OFFERTA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

martedì 3 aprile 2018

LA CORREZIONE DEI PONTI TERMICI (prima parte)


La correzione dei ponti termici può avere due finalità: da un lato eliminare i fattori di degrado, quali muffe, condense e umidità, aumentando la temperatura superficiale all’interno dell’ambiente, dall’altro ridurre le dispersioni termiche. In questo capitolo forniremo le indicazioni tecniche di massima per la correzione dei ponti termici.
Cosa vuol dire correggere i ponti termici L’espressione “correzione del ponte termico” non sottintende avere un “ponte termico corretto”. In generale, la correzione del ponte termico indica una “riduzione” delle dispersioni termiche della discontinuità, mentre il “ponte termico corretto” si riferisce al tipo di verifica da effettuare per ottemperare ai limiti di trasmittanza termica per le chiusure edilizie.
In sostanza, la riduzione di un ponte termico potrebbe non indicare un ponte termico corretto. Quale che sia la finalità, dal punto di vista pratico la soluzione tecnica per la correzione dei ponti termici (vedi Figura 1) può portare a un miglioramento del coefficiente di trasmissione lineica mediante l’inserimento di uno strato isolante, oppure mediante un taglio termico isolante in modo da separare gli elementi di continuità e di collegamento tra l’ambiente interno e l’ambiente esterno.

Ponti termici negli edifici di nuova costruzione
Per gli edifici di nuova costruzione la correzione dei ponti termici non esiste. Il ponte termico deve essere studiato nella fase di progetto in modo che la discontinuità termica sia del tutto eliminata. Il progetto del ponte termico richiede tempo, preparazione ed esperienza di calcolo. Al giorno d’oggi ci sono ottimi strumenti di calcolo che permettono uno studio approfondito del ponte termico in fase di progettazione, il tempo dedicato sicuramente sarà ripagato nella fase realizzativa e nella soddisfazione dell’utente
Un ponte termico studiato nei minimi dettagli consente anche di capire come relazionarsi con chi dovrà realizzare le chiusure in modo da ridurre le dispersioni. In generale, è più difficile costruire un edificio che progettarlo sulla carta.

Progettare un ponte termico in modo da avere le minime dispersioni non vuol dire che quell’elemento sarà realizzato allo stesso modo. Per gli edifici nuovi, ma in genere per tutte le ristrutturazioni importanti, il termine “correzione” dei ponti termici deve essere sostituito da “accortezza” nella realizzazione. È necessario istruire e seguire passo- passo gli operai che realizzano in opera un edificio con ponti termici quasi nulli. Solo in questo modo è possibile ottenere edifici energeticamente efficienti e confortevoli.

Ponti termici negli edifici esistenti

È difficile evitare del tutto un ponte termico negli edifici esistenti attraverso una ristrutturazione dell’isolamento termico dell’involucro. Rispetto agli edifici nuovi ci sono molti vincoli geometrici e costruttivi.

La normativa cerca di indurre a una “correzione” del ponte termico attraverso il confronto con la trasmittanza termica limite media. In sostanza, al fine di correggere un ponte termico, bisogna necessariamente aumentare l’isolamento termico sull’involucro.
In alcuni casi questo comporta un peggioramento della situazione facendo aumentare la trasmittanza termica lineica per alcuni ponti termici (intersezione tra due muri, spigoli, intersezione balcone-muro, ecc.). In queste situazioni, prima di scegliere la soluzione “facile” di intervento solo con la tecnica dell’isolamento termico, è necessario prevedere e studiare soluzioni ad hoc che localizzino il fenomeno e ne riducano gli effetti (taglio termico del balcone, bancali isolati, ecc.).
(Fonte:ingegneri.info)




giovedì 11 gennaio 2018

COSA INCIDE SUL COSTO DI UN ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

Partiamo dal principio...quanto tempo ci vuole a fare un APE
Prima di parlare del prezzo, bisogna fare una piccola premessa sui tempi tecnici necessari per emettere un Attestato di Prestazione Energetica: trattandosi di un servizio, dove non ci sono costi “materiali”, è infatti il tempo impiegato dal tecnico la voce di costo prevalente. Generalmente il certificatore energetico divide il lavoro in due fasi: sopralluogo e calcolo in ufficio.

