OFFERTA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

domenica 15 gennaio 2012

PER EVITARE SPIACEVOLI SANZIONI, IN UN PERIODO DI GRANDE PRECARIETA'....NON SOLO ECONOMICA...

Nella Regione Lombardia a decorrere dal 01/01/2012 diventa obbligatorio dichiarare la classe energetica e le prestazioni energetiche delle singole porzioni di edificio e degli interi edifici oggetto di annunci economici per la vendita o la locazione di immobili.
La Regione Lombardia ha inviato una nota informativa a tutti i Sindaci dei Comuni Lombardi, con lo scopo di fornire chiarimenti in merito al controllo ed all’irrogazione delle sanzioni in materia annunci commerciali per la vendita o la locazione di edifici.

Al fine di evitare spiacevoli sanzioni consiglio quindi, di contattare al più presto un certificatore energetico (magari il sottoscritto i miei riferimenti li trovate nel blog in alto a destra).


Di seguito pubblichiamo il testo integrale della nota:


Ai Signori Sindaci
dei Comuni della Lombardia
nota via e-mail
Oggetto:   competenze  dei  comuni  in  merito  al  controllo  e  all’irrogazione  delle  sanzioni  in materia di certificazione energetica degli edifici ed annunci commerciali per la loro 
vendita o locazione.
Con deliberazione della Giunta regionale n. IX/2555 del 24.11.2011, sono state approvate le disposizioni  per  rendere  operativo  l’obbligo  (previsto  dall’art.9  della  l.r.  24/2006,  come modificato  dalla  l.r.  3/2011)  di  dichiarare  la  classe  energetica  e  l’indice  di  prestazione energetica  relativi  alla  climatizzazione  invernale  o  al  riscaldamento  della  singola  unità immobiliare  o  dell’intero  edificio  in  tutti  gli  annunci  commerciali  finalizzati  alla  relativa vendita o locazione.
La violazione al suddetto obbligo è disciplinata dall’art.27, comma 1 quater, della l.r. 24/2006 e s.m.i. e prevede una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro. L’accertamento e la contestazione  della  violazione,  nonché  l’irrogazione  e  l’introito  della  relativa  sanzione competono al Comune in cui è situato l’edificio o l’unità immobiliare oggetto di violazione.
Come  previsto  dal  punto  5  della  dgr  IX/2555,  l’Organismo  Regionale  di  Accreditamento, identificato con dgr VIII/5018 e s.m.i. nella società regionale Cestec Spa, è tenuto a verificare periodicamente  il  rispetto  degli  obblighi di  cui  ai  punti  da  1  a  3  e  le  conseguenti  misure adottate dai comuni competenti.
Le risultanze di tale verifica devono essere trasmesse alla Regione Lombardia con periodicità annuale.
Nel   trasmettere   in   allegato   la   citata   dgr   IX/2555,   si   raccomanda   di   provvedere   ad individuare,   all’interno   dei   propri   uffici,   i   soggetti   a   cui   competono   l’emissione   dei provvedimenti  previsti  in  materia  di  illeciti  amministrativi  dalla  l.  689/91  nonché  dalla  l.r. 90/83.
Al  fine  di  assicurare  una  puntuale  applicazione  della  normativa  in  questione  su  tutto  il territorio regionale, si fa presente che:
  • la  violazione  dell’obbligo  sussiste  qualora  il  contratto/ordinativo,  ecc.  per  disporre  la pubblicazione  dell’annuncio  (in  una  qualsiasi  delle  modalità  indicate  nella  dgr  IX/2555) sia stato effettuato a partire dall’1.1.2012, mentre l’eventuale pubblicazione di annunci “pattuiti” prima di tale data  non sarà soggetta a sanzioni, fino a conclusione di quanto previsto   nel   contratto   originario.   Non   sono   ammesse   proroghe   o   rinnovi   per   la prosecuzione  dei  suddetti  annunci  stipulati  dall’1.1.2012  senza  includere  anche  i  dati relativi alle prestazioni energetiche  degli edifici o delle unità abitative in questione;
  • in conseguenza a quanto sopra precisato, l’annuncio commerciale, pubblicato dopo il 1° gennaio 2012, che costituisce il rilancio di un annuncio convenuto prima di tale data, non sarà  soggetto  a  sanzione.  In  primo  luogo,  quindi,  occorre  verificare  se  l’annuncio scaturisce  direttamente  da  una  richiesta  di  pubblicazione  o  se  è  stato  ripreso  da  altre pubblicazioni  antecedenti;  in  quest’ultimo  caso,  occorre  percorrere  a  ritroso  la  catena delle responsabilità editoriali connesse alle varie testate, in modo da verificare se la data in  cui  è  stato  convenuto  il  “contratto  originario”  è  antecedente  al  1°  gennaio  2012. Qualora non lo sia, il Comune dovrà provvedere ad contestare la violazione in parola;
  • con  riferimento  ai  cartelli  vendesi  /  affittasi,  il titolare dell’annuncio  che  ha  disposto  la loro affissione prima dell’1.1.2012, al fine di non incorrere nella sanzione  prevista dalla l.r.  24/2006,  deve   trasmettere  un’auto  dichiarazione  ex  art.47  del  dpr  445/2000 al comune  in  cui  è  situato  l’immobile,  indicando  il  numero e il luogo satto  in  cui  sono affissi  i  cartelli  in  questione.  Tale  autodichiarazione  deve  essere  trasmessa  entro  il 31.12.2011 con  raccomandata  A/R  o  posta  certificata  e  copia  della  stessa  deve  essere conservata dallo stesso titolare dell’annuncio.
  • per  quanto  l’Attestato  di  Certificazione  Energetica  (ACE),  debba essere  predisposto a cura  del  proprietario  dell’immobile,  la  violazione  dell’obbligo  relativo  al  mancato inserimento dei dati relativi al suddetto attestato negli annunci commerciali deve essere contestato al titolare degli annunci medesimi, a prescindere dal fatto che tale titolare sia lo stesso proprietario o un altro soggetto;
  • l’obbligo  riguarda  gli  annunci  commerciali  finalizzati  alla  vendita  o  alla  locazione  di singole unità immobiliari o di interi edifici ubicati sul territorio regionale; pertanto, non incorrono  in  alcuna  violazione  gli  annunci  relativi  ad  edifici  ubicati  al  di  fuori  del territorio  di  competenza  della  Regione  Lombardia. Viceversa,  la  violazione relativa ad annunci  pubblicati  in  comuni  diversi  da  quello  in  cui  è  situato  l’immobile  oggetto  di annuncio, è perseguibile solo da quest’ultimo comune
Vi  comunichiamo  inoltre,  che  con  deliberazione  IX/2555  è  stabilito  che  gli  enti  pubblici possono  avvalersi  di  dipendenti  interni  accreditati  come  certificatori  energetici  per  la certificazione degli edifici di loro proprietà.
Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si coglie l’occasione per porgere i più cordiali  saluti.
Il Dirigente dell’U.O Energia e
Reti Tecnologiche
Mauro Fasano

