OFFERTA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

giovedì 22 agosto 2013

PREZZI CERTIFICAZIONE ENERGETICA - OSSERVATORIO NAZIONALE SUI COSTI DELL' ACE - APE


QUALE E' IL PREZZO GIUSTO PER UNA CERTIFICAZIONE ENERGETICA?
Rispondere a questa domanda non è facile! tuttavia occorre diffidare di attestati di certificazione energetica offerti a prezzi troppo bassi (sotto i 200 €), perchè fare una certificazione energetica è innanzi tutto questione di competenza.

L'intera pratica della certificazione richiede impegno e professionalità. Essa parte dalla rilevazione sulla singola unità immobiliare o dell'intero edificio, se necessario, attraverso un sopralluogo in cui vengono rilevate tutte le dimensioni dell'immobile, compresi i suoi oggetti, gli ombreggiamenti, fino ad una più accurata e dettagliata raccolta di altri dati, tra cui la rilevazione dell'impianto di riscaldamento, la caldaia, il tipo di combustione, l'anno di installazione e il rendimento, un'approfondita rilevazione delle vetrate, in che percentuale queste incidono sul prospetto e su quali punti cardinali dell'unità immobiliare insistono, una classifica dei serramenti della tipologia di finiture esterne e interne atte a individuare che trasmittanza termica ci sia, compreso il calcolo di eventuali ponti termici. Tutto questo ai fini del calcolo del software che elabora questi dati, e nel rispetto delle regole delle normative vigenti. Considerato che i dati di partenza sono la pianta catastale e la visura planimetrica e che spesso occorre recarsi al catasto per averli, una volta effettuato il sopralluogo, occorrono almeno due ore per l'elaborazione dei dati e per redigere una relazione tecnica conclusiva. Detto questo, ci si chiede come si possa arrivare a pagare 80 € per una ACE, considerato che ad incidere sono anche i mq in cui insiste l'unità immobiliare, per cui maggiore è l'area maggiore è l'impiego di tempo. Occorre ricordare inoltre che l'attestato di certificazione energetica emesso, ha validità di 10 anni e che solo un professionista qualificato può dare un parere tecnico sul miglioramento della classe energetica. L'invito ai nostri utenti e coloro i quali sono in procinto di chiedere la redazione dell'ACE è dunque quello di diffidare di prezzi eccessivamente bassi e di puntare invece sulla professionalità e competenza del professionista certificatore energetico.


giovedì 8 agosto 2013

A.P.E. DEVE ESSERE RILASCIATO PRIMA DELL'ABITABILITA'/AGIBILITA'

Nel caso di interventi di ristrutturazione pesante e per edifici di nuova costruzione, l’Attestato di Prestazione Energetica, il c.d. APE, dovrà essere rilasciato prima del certificato di agibilità e non, come accade ora, al termine dei lavori.
Efficienza Energetica: rilascio dell’APE prima dell’AgibilitàÈ questa una delle (tante) modifiche cui è stato sottoposto il DL 63/2013 sulle prestazioni energetiche in edilizia, licenziato dal Senato e in attesa della discussione alla Camera dei Deputati nel suo iter di conversione in legge.
Sempre in tema di Attestato di Prestazione Energetica, viene esteso l’obbligo da parte del proprietario di fornire l’APE anche in caso di trasferimento di immobili a titolo gratuito.
L’APE assume dunque un livello di importanza ulteriore. La modifica al testo del decreto legge segue di pochi giorni i chiarimenti in tema di Attestato di Prestazione Energetica forniti dal Ministero dello sviluppo economico, nei quali si ribadisce che i criteri con i quali effettuare rilasciare l’APE subiranno un aggiornamento rispetto a quelli contenuti nel d.P.R. 59/2009 che, pertanto, non cessa di validità almeno fino all’emanazione di un nuovo dispositivo legislativo che fissi i nuovi criteri da seguire (leggi anche Attestato di Prestazione Energetica, si continua con le vecchie regole … per ora).
Le altre novità
Nel corso della discussione in prima lettura del DDL di conversione in legge del decreto sono stati numerosi gli interventi sul testo licenziato dal Governo e di cui, in parte abbiamo dato notizia nei giorni scorsi.
Da segnalare l’anticipo di 6 mesi (30 giugno 2014 anziché 31 dicembre 2014) il termine entro cui il MISE ha l’obbligo di definire il Piano d’Azione per la promozione degli Edifici a Energia Quasi Zero (leggi anche Edifici a Energia Quasi Zero, ecco il piano d’azione del DL 63/2013)
Viene anticipato al 30 aprile 2014 anche il termine entro cui lo Sviluppo Economico deve realizzare un elenco delle misure finanziarie atte a favorire l’efficienza energetica negli edifici e la transizione verso gli Edifici a Energia Quasi Zero.