La prima fase inizia da un primo contatto telefonico: possiamo considerare una prima ora di lavoro dedicata alla fase di preventivo e definizione del costo nei casi non standard, uno o più contatti telefonici per dubbi e domande e per fissare un appuntamento per il sopralluogo, la preparazione del materiale per il sopralluogo: schede rilievo, incarico da far firmare ecc. Per il sopralluogo possiamo considerare un tempo medio di 2 ore, inclusi il tempo per procurarci la planimetria catastale, i tempi di trasferta per raggiungere l’immobile e il sopralluogo vero e proprio (poi dipende sempre da quanto è grande l’immobile da certificare). La fase di sopralluogo serve per prendere le misure necessarie al ridisegno corretto del vostro appartamento e per studiare le caratteristiche di muri, finestre e solai e per analizzare i vostri impianti termici: riscaldamento, acqua calda e raffrescamento per il periodo estivo.
La seconda parte del lavoro avviene in ufficio, e comprende il calcolo della prestazione energetica e l’emissione dell'A.P.E.: la cui tempistica varia a seconda dell’immobile e della sua complessità.
In questa fase tutte le informazioni raccolte sull’immobile vengono elaborate con l’aiuto di un software di calcolo della prestazione energetica.
Dopo aver esportato i dati di calcolo e verificati i dati, si procede con la registrazione del certificato: a questo punto verrà rilasciato il codice che ne identifica la corretta registrazione e sarà valido per tutti gli usi previsti a norma di legge.
A questi tempi medi si aggiungono i tempi “tecnici” che non riguardano il singolo attestato ma l’attività in sé: installazione e aggiornamento dei software di calcolo, tempi per aggiornamento e informazione costante (ogni volta che esce una nuova norma, che si aggiorna una legge, che si aggiorna il software), tempi per migliorare i nostri moduli interni (es. scheda rilievo, moduli di incarico ecc.), tempi per gli aspetti commerciali, promozionali e di comunicazione.

Cosa incide inoltre sul costo dell’APE?
Alcuni aspetti che possono incidere sul costo complessivo di un Attestato di Prestazione Energetica, perché possono allungare anche di tanto i tempi per elaborarlo ed emetterlo, sono:
  • Tipologia dell’immobile. A seconda della destinazione d’uso dell’immobile il metodo di calcolo può essere più o meno complicato; ad esempio per il non residenziale bisogna tenere conto di elementi che per il calcolo di un appartamento residenziale non vengono contemplati, come ad esempio l’illuminazione.
  • Dimensione e l’articolazione della vostra casa può impattare sul prezzo perché una casa indipendente su più piani è molto più lungo di quello di un bilocale, sia per il tempo del sopralluogo, dove si prenderanno molte più misure, che per la più complesso ridisegno dell'immobile.
  • Ventilazione, illuminazione, trasporti. Se nel vostro edificio è presente la ventilazione meccanica controllata e/o unità trattamento aria, il calcolo sarà più complesso perché bisogna calcolare tutti i ricambi d’aria a seconda della destinazione d’uso. Per le destinazioni d’uso non residenziali, se presenti, bisogna calcolare l’energia consmata per l’illuminazione e i trasporti interni, come per esempio un ascensore o scale mobili che possiamo trovare all’interno dei negozi
  • Distanza. Fare un certificato a Bologna o farlo per un comune dell’appennino ha per noi tempi, e costi, molto diversi: per un servizio così “veloce” e a basso costo come la certificazione energetica i tempi e i costi di trasferta incidono molto sul totale.
  • Urgenza. Di norma per l’emissione di un certificato ci teniamo dagli 8 ai 10 giorni lavorativi, in modo da poter fissare sopralluoghi in luoghi vicini nello stesso giorno e pianificare al meglio le nostre attività. Se c’è un’urgenza particolare, però, possiamo consegnarvi il vostro APE nel giro di pochi giorni o, in casi estremi, di poche ore, anteponendolo a tutti i lavori già in corso. Questo, ovviamente, si paga.