lunedì 2 gennaio 2012

FINALMENTE DELLE REGOLE......MA CHI LE RISPETTA ?

In molti si chiedono quanto può o deve costare una Certificazione Energetica.

Uno degli aspetti più dibattuti in rete è sicuramente la qualità con la quale le certificazioni vengono redatte, qualità direttamente correlata oltre che alle capacità professionali anche alle tariffe (parcelle) applicate dai certificatori per il loro operato.
Pubblicità di Certificazioni offerte a prezzi stracciati, coupon per l'acquisto di Certificazioni a prezzi irrisori devono insospettire l'utente: come può un professionista serio garantire una prestazione professionale di qualità se non si fa pagare il giusto compenso?
Il proprietario di un immobile come può fidarsi di una offerta che punta esclusivamente sul prezzo e non sulla qualità della prestazione professionale?
Il proprietario di un immobile come può fidarsi di un Tecnico che ha il solo scopo di accaparrarsi il maggior numero possibile di Certificazioni?
A chi può servire una certificazione palesemente non coerente con le caratteristiche dell'edificio?
Quindi, a chi ci chiede quanto può costare una certificazione energetica, rispondiamo dipende :
dipende dal tipo di immobile, dalle sue dimensioni, dalle tipologie di impianti installati e da quanto il certificatore dovrà lavorare per acquisire tutti gli elementi indispensabili e per eseguire tutti i calcoli che porteranno alla determinazione della classe energetica e dell'indice di prestazione energetica dell'immobile.

