OFFERTA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

venerdì 27 dicembre 2013

DETRAZIONI 65% E 50%, IL PUNTO DELLA PROROGA AL 31 DICEMBRE 2014

Proroga a tutto il 2014 delle detrazioni fiscali al 65% per le riqualificazioni energetiche degli edifici e per gli interventi antisismici e al 50% per le ristrutturazioni semplici, e poi graduale riduzione delle aliquote.
È questa una delle novità più importanti contenute nella legge di stabilità 2014, varata in via definitiva ieri dal Senato in terza lettura (LEGGI TUTTO).
Sono quindi confermati fino al 31 dicembre 2014 i livelli attuali dell'ecobonus e della detrazione per le ristrutturazioni edilizie, prevedendo poi una graduale riduzione di tali livelli.
ECOBONUS 65%. Per quanto riguarda la detrazione del 65%, la proroga per tutto il 2014 comporta il prolungamento fino al 30 giugno 2015 del bonus per i condomini, ossia per gli interventi relativi alle parti comuni degli immobili condominiali o che riguardino tutte le unità immobiliari del condominio. Nel 2015 l'aliquota dell'ecobonus si abbasserà dal 65% al 50%, e per i condomini l'aliquota ridotta al 50% si prolunga alle spese sostenute fino al 30 giugno 2016.
DETRAZIONE 65% PER LE MISURE ANTISISMICHE. La proroga al 31 dicembre 2014 riguarda anche la nuova detrazione Irpef e Ires al 65% per gli interventi antisismici sull'abitazione principale o sulle costruzioni adibite alle attività produttive. Per il 2015 il bonus scende al 50%.
BONUS 50% PER LE RISTRUTTURAZIONI. Per quanto riguarda la detrazione al 50% per le ristrutturazioni edilizie, anch'essa è prorogata fino al 31 dicembre 2014 (con limite di spesa salito da 48mila a 96mila euro), mentre nel 2015 scenderà al 40% per poi tornare a partire dal 2016 al 36%.
DAL 2016 UNA SOLA DETRAZIONE, QUELLA AL 36% PER LE RISTRUTTURAZIONI. A partire dal 2016 resterà solo il bonus al 36% sulle ristrutturazioni, con tetto di spesa che torna a 48mila euro per unità immobiliare.
DUBBI SULLA PROROGA AL 2014 DEL BONUS 50% PER L'ACQUISTO DI CASE IN FABBRICATI INTERAMENTE RISTRUTTURATI. Per quanto riguarda l'acquisto di abitazioni facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati, permangono dubbi circa la proroga al 31 dicembre 2014 della detrazione 50%: la conferma di tale maxi-bonus fino a tutto il 2014 è stabilita “ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-bis”. Pertanto, solamente l'Agenzia delle Entrate potrà prorogare il bonus 50% anche all'anno 2014; in assenza di conferma, a partire dal 2014 la detrazione scenderà dal 50% al 36% per l'acquisto di case facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati.
ANCHE IL BONUS MOBILI PROROGATO A TUTTO IL 2014. La proroga fino al 31 dicembre 2014 riguarda anche il cosiddetto “Bonus Mobili”, ossia la detrazione al 50% (tetto massimo di spesa 10mila euro) per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all'arredo dell'immobile. L'acquisto deve essere effettuato nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia dell'immobile.
LE SPESE PER L'ACQUISTO NON DEVONO SUPERARE QUELLE DI RISTRUTTURAZIONE. Una norma introdotta nel corso dell'esame in Parlamento della Legge di stabilità dispone che per le spese pagate nel 2014, l'importo dei mobili e degli elettrodomestici efficienti non può superare le spese della ristrutturazione connessa. 


martedì 10 dicembre 2013

DETRAZIONI 50% E 65% NON SONO IN PERICOLO

Con 171 voti favorevoli, 135 contrari e nessuna astensione, nella notte tra il 26 e il 27 novembre il Senato ha approvato l'emendamento 1.900, interamente sostitutivo del disegno di legge di Stabilità (ddl n. 1120), sul quale il Governo aveva posto la questione di fