OFFERTA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

venerdì 30 agosto 2013

LAMPADINE DAL 1° SETTEMBRE OBBLIGATORIA LA NUOVA ETICHETTA

La nuova classificazione va da A++ a E. Introdotto il dato sul consumo ponderato di energia in kWh/1000h su base annua.
A partire dal 1° settembre 2013, in base a quanto stabilito dall'Unione europea, scatta l’obbligo per produttori e importatori di apporre sulla confezione delle lampadine un nuovo tipo di etichetta energetica, come previsto dal regolamento europeo n. 874/2012, già pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Sulla nuova etichetta, che si potrà trovare nella versione a colori o monocromatica, sono indicati il nome e/o il marchio del produttore, l’identificatore del prodotto, la classificazione energetica della lampadina e il consumo ponderato di energia.
Nuova classificazione di efficienza
Proprio queste ultime due caratteristiche costituiscono le principali novità. Viene infatti introdotta una nuova classificazione di efficienza energetica, con una scala di riferimento che va da A++ (altamente efficiente) a E (poco efficiente). Rispetto alla precedente classificazione, da A a G, questa nuova serie di valori mette in evidenza il miglioramento in termini di efficienza energetica delle innovative tecnologie disponibili. La lettera indicata costituisce il ‘voto’ attribuito all’efficienza della lampada, ovvero al rapporto tra luce emessa (lumen) e energia consumata (Watt) dalla lampadina.
La nuova etichetta introduce, inoltre, il dato relativo al consumo ponderato di energia espresso in kWh/1000h su base annua. Grazie a questo nuovo elemento, il consumatore sarà informato sul peso dei consumi energetici in bolletta delle diverse tipologie di lampade. La nuova etichetta sarà estesa anche a lampade che ne erano state in passato escluse come, ad esempio, le alogene a bassa tensione, tutte le lampadine direzionali, comprese quelle a Led e sarà obbligatoria per le lampadine immesse sul mercato a partire dal primo settembre 2013. I prodotti già in vendita nei negozi, al contrario, riporteranno ancora la vecchia etichettatura, pertanto nella fase di transizione, sarà possibile trovare le due diverse classificazioni.
Da Assil un sito web dedicato
Alla luce delle importanti e complesse novità relative alla nuova classificazione energetica e alle informazioni riportate sull’imballo delle lampadine, ASSIL – Associazione nazionale produttori illuminazione, federata Confindustria Anie – mette a disposizione il sito web www.lampadinagiusta.it, che fornisce tutte le informazioni utili al consumatore per compiere una scelta consapevole al momento dell’acquisto di una nuova lampadina.
Innovazione tecnologica
“Per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei consumi energetici e di emissioni di gas serra nell’atmosfera, previsti dal pacchetto clima-energia adottato dalla Commissione Europea, l’industria dell’illuminazione in questi anni ha considerevolmente investito in innovazione tecnologica - spiega Aristide Stucchi, presidente di Assil –. Grazie ai miglioramenti in termini di efficienza energetica garantiti dalle nuove tecnologie delle sorgenti luminose, il nostro settore ha portato il proprio importante contributo alla lotta ai cambiamenti climatici”.
Negli ultimi anni, l’innovazione tecnologica, con uno sguardo più attento alla sostenibilità ambientale, ha reso possibili anche nel settore dell’illuminotecnica soluzioni altamente innovative, essenziali in un’ottica di contenimento dei consumi energetici. Elemento fondamentale di trasformazione del mercato è il fenomeno di sostituzione tecnologica che interessa il Led, che sta rapidamente ridisegnando l’offerta nel portafoglio prodotti.



mercoledì 28 agosto 2013

CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE, IN LOMBARDIA SANZIONI SOSPESE FINO AL 31/12/2016



In Lombardia fino al 31 dicembre 2016 è sospesa l'applicazione delle sanzioni per i responsabili degli impianti termici centralizzati che non hanno installato i dispositivi per la termoregolazione degli ambienti e la contabilizzazione autonoma del calore per ogni unità immobiliare.Il 2 agosto scorso è entrata in vigore in Lombardia la legge regionale n. 5 del 31 luglio 2013 (“Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2013 ed al bilancio pluriennale 2013/2015”), la quale al comma 3 dell'articolo 9 dispone che “Nelle more di una revisione complessiva delle misure finalizzate a estendere l'obbligo dei sistemi per la termoregolazione degli ambienti e la contabilizzazione autonoma del calore agli impianti di riscaldamento al servizio di più unità immobiliari, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente), la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 27, comma 1-ter, della l.r. 24/2006, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017”.

