a seconda della regione presa in esame. In generale, la situazione è peggiore al sud con una mediocre realtà di edilizia abitativa diffusa in tutta l’area.
La maglia nera nella speciale classifica va alla Sicilia, dove ben il 26,8% del totale degli edifici residenziali versa in uno stato di conservazione giudicato pessimo. Appena meglio, ma sempre nelle ultime posizioni, Calabria e Basilicata, rispettivamente con quote del 26,2% e 22,3%. Tra le regioni più virtuose figurano invece a pari merito Umbria e Trentino Alto Adige con una percentuale del 10,7%, seguite dalla Toscana con l’11,5%. Nessuna eccezione nemmeno se si prendono in esame le singole province. Anche in questo caso i fanalini di coda sono quelle meridionali di Vibo Valentia, con il 31,4% di case in cattivo stato, poi Reggio Calabria (31,3%) e Catanzaro (25,8%). In parallelo, il centro-nord primeggia con Prato (8,2%), Bolzano e Siena (8,5%).
I dati di Confartigianato spiegano quanto la situazione dell’edilizia residenziale influisca – gonfiandola – sulla bolletta energetica delle case. La rilevazione infatti ricorda che il comparto residenziale determina il 28,8% dei consumi finali di energia del Paese. Una percentuale che supera sia quella dei trasporti su strada (27,7%), sia quella dell’industria (22,7%). Come è possibile tamponare la situazione? Una possibilità sono i bonus fiscali per le ristrutturazioni e il risparmio energetico previsti nella legge di Stabilità. “E’ indispensabile – sottolinea Arnaldo Redaelli, Presidente di Confartigianato Edilizia – rendere stabili e permanenti, nella misura indicata nella legge di Stabilità 2016, gli incentivi fiscali che consentono di raggiungere più obiettivi: riqualificazione del patrimonio immobiliare, risparmio ed efficientamento energetico e difesa dell’ambiente, rilancio delle imprese delle costruzioni, emersione di attività irregolari”.
(fonte:rinnovabili.it) 


lunedì 11 gennaio 2016

SOLARE TERMICO: COSA SCEGLIERE TRA CONTO TERMICO E DESTRAZIONE 65%

L'installazione di un impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria rientra tra gli interventi di risparmio energetico che possono accedere ai meccanismi di incentivazione. Nel caso che prenderemo in esame si può optare per due diverse modalità di incentivazione: il Conto Termico e la Detrazione del 65%. Quale delle due forme di incentivazione sia più conveniente è la domanda che spesso si pongono gli utenti e a cui cercheremo di dare una risposta.
Innanzitutto, si tratta di due meccanismi incentivanti che consentono di recuperare parte dell'investimento di un intervento attraverso modalità differenti. Mentre nella detrazione fiscale del 65% l'importo speso viene recuperatosotto forma di detrazione IRPEF in 10 anni, nel Conto Termico l'incentivo è un contributo alle spese sostenute corrisposto in rate annuali (da 2 a 5) tramite bonifico bancario. Appare evidente che il Conto Termico riduce i tempi di recupero dell'investimento e risulta estremamente conveniente per tutti i soggetti con gettito IRPEF basso o nullo.



Quantifichiamo adesso le somme che è possibile recuperare nei due casi. Supponiamo di voler installare un kit solare termico a circolazione naturale con un boiler da 300 litri. Il costo medio dell'intervento, comprensivo di manodopera per l'installazione, può essere stimato intorno a 2.500 €. I costi, chiaramente, dipendono dal tipo di intervento e tecnologia installata e possono variare anche sensibilmente a seconda delle prestazioni del prodotto.

Nell'ipotesi di accedere alla Detrazione del 65% è possibile recuperare 1.625 €. Tale importo viene ripartito in 10 rate annuali sotto forma di detrazione IRPEF. Quindi 162,50 €/anno x 10 anni.

Nel caso in cui si opti per il Conto Termico, invece, il DM 28/12/2012 prevede, per gli impianti solari termici con una superficie inferiore a 50 mq, un incentivo pari a 170 €/mq per 2 anni, con un limite massimo pari al 65% delle spese sostenute, introdotto dal D.lgs 102/2014. Considerando che i collettori solari termici di un kit con boiler da 300 litri hanno una estensione di circa 4 mq, l'incentivo totale annuo risulta essere pari a 680 €. Esso viene erogato per 2 anni, con un recupero finale per l'utente di 1360 €.

In entrambi i casi, paragonando le somme recuperabili al costo del solo kit, che mediamente si aggira intorno a 1500 €, si può dedurre l'elevata convenienza nel fare un investimento di questo tipo, anche alla luce del risparmio energetico conseguibile negli anni con tale prodotto.

