OFFERTA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

giovedì 17 novembre 2016

CHIARIMENTI...SULL'EFFICIENZA ENERGETICA

Novità sul fronte certificazione energetica, efficienza energetica dopo la pubblicazione del Decreto Dirigenziale n. 6480 del 30 luglio 2015, Regione Lombardia ha chiarito alcuni aspetti emersi dall’applicazione sul campo delle regole contenute nel dispositivo dirigenziale.

Novità in materia di certificazione energetica
Si esclude l’obbligo di allegazione dell’APE per i provvedimenti giudiziali portanti trasferimenti immobiliari conseguenti a procedure esecutive individuali o concorsuali.
L’installazione dei dispositivi per la termoregolazione e la contabilizzazione del calore, che non avvenga nell’ambito di un più complesso intervento di ristrutturazione dell’impianto termico o di riqualificazione energetica, è assimilata a un intervento che non determina la modifica delle prestazioni energetiche e, quindi, non comporta né la decadenza dell’idoneità dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE), qualora sia stato precedentemente emesso, né la sua redazione ex novo. 
Modificata la dichiarazione di conformità del certificatore che con la nuova formulazione funge da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con il quale il professionista dichiara che la copia cartacea è conforme al file depositato nel Catasto Energetico Edifici Regionale.
Il libretto di impianto deve essere obbligatoriamente allegato all'Attestato di Prestazione Energetica consegnato all'acquirente o locatario prima della stipula del contratto e non necessariamente unito all'APE allegato al contratto medesimo, in sede di stipulazione, come segnalato dal documento approvato il 18/09/2015 dal Consiglio Nazionale del Notariato, Area Scientifica – Studi Pubblicistici.

Efficienza energetica degli edifici
La D.G.R. 4362 del 20/11/2015 ha disposto di far slittare al primo gennaio 2017 le disposizioni per l’efficienza energetica degli edifici, approvate con D.G.R. 3868 del 17/07/2015, relative ai requisiti prestazionali dei serramenti, prevedendo che fino al 31/12/2016 i valori limite di trasmittanza termica indicati per la sostituzione dei serramenti, in caso di riqualificazione energetica, siano gli stessi di quelli previsti per accedere alla detrazione fiscale prevista dalle norme statali (1,80 W/m2K anziché 1,40 W/m2K in zona climatica E e 1,60 W/m2K anziché 1,00 W/m2K in zona F).
Il certificatore è obbligato a indicare gli interventi migliorativi nell’apposita sezione dell’APE, in caso siano presenti ciò costituisce un inadempimento ed è oggetto di verifica in sede di controllo della conformità dell’APE. Tale indicazione può essere omessa solo qualora il certificatore dichiari, in caso di edifici di classe A3 e A4, che ulteriori interventi migliorativi non sono convenienti in termini di costi-benefici; tale dichiarazione va obbligatoriamente annotata nella sezione “Informazioni sul miglioramento della prestazione energetica” dell’APE stesso.
Specificate le disposizioni vigenti in caso di ampliamento volumetrico, recupero sottotetti e nuovi volumi edilizi.

Apparecchi di illuminazione: cosa cambia?
L’installazione di nuovi apparecchi di illuminazione deve rispettare i requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari emanati ai sensi della direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE. I nuovi apparecchi devono avere almeno le stesse caratteristiche tecnico funzionali di quelli sostituiti e permettere il rispetto dei requisiti normativi d’impianto previsti dalle norme UNI e CEI vigenti. Le regole descritte nel punto 8.9 del D.D. n. 6480/2015, valgono anche nel caso in cui tali apparecchi siano installati in un edificio di nuova costruzione o soggetto a ristrutturazione importante di primo o di secondo livello.