Sanzioni salate e costi di installazione onerosi
Ricordiamo che la sanzione amministrativa prevista dalla Lr 24/06 in caso di inadempienza va da 500 euro a 3.000 euro per ogni unità immobiliare dell’edificio servita dall’impianto. Dunque multe salate la cui sospensione fino al 31 dicembre 2016 è ovviamente accolta con favore dalle famiglie, oggi in difficoltà per la crisi economica.
L'obbligo dell'installazione resta
Ad essere sospese sono solo le sanzioni e non l'obbligo di contabilizzazione che è entrato in vigore dal 1° agosto 2013 per quasi tutti gli impianti termici. “La soluzione individuata non deroga affatto sulla necessità di installare le termovalvole, che peraltro comportano notevoli vantaggi in termini economici e ambientali grazie a un risparmio energetico medio del 20 per cento, con un conseguente rientro dell'investimento in circa 6 anni. I costi di un'applicazione immediata però sarebbero stati davvero pesanti in un momento come questo per le famiglie, che già devono sostenere l'Imu. Ora sarà possibile adeguarsi in tempi più distesi e senza il pericolo di multe”, ha spiegato l'assessore all'Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile della Regione Lombardia Claudia Maria Terzi, in una nota del giugno scorso.
“Tornare indietro – ha osservato Terzi - non sarebbe stato praticabile, né tantomeno opportuno. Differire l'applicazione della norma avrebbe infatti significato semplicemente spostare in là un problema che invece va affrontato in ottemperanza alle norme nazionali sulla riduzione dell'inquinamento. Inoltre, chi nel frattempo si è già adeguato si sarebbe trovato beffato”.



giovedì 22 agosto 2013

PREZZI CERTIFICAZIONE ENERGETICA - OSSERVATORIO NAZIONALE SUI COSTI DELL' ACE - APE


QUALE E' IL PREZZO GIUSTO PER UNA CERTIFICAZIONE ENERGETICA?
Rispondere a questa domanda non è facile! tuttavia occorre diffidare di attestati di certificazione energetica offerti a prezzi troppo bassi (sotto i 200 €), perchè fare una certificazione energetica è innanzi tutto questione di competenza.

L'intera pratica della certificazione richiede impegno e professionalità. Essa parte dalla rilevazione sulla singola unità immobiliare o dell'intero edificio, se necessario, attraverso un sopralluogo in cui vengono rilevate tutte le dimensioni dell'immobile, compresi i suoi oggetti, gli ombreggiamenti, fino ad una più accurata e dettagliata raccolta di altri dati, tra cui la rilevazione dell'impianto di riscaldamento, la caldaia, il tipo di combustione, l'anno di installazione e il rendimento, un'approfondita rilevazione delle vetrate, in che percentuale queste incidono sul prospetto e su quali punti cardinali dell'unità immobiliare insistono, una classifica dei serramenti della tipologia di finiture esterne e interne atte a individuare che trasmittanza termica ci sia, compreso il calcolo di eventuali ponti termici. Tutto questo ai fini del calcolo del software che elabora questi dati, e nel rispetto delle regole delle normative vigenti. Considerato che i dati di partenza sono la pianta catastale e la visura planimetrica e che spesso occorre recarsi al catasto per averli, una volta effettuato il sopralluogo, occorrono almeno due ore per l'elaborazione dei dati e per redigere una relazione tecnica conclusiva. Detto questo, ci si chiede come si possa arrivare a pagare 80 € per una ACE, considerato che ad incidere sono anche i mq in cui insiste l'unità immobiliare, per cui maggiore è l'area maggiore è l'impiego di tempo. Occorre ricordare inoltre che l'attestato di certificazione energetica emesso, ha validità di 10 anni e che solo un professionista qualificato può dare un parere tecnico sul miglioramento della classe energetica. L'invito ai nostri utenti e coloro i quali sono in procinto di chiedere la redazione dell'ACE è dunque quello di diffidare di prezzi eccessivamente bassi e di puntare invece sulla professionalità e competenza del professionista certificatore energetico.


giovedì 8 agosto 2013

A.P.E. DEVE ESSERE RILASCIATO PRIMA DELL'ABITABILITA'/AGIBILITA'