In conclusione, il Conto Termico consente di recuperare, rispetto alla Detrazione del 65%, una quota dell'investimento più bassa ma in un tempo decisamente inferiore (2 anni contro 10) e secondo modalità che rendono il contributo direttamente esigibile per l'utente.

E' chiaro che all'aumentare della complessità e della grandezza dell'impianto, e quindi del relativo costo, la convenienza della Detrazione del 65% è decisamente maggiore. Tuttavia, per gli interventi di piccole dimensioni, il Conto Termico è una valida alternativa ad altre forme di incentivazione, soprattutto per i soggetti con redditi esenti ai fini IRPEF.
(fonte: lavoripubblici.it) 


lunedì 21 dicembre 2015

DETRAZIONI IRPEF PER CHI COMPRA DAL COSTRUTTORE ABITAZIONI IN CLASSE A o B


È stato approvato un emendamento della Legge di Stabilità che prevede una detrazione Irpef del 50% dell’Iva dovuta per l’acquisto, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2016, di abitazioni in classe energetica A o B, cedute dall’impresa costruttrice. La detrazione è ripartita in 5 quote annuali.
In un’ottica di incentivazione del mercato residenziale e di riqualificazione urbana, la leva fiscale potrebbe venir usata come strumento idoneo ad accelerare l’avvio di processi di rinnovamento del mercato edilizio, indirizzando la domanda verso l’acquisto di abitazioni di nuova generazione, con effetti positivi sulla riqualificazione del tessuto urbano e sulla qualità dell’abitare.
A tal fine, era necessario prevedere misure di favore per l’acquisto di abitazioni ad alto standard energetico (Classe A e B, ai sensi dell’allegato 4 delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al Decreto Ministeriale 26 giugno 2009, ovvero ai sensi della normativa regionale, laddove vigente), cedute dalle imprese costruttrici delle stesse, intendendosi per tali le imprese che operano industrialmente nel settore delle costruzioni, provvedendo direttamente alla realizzazione delle abitazioni con attivazione di nuovi cantieri ed impiego di manodopera. Diversamente, la misura non interessa comunque gli acquisti da imprese che non svolgono un’attività produttiva nel settore, ma una mera attività di compravendita immobiliare (tra l’altro non soggetta ad IVA e, quindi, completamente estranea all’ambito applicativo dell’agevolazione proposta).
In quest’ottica, l’emendamento approvato introduce una detrazione Irpef commisurata al 50% dell’IVA dovuta sull’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B, effettuato entro il 31 dicembre 2016, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d’imposta nel quale l’acquisto è effettuato e nei quattro successivi. Questo significa prevedere un regime di favore per l’acquisto di abitazione principale o abitazione da destinare all’affitto o a disposizione del nucleo familiare, a prescindere dalla destinazione d’uso dell’abitazione, ponendo requisiti qualificanti sul prodotto, e non già limiti soggettivi posti in capo agli acquirenti (come ad esempio per le agevolazioni a favore dell’acquisto della cd. “prima casa”).
In particolare, l’agevolazione riguarda l’acquisto nel 2016 di abitazioni in classe A o B, alternativamente:
di nuova costruzione, risultanti da interventi di demolizione e ricostruzione, oggetto di integrale ristrutturazione (e non già di mera manutenzione).
Di seguito il testo dell’emendamento.
Dopo il comma 30 aggiungere il seguente:
30-bis. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione di cui al precedente periodo è pari al 50% dell’imposta dovuta sul corrispettivo d’acquisto ed è ripartita in quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi d’imposta successivi.
(fonte: salvatorematerrese.net) 