Finalmente a partire dal 1 gennaio 2012, alcuni atteggiamenti scorretti e poco professionali non saranno più consentiti.
Su tutto il territorio della Regione Lombardia a partire dal giorno 1 gennaio 2012 entrerà in vigore il nuovo regolamento al quale i Tecnici Certificatori si devono adeguare.
Ecco i principali punti di interesse:
I. Codice di comportamento del Soggetto certificatore
I.i. Principi generali
1. Le norme contenute nel codice di comportamento del Soggetto certificatore (di seguito “Codice”) si applicano a tutti i professionisti accreditati o iscritti all’elenco dei soggetti certificatori di Regione Lombardia.
2. Nell’esercizio della sua funzione il Soggetto certificatore assicura che l’Attestato di Certificazione Energetica (di seguito ACE) venga redatto nel rispetto di quanto sancito dalla Legge Regionale n. 24 del 11 Dicembre 2006 e dalla Deliberazione di Giunta Regionale del 26 giugno 2007, n. VIII/5018 e s.m.i..
3. Il Soggetto certificatore si impegna ad esercitare la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza, nel rispetto delle leggi, del Codice e più in generale delle presenti Condizioni d’uso.
I.ii. Rapporti con gli altri soggetti certificatori
1. È vietata ogni condotta volta all’accaparramento della clientela da parte del Soggetto certificatore con modi non conformi alla correttezza e al decoro, ivi compresa la pubblicizzazione di compensi non proporzionali all’attività da svolgere.
2. Costituisce violazione delle presenti Condizioni d’uso e del Codice, il comportamento di un Soggetto certificatore che agevoli, o, in qualsiasi altro modo diretto e/o indiretto, renda possibile ad altri soggetti non abilitati o sospesi, l’esercizio abusivo dell’attività di certificatore energetico e/o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici.
3. Ogni Soggetto certificatore deve improntare i suoi rapporti professionali con i colleghi alla massima lealtà, correttezza e buona fede allo scopo di affermare una comune cultura e identità professionale.
I.iii. Rapporti con il committente
4. Il Soggetto certificatore non può richiedere compensi manifestamente sproporzionati all’attività svolta. Si ricorda che costituisce illecito la violazione dell’art. 2233 c.c., secondo comma, in base al quale “in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione”.
Ci auguriamo che il rispetto di queste norme porti maggiori garanzie per i proprietari degli immobili e un compenso equo ai Certificatori.

sabato 31 dicembre 2011

PER RIBADIRE UN PO'.....

 L'attestato è un documento ufficiale, valido 10 anni, prodotto da un soggetto accreditato (certificatore energetico) e dai diversi organismi riconosciuti a livello locale e regionale. La sua utilità al momento ha due scopi principali:
  • per il rogito: L'Attestato di Certificazione energetica di un immobile è indispensabile per gli atti notarili di compravendita dal 1º luglio 2009 e per i contratti di locazione dal 1º luglio 2010.
  • per l'accesso alle detrazioni del 55% sul reddito IRPEF: l'attestato energetico è parte della documentazione necessaria per ottenere gli sgravi fiscali.
Con l'introduzione dei decreti attuativi da parte di diverse regioni, si sono costituiti organismi che supervisionano i professionisti abilitati alla redazione dell'attestato energetico.
L'attestato energetico o "Attestato di Certificazione Energetica" è il documento che stabilisce in valore assoluto il livello di consumo dell'immobile inserendolo in una apposita classe di appartenenza. Più è bassa la lettera associata all'immobile, maggiore è il suo consumo energetico.

lunedì 28 novembre 2011

ECCOCI SERVITI......E ALE'