Nel caso di interventi di ristrutturazione pesante e per edifici di nuova costruzione, l’Attestato di Prestazione Energetica, il c.d. APE, dovrà essere rilasciato prima del certificato di agibilità e non, come accade ora, al termine dei lavori.
Efficienza Energetica: rilascio dell’APE prima dell’AgibilitàÈ questa una delle (tante) modifiche cui è stato sottoposto il DL 63/2013 sulle prestazioni energetiche in edilizia, licenziato dal Senato e in attesa della discussione alla Camera dei Deputati nel suo iter di conversione in legge.
Sempre in tema di Attestato di Prestazione Energetica, viene esteso l’obbligo da parte del proprietario di fornire l’APE anche in caso di trasferimento di immobili a titolo gratuito.
L’APE assume dunque un livello di importanza ulteriore. La modifica al testo del decreto legge segue di pochi giorni i chiarimenti in tema di Attestato di Prestazione Energetica forniti dal Ministero dello sviluppo economico, nei quali si ribadisce che i criteri con i quali effettuare rilasciare l’APE subiranno un aggiornamento rispetto a quelli contenuti nel d.P.R. 59/2009 che, pertanto, non cessa di validità almeno fino all’emanazione di un nuovo dispositivo legislativo che fissi i nuovi criteri da seguire (leggi anche Attestato di Prestazione Energetica, si continua con le vecchie regole … per ora).
Le altre novità
Nel corso della discussione in prima lettura del DDL di conversione in legge del decreto sono stati numerosi gli interventi sul testo licenziato dal Governo e di cui, in parte abbiamo dato notizia nei giorni scorsi.
Da segnalare l’anticipo di 6 mesi (30 giugno 2014 anziché 31 dicembre 2014) il termine entro cui il MISE ha l’obbligo di definire il Piano d’Azione per la promozione degli Edifici a Energia Quasi Zero (leggi anche Edifici a Energia Quasi Zero, ecco il piano d’azione del DL 63/2013)
Viene anticipato al 30 aprile 2014 anche il termine entro cui lo Sviluppo Economico deve realizzare un elenco delle misure finanziarie atte a favorire l’efficienza energetica negli edifici e la transizione verso gli Edifici a Energia Quasi Zero.


 

martedì 6 agosto 2013

EFFICENZA ENERGETICA DAL 5 GIUGNO 2014 ENTRA IN VIGORE LA NORMATIVA

Con la pubblicazione della Direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla Gazzetta Ufficiale europea L315 del 14 novembre, a partire dal 5 giugno 2014 dovrà essere recepito dagli Stati membri, il cosiddetto “pacchetto clima-energia 20/20/20”.
La Direttiva europea consta di 30 articoli e di 15 allegati e ha come obiettivo fondamentale quello di stabilire un quadro comune di misure per la promozione dell'efficienza energetica del 20% entro il 2020 in tutta l'Unione Europea.
Con tale direttiva viene richiesto agli Stati membri di imporsi un regime nazionale di efficienza energetica basato sul consumo di energia primaria o finale, sul risparmio di energia primaria o finale o sull'intensità energetica. Questo regime garantirà, nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, ai distributori o alle società di vendita di energia al dettaglio risparmi pari almeno all'1,5% l'anno calcolato sulla media annua dei volumi complessivi di vendita realizzati nel triennio precedente al 2013.
Tra le novità, il provvedimento europeo prevede anche il raggiungimento di determinati obiettivi nel campo dell'edilizia, partendo proprio dall'edilizia pubblica per la quale viene inserito l'obbligo, per i Governi centrali, di acquistare esclusivamente prodotti, servizi ed edifici ad alta efficienza energetica. A patto però che tutto ciò sia coerente con il rapporto costi-efficacia, la fattibilità economica, una più ampia sostenibilità, l'idoneità tecnica ed un livello sufficiente di concorrenza. Mentre per le altre proprietà delle Amministrazioni centrali occorre, ogni anno, una ristrutturazione per rispettare almeno i requisiti di prestazione energetica fissati dalla direttiva 2010/31/Ue (in corso di recepimento in Italia).
Per quanto riguarda, invece, le aziende di grandi dimensioni esse saranno soggette a un audit energetico svolto in maniera indipendente ed efficiente in termini di costi da esperti qualificati e/o accreditati o eseguito eseguito e sorvegliato da autorità indipendenti conformemente alla legislazione nazionale entro il 5 dicembre 2015 e almeno ogni quattro anni dalla data del precedente audit energetico.
Agli Stati membri è richiesta l'adozione di misure preventive e di specifici programmi per:
  • incoraggiare le piccole e medie imprese a "sottoporsi a audit energetici e favorire la successiva attuazione delle raccomandazioni risultanti da tali audit;
  • sensibilizzare le famiglie ai benefici di tali audit attraverso servizi di consulenza adeguati.
Infine, dal 5 giugno 2014 saranno abrogate le direttive 2004/8/Ce (cogenerazione) e 2006/32/Ce (efficienza usi finali dell'energia).