Qual è il giusto prezzo per un attestato di Prestazione energetica? Alla luce di quanto detto finora, il costo per me ottimale di partenza è di €. 150,00.,  più IVA a cui vanno poi sommati i tributi che la Regione chiede per ogni APE registrato.
E chi fa pagare un APE molto meno? Il tema negli anni passati è stato spesso di grande attualità, con l’apice raggiunto con gli APE su Groupon a €. 49,00. IVA inclusa (dei quali al tecnico arrivavano poco più di €. 20,00. a certificato, peraltro). Aldilà di questo caso estremo, in cui chi ha aderito ha lavorato gratis, o forse in perdita contando i costi di trasferta, sperando di usare la certificazione energetica come “amo” per attirare il cliente e vendergli altri servizi, esistono ancora tecnici (sempre meno), o più spesso società che operano a livello nazionale che continuano a proporre l’APE a prezzi stracciati.
Vendono lo stesso servizio? No. L’APE che consegnano è “vero”, ma i dati che contiene spesso non sono quelli della casa da certificare. E’ un foglio di carta che non dice niente del vostro immobile, e pagarlo €. 50,00./70,00. o magari €. 100,00. è comunque molto, per il modo in cui viene emesso. 
Per fare prezzi molto bassi, in certi casi, il certificatore energetico non fa nemmeno il sopralluogo: questo è illegale ai sensi della legislazione regionale in materia, e il tecnico che firma può essere richiamato, o sospeso, dal proprio albo o ordine professionale.
Altri modi per risparmiare tempo, e vendere l’APE a un prezzo molto basso, sono fare sì un sopralluogo veloce, ma a questo far seguire un calcolo “sommario”, in cui tante informazioni relative al vostro immobile non vengono inserite. Anche un “profano” di certificazione energetica, sfogliando un APE di questa tipologia, noterà descrizioni di muri e impianti diversi da quelli del proprio immobile, e quindi la classe assegnata perde completamente di valore.
Infine, facendosi pagare poco, il tecnico tende a sparire una volta consegnato l’APE (si spera non prima!): se mesi o anni dopo servono modifiche, copie o originali bisogna rifare tutto da capo perché non c’è un tecnico di riferimento, locale, a cui chiedere informazioni.
Contando quindi che si parla di differenze di decine di euro su un documento che vale 10 anni, e che potrebbe essere necessario riprendere e aggiornare nel corso del tempo, occorre valutare bene se puntare più al risparmio immediato o all’affidabilità.




domenica 7 gennaio 2018

...RIFLESSIONI DI UN TECNICO SUGLI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA

Credo in molti si saranno già chiesti quale possa essere la reale situazione italiana in merito alle migliaia di certificazioni energetiche di unità immobiliari, ora chiamate attestati di prestazione energetici (APE), obbligatoria in caso di compravendita e di affitto di un immobile … Purtroppo non positiva ...