Installazione di pompe di calore
Il libretto di impianto deve essere obbligatoriamente allegato all’Attestato di Prestazione Energetica.
Aggiornamenti specifici anche per la sostituzione del generatore di calore, l’installazione di pompe di calore di potenza inferiore a 15 kW e di impianti alimentati a biomassa.
Per esempio, ai fini del calcolo delle prestazioni energetiche dell’edificio, qualora in un ambiente servito da impianto di riscaldamento sia presente anche un impianto in pompa di calore reversibile tipo split, quest’ultimo deve essere considerato ai fini del raffrescamento e può essere trascurato ai fini del riscaldamento. 
Energia rinnovabile e efficienza energetica

Per quanto riguarda le rinnovabili, qualora un edificio soggetto ai requisiti degli “edifici ad energia quasi zero” sia allacciato a una rete di teleriscaldamento che ne copra l’intero fabbisogno di calore per la climatizzazione invernale e la fornitura di acqua calda sanitaria, non incorre negli obblighi relativi alla copertura con fonti energetiche rinnovabili (FER) dei fabbisogni di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria e della somma dei fabbisogni per la climatizzazione invernale, estiva e l’acqua calda sanitaria, ma resta soggetto all’obbligo di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica. Sono soggetti agli obblighi di integrazione delle FER gli “edifici sottoposti a ristrutturazione rilevante” anche se non ricompresi nella definizione di ristrutturazione importante di primo livello. 



CHIARIMENTI...SULL'EFFICIENZA ENERGETICA

Novità sul fronte certificazione energetica, efficienza energetica dopo la pubblicazione del Decreto Dirigenziale n. 6480 del 30 luglio 2015, Regione Lombardia ha chiarito alcuni aspetti emersi dall’applicazione sul campo delle regole contenute nel dispositivo dirigenziale.

Novità in materia di certificazione energetica
Si esclude l’obbligo di allegazione dell’APE per i provvedimenti giudiziali portanti trasferimenti immobiliari conseguenti a procedure esecutive individuali o concorsuali.
L’installazione dei dispositivi per la termoregolazione e la contabilizzazione del calore, che non avvenga nell’ambito di un più complesso intervento di ristrutturazione dell’impianto termico o di riqualificazione energetica, è assimilata a un intervento che non determina la modifica delle prestazioni energetiche e, quindi, non comporta né la decadenza dell’idoneità dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE), qualora sia stato precedentemente emesso, né la sua redazione ex novo. 
Modificata la dichiarazione di conformità del certificatore che con la nuova formulazione funge da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con il quale il professionista dichiara che la copia cartacea è conforme al file depositato nel Catasto Energetico Edifici Regionale.
Il libretto di impianto deve essere obbligatoriamente allegato all'Attestato di Prestazione Energetica consegnato all'acquirente o locatario prima della stipula del contratto e non necessariamente unito all'APE allegato al contratto medesimo, in sede di stipulazione, come segnalato dal documento approvato il 18/09/2015 dal Consiglio Nazionale del Notariato, Area Scientifica – Studi Pubblicistici.

Efficienza energetica degli edifici
La D.G.R. 4362 del 20/11/2015 ha disposto di far slittare al primo gennaio 2017 le disposizioni per l’efficienza energetica degli edifici, approvate con D.G.R. 3868 del 17/07/2015, relative ai requisiti prestazionali dei serramenti, prevedendo che fino al 31/12/2016 i valori limite di trasmittanza termica indicati per la sostituzione dei serramenti, in caso di riqualificazione energetica, siano gli stessi di quelli previsti per accedere alla detrazione fiscale prevista dalle norme statali (1,80 W/m2K anziché 1,40 W/m2K in zona climatica E e 1,60 W/m2K anziché 1,00 W/m2K in zona F).
Il certificatore è obbligato a indicare gli interventi migliorativi nell’apposita sezione dell’APE, in caso siano presenti ciò costituisce un inadempimento ed è oggetto di verifica in sede di controllo della conformità dell’APE. Tale indicazione può essere omessa solo qualora il certificatore dichiari, in caso di edifici di classe A3 e A4, che ulteriori interventi migliorativi non sono convenienti in termini di costi-benefici; tale dichiarazione va obbligatoriamente annotata nella sezione “Informazioni sul miglioramento della prestazione energetica” dell’APE stesso.
Specificate le disposizioni vigenti in caso di ampliamento volumetrico, recupero sottotetti e nuovi volumi edilizi.