venerdì 26 luglio 2013

REQUISITI IMMOBILE PER DETRAZIONE FISCALE 65% (QUALCHE RIPASSO)

Abbiamo più volte affrontato il tema della detrazione fiscale sul risparmio energetico (65%), accennando anche alla necessità che gli edifici oggetto di intervento siano dotati di alcune caratteristiche indispensabili. Vorrei ora approfondire proprio il tema dei requisiti di partenza dell’immobile, supportando l’analisi con esempi che possano chiarire le situazioni più diffuse.

Requisiti immobile 65%: categoria catastale
La detrazione sul risparmio energetico è ammessa per interventi eseguiti su edifici di qualsiasi categoria catastale. Oltre alle abitazioni, rientrano dunque anche gli uffici, i negozi, i laboratori, i magazzini, ecc. C’è quindi una differenza importante con la detrazione sulle ristrutturazioni edilizie, che invece è ammessa solo per immobili con destinazione residenziale e loro pertinenze.

Requisiti immobile 65%: edifici esistenti
Un’altra caratteristica fondamentale per accedere alla detrazione sul risparmio energetico è che l’edificio sia esistente. Sono quindi esclusi gli edifici di nuova costruzione, oppure il completamento di edifici costruiti e lasciati al rustico per poi essere completati a distanza di qualche anno.
Prova dell’esistenza dell’edificio è data dall’iscrizione al catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento. Inoltre è necessario avere a disposizione le ricevute Ici e Imu, sempre se dovute da colui che intende beneficiare della detrazione.

Requisiti immobile 65%: presenza dell’impianto di riscaldamento
Importante è anche la presenza prima dei lavori di un impianto di riscaldamento. Per immobili dove si trovano caldaia e caloriferi è facile stabilire l’esistenza dell’impianto. Più difficile è invece il caso in cui è presente solo una stufa o un caminetto. Pensiamo ad esempio ad alcune abitazioni di vecchia data, magari lasciate abbandonate per anni e che ora si intendono ristrutturare. La stufa si configura o no come impianto di riscaldamento?

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito il dubbio con la risoluzione n.15/E del 12 agosto 2009. Tale risoluzione fa esplicito riferimento al D. Lgs. n.311 del 2006, dove al punto 14 dell’Allegato A viene fornita la definizione di impianto termico: impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 Kw.
Quindi se abbiamo a che fare con un edificio in cui sono presenti stufe e caminetti fissi, bisogna determinare la potenza totale installata per capire se tali apparecchi costituiscano complessivamente un impianto termico vero a proprio. Se la potenza totale raggiunge almeno i 15 Kw, l’edificio è dotato dei requisiti per accedere alla detrazione fiscale sul risparmio energetico.
La medesima circolare affronta anche un altro dubbio relativo alle unità collabenti, ossia dichiarate non in grado di produrre reddito. L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, anche se l’edificio non è più produttivo di reddito, esso non è escluso dalla detrazione. Potranno così accedere al beneficio tutti quegli edifici abbandonati che si intendono ristrutturare, a patto che siano rispettati i requisiti prima citati: iscrizione al catasto, pagamento regolare di Ici e Imu se dovute, potenza termica totale installata pari almeno a 15 Kw.

Casi in cui non è obbligatoria la presenza dell’impianto di riscaldamento
Solo per le spese sostenute per l'installazione di pannelli solari non è richiesta la presenza prima dei lavori dell’impianto di riscaldamento ai fini della detrazione fiscale sul risparmio energetico. Si tratta di un caso abbastanza diffuso per gli edifici destinati ad attività produttive o quando si eseguono lavori di recupero di un sottotetto esistente trasformandolo in abitazione.
In quest’ultima situazione molto spesso il sottotetto da recuperare è stato utilizzato come soffitta fino al momento dei lavori e quindi generalmente non è dotato di impianto di riscaldamento. Ne consegue che se si eseguono opere di isolamento del tetto o delle pareti non si potrà beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico. Tuttavia la spesa per l’installazione dei pannelli solari potrà accedere a tale detrazione.
Ricordo comunque che le opere di recupero dei sottotetti finalizzart a renderli abitabili, se non sempre possono beneficiare della detrazione sul risparmio energetico a causa della mancanza di un impianto di riscaldamento pre-esistente, possono però beneficiare della detrazione fiscale prevista per le ristrutturazioni edilizie. I lavori di isolamento del tetto e delle pareti prima citati potranno quindi beneficiare di quest’ultima detrazione sulle ristrutturazioni, così come anche tutte le altre opere per rendere abitabile il sottotetto: opere murarie, impianto di riscaldamento, impianto elettrico, installazione di infissi, pavimenti, tinteggiature, ecc.