Questa attività viene spesso sottostimata, considerata una fastidiosa e incomprensibile routine. Non parliamo poi degli scarsi controlli in vigore, che hanno fatto proliferare consulenze online a prezzi stracciati e ingiustificabili. In Liguria, dove sono residente e lavoro, previo versamento di 20 euro ad APE, hanno da poco instituito un controllo random sugli attestati emessi, diciamo che qualcosa in questa direzione si sta facendo.
Bisogna anche dire un’altra cosa, grazie alle modifiche apportate alla normativa di certificazione degli edifici e l’aumento della complessità di questa attività , credo che una parte di questi problemi si sia già risolta in quanto per redigere oggi in Liguria un certificato che abbia un senso logico, sono necessarie conoscenze molto specifiche della materia. Trovo complesso elaborare un documento conforme agli standard di controllo attualmente in vigore.
Attualmente la norma prevede che ogni immobile, in caso di compravendita o di affitto, debba avere un certificato energetico (Ape) relativo all’energia necessaria a raggiungere le condizioni di comfort per il riscaldamento invernale e alla la produzione di acqua calda sanitaria, valori espressi in termini di kWh/mq per anno.
In riferimento alle altre specifiche caratteristiche della casa (sistemi ad energia rinnovabile, termoregolazione del calore, coibentazioni particolari), il certificato esprime una valutazione complessiva della “qualità energetica” dell’abitazione, con una lettera che va dalla A4 (migliore) alla G (peggiore)… Indicativamente è la stessa cosa che avviene per gli elettrodomestici.
Fino al 2012 il proprietario della casa aveva la possibilità di autocertificare la propria abitazione nella classe energetica più bassa (classe G), ora non è più possibile in quanto è obbligatorio farsi rilasciare l’APE un tecnico abilitato che, obbligatoriamente, deve fare un sopralluogo nell’abitazione e prendere personalmente i dati necessari per eseguire la certificazione dell’immobile.
Tutti gli annunci immobiliari devono contenere la classe energetica dell’appartamento messo in vendita o in locazione, pena una multa salata …
L’idea di base (voglio mantenere un punto di vista ottimistico della situazione) era di permettere ai consumatori/acquirenti di immobili di poter considerare, nella scelta delle abitazioni, anche i consumi energetici (fattore che peserà significativamente gli anni in cui verrà abitata la casa), in modo da poter fare una prima valutazione verso appartamenti più “risparmiosi”, deprezzando quelli “energeticamente disastrosi”, situazione che, secondo il legislatore, avrebbe dovuto a sua volta generare una spinta dei proprietari a fare ristrutturazioni energetiche …
Lo stato di fatto delle cose fa purtroppo capire che chi vende o compra non sembra minimamente preoccupato dall’offrire o interessarsi a immobili-colabrodo che moltiplicheranno le spese per climatizzazione ed acqua calda nei decenni successivi. Basterebbe farsi due conti … Generalmente chi acquista un’auto, uno sguardo ai consumi lo da …
Con internet sempre più persone cercano e soprattutto trovano annunci in evidenza di società che offrono certificazioni “online” a prezzi stracciati, fra i 39 e i 69 euro, mentre il prezzo medio di una certificazione, secondo l’ordine degli ingegneri, e secondo il buon senso, si dovrebbe aggirare intorno ai 150-200 euro iva esclusa.
Ma come fanno a pubblicizzare prezzi così bassi? Per capirlo basta contattarli e fare qualche domanda di approfondimento …
Generalmente chiedono la planimetria della casa, o addirittura anche solamente i dati catastali, in linea generale il tipo di impianto di riscaldamento e di acqua calda sanitaria e una “descrizione” degli infissi, promettendo la consegna dell’APE firmsto da tecnico abilitato in pochi giorni.
Provate a chiedergli del sopralluogo … Troverete risposte molto variegate.
A parte il fatto che il sopralluogo è obbligatorio, la muratura andrebbe verificata, almeno nello spessore, verificare se sono stati fatti interventi di efficientamento energetico con isolanti (spesso diventa un controllo documentale delle certificazioni dei lavori), le misure delle finestre, il tipo di infisso e di vetro, lo stato dell’impianto di riscaldamento, la verifica sui controlli periodici previsti per legge per la caldaia (altrimenti l’APE scade) … Certificare senza visitare non la ritengo una buona cosa, toglie lavoro ai professionisti che fanno le cose in maniera etica e professionale. Vedremo se funzioneranno i nuovi controlli.
La certificazione è una attività seria, di cui il professionista si prende la responsabilità; è anche vero che quest’ultimo deve essere messo nelle condizioni di lavorare in modo opportuno: non la si può fare senza muoversi dall’ufficio e basandosi solo sulle dichiarazioni del proprietario …
In ogni certificato il tecnico abilitato deve anche fornire consigli su come migliorarne la situazione energetica dell’immobile visitato, facendo una sorta di preventivo fra costi di alcuni interventi e risparmi che genererebbero. Questa attività serve per offrire al richiedente e all’acquirente dell’immobile una prospettiva di interventi atti a ridurre i consumi energetici.
Concludo con un mio pensiero: l’introduzione della certificazione energetica ha un estremo valore, probabilmente però estenderla anche agli alloggi in affitto, causando l’elevato numero di richieste, ed estendendo la possibilità di redazione ad una più ampia tipologia di professionisti, non tutti giustamente preparati sull’argomento specifico, hanno contribuito fortemente al raggiungimento della situazione attuale.
Ritengo importante lo scopo di questo mio articolo, che non rappresenta assolutamente uno sfogo verso l’irregolarità, ma un qualcosa di costruttivo per fornire più sensibilità all’argomento per gli acquirenti o affittuari che si trovano a dover fare delle scelte.
(Fonte: lucamarcenaro.it)



lunedì 1 gennaio 2018

DETRAZIONI PER LA CASA 2018: LE NOVITA'

È stato prorogato per il 2018 “l’Ecobonus” per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici che permette una detrazione del 65 per cento delle spese relative ai lavori effettuati per migliorare l’efficienza energetica delle unità immobiliari considerate singolarmente.


La detrazione per risparmio energetico spetta anche ai lavori al condominio, quindi effettuati su parti condominiali, con aliquote di detrazione più elevate, fissate al 70 per cento in caso di lavori relativi all’involucro dell’edificio superiore al 25 per cento della superficie lorda, al 75 per cento per gli interventi di miglioramento della prestazione energetica invernale ed estiva.

Inoltre, sempre per il 2018, viene confermato il bonus ristrutturazioni, l’agevolazione fiscale per gli immobili oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia e recupero del patrimonio edilizio. Anche nel 2018 per queste spese è prevista una detrazione del 50 per cento per le spese relative alla ristrutturazione edilizia.

Prevista anche il 2018 la detrazione sempre al 50 per cento per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici aventi elevate prestazioni energetiche funzionali all’arredamento dell’immobile ristrutturato.

A tali buone notizie si accompagna una meno piacevole e cioè la riduzione della detrazione al 50 per cento (prima fissata al 65 per cento) per le spese di acquisto di finestre, schermature, caldaie a condensazione e a biomassa.  Tali interventi, finalizzati al risparmio energetico, vengono penalizzati con una diminuzione della percentuale di detrazione in quanto non relative ad interventi radicali sull’edificio.
(fonte: job.fanpage.it)


