fonte www.cened.it
Blog personale di Parolini Arch. Alessandro certificatore n°18234 della regione LOMBARDIA
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venerdì 5 luglio 2013
martedì 2 luglio 2013
QUALE SERRAMENTO PER LA CASA IN CLASSE "A" ?
La casa in Classe A è
un falso mito creato ad hoc da qualche agenzia pubblicitaria per
diffondere la casa a basso consumo energetico e prontamente utilizzato
come strumento di marketing da molti produttori/rivenditori di
serramenti per confondere, ancora di più, l’utilizzatore finale, con il serramento in classe A.
Il serramento in classe A non esiste. L’unico serramento in classe A
è quello in PVC. Attenzione però! La Classe A non indica il rendimento
energetico del serramento, ma lo spessore della parete, in conformità
alla DIN EN 12608:2003 come mostrato qui sotto.
Il serramento per una casa in Classe A potrebbe anche esistere, ma bisognerebbe però fare un passo indietro e capire cos’è una casa in Classe A. Una casa in Classe A è sicuramente una casa a basso consumo energetico.
E’ però importante, a questo punto,
quantificare il basso consumo energetico. Per quantificarlo bisogna
necessariamente conoscere il protocollo di certificazione.
Classe A secondo normativa nazionale?Classe A secondo normativa regionale?
Classe A secondo protocolli volontari?
La confusione è, anche in questo caso,
tanta. Come sempre, l’utente finale rischia di uscirne più confuso di
quanto non lo sia già.
Ma quindi, se la casa è in Classe A, dev’esserlo anche il serramento? Ovviamente no.
Progettare una casa in Classe A
significa progettare una casa il cui fabbisogno energetico, necessario
per il riscaldamento, sia inferiore a una determinata quantità.
Che ruolo ha il serramento in una casa in Classe A?
Sicuramente un ruolo di primaria importanza visto che, in una
costruzione normale, il serramento è responsabile del 20-25% delle
perdite di calore attraverso l’involucro; Un quarto dell’energia
necessaria per riscaldare un’abitazione, è disperso attraverso i
serramenti.
Una precisazione è d’obbligo. Il
fabbisogno energetico è sempre funzione dell’involucro. L’involucro è
opaco, pareti, tetto, solaio verso suolo o ambienti non riscaldati e
copertura.
E’ però anche trasparente, e i
serramenti sono parte dell’involucro trasparente. Paradossalmente
quindi, se aumento lo spessore del coibente, diminuendo le dispersioni
attraverso l’involucro opaco, potrei magari usare dei serramenti poco
performanti, con valori di trasmittanza termica molto alti. Ovviamente
un discorso simile è follia, ma sicuramente può tornare utile per
spiegare un altro concetto.
Non sempre basso consumo energetico è comfort vanno di pari passo.
Potrei quindi avere una casa il cui
fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale, come riporta il
D.M. 26/6/2009 sia molto basso, nonostante lo scarso isolamento dei
serramenti ma al tempo stesso, l’eccessiva differenza di temperature
superficiali causi fenomeni di condensa superficiale.
Ma quindi, quale finestra per una casa in Classe A?
Io credo che un qualsiasi serramento la cui trasmittanza termica Uw sia inferiore a 1,3 W/m2K, con un Ug non inferiore a 1,1 W/m2K e con distanziatore “a bordo caldo”
sia idoneo per essere posato in costruzioni a basso consumo energetico,
anche in Classe A. Ovviamente ci saranno dei materiali che meglio si
presteranno rispetto ad altri, ma non vi è preferenza alcuna su quale
materiale usare.
domenica 30 giugno 2013
ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA, CHIARIMENTI DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Per certificare le prestazioni energetiche degli edifici si utilizza già da
adesso l'APE - attestato di prestazione energetica, che, in attesa della
definizione dei nuovi criteri di calcolo, deve seguire la normativa attualmente
vigente, e quindi il DPR 59/2009 e le specifiche norme tecniche (UNI e
CTI) già note.
A chiarirlo è stato il ministero dello Sviluppo economico che ha emanato
una circolare di chiarimento. L'atto ministeriale era necessario per sciogliere
i dubbi emersi con l'emanazione e l'entrata in vigore del decreto legge 4 giugno 2013, n.63,
con il quale l'attestato di certificazione
energetica (ACE) è stato sostituito dall'attestato di prestazione energetica
(APE), al fine di recepire i criteri indicati nella direttiva 2010/31/UE.
La metodologia
di calcolo dell'APE sarà definita da appositi decreti, la cui emanazione è
affidata al ministero dello Sviluppo economico. Fino ad allora l'attestato
cambia solo nome (da ACE ad APE) ma continueranno ad essere utilizzate le
procedure e le metodologie di calcolo fino ad ora utilizzate.