 

martedì 6 agosto 2013

EFFICENZA ENERGETICA DAL 5 GIUGNO 2014 ENTRA IN VIGORE LA NORMATIVA

Con la pubblicazione della Direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla Gazzetta Ufficiale europea L315 del 14 novembre, a partire dal 5 giugno 2014 dovrà essere recepito dagli Stati membri, il cosiddetto “pacchetto clima-energia 20/20/20”.
La Direttiva europea consta di 30 articoli e di 15 allegati e ha come obiettivo fondamentale quello di stabilire un quadro comune di misure per la promozione dell'efficienza energetica del 20% entro il 2020 in tutta l'Unione Europea.
Con tale direttiva viene richiesto agli Stati membri di imporsi un regime nazionale di efficienza energetica basato sul consumo di energia primaria o finale, sul risparmio di energia primaria o finale o sull'intensità energetica. Questo regime garantirà, nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, ai distributori o alle società di vendita di energia al dettaglio risparmi pari almeno all'1,5% l'anno calcolato sulla media annua dei volumi complessivi di vendita realizzati nel triennio precedente al 2013.
Tra le novità, il provvedimento europeo prevede anche il raggiungimento di determinati obiettivi nel campo dell'edilizia, partendo proprio dall'edilizia pubblica per la quale viene inserito l'obbligo, per i Governi centrali, di acquistare esclusivamente prodotti, servizi ed edifici ad alta efficienza energetica. A patto però che tutto ciò sia coerente con il rapporto costi-efficacia, la fattibilità economica, una più ampia sostenibilità, l'idoneità tecnica ed un livello sufficiente di concorrenza. Mentre per le altre proprietà delle Amministrazioni centrali occorre, ogni anno, una ristrutturazione per rispettare almeno i requisiti di prestazione energetica fissati dalla direttiva 2010/31/Ue (in corso di recepimento in Italia).
Per quanto riguarda, invece, le aziende di grandi dimensioni esse saranno soggette a un audit energetico svolto in maniera indipendente ed efficiente in termini di costi da esperti qualificati e/o accreditati o eseguito eseguito e sorvegliato da autorità indipendenti conformemente alla legislazione nazionale entro il 5 dicembre 2015 e almeno ogni quattro anni dalla data del precedente audit energetico.
Agli Stati membri è richiesta l'adozione di misure preventive e di specifici programmi per:
  • incoraggiare le piccole e medie imprese a "sottoporsi a audit energetici e favorire la successiva attuazione delle raccomandazioni risultanti da tali audit;
  • sensibilizzare le famiglie ai benefici di tali audit attraverso servizi di consulenza adeguati.
Infine, dal 5 giugno 2014 saranno abrogate le direttive 2004/8/Ce (cogenerazione) e 2006/32/Ce (efficienza usi finali dell'energia).


venerdì 26 luglio 2013

REQUISITI IMMOBILE PER DETRAZIONE FISCALE 65% (QUALCHE RIPASSO)

Abbiamo più volte affrontato il tema della detrazione fiscale sul risparmio energetico (65%), accennando anche alla necessità che gli edifici oggetto di intervento siano dotati di alcune caratteristiche indispensabili. Vorrei ora approfondire proprio il tema dei requisiti di partenza dell’immobile, supportando l’analisi con esempi che possano chiarire le situazioni più diffuse.