martedì 24 ottobre 2017

MANOVRA 2018: CONTROLLI ENEA SUGLI ECOBONUS

Confermati per tutto il 2018 il bonus ristrutturazioni e l'ecobonus per la riqualificazione energetica degli edifici.
L'Enea effettuerà controlli, anche a campione, su tutte le agevolazioni fiscali per interventi di efficienza energetica.
Le detrazioni fiscali per gli interventi di adeguamento antisismico e di efficienza energetica negli edifici vengono estese agli Istituti autonomi per le case popolari.
Queste le ultime novità che emergono dalla bozza (aggiornata al 18 ottobre) del disegno di legge della Manovra 2018. Riportiamo qui sotto il testo della bozza relativo ai bonus edilizi.
Agevolazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di efficienza energetica negli edifici ecobonus
1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, concernente detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica:
1) le parole: «31 dicembre 2017», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;
2) ai commi 1 e 2, dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente: «La detrazione di cui al presente comma è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione. »;
3) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. La detrazione nella misura del 50 per cento si applica altresì alle spese sostenute nell’anno 2018 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.»;
4) al comma 2-ter, le parole: «Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ivi compresi quelli di cui al comma 2-quater», sono sostituite dalle seguenti: «Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo»;
5) al comma 2-quinquies, dopo le parole: «effettua controlli, anche a campione, su tali attestazioni,» sono aggiunte le seguenti: «nonché su tutte le agevolazioni spettanti ai sensi del presente articolo,». Seguentemente le parole «il 30 settembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «90 giorni dall’entrate in vigore delle presenti disposizioni»;
6) al comma 2-sexies, le parole: «Per gli interventi di cui al comma 2-quater, a decorrere dal 1° gennaio 2017», sono sostituite dalle seguenti: «Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo»;
7) il comma 2-septies è sostituito dal seguente: «2-septies. Le detrazioni di cui al presente articolo sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.»;
8) dopo il comma 3-bis, sono aggiunti i seguenti commi:
«3-ter. Con uno più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono definiti i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui al presente articolo, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, nonché le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti da ENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l’accesso al beneficio. Nelle more dell’emanazione dei decreti di cui al presente comma, si continua ad applicare il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007 e successive modificazioni e il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 11 marzo 2008 e successive modificazioni. L’ENEA ai fini di assicurare coerenza con la legislazione e la normativa vigente in materia di efficienza energetica e, limitatamente ai relativi contenuti tecnici, adegua il portale attualmente in essere e la relativa modulistica per la trasmissione dei dati a cura dei soggetti beneficiari delle detrazioni di cui al presente articolo.
3-quater. Al fine di agevolare l’esecuzione degli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, è istituita, nell’ambito del Fondo di cui all’articolo 15 del D.lgs. 4 luglio 2014, n.102, una sezione dedicata al rilascio di garanzie su operazioni di finanziamento degli stessi. A tal fine, la dotazione del Fondo suddetto è integrata con 25 milioni euro annui per il periodo 2018-2020 a carico del Ministero dello sviluppo economico e 25 milioni di euro annui per il periodo 2018-2020 a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a valere sui proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 destinati ai progetti energetico ambientali cui all'articolo 19, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19. Per il perseguimento delle finalità di cui al presente comma, con uno o più decreti di natura non regolamentare da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e acquisito il parere della Conferenza Unificata, sono individuate le priorità, i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento, di gestione e di intervento della sezione del Fondo, e le relative prime dotazioni della sezione stessa.»;
b) all'articolo 16, concernente detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia:
1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;
2) dopo il comma 1-sexies è inserito il seguente: 1-sexies1. Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-sexies sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.»;
3) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) le informazioni sugli interventi effettuati. L’ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali. ».
(fonte: casaeclima.com)


giovedì 21 settembre 2017

CLASSE ENERGETICA E BENESSERE REALE, PERCHE' A VOLTE NON COINCIDONO

Negli ultimi anni, specie nelle contrattazioni immobiliari, ha assunto sempre più importanza la classe energetica degli edifici. È fatto conclamato che il mercato guardi sempre con maggiore attenzione alla classe in cui ricade l’edificio, dando maggior pregio (anche in termini economici) a quelli che ricadono in classi energetiche elevate, o comunque dalla “B” in su. Non tutti sanno, però, che alcune volte la classe energetica dell’edificio può non coincidere con l’effettivo benessere termico all’interno dell’edificio; questo si verifica soprattutto nei fabbricati realizzati in data anteriore all’emanazione delle varie leggi sul risparmio energetico, in particolare dal 2005/2008 all’indietro.