Apparecchi di illuminazione: cosa cambia?
L’installazione di nuovi apparecchi di illuminazione deve rispettare i requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari emanati ai sensi della direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE. I nuovi apparecchi devono avere almeno le stesse caratteristiche tecnico funzionali di quelli sostituiti e permettere il rispetto dei requisiti normativi d’impianto previsti dalle norme UNI e CEI vigenti. Le regole descritte nel punto 8.9 del D.D. n. 6480/2015, valgono anche nel caso in cui tali apparecchi siano installati in un edificio di nuova costruzione o soggetto a ristrutturazione importante di primo o di secondo livello.

Installazione di pompe di calore
Il libretto di impianto deve essere obbligatoriamente allegato all’Attestato di Prestazione Energetica.
Aggiornamenti specifici anche per la sostituzione del generatore di calore, l’installazione di pompe di calore di potenza inferiore a 15 kW e di impianti alimentati a biomassa.
Per esempio, ai fini del calcolo delle prestazioni energetiche dell’edificio, qualora in un ambiente servito da impianto di riscaldamento sia presente anche un impianto in pompa di calore reversibile tipo split, quest’ultimo deve essere considerato ai fini del raffrescamento e può essere trascurato ai fini del riscaldamento. 
Energia rinnovabile e efficienza energetica

Per quanto riguarda le rinnovabili, qualora un edificio soggetto ai requisiti degli “edifici ad energia quasi zero” sia allacciato a una rete di teleriscaldamento che ne copra l’intero fabbisogno di calore per la climatizzazione invernale e la fornitura di acqua calda sanitaria, non incorre negli obblighi relativi alla copertura con fonti energetiche rinnovabili (FER) dei fabbisogni di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria e della somma dei fabbisogni per la climatizzazione invernale, estiva e l’acqua calda sanitaria, ma resta soggetto all’obbligo di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica. Sono soggetti agli obblighi di integrazione delle FER gli “edifici sottoposti a ristrutturazione rilevante” anche se non ricompresi nella definizione di ristrutturazione importante di primo livello. 



sabato 15 ottobre 2016

INFINITO CASO DEGLI APE SOTTOCOSTO E SENZA SOPRALLUOGO

Comprereste un telefonino ad un prezzo stracciato, ma consapevoli che all’interno dello scatolo vi sia un mattoncino al posto del dispositivo? Certamente no. Eppure quando si tratta dell’attestato di prestazione energetica l’utente finale non ha dubbi: spendere il meno possibile senza chiedersi se sia a norma o no. E così, nella certezza che il tecnico incaricato sia l’unico ad avere l’onere di assumersi ogni responsabilità di eventuali difformità del documento, al cliente basta digitare sul proprio motore di ricerca preferito la chiave “certificazione energetica” ed ecco che nelle prime posizioni, sponsorizzate, escono le offerte di APE a basso costo: attestati redatti a partire da un minimo di 45 euro fino ad un massimo di 59 euro. Mentre su Groupon o Groupalia si risparmia anche di più: a partire da 34,90 euro.
APE a basso costo: ma come sono queste “offerte”?
Per chi lavora sul campo nasce immediatamente la curiosità di sbirciare nel merito le offerte. Si tratta per lo più di reti di professionisti che si spartiscono, in virtù dei propri accreditamenti, le zone di competenza in base alle diverse normative o disposizioni regionali. Fin qui il tutto non fa una grinza. Il sito potrebbe rappresentare un raccoglitore di richieste che poi vengono distribuite ai professionisti della rete in base all’ubicazione dell’edificio da certificare.
Ma non è così. La procedura è tanto più semplice ed immediata tanto più scorretta e poco professionale:
1) Inserisci i tuoi dati e quelli dell’Immobile da certificare;
2) Paghi il servizio con carta di credito o Pay Pal;
3) Elaboriamo la Certificazione Energetica in conformità alla normativa vigente (ma no?);
4) Ricevi la Certificazione Energetica via email in 48 ore ed entro le 48 ore successive ricevi l’originale.
Procedendo nella richiesta devono essere inseriti i dati del richiedente, il titolare dell’immobile, i dati dell’immobile da certificare (indirizzo, dati catastali, tipologia immobile, tipologia costruzione, tipo di impianto e tipo di generatore per acqua calda sanitaria) e la motivazione della richiesta. Se proprio si vuole dare qualche dato più specifico si chiede di inserire nel campo “note eventuali” tutto ciò che si ritiene opportuno indicare. In particolare si consiglia, se sono stati fatti, interventi di riqualificazione energetica o se l’immobile ha già delle caratteristiche utili al risparmio energetico, per esempio: infissi con doppi vetri, vetro camera, coibentazione sia delle pareti che del soffitto, caldaia a condensazione e tutto ciò che riguarda il risparmio energetico. Per finire basta inserire l’indirizzo al quale si intende ricevere l’attestato e si procede al pagamento con paypal o bonifico. Tutto molto facile, entro 48 riceveremo il nostro certificato.