Requisiti immobile 65%: categoria catastale
La detrazione sul risparmio energetico è ammessa per interventi eseguiti su edifici di qualsiasi categoria catastale. Oltre alle abitazioni, rientrano dunque anche gli uffici, i negozi, i laboratori, i magazzini, ecc. C’è quindi una differenza importante con la detrazione sulle ristrutturazioni edilizie, che invece è ammessa solo per immobili con destinazione residenziale e loro pertinenze.

Requisiti immobile 65%: edifici esistenti
Un’altra caratteristica fondamentale per accedere alla detrazione sul risparmio energetico è che l’edificio sia esistente. Sono quindi esclusi gli edifici di nuova costruzione, oppure il completamento di edifici costruiti e lasciati al rustico per poi essere completati a distanza di qualche anno.
Prova dell’esistenza dell’edificio è data dall’iscrizione al catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento. Inoltre è necessario avere a disposizione le ricevute Ici e Imu, sempre se dovute da colui che intende beneficiare della detrazione.

Requisiti immobile 65%: presenza dell’impianto di riscaldamento
Importante è anche la presenza prima dei lavori di un impianto di riscaldamento. Per immobili dove si trovano caldaia e caloriferi è facile stabilire l’esistenza dell’impianto. Più difficile è invece il caso in cui è presente solo una stufa o un caminetto. Pensiamo ad esempio ad alcune abitazioni di vecchia data, magari lasciate abbandonate per anni e che ora si intendono ristrutturare. La stufa si configura o no come impianto di riscaldamento?

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito il dubbio con la risoluzione n.15/E del 12 agosto 2009. Tale risoluzione fa esplicito riferimento al D. Lgs. n.311 del 2006, dove al punto 14 dell’Allegato A viene fornita la definizione di impianto termico: impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 Kw.
Quindi se abbiamo a che fare con un edificio in cui sono presenti stufe e caminetti fissi, bisogna determinare la potenza totale installata per capire se tali apparecchi costituiscano complessivamente un impianto termico vero a proprio. Se la potenza totale raggiunge almeno i 15 Kw, l’edificio è dotato dei requisiti per accedere alla detrazione fiscale sul risparmio energetico.
La medesima circolare affronta anche un altro dubbio relativo alle unità collabenti, ossia dichiarate non in grado di produrre reddito. L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, anche se l’edificio non è più produttivo di reddito, esso non è escluso dalla detrazione. Potranno così accedere al beneficio tutti quegli edifici abbandonati che si intendono ristrutturare, a patto che siano rispettati i requisiti prima citati: iscrizione al catasto, pagamento regolare di Ici e Imu se dovute, potenza termica totale installata pari almeno a 15 Kw.

Casi in cui non è obbligatoria la presenza dell’impianto di riscaldamento
Solo per le spese sostenute per l'installazione di pannelli solari non è richiesta la presenza prima dei lavori dell’impianto di riscaldamento ai fini della detrazione fiscale sul risparmio energetico. Si tratta di un caso abbastanza diffuso per gli edifici destinati ad attività produttive o quando si eseguono lavori di recupero di un sottotetto esistente trasformandolo in abitazione.
In quest’ultima situazione molto spesso il sottotetto da recuperare è stato utilizzato come soffitta fino al momento dei lavori e quindi generalmente non è dotato di impianto di riscaldamento. Ne consegue che se si eseguono opere di isolamento del tetto o delle pareti non si potrà beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico. Tuttavia la spesa per l’installazione dei pannelli solari potrà accedere a tale detrazione.
Ricordo comunque che le opere di recupero dei sottotetti finalizzart a renderli abitabili, se non sempre possono beneficiare della detrazione sul risparmio energetico a causa della mancanza di un impianto di riscaldamento pre-esistente, possono però beneficiare della detrazione fiscale prevista per le ristrutturazioni edilizie. I lavori di isolamento del tetto e delle pareti prima citati potranno quindi beneficiare di quest’ultima detrazione sulle ristrutturazioni, così come anche tutte le altre opere per rendere abitabile il sottotetto: opere murarie, impianto di riscaldamento, impianto elettrico, installazione di infissi, pavimenti, tinteggiature, ecc.