Obbligo di dichiarare le prestazioni energetiche e la classe energetica degli edifici oggetto di annuncio commerciale per la vendita o la locazione.
1. L’obbligo di dichiarare le prestazioni energetiche e la classe energetica degli edifici oggetto di annuncio commerciale per la vendita o la locazione, previsto dall’art. 9, comma 1, lettera d) della l.r. 24/2006, decorre dall’1 gennaio 2012. Tale obbligo si applica a tutti gli annunci pubblicati su giornali, manifesti, volantini, siti web, trasmessi alla radio o alla televisione, per conto di qualsiasi soggetto (persona fisica, società, cooperativa, associazione, fondazione, ente pubblico o privato, ecc.) al fine di porre in vendita o in locazione una o più unità immobiliari, o interi edifici, a prescindere dalla destinazione d’uso ex dpr 412/1993, fatte salve le esclusioni di cui al punto 4.
Si ricorda che la certificazione energetica degli edifici o delle singole unità immobiliari è disciplinata dall’art. 25, commi 4 bis e 4 ter della l.r. 24/2006, nonché dalla dgr 5018/2007, nella versione aggiornata con dgr 8745/2008.
Pertanto, l’attestato di certificazione deve comunque essere predisposto in caso di:
- richiesta del certificato di agibilità o presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all’art.5 della l.r. 1/2007, nel caso di edifici di nuova costruzione o che siano stati oggetto
degli interventi di cui al punto 9.1 della dgr 8745/2008 rilevanti interventi di ristrutturazione;
- compravendita di interi edifici o di singole unità immobiliari;
- locazione di interi edifici o di singole unità immobiliari;
- stipula di contratti per la gestione degli impianti termici o di climatizzazione in cui ilcommittente sia un Soggetto pubblico;
- stipula di Contratti di Servizio Energia e Servizio Energia Plus ex d.lgs 115/2008;
- nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici;
- sostituzione di generatori di calore con potenza superiore a 100kW.
L’annuncio commerciale relativo alla vendita o alla locazione di edifici o unità immobiliari esistenti, per i quali siano terminati i lavori di costruzione, ampliamento, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, recupero del sottotetto, installazione o ristrutturazione dell’impianto termico, sostituzione di un generatore di calore con potenza superiore a 100kW (in pratica, tutte le fattispecie di cui ai punti 6.1 e 9.1 della dgr 8745/2008), dovrà indicare espressamente la prestazione energetica per la climatizzazione invernale (kWh/m2 per anno o KW/h/m3 per anno, a seconda della destinazione d’uso dell’edificio) e la classe energetica riportata nell’attestato di certificazione energetica, redatto ai sensi della dgr 5018/2007 e s.m.i.
2. Nel caso di annunci commerciali che riguardino la vendita o la locazione di edifici o di unità immobiliari per i quali siano in corso i lavori di cui al punto 6.1 o 9.1 della dgr 8745/2008 o siano in corso lavori che comunque modificano la prestazione energetica per il riscaldamento, dovrà essere indicato il fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento (kWh/m2 per anno o KW/h/m3 per anno), riportato nella più recente relazione ex art. 28 della l.10/91 depositata presso il Comune di competenza e la classe energetica corrispondente. Tale relazione dovrà essere redatta come da allegato alla dgr 5018/2007 e successive modifiche ed integrazioni. In tali annunci va espressamente riportata la dicitura “valore di progetto”, in modo da chiarire che i valori non fanno riferimento ad un attestato di certificazione energetica ma alla relazione tecnica di cui all’art.28 della l.10/91.
3. Qualora i lavori in corso non riguardino gli interventi di cui al precedente punto 2, il proprietario potrà utilizzare i dati contenuti nella certificazione energetica predisposta in passato, a condizione che sia stata redatta ai sensi della dgr 5018/2007 e successive modifiche ed integrazioni. Si ricorda che la validità dell’attestato di certificazione è di 10 anni, a condizione che l’edificio o l’unità immobiliare non subisca interventi che comportino la modifica della
prestazione energetica o venga cambiata la sua destinazione d’uso (punto 10.4 della dgr 8745/2008). Nel caso in cui la suddetta certificazione non sia mai stata predisposta, oppure l’edificio/unità immobiliare abbia subito le modifiche di cui sopra, il proprietario dovrà provvedere ad incaricare un soggetto certificatore al fine di redigere la certificazione energetica ai sensi della dgr 5018/2007, come aggiornata con dgr 8745/2008.
4. Sono esclusi dall’ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti punti 1 e 2, le seguenti fattispecie:
a) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono mantenuti a temperatura controllata o climatizzati per esigenze del processo produttivo;
b) i fabbricati industriali, artigianali, agricoli e relative pertinenze qualora gli ambienti siano mantenuti a temperatura controllata o climatizzati utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti recuperabili;
c) gli edifici e le unità immobiliari prive di impianto termico (come definito al punto 2, ettera ee) della dgr 8745/2008) o di uno dei suoi sottosistemi necessari alla climatizzazione invernale;
d) le locazioni di immobili per una durata massima di 30 giorni;
Gli annunci commerciali inerenti alle fattispecie di cui sopra dovranno riportare la dicitura “Immobile non soggetto all’obbligo di certificazione energetica”
5. L’art. 27, comma 1 quater della l.r. 24/2006 prevede che il titolare dell’annuncio commerciale che non rispetti le disposizioni emanate dalla Giunta regionale concernenti l’obbligo di dichiarare la classe e l’indice di prestazione energetica dell’edificio o della singola unità abitativa posti in vendita mediante l’annuncio commerciale stesso, incorre nella sanzione
amministrativa da 1.000€ a 5.000€. L’accertamento e la contestazione della violazione, nonché l’irrogazione e l’introito della relativa sanzione competono al Comune in cui è situato l’edificio o l’unità immobiliare oggetto di violazione. L’Organismo Regionale di Accreditamento, le cui funzioni sono state definite con dgr 5018/2007 e successive modifiche, è tenuto verificare periodicamente il rispetto dell’obbligo di cui ai punti 1.1. e 1.2 negli annunci commerciali e le conseguenti misure adottate dai comuni competenti. Le risultanze di tale verifica saranno trasmesse alla Regione Lombardia con periodicità annuale.