Certificatore energetico “Chi l’ha Visto?”

In quasi tutti i casi i siti funzionano allo stesso modo: non è dato sapere il nome del professionista, spesso tra i contatti non vi è l’indirizzo o un contatto telefonico e il dominio è registrato a Toronto. Alla faccia della trasparenza. Ma vi sono anche casi in cui invece è possibile risalire alla società o al professionista, evidentemente così sicuro di rimanere impunito, che non ha problemi a dichiararsi online.
Oltre alle varie non conformità alla procedura di attestazione di prestazione energetica descritta dal d.m. 26 giugno 2015 “Linee Guida Nazionali per l’Attestazione della Prestazione Energetica degli Edifici”, ben facili da intuire, vien subito da chiedersi: e il sopralluogo? Non è obbligatorio?
Infatti, all’articolo 4, comma 6 del d.m. succitato si dispone che “In ogni caso, il soggetto abilitato (…) che redige l’APE, deve effettuare almeno un sopralluogo presso l’edificio o l’unità immobiliare oggetto di attestazione, al fine di reperire e verificare i dati necessari alla sua predisposizione“.

Che fine ha fatto il sopralluogo obbligatorio?

Inoltre, al paragrafo 7 punto 1 dell’Allegato al decreto si afferma che “La procedura di attestazione della prestazione energetica degli immobili comprende il complesso di operazioni svolte dai soggetti certificatori ed in particolare: l’esecuzione di un rilievo in sito (sopralluogo obbligatorio) e, se del caso, di una verifica di progetto, finalizzati alla determinazione dell’indice di prestazione energetica dell’immobile e all’eventuale redazione di una diagnosi energetica, per l’individuazione degli interventi di riqualificazione energetica che risultano economicamente convenienti. Queste operazioni comprendono:
a) il reperimento dei dati di ingresso, relativamente alle caratteristiche climatiche della località, alle caratteristiche dell’utenza, all’uso energetico dell’immobile e alle specifiche caratteristiche dell’edificio e degli impianti, avvalendosi, ove disponibile dell’attestato di qualificazione energetica;
b) l’individuazione del modello di calcolo, procedura e metodo, e la determinazione della prestazione energetica secondo i metodi di calcolo indicati ai precedenti capitoli, relativamente a tutti gli usi energetici pertinenti per l’edificio, espressi in base agli indici di prestazione energetica totale e parziali;
c) l’individuazione delle opportunità di intervento per il miglioramento della prestazione energetica in relazione alle soluzioni tecniche proponibili, ai rapporti costi-benefici e ai tempi di ritorno degli investimenti necessari a realizzarle.“
Il certificatore ha, ancora, il dovere di informare il committente dell’obbligatorietà del sopralluogo (paragrafo 7.1 “Modalità di svolgimento del servizio di attestazione della prestazione energetica” e 7.1.1 “Informativa del soggetto certificatore”).
Infine all’art.15, comma 3 del dlgs 192/2005 e ss.mm.ii. (di cui il d.m. 26/6/2015 è un decreto attuativo) sono previste pesanti sanzioni:
“Il professionista qualificato che rilascia (…) un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all’articolo 6, è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro. L’ente locale e la regione o la provincia autonoma, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.”
Prima dell’uscita delle nuove Linee Guida Nazionali c’era una forte attenzione verso le offerte di APE a basso costo. Sacert, autorevole associazione di settore, aveva lanciato la campagna “sOFFRIAMO a basso costo”, denunciando pubblicamente sul proprio sito gli attori coinvolti. Molti ordini e collegi sono intervenuti a denuncia di una pratica che, seppur scorretta, all’epoca era ancora in qualche modo legale, vista la poca chiarezza delle normative.
Con l’entrata in vigore dell’ultimo decreto ministeriale quel movimento di “indignazione” è cessato. Probabilmente si è pensato che le nuove regole, chiare e limpide, avrebbero smantellato la rete di offerte truffaldine e, ora si, illegali, soprattutto in merito all’obbligatorietà del sopralluogo. Ed infatti tutti i promotori della sua introduzione, tra cui ordini e collegi professionali nonché autorevoli professionisti del settore, la sbandierarono in pompa magna rappresentandola come il giusto provvedimento che avrebbe messo fine alle truffe online, all’abbassamento eccessivo delle offerte e alla credibilità del documento stesso, che si riteneva si fosse troppo inflazionata. A ragione, ma ingenuamente.