giovedì 25 luglio 2013

CERTIFICAZIONE E RISPARMIO ENERGETICO NEL CONTESTO DELLA CRISI ATTUALE

E’ indubbio che il periodo economico che stiamo vivendo e’  il piu’ difficile che la nostra societa’ ricordi dal dopo guerra ad oggi.
Non e’ necessario effettuare particolari studi o indagini per rendersene conto, puo’ essere sufficiente confrontarsi su questo argomento con qualunque persona eserciti una qualsiasi attivita’ economica, commerciale o di servizi.
Il mondo dell’edilizia e’, se possibile, ancora piu’ colpito da questo stato di cose ed e’ evidente che in una economia come la nostra, nella quale l’indotto legato al mattone sta a significare altre centinaia di migliaia di posti di lavoro in pericolo, si rende necessaria una riflessione generale su cosa sia possibile fare per poter invertire questa infausta tendenza.
Il tema del risparmio energetico, oltre ad un valore ecologico-ambientalista intrinseco, ritengo possa essere una importante leva per riaccendere un’economia  spenta e col fiato corto.
Forse potrebbe non essere sufficiente, senz’altro andrebbe integrata da altre iniziative auspicabili come un calo dell’imposizione fiscale a carico delle imprese edili e della proprieta’ privata  in genere (leggi IMU e prossima nuova tassa sul rusco), probabilmente non sarebbe sbagliato semplificare la burocrazia ecc. ecc, ma  soffermiamoci un attimo solo sull’aspetto del risparmio energetico.
Noi certificatori conosciamo bene il vantaggio in termini economici e di comfort che un’immobile ad alte prestazioni energetiche puo’ darci, sappiamo perfettamente, ad esempio,  riconoscere un ambiente sano da un punto di vista igrometrico rispetto ad un altro poco salubre e sappiamo anche che per raggiungere questi risultati e’ necessario rimanere sempre informati sulle nuove tecnologie, sui nuovi materiali utilizzati e sulle metodologie di lavoro necessarie per eliminare ogni piu’ piccolo spreco e per ottimizzare ogni parametro che puo’ rendere un ambiente massimamente confortevole.
Ecco, e’ questo  quello che dobbiamo sforzarci di travasare le nostre conoscenze al cliente che sta per realizzare un acquisto o una ristrutturazione, allargargli le vedute mettendo sul tavolo nuove possibilita’ e soluzioni alle quali non aveva nemmeno pensato e dalle quali poter avere indietro tutti i successivi vantaggi in termini di risparmio, comfort e qualita’ della vita.
Tutto questo non solo perche’ in Europa siamo tra gli ultimi in termini di cultura ecologista e del risparmio energetico, ma proprio perche’ solo con un bacino di utenza sensibile e preparato possiamo interloquire di questi argomenti che interessano l'80% del patrimonio immobiliare italiano.
Se ci fermiamo anche solo un attimo a riflettere su questo dato, possiamo capire al volo che le possibilita’ di aprire questo mercato sono ampiamente presenti e che oramai e’ inutile continuare a saccheggiare il territorio con nuove costruzioni che rimarranno in gran parte invendute. Al contrario, e’ sul recupero e la valorizzazione del patrimonio esistente che ci si dovrebbe concentrare.
Da qui la necessita’ di informare, di fare cultura sul risparmio energetico in edilizia. E' necessario far comprendere a tutti le grandi potenzialita’ delle tecnologie attuali per migliorare l'efficienza energetica di un edificio, dalla semplice valvola termostatica alla geotermia o alla domotica piu’ spinta.
La certificazione energetica e’ lo strumento attraverso il quale e’ possibile raggiungere con questi argomenti un pubblico molto ampio, ma e’ necessario farlo in maniera seria e professionale, perche’ il pericolo e’ che tutto questo venga vissuto dall’altra parte solo come un altro balzello, un obbligo del quale si farebbe felicemente a meno e non come una riflessione, un “check up” in grado di dare una fotografia precisa e dettagliata sulla situazione energetica di un immobile e sulle possibili soluzioni per migliorarlo.
La nostra responsabilita’ e’ questa, e sta a noi sforzarci per farlo comprendere anche agli altri.


CERTIFICAZIONE ENERGETICA E NUOVA A.P.E., LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA




UNA VOLTA PER TUTTE...CHIARIAMO CHE...
venerdì 12 luglio 2013, è entrato in vigore su tutto il territorio nazionale le nuove norme per la qualificazione dei certificatori energetici degli edifici, secondo quanto stabilito dal d.P.R. 75/2013 (leggi anche Qualificazione Certificatore Energetico, da domani in vigore le nuove regole).
Ma le nuove norme sulla certificazione energetica, introdotte dal decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013, non riguardano tutte le Regioni italiane … almeno per ora.

L’Attestato di Prestazione Energetica, il c.d. APE, introdotto dall’art. 6 del DL 63/2013, non vale nelle Regioni che hanno già legiferato in materia di certificazione energetica degli edifici.
Con questo post iniziamo un ciclo di brevi approfondimenti dedicati proprio alla situazione vigente in quelle Regioni italiane che hanno una propria disciplina in materia, fornendo un breve inquadramento generale, indicando quali norme e sistemi di calcolo vengono utilizzati nelle singole realtà regionali e, ove possibile, mettendo a disposizione dei nostri lettori la legislazione di riferimento (leggi regionali e delibere).
la situazione della certificazione energetica in Lombardia è la seguente.

Anzitutto, in Regione Lombardia il documento che attesta le prestazioni energetiche degli edifici continuerà a chiamarsi ACE (Attestato di Certificazione Energetica), anche se su questo tema, e su altri più sostanziali, sono già partiti dei tavoli di confronto per trovare una disciplina che possa uniformare la situazione a livello nazionale, evitando “macchie di leopardo” con norme, procedure e definizioni diverse sul territorio nazionale.
L’ACE in Lombardia viene obbligatoriamente richiesta, ad esempio, in tutti i casi di:
- demolizione e ricostruzione di oltre il 25% della superficie;
- nuova costruzione;
- ampliamento volumetrici di oltre il 20%;
- recupero a fini abitativi dei sottotetti;
- trasferimento a titolo oneroso di edifici e unità;
- locazione (inclusa locazione finanziaria e di affitto di azienda);
- edifici di proprietà pubblica con una superficie superiore ai 1.000 m2;
- contratti Servizio Energia e Servizio Energia Plus relativi ad edifici pubblici o privati;
- interventi ricadenti nel c.d. Piano Casa Lombardia.
Il sistema di calcolo che i certificatori energetici lombardi sono tenuti a utilizzare il Cened+
Le sanzioni per mancanza della certificazione energetica
In un post precedente abbiamo già indicato l’entità a livello nazionale delle sanzioni per il certificatore energetico, il privato o il costruttore che producono degli APE non conformi (leggi anche Attestato di prestazione energetica (APE), ecco chi rischia le sanzioni).
Anche in Lombardia, però, le multe non sono proprio “leggere”. Il locatore che affitta un immobile senza ACE rischia una multa, nel migliore dei casi, di 2.500 euro, ma può arrivare fino a 10.000 euro.
Chi si aggiudica un contratto di servizio energia senza Attestato di Certificazione Energetica è punibile con una sanzione variabile dai 500 euro ai 2.000 euro.
Il committente che cede a titolo oneroso un immobile senza avere prodotto l’Attestato di Certificazione Energetica rischia grosso. La multa, in questi casi, oscilla tra i 5.000 e i 20.000 euro.
La legislazione regionale minima di riferimento sulla certificazione energetica
In Lombardia, allo stato attuale, queste sono le disposizioni normative valide e da rispettare per i certificatori energetici:
1. Legge regionale Lombardia 11 dicembre 2006, n. 24 relativa a Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente.
2. Deliberazione giunta regionale Lombardia 26 giugno 2007, n. 8/5018 relativa a Determinazioni inerenti la certificazione energetica degli edifici, in attuazione del d.lgs. 192/2005 e degli art. 9 e 25 della l.r. 24/2006.
3. Deliberazione giunta regionale Lombardia 22 dicembre 2008, n. 8/8745 relativa a Determinazioni in merito alle disposizioni per l’efficienza energetica in edilizia e per la certificazione energetica degli edifici.
4. Deliberazione giunta regionale Lombardia 31 maggio 2011, n. 9/1811 relativa alla Approvazione nuovo modello di attestato di certificazione energetica degli edifici.
5. Deliberazione giunta regionale Lombardia 21 novembre 2012, n. 9/4416 relativa a Certificazione energetica degli edifici: modifiche ed integrazioni alle disposizioni allegate alla dgr 8745 del 22.12.2008 e alla dgr 2555 del 24.11.2011.