Classe energetica e benessere termico
La classificazione energetica delle APE, detto in maniere ultra-semplificata, classifica in una classe più elevata quegli edifici che consumano poche fonti non rinnovabili e più fonti rinnovabili; l’edificio energeticamente migliore, secondo tale classificazione, è dunque quello che consuma poco e rinnovabile. Per completezza d’informazione, nel rinnovabile troviamo ad esempio i pannelli solari, i pannelli fotovoltaici e le biomasse.
Quando si parla di benessere termico, però occorre precisare che non esiste una regola fissa che disciplini quando un’abitazione è termicamente confortevole o costi poco riscaldarla, ma esistono alcuni principi chiari che rendono bene l’idea del significato del comfort o benessere: per esempio la temperatura deve più possibile uniforme in tutto il volume dell’unità immobiliare, le pareti che racchiudono l’unità devono essere a temperature non eccessivamente più basse dell’aria presente nei locali, non deve essere presente un’enorme differenza di temperatura tra l’aria più in basso e quella più in alto dei locali, non deve esservi eccessiva umidità relativa né correnti di aria.
Esempi di metodi di riscaldamento
Incrociando i principi di classificazione e di benessere come sopra chiariti, si noterà, tanto per fare un esempio, che nelle abitazioni dove è presente un caminetto a legna non vengono rispettati i principi del benessere termico, ma, ciò nonostante, essendo il legno rinnovabile, l’unità immobiliare avrà una classe energetica più elevata rispetto alla medesima unità immobiliare senza caminetto, ma riscalda, per esempio, a metano.
L’esempio citato rappresenta un valido modello di come tale sistema possa fuorviare chi non è edotto su tali questioni, che esulano dall’ambito specialistico della progettazione impiantistica, ma che, essendo alla portata di tutti, possono influenzare il valore di mercato nell’ambito di una contrattazione.
Con un impianto radiante a pavimento, alimentato da una caldaia a metano, si raggiunge molto facilmente il comfort termico (la temperatura è uniforme, non ci sono particolari differenze tra l’aria in alto e quella in basso, le pareti si scaldano etc.), ma se nella stessa abitazione fosse presente una stufa pellet, con la quale non si raggiunge il medesimo comfort (si scalda solo l’aria vicino alla stufa, si influisce negativamente sull’umidità etc.) è possibile che quest’ultima risulti in una classificazione energetica migliore.
L’intento di chi ha scritto tali leggi energetiche eran, certamente, quello di favorire le fonti rinnovabili, ma nel farlo non ha tenuto in considerazione le numerose realtà dell’Italia in cui il legno, per esempio, rappresenta una fonte imprescindibile del riscaldamento, sebbene non soddisfi in pieno i requisiti del benessere termico. Il massimo, sarebbe avere un impianto che rispetti i principi del benessere, come potrebbe essere l’impianto a pavimento, alimentato tramite un sistema rinnovabile come potrebbero essere le pompe di calore abbinate al fotovoltaico. Ma fotografando il patrimonio immobiliare e gli usi e consuetudini italiane, noteremo che in molti luoghi, dove soprattutto la legna è facilmente reperibile, tale disciplina legislativa ha favorito l’aumento dei consumi proprio del legname, mentre il fotovoltaico viene ancora accantonato poiché troppo più oneroso.
Su come il consumo del legno e dei boschi incida sull’ecosistema è ormai un fatto chiaro, mentre sulla bontà delle celle fotovoltaiche, ricche di silicio, nei confronti dell’ambiente e degli esseri umani, non è possibile per lo scrivente esprimere un giudizio fondato poiché rappresenta un argomento estremamente delicato; in tale ambito è opportuno che il trattamento delle celle avvenga in modo tale da non disperdere ciò che di buono hanno fatto i pannelli fotovoltaici durante la loro vita utile. In genere per garantire che ciò avvenga, durante lo smaltimento si separano con metodi termici o meccanici tutti i vari componenti che verranno successivamente reindirizzati per un differente utilizzo.
Questo articolo, dunque, non rappresenta una critica a una fonte di riscaldamento piuttosto che un’altra, ma ha il solo obiettivo di mostrare ai non addetti ai lavori come i vari impianti possano deviare la classificazione energetica dalla realtà del benessere termico.
(fonte: ediltecnico.it)