Controlli e sanzioni: missing in action?

Se è possibile ancora così facilmente trovare online offerte di APE a basso costo e professionisti che sfacciatamente se ne infischiano delle disposizioni legislative, allora c’è ancora qualcos’altro che non va: si tratta dei controlli e delle sanzioni. Se questi non saranno al più presto avviati in tutta Italia, è solo un miraggio sperare nella credibilità dell’attestazione di prestazione energetica e all’innalzamento professionale e qualitativo generale del settore.
Allo stato attuale, di fatto, tra professionisti scorretti, clienti del risparmio a tutti i costi, istituzioni pressoché assenti e ordini o collegi professionali che tollerano salvo qualche sporadico intervento di condanna durante convegni autoreferenziali, gli unici a rimetterci sono i professionisti seri e onesti che devono sgomitare in un mercato drogato dagli scorretti e sono costretti ad accontentarsi delle briciole pur mantenendo tariffe concorrenziali che sviliscono il proprio decoro professionale, che invece, nonostante tutto, resiste.
(fonte: ediltecnico.it) 


giovedì 8 settembre 2016

L'EFFICIENZA DELL'INVOLUCRO EDILIZIO

Un edificio altamente efficiente è un edificio progettato e realizzato secondo tre principi:
• Nessuno spreco energetico;

• Massimo sfruttamento delle risorse energetiche rinnovabili;

• Ottimizzazione dell’uso di fonti energetiche non rinnovabili;
La massima efficienza energetica, come è ovvio, si ottiene quando essa viene posta come obiettivo prioritario fin dal progetto, in quanto in quella fase è possibile prendere in esame tutte le componenti che concorrono al miglior risultato: dalla fascia climatica al posizionamento, dai materiali della costruzione alla possibilità di utilizzo di fonti rinnovabili, dagli impianti di condizionamento fino al design dell’illuminazione interna.
Ma il patrimonio edilizio italiano è costituito in grande prevalenza da edifici che sono stati costruiti ignorando che l’energia sarebbe diventata un punto discriminante del nostro modo di vivere e del nostro futuro. Si tratta dunque spesso di edifici che hanno involucri inefficienti e impianti critici, ma proprio dal risanamento di questo parco edilizio ci si aspetta di ottenere una diminuzione sostanziale dell'energia consumata nel settore civile.
La normativa italiana ha posto una specifica soglia, definendo ciò che è stato costruito entro una certa data come "edifici esistenti" e riservando agli interventi di recupero energetico effettuati su tali edifici notevoli incentivi e facilitazioni. Ed è a questi edifici che prevalentemente ci dedichiamo, riservandoci di aprire, lungo il discorso, i necessari riferimenti alla progettazione nel suo insieme, toccando quindi anche temi relativi ai nuovi edifici.
Si definisce "edificio esistente", secondo la normativa vigente, un "edificio costruito per il quale la richiesta del permesso di costruire, comunque denominato, sia stata presentata prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e per il quale sia stata dichiarata la fine dei lavori".
L'INVOLUCRO....nella coscienza del cittadino medio, il concetto di risparmio energetico è strettamente legato ai consumi che si pagano in bolletta, cioè al costo dei servizi di climatizzazione invernale ed estiva dell’aria e ai consumi delle apparecchiature elettriche. Ben pochi riescono a immaginare quanto influisca sui consumi energetici il modo in cui è costruita una casa e a come è fatto il suo "involucro".
L'involucro è la somma di tutte le superfici che entrano in  contatto con l'ambiente esterno: le pareti, il tetto, le finestre. Costituisce, in pratica, la "pelle" dell’edificio, regolando i contatti e gli scambi di materia ed energia con l'esterno. Tanto più l'involucro è adatto a isolare o a compensare le temperature tra interno e esterno, tanto più è energeticamente efficiente: in altre parole, tanto più fa risparmiare energia
Pur essendo più facile ottenere risultati (talvolta sorprendenti) nelle nuove costruzioni, anche sugli edifici esistenti è possibile ottenere buoni livelli di risanamento energetico dell'involucro.
Abbiamo suddiviso il discorso rispetto alle strutture sulle quali si interviene, e cioè pareti, strutture orizzontali, coperture e finestre. Sono analizzate separatamente le potenzialità dei materiali / isolanti e delle schermature solari.
Gli incentivi all'efficienza energetica degli edifici
Dal 2007 sono operanti importanti incentivi economici per chiunque effettui interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, noti come Detrazioni 65%.