domenica 21 luglio 2013

FOTOVOLTAICO COME REALIZZARE UN IMPIANTO A CASA TUA

Se stai riflettendo sulla possibilità o meno di dotarti di un impianto fotovoltaico domestico, ecco una guida pratica che ti toglierà ogni dubbio sul dove, come, quando e perché....
Perché  realizzare un impianto fotovoltaico
L’energia fotovoltaica rappresenta oggi una valida alternativa alle fonti energetiche tradizionali. Realizzare un impianto fotovoltaico sul tetto della propria casa porta vantaggi concreti e visibili già nel breve periodo. Quali? Primo fra tutti un risparmio economico, per il proprietario dell’impianto e per tutta la società. Per il proprietario di un impianto fotovoltaico oltre ad un vantaggio economico che porta a ripagarsi l’impianto in pochi anni c’è la certezza di approvvigionarsi di energia pulita ad un prezzo costante nel tempo. I dati del bilancio elettrico nazionale, poi, testimoniano che i benefici del fotovoltaico hanno già portato a una consistente ottimizzazione dei costi di approvvigionamento energetico a livello nazionale. Inoltre, poiché l’energia fotovoltaica ha il suo picco di produzione nelle ore centrali della giornata, ovvero nelle ore in cui solitamente c’è maggior consumo energetico, ha un forte impatto anche sotto l’aspetto ambientale perché permette di non utilizzare altre fonti di approvvigionamento non rinnovabili.
Il fotovoltaico è ecologico. Le energie rinnovabili possono infatti più che dimezzare le emissioni inquinanti e permettere al nostro Paese di rispettare gli impegni internazionali riportati nel protocollo di Kyoto.
 Infine, il fotovoltaico può garantire un ambiente in cui anche le future generazioni potranno crescere e vivere in modo sostenibile, grazie a un sistema di approvvigionamento energetico pulito e sicuro. Tra le fonti rinnovabili, il fotovoltaico è quella che presenta il più alto potenziale di sviluppo futuro: la tecnologia è affidabile, facile da installare e ormai conosciuta. I costi di realizzazione di un impianto sono diminuiti sensibilmente negli ultimi anni grazie al raggiungimento di economie di scala e soprattutto diminuiranno nel prossimo futuro. Inoltre, con l’aumento dell’autoconsumo (energia prodotta e consumata contemporaneamente) aumenta l’efficienza del sistema diminuendo la quota di energia immessa in rete e quindi trasportata con evidenti perdite.