giovedì 19 novembre 2015

giovedì 22 ottobre 2015

SOFTWARE CENED+ 2.0: E' LENTO E COMPORTA SOVRAPPREZZI PER LE CERTIFICAZIONI

Il consigliere regionale M5S Lombardia, Gianmarco Corbetta, portavoce del Movimento e membro della Commissione Ambiente della Regione, ha scritto una lettera all'assessore regionale all'Ambiente, Claudia Terzi, per richiamare l'attenzione su alcune questioni relative alla DGR 3868/2015 “Disposizioni in merito alla disciplina per l'efficienza energetica degli edifici ed al relativo attestato di prestazione energetica a seguito dell'approvazione dei decreti ministeriali per l'attuazione del d.lgs. 192/2005, come modificato con l. 90/2013”, che stabilisce l'entrata in vigore dal 1° ottobre 2015 del sistema relativo alla nuova procedura di calcolo della prestazione energetica e del relativo Attestato degli edifici esistenti.
La citata delibera stabilisce che tutti gli edifici e le unità immobiliari soggette all'obbligo di certificazione energetica devono essere certificate utilizzando la metodologia approvata con Decreto del Dirigente competente e con l'utilizzo del software Cened+2.0, rilasciato pochi giorni fa (LEGGI TUTTO).
SOFTWARE MACCHINOSO E LENTO. Nella lettera, Corbetta scrive che “Ingegneri professionisti hanno inviato segnalazioni al Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle riguardo i ritardi nel rilascio della versione definitiva del software e le problematiche derivanti dall'utilizzo dello stesso. Secondo i professionisti, infatti, il software presenta difficoltà funzionali rilevanti; esso sarebbe macchinoso e lento e renderebbe l'obbligo di utilizzo della nuova procedura di calcolo una criticità operativa non trascurabile.
Inoltre l'obbligo di utilizzare questo software, poco funzionale alle esigenze dei professionisti, comporterebbe sovrapprezzi al costo delle certificazioni per via del maggior tempo impiegato nella redazione dei documenti, con conseguente aggravio di oneri a carico dei cittadini (cosa che non avverrebbe con il sistema adottato in altre regioni come il Veneto).
Tra le richieste formulateci dagli Ingegneri, vi sono quella di poter rinviare l'applicazione delle nuove procedure di calcolo al primo gennaio 2016 o, in subordine, quella di prevedere la possibilità di utilizzare fino al 31 dicembre 2015, sia la versione 1.2 che la versione 2.0 del software Cened”.
(fonte:casaclima.com) 



mercoledì 7 ottobre 2015

NUOVO APE UNICO 2015: CONTROLLI, SANZIONI E RILASCIO

La nuova normativa in materia di Certificazione energetica degli edifici che, unita alla revisione delle norme UNI TS 11300 parte 1 e 2 dell'ottobre 2014, dovrebbe dar pace ai professionisti dell'area tecnica, costretti a continui e spesso schizofrenici cambi normativi.
Ricordiamo, infatti, che sono stati pubblicati sul Supplemento Ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015 i seguenti decreti:
  • D.M. 26 giugno 2015 recante "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici" (c.d. decreto "prestazioni") - ENTRATA IN VIGORE 1 OTTOBRE 2015
  • D.M. 26 giugno 2015 recante "Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici" (c.d. decreto "requisiti") - ENTRATO IN VIGORE 16 LUGLIO 2015
  • D.M. 26 giugno 2015 recante " Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" (c.d. decreto "linee guida") - ENTRATA IN VIGORE 1 OTTOBRE 2015
Come previsto dalle nuove linee guida nazionali, la procedura di attestazione della prestazione energetica degli immobili comprende una serie di operazioni svolte dai soggetti certificatori, ovvero:
  1. rilievo in sito (sopralluogo obbligatorio) e, se del caso, di una verifica di progetto, finalizzati alla determinazione dell'indice di prestazione energetica dell'immobile e all'eventuale redazione di una diagnosi energetica, per l'individuazione degli interventi di riqualificazione energetica che risultano economicamente convenienti. Queste operazioni comprendono:
    • il reperimento dei dati di ingresso, relativamente alle caratteristiche climatiche della località, alle caratteristiche dell'utenza, all'uso energetico dell'immobile e alle specifiche caratteristiche dell'edificio e degli impianti, avvalendosi, ove disponibile dell'attestato di qualificazione energetica;
    • l'individuazione del modello di calcolo, procedura e metodo, e la determinazione della prestazione energetica secondo i metodi di calcolo indicati ai precedenti capitoli, relativamente a tutti gli usi energetici pertinenti per l'edificio, espressi in base agli indici di prestazione energetica totale e parziali;
    • l'individuazione delle opportunità di intervento per il miglioramento della prestazione energetica in relazione alle soluzioni tecniche proponibili, ai rapporti costi-benefici e ai tempi di ritorno degli investimenti necessari a realizzarle.
  2. la classificazione dell'edificio in funzione degli indici di prestazione energetica e il suo confronto con i limiti di legge e le potenzialità di miglioramento in relazione agli interventi di riqualificazione individuati;
  3. il rilascio dell'attestato di prestazione energetica.
La novità più rilevante rispetto alle precedenti linee guida sta nell'avere messo nero su bianco l'obbligo di sopralluogo.
Ciò premesso, è interessante comprendere il regime sanzionatorio della materia, nella speranza che gli uffici preposti al controllo, compiano correttamente il loro lavoro evitando la mercificazione e svalutazione dell'attestato che nella maggior parte dei casi è divenuto solo un "pezzo di carta" da allegare all'atto di compravendita o di locazione.
Il regime sanzionatorio
Il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica senza rispettare gli schemi e le modalità stabilite dalla normativa, o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro. L'ente locale e la regione o la provincia autonoma, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
Il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l'asseverazione di conformità delle opere e l'attestato di qualificazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilità, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro.
In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro.
In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro.
In caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, il responsabile dell'annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.

(fonte:lavoripubblici.it)