venerdì 22 luglio 2016

QUANTO COSTA UN A.P.E. ?

I prezzi sono molto variabili,ma alcuni hanno senso, altri no.
Ipotizziamo il caso più semplice: un appartamento con riscaldamento autonomo a metano, senza solare, senza fotovoltaico e con caldaia tradizionale.
Se cerchiamo su internet troviamo una ricerca di Altroconsumo, che indica un prezzo medio di 300 euro per un appartamento e di 500 euro per una villetta, iva inclusa. È il costo verosimile per redigere in modo corretto la certificazione energetica.
...ma, se cerchiamo su internet troviamo anche altre offerte...a 150, 100, ma anche a 75 euro!
Come è possibile ?
Voi affidatevi a professionisti specializzati, chiedendo prima del lavoro un preventivo scritto e ricordatevi che un Attestato di Prestazione Energetica, fatto bene, non puó costare 75 euro, ma neanche 100 o 150.

Facciamo 2 conti in tasca al professionista:
Dai 75 Euro togliamo il 22% di IVA, rimangono 58,5 €.
Dai 58,5 Euro togliamo il 4% di contributo previdenziale, rimangono 56,16 €.
Dai 56,16 Euro togliamo un 23% di tasse - scaglione più basso - abbiamo 43,24 €.
Dai 43,24 Euro togliamo 10 euro per l'acquisto dell'attestato presso la Regione Piemonte(costo fisso obbligatorio), rimangono 33,34 €.
Togliamo ancora circa 10 euro di spese per recarsi sul luogo a fare il sopralluogo ( siamo fortunati, era sotto casa), altri 10 euro per ammortizzare il costo dell'apposito software (ipotizziamo di farne davvero tanti di APE in un anno!) e 1,00 Euro per stampare due copie a colori di tutto ( stampate laser dell'ufficio, in copisteria costa il triplo).
Rimangono 12,34 €. per fare il rilievo e redigere l'APE.

Personalmente un APE molto semplice (abitazione intorno a 60 mq. riscaldamento termo autonomi senza condizionatore) mi richiede alcune ore di lavoro in totale fra rilievo, redazione, invio dei dati e consegna al cliente; visto e considerato che deve fornire indicazioni di riferimento sull'efficienza energetica della casa, che normalmente vengono redatte per atti di compravendita e locazione e che - in caso di APE errato - oltre al danno per acquirenti e locatari, il professionista ha una sanzione significativa...un APE non può costare meno di 200-250 euro !
(fonte:ahoraarchitettura.it)


venerdì 15 luglio 2016

CERTIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI, NOVITA' PER LE A.P.E.