sabato 26 novembre 2011

ATTENZIONE ATTENZIONE......COME ERA PREVISTO....

In Lombardia obbligatorio indicare la classe energetica degli edifici negli annunci commerciali per le vendite o le locazioni.
L'obbligo è previsto nel Collegato ordinamentale 2011 pubblicato sul Burl n. 8 del 25 febbraio 2011 e prevede  per il titolare dell'annuncio che non lo rispetta una “sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro, che compete, con il relativo introito, al comune nel quale è ubicato l'edificio.

Entrerà in vigore da gennaio 2012 vedremo che succederà

venerdì 18 novembre 2011

PROBLEMA DELLA MANCANZA DI CONTROLLI SULLE ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

I prezzi e qualità bassa dei certificati sono un problema, spesso i certificati energetici vengono “venduti” per pochi euro, e compilati in modo frettoloso e in tempi troppo rapidi.
La conseguenza di questa situazione è che i tecnici certificatori vedono svilire sempre la propria professionalità, e i cittadini non sanno più di chi fidarsi e a chi rivolgersi per la certificazione energetica dell'immobile, mentre avrebbero diritto, a fronte della spesa sostenuta, ad un lavoro fatto con cura e a un servizio di qualità.
Per tenere alto il valore della qualità operativa dei certificatori, molti enti qualificati – come il Sacert – stanno lavorando nella formazione, così come la Regione Lombardia che ha anche avviato iniziative per il controllo dei certificati energetici.

Tuttavia, “il mercato sembra non accorgersene e nemmeno l’utente finale perché in fondo quel 'foglio' da portare al notaio gli è costato di meno e non importa se sia fatto bene o no”.

Bisognerebbe allora stabilire dei protocolli che consentano di ridurre la discrezionalità e di aumentare i controlli e la qualità dell'operato dei certificatori. Si potrebbe, ad esempio, prendere spunto dal modello Casa Clima, “dove i certificatori una volta formati diventano parte del sistema e lavorano ad un obiettivo comune.

Non sono messi in competizione gli uni gli atri e dove l’utente finale ha un solo referente cioè l’ente di certificazione che incarica direttamente i certificatori di espletare le varie pratiche.
Il certificatore è controllato nel suo operato, ha dei protocolli precisi a cui riferirsi, viene pagato direttamente dall’ente di certificazione e questo garantisce un buon livello di terzietà. L’utente finale infine è garantito dalla qualità del prodotto e del risultato che è indipendente dal certificatore incaricato, ha una sorta di tutela garantita dall’ente ed infine il prezzo è chiaro e uguale per tutti”.

Parolini Arch. Alessandro
Certificatore energetico regione Lombardia N° 18234

PRATICHE 55% ULTIMI MESI

Pratiche 55%: sito web ENEA...........ultimi mesi poi sarà 2012 che avverrà ?

E' disponibile on line all'indirizzo http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/ il sito ENEA per la consultazione e all'indirizzo http://finanziaria2010.enea.it/ il portale per l'invio della documentazione della detrazione 55% sia per lavori ultimati nel 2010.
Dal portale di consultazione è possibile effettuare il download della modulistica necessaria per le agevolazioni fiscali, della documentazione tecnica, ecc.
Anche per il 2011 sono previste le agevolazioni fiscali, ma il recupero del 55% avviene in 10 anni.