Cosa fare per realizzare l’impianto fotovoltaico
Grazie alle nuove tecnologie , oggi è diventato davvero semplicissimo realizzare un impianto fotovoltaico sul tetto della propria casa. Anche se il progetto deve essere seguito e guidato da un professionista qualificato, è importante conoscere il funzionamento e le principali fasi di realizzazione dell’impianto, nonché avere una panoramica sulle componenti.
I componenti dell’impianto fotovoltaico sono:
-Moduli: composti da celle prevalentemente in silicio, trasformano la luce solare in energia. Poiché le singole celle sono in grado di generare una potenza minima, esse vengono collegate tra loro formando i cosiddetti moduli fotovoltaici;
-Inverter: cuore dell’impianto, non solo trasforma la corrente prodotta dai moduli da continua in alternata, ma svolge anche funzioni fondamentali per la connessione alla rete elettrica dell’impianto. Inoltre, più l’efficienza dell’inverter è elevata, maggiore è la garanzia del rendimento energetico e della producibilità dell’impianto.
-Contatore GSE: sebbene non sia integrato nell’impianto, è necessario sapere quanta energia è stata prodotta e immessa in rete per beneficiare del’eventuale incentivo statale in vigore. Per ogni kWh, è possibile calcolare il ricavo monetario che ne deriva.
-Sistema di monitoraggio e sistema dei gestione dei consumi: per garantire un funzionamento regolare dell’impianto e intervenire tempestivamente su possibili anomalie, è consigliabile dotarsi di un sistema di monitoraggio che tenga  costantemente informato il proprietario sullo status dell’impianto e di un sistema che gestisca automaticamente i carichi interni all’edificio (ad esempio elettrodomestici come la lavatrice) incrementando la quota di energia autoconsumata e quindi diminuendo il tempo di rientro dell’investimento.
La realizzazione di un impianto fotovoltaico prevede varie fasi in cui spesso è necessario interfacciarsi con tecnici specializzati che possono supportare l’installatore nel corretto dimensionamento dell’impianto, nell’allacciamento del sistema alla rete e nel collaudo definitivo.
Il dimensionamento è un’operazione importantissima e molto delicata, poiché dipende da una serie di fattori di tipo geografico/climatico, tecnico, economico e architettonico. Si dovranno tenere in considerazione i consumi medi della famiglia per capire come poterli soddisfare al meglio. Si può stimare che il consumo medio di un nucleo familiare di 4 persone è di circa 3500-4000 kWh l’anno. Un impianto da 3 kW (25-30 mq su tetto a falda) installato nel Nord Italia produrrà circa 3.300 kWh/annui, mentre nel Sud Italia circa 4.500 kWh/annui.
Inoltre, bisogna tenere conto dell’orientamento dei pannelli fotovoltaici. L’ideale è senza dubbio verso Sud: infatti, le superfici così esposte godono di più e in maggior quantità dell’irraggiamento solare. Anche la loro inclinazione è un aspetto da tenere in considerazione: l’inclinazione ideale rispetto alla superficie orizzontale è quella che consente di massimizzare la produzione elettrica su base annua. L’angolo di inclinazione dei moduli dipende dalla latitudine della località scelta per l’installazione un valore medio normalmente consigliato è di 30°.
Nel dimensionamento dell’impianto influisce in maniera determinante anche il sistema di incentivi introdotto dal Conto energia: a seconda che si scelga di puntare sulla vendita dell’energia o, come oggi molto più conveniente, sull’autoconsumo, è necessario settare un certo tipo di dimensionamento. Ricordiamo che, con il Quinto Conto energia, che terminerà il prossimo 6 luglio 2013, è mutato profondamente l’assetto dell’incentivo, che è oggi calcolato sull’energia immessa (tariffa incentivante) e sull’energia autoconsumata (premio autoconsumo).
In prospettiva gli impianti residenziali, anche dopo la fine del Quinto Conto energia, grazie alla possibilità della detrazione fiscale al 50% associata al sistema dello Scambio sul Posto, continueranno ad essere un investimento interessante per i privati.