Sono entra in vigore il 29 giugno le nuove norme UNI/TS 11300 relative alle prestazioni energetiche degli edifici e UNI 10349 sui dati climatici relativi al riscaldamento e raffrescamento degli edifici.
Le norme sono state pubblicate tre mesi fa ed entrano in vigore oggi (90 giorni dopo la pubblicazione) per garantire il necessario aggiornamento dei sistemi di calcolo della prestazione energetica degli edifici.
Le nuove UNI/TS 11300
Le revisione delle parti 4, 5 e 6 della UNI/TS 11300 seguono quelle dell’ottobre 2014.
La revisione della UNI/TS 11300-4 (fonti rinnovabili e altri metodi di generazione). La UNI/TS 11300-4 calcola il fabbisogno di energia per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria nel caso vi siano sottosistemi di generazione (impianti solari termici, generatori a combustione alimentati a biomasse,  pompe di calore, impianti fotovoltaici, cogeneratori, sottostazioni di teleriscaldamento) che forniscono energia termica utile da energie rinnovabili o con metodi di generazione diversi dalla combustione a fiamma di combustibili fossili trattata nella UNI/TS 11300-2.
La UNI/TS 11300-5
fornisce metodi di calcolo per determinare in modo univoco e riproducibile il fabbisogno di energia primaria degli edifici sulla base dell’energia consegnata ed esportata e la quota di energia da fonti rinnovabili, applicando la normativa tecnica citata nei riferimenti normativi. La UNI/TS 11300-5  sostituisce la “Raccomandazione CTI 14:2013”.
La UNI/TS 11300-6 fornisce dati e metodi per la determinazione del fabbisogno di energia elettrica per il funzionamento di impianti destinati al sollevamento e al trasporto di persone o persone accompagnate da cose in un edificio (ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili), sulla base delle caratteristiche dell’edificio e dell’impianto. I suddetti metodi di calcolo tengono in considerazione solo il fabbisogno di energia elettrica nei periodi di movimento e di sosta della fase operativa del ciclo di vita.
Le norme UNI 10349
La nuova versione della norma UNI 10349 è la revisione delle parti 1, 2 e 3 dell’edizione precedente, che risale al 1994. Le nuove norme sono dunque:
- la UNI 10349-1 riguarda le medie mensili per la valutazione della prestazione termo-energetica dell’edificio e metodi per ripartire l’irradianza solare nella frazione diretta e diffusa e per calcolare l’irradianza solare su di una superficie inclinata;
- il rapporto tecnico UNI/TR 10349-2 riguarda i dati di progetto. Il rapporto tecnico fornisce, per il territorio italiano, i dati climatici convenzionali necessari per la progettazione delle prestazioni energetiche e termoigrometriche degli edifici, inclusi gli impianti tecnici per la climatizzazione estiva ed invernale ad essi asserviti. I dati di progetto contenuti nel rapporto tecnico sono rappresentativi delle condizioni climatiche limite, da utilizzare per il dimensionamento degli impianti tecnici per la climatizzazione estiva e invernale e per valutare il rischio di surriscaldamento estivo;
- la UNI 10349-3 riguarda le differenze di temperatura cumulate (gradi giorno) ed altri indici sintetici. La norma fornisce metodi di calcolo e prospetti di sintesi relativi a indici sintetici da utilizzarsi per la descrizione climatica del territorio. La UNI 10349-3 completa la UNI EN ISO 15927-6 fornendo la metodologia di calcolo per la determinazione, sia nella stagione di raffrescamento, sia nella stagione di riscaldamento degli edifici, dei gradi giorno, delle differenze cumulate di umidità massica, della radiazione solare cumulata su piano orizzontale e dell’indice sintetico di severità climatico del territorio. Gli indici possono anche essere utilizzati per una prima verifica di massima degli impianti.
Cosa cambia per gli APE
Quali impatti avranno le nuove norme nella redazione dell’APE? I certificatori energetici dovranno utilizzare le nuove norme UNI nel processo di redazione degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici. Ad esempio diventa obbligatorio stimare anche i consumi derivanti da ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili (per le categorie di edifici dove la stima è prevista), da calcolare secondo la UNI/TS 11300-6.
Il pacchetto normativo sulla prestazione energetica nell’edilizia
È dunque completo il pacchetto normativo a supporto della Legge 90/2013 (di conversione del DL 63/2013 che ha recepito in Italia la Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia) e dei relativi decreti attuativi:
- Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (DM 26 giugno 2015);
- Metodologie di calcolo delle prestazioni e requisiti minimi (DM 26 giugno 2015)
- Schemi per la relazione tecnica di progetto (DM 26 giugno 2015).
(fonte: edilportale.com)