Siamo cioè nel periodo
transitorio definito dal decreto legge 63/2013. In questo lasso di tempo,
che intercorre quindi dall'entrata in vigore del decreto alla emanazione delle
nuove metodologie che andranno a recepire la direttiva 2010/31/Ue, si
continuerà a certificare le prestazioni energetiche come si faceva prima. I
riferimenti normativi continuano ad essere i DPR emanati in attuazione del
decreto legislativo 192/2005, in particolare il DPR 2 aprile 2009, n.59
e le specifiche norme tecniche (UNI e CTI) già note.
Difatti, il DPR
59/2009 sarà abrogato solo con l'entrata in vigore dei decreti di aggiornamento
della metodologia di calcolo. Ciò - chiarisce la circolare - con l'evidente
finalità di non creare vuoti normativi. Naturalmente, nelle Regioni in cui si è
provveduto ad emanare disposizioni normative in attuazione della direttiva
2002/91/CE, si continuerà ad applicare la normativa regionale in materia,
sempre fino all'emanazione dei nuovi decreti.
venerdì 28 giugno 2013
NUOVE REGOLE....
Nuove regole e nuove norme sono entrate in vigore pochi giorni fa per la certificazione energetica degli immobili,
che è necessaria sia per le unità immobiliare messe in vendita che per
quelle proposte in locazione. Il Governo, lo scorso 6 giugno, ha
recepito una direttiva delle comunità europea ed emanato un Decreto
legge che rende uguali a livello nazionale le disposizioni e fissa nuovi
requisiti, vengono inoltre stabilite nuove e sostanziose sanzioni per
chi deciderà di non rispettare queste nuove norme.
Nel momento in cui si stia realizzando una trattativa privata di vendita o di affitto
sarà responsabilità del venditore o del locatario mettere a
disposizione il certificato e al momento della stipula del contratto
dovrà venire inserita una clausola in cui si garantisce la presa visione del certificato;
qualora si tratti di un’immobile di nuova costruzione sarà necessario
che il costruttore produca il certificato insieme all’attestazione di
fine lavori.
Sul fronte degli operatori incaricati della certificazione,
per i quali fino ad ora la situazione è stata diversa da regione a
regione, si prospetta finalmente un nuovo decreto, che dovrà essere
definito dal Ministero dello Sviluppo Economico, e che stabilirà un unico modello valido in tutto il Paese e che sarà necessario anche per tutte le Regioni e le Province autonome.
In qualsiasi modalità di annuncio di affitto o vendita
dovrà essere riportato sia l’Indice di Prestazione e la classe
energetica della singola unità abitativa e dell’immobile nel suo
complesso pena una sanzione amministrativa che varia dai cinquecento ai
tre mila euro.
venerdì 21 giugno 2013
1000 CLASSI A+ IN LOMBARDIA
Nel mese di marzo si è concluso con il
raggiungimento di un importante traguardo nel settore dell’efficienza
energetica in edilizia, in un momento in cui il tema riveste carattere
di centralità nelle politiche europee e nazionali per la sostenibilità
energetica e la spinta alla green economy.
In Lombardia infatti è stata superata la
soglia del migliaio di edifici certificati secondo la classe energetica
più performante, la “A+”, la tipologia di classe che meglio identifica
il concetto di Edificio a Energia Quasi Zero introdotto dalla Direttiva
Europea 2010/31/UE, che diverrà cogente nella nostra regione a partire
dal 2016.
I dati derivano dal Catasto Energetico
Edifici Regionale (CEER), sviluppato e gestito da Finlombarda S.p.A. Il
Catasto è lo strumento informativo che contiene i dati di dettaglio
della prestazione energetica dei sistemi edificio/impianto sottoposti a
certificazione.
L’analisi delle informazioni registrate
negli Attestati di Certificazione Energetica (ACE) mostra come oltre la
metà degli immobili lombardi certificati ricada nella classe “G”, per
effetto dell’obsolescenza del parco edilizio. Molto positivo risulta
tuttavia il trend di crescita del numero di edifici ad alte prestazioni
energetiche, soprattutto nel contesto di congiuntura critica che vive il
mercato edilizio, a testimonianza del radicale cambiamento che la
certificazione energetica ha portato nella cultura della progettazione e
della costruzione degli edifici in così pochi anni. In Lombardia si
contano oggi oltre 6.200 classi A e circa 44.000 classi B.