giovedì 25 luglio 2013

CERTIFICAZIONE E RISPARMIO ENERGETICO NEL CONTESTO DELLA CRISI ATTUALE

E’ indubbio che il periodo economico che stiamo vivendo e’  il piu’ difficile che la nostra societa’ ricordi dal dopo guerra ad oggi.
Non e’ necessario effettuare particolari studi o indagini per rendersene conto, puo’ essere sufficiente confrontarsi su questo argomento con qualunque persona eserciti una qualsiasi attivita’ economica, commerciale o di servizi.
Il mondo dell’edilizia e’, se possibile, ancora piu’ colpito da questo stato di cose ed e’ evidente che in una economia come la nostra, nella quale l’indotto legato al mattone sta a significare altre centinaia di migliaia di posti di lavoro in pericolo, si rende necessaria una riflessione generale su cosa sia possibile fare per poter invertire questa infausta tendenza.
Il tema del risparmio energetico, oltre ad un valore ecologico-ambientalista intrinseco, ritengo possa essere una importante leva per riaccendere un’economia  spenta e col fiato corto.
Forse potrebbe non essere sufficiente, senz’altro andrebbe integrata da altre iniziative auspicabili come un calo dell’imposizione fiscale a carico delle imprese edili e della proprieta’ privata  in genere (leggi IMU e prossima nuova tassa sul rusco), probabilmente non sarebbe sbagliato semplificare la burocrazia ecc. ecc, ma  soffermiamoci un attimo solo sull’aspetto del risparmio energetico.
Noi certificatori conosciamo bene il vantaggio in termini economici e di comfort che un’immobile ad alte prestazioni energetiche puo’ darci, sappiamo perfettamente, ad esempio,  riconoscere un ambiente sano da un punto di vista igrometrico rispetto ad un altro poco salubre e sappiamo anche che per raggiungere questi risultati e’ necessario rimanere sempre informati sulle nuove tecnologie, sui nuovi materiali utilizzati e sulle metodologie di lavoro necessarie per eliminare ogni piu’ piccolo spreco e per ottimizzare ogni parametro che puo’ rendere un ambiente massimamente confortevole.
Ecco, e’ questo  quello che dobbiamo sforzarci di travasare le nostre conoscenze al cliente che sta per realizzare un acquisto o una ristrutturazione, allargargli le vedute mettendo sul tavolo nuove possibilita’ e soluzioni alle quali non aveva nemmeno pensato e dalle quali poter avere indietro tutti i successivi vantaggi in termini di risparmio, comfort e qualita’ della vita.
Tutto questo non solo perche’ in Europa siamo tra gli ultimi in termini di cultura ecologista e del risparmio energetico, ma proprio perche’ solo con un bacino di utenza sensibile e preparato possiamo interloquire di questi argomenti che interessano l'80% del patrimonio immobiliare italiano.
Se ci fermiamo anche solo un attimo a riflettere su questo dato, possiamo capire al volo che le possibilita’ di aprire questo mercato sono ampiamente presenti e che oramai e’ inutile continuare a saccheggiare il territorio con nuove costruzioni che rimarranno in gran parte invendute. Al contrario, e’ sul recupero e la valorizzazione del patrimonio esistente che ci si dovrebbe concentrare.
Da qui la necessita’ di informare, di fare cultura sul risparmio energetico in edilizia. E' necessario far comprendere a tutti le grandi potenzialita’ delle tecnologie attuali per migliorare l'efficienza energetica di un edificio, dalla semplice valvola termostatica alla geotermia o alla domotica piu’ spinta.
La certificazione energetica e’ lo strumento attraverso il quale e’ possibile raggiungere con questi argomenti un pubblico molto ampio, ma e’ necessario farlo in maniera seria e professionale, perche’ il pericolo e’ che tutto questo venga vissuto dall’altra parte solo come un altro balzello, un obbligo del quale si farebbe felicemente a meno e non come una riflessione, un “check up” in grado di dare una fotografia precisa e dettagliata sulla situazione energetica di un immobile e sulle possibili soluzioni per migliorarlo.
La nostra responsabilita’ e’ questa, e sta a noi sforzarci per farlo comprendere anche agli altri.