Quanto costa un impianto fotovoltaico?
E’ ancora conveniente realizzare un impianto fotovoltaico? Assolutamente sì. Il fotovoltaico porta una notevole riduzione sulla bolletta elettrica e permette di rientrare nell’investimento in tempi ridotti. Ciò che però è importante valutare per far sì che l’investimento sia economicamente conveniente è la qualità, l’affidabilità e la sicurezza delle componenti dell’impianto. Materiali di scarsa qualità o prodotti con un’efficienza bassa non permettono di ottenere una produzione energetica sufficiente per il recupero in tempi rapidi dell’investimento. Per avere un’idea di costi, possiamo indicare che un impianto fotovoltaico da 3 kWp può avere mediamente un costo dai  6.500 ai 8.500 euro tutto incluso.

In quanto tempo si ammortizza ?
I tempi di rientro dell’investimento dell’impianto fotovoltaico dipendono da diversi fattori e non è facile generalizzare. Tuttavia, per semplificare, possiamo fare due esempi pratici, relativi a un impianto da 3 kW installato rispettivamente nel Nord e nel Sud Italia.
- Caso Nord Italia:
Sfruttando le tariffe incentivanti del Quinto Conto Energia e considerando un costo di acquisto dell’energia pari a 0,22 €/ kWh, i tempi di ammortamento dell’impianto si possono stimare intorno ai 9 anni.
Se invece, oltre alle tariffe incentivanti del Conto Energia, si aumenta la quota di energia auto consumata, sfruttando pertanto il premio autoconsumo, i tempi di ammortamento dell’impianto si accorciano fino a 7,5 anni.
- Caso Sud Italia:
Sfruttando le tariffe incentivanti del Quinto Conto Energia e considerando un costo di acquisto dell’energia pari a 0,22 €/ kWh, i tempi di ammortamento dell’impianto si possono stimare intorno ai 7,5 anni.
Se invece, oltre alle tariffe incentivanti del Conto Energia, si aumenta la quota di energia auto consumata, sfruttando pertanto il premio autoconsumo, i tempi di ammortamento dell’impianto si accorciano fino a 6,5 anni.

Esistono finanziamenti/incentivi ?
Il sistema incentivante attualmente esistente è il Quinto Conto Energia, che tuttavia terminerà il prossimo 6 Luglio 2013 poiché è stata raggiunta la cifra limite di 6,7 miliardi di euro di incentivi. Tuttavia, esistono altre forme di incentivazione. In particolare, la percentuale di detrazione fiscale per gli impianti fotovoltaici è pari al 50% per impianti installati dal 26 giugno 2012 fino al 31 dicembre 2013, con un limite di spesa pari a 96.000€.
Lo scambio sul posto, associabile alla detrazione fiscale, consente di realizzare una forma specifica di autoconsumo; l’incentivo statale consiste in una compensazione fra il valore economico dell’energia prodotta e immessa in rete e quello dell’energia prelevata e consumata dalla rete in un periodo diverso da quello della produzione. Il contributo è calcolato dal GSE tenendo conto delle caratteristiche dell’impianto e delle condizioni contrattuali dell’utente con il suo fornitore di energia elettrica.
Quali procedure tecnico/amministrative ?
E’ necessario richiedere all’ufficio comunale le autorizzazioni necessarie all’installazione dell’impianto fotovoltaico. Per semplificare le pratiche amministrative e burocratiche, è consigliabile rivolgersi ad aziende installatrici che forniscono soluzioni chiavi in mano, che comprendono anche questo tipo di procedure.

A chi mi devo rivolgere ?
E’ importante rivolgersi a un professionista qualificato e non improvvisarsi installatori. Un’azienda seria e accreditata può infatti garantire la scelta di componenti e materiali di qualità, che permetteranno poi all’impianto essere altamente redditizio.