Circa il 90% di questi 1.000 casi di
eccellenza energetica ha carattere abitativo, mentre il 10% è
rappresentato da edifici con destinazione d’uso non residenziale, con
prevalenza di immobili destinati ad uffici, attività commerciali e
industriali. Lo stesso campione si distribuisce nelle province lombarde
evidenziando una maggiore concentrazione quelle nelle aree più popolose,
ossia la provincia di Milano con il 25% dei casi, quella di Brescia con
il 21% e quella di Bergamo con il 14%.
Le peculiarità di una selezione di 29 esempi virtuosi sono state ampiamente analizzate nel volume “LombardiA+: l’edilizia a consumo quasi zero in Lombardia”,
il primo repertorio di edifici in classe A+ e A, realizzato da
Finlombarda S.p.A., nelle sue funzioni di Organismo regionale di
accreditamento per la certificazione energetica, con il contributo
scientifico del Dipartimento BEST del Politecnico di Milano.
Il repertorio raccoglie una pluralità di
tipologie edilizie e destinazioni d’uso, che spaziano dalla scuola alla
residenza, dal centro direzionale all’edificio industriale, ed è in
costante ampliamento grazie all’attiva collaborazione dei numerosissimi
certificatori lombardi, dei professionisti e dei proprietari che
contribuiscono a fare della promozione dell’efficienza energetica una
leva di valorizzazione del patrimonio edilizio.
(fonte www.cened.it)
lunedì 17 giugno 2013
CERTIFICAZIONE ENERGETICA: DA OGGI DIVENTA A.P.E., COSA CAMBIA
Certificazione Energetica, l’ACE cambia nome e diventa APE. Ecco le novità:
Tutti gli immobili dovranno quindi essere in possesso dell’APE: esso
dovrà essere rilasciato da esperti qualificati e indipendenti, sarà
obbligatorio per le nuove costruzioni, mentre per quelle esistenti verrà richiesto
solo nel caso di vendita o nuovo affitto. Il documento avrà una durata di 10
anni dalla data dell’emissione e dovrà essere aggiornato a ogni intervento
di ristrutturazione che modifichi la classe energetica dell'immobile. Il
decreto prevede inoltre che il certificato di prestazione energetica dovrà
contenere anche dei suggerimenti per il miglioramento delle condizioni
energetiche dell'immobile, al fine di ricorrere anche agli incentivi
offerti dalla legge, quali il 50% e il nuovo 65%.
Le uniche eccezioni – non sottoposte all’obbligo di APE - riguardano edifici e monumenti protetti, luoghi esclusivi di culto e attività religiose, costruzioni temporanee per destinazione d'uso uguale o inferiore a due anni, edifici o parti di edifici isolati con meno di 50 m2 e edifici usati meno di 4 mesi all'anno.
E’ bene precisare però che non tutti dovranno rifare l’analisi energetica del proprio edificio. L’obbligo di dotare la struttura dell’Attestato di prestazione energetica viene meno dove sia già disponibile l’ACE in corso di validità e rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE.
Chi invece non si adegua alle nuove regole dovrà pagare multe salate: da 700 a 4.200 euro per il professionista abilitato che rilascia un attestato non conforme; da 1.000 a 6mila euro per il direttore dei lavori che non presenta al Comune l'asseverazione di conformità delle opere con la certificazione energetica; da 300 a 1.800 euro per il proprietario dell'immobile che non fornisce l'attestato energetico all'inquilino in affitto, da 3.000 a 18.000 euro in caso di vendita; da 500 a 3.000 euro per il “responsabile dell’annuncio” di vendita o locazione che non riporti i parametri energetici dell’immobile.
Le uniche eccezioni – non sottoposte all’obbligo di APE - riguardano edifici e monumenti protetti, luoghi esclusivi di culto e attività religiose, costruzioni temporanee per destinazione d'uso uguale o inferiore a due anni, edifici o parti di edifici isolati con meno di 50 m2 e edifici usati meno di 4 mesi all'anno.
E’ bene precisare però che non tutti dovranno rifare l’analisi energetica del proprio edificio. L’obbligo di dotare la struttura dell’Attestato di prestazione energetica viene meno dove sia già disponibile l’ACE in corso di validità e rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE.
Chi invece non si adegua alle nuove regole dovrà pagare multe salate: da 700 a 4.200 euro per il professionista abilitato che rilascia un attestato non conforme; da 1.000 a 6mila euro per il direttore dei lavori che non presenta al Comune l'asseverazione di conformità delle opere con la certificazione energetica; da 300 a 1.800 euro per il proprietario dell'immobile che non fornisce l'attestato energetico all'inquilino in affitto, da 3.000 a 18.000 euro in caso di vendita; da 500 a 3.000 euro per il “responsabile dell’annuncio” di vendita o locazione che non riporti i parametri energetici dell’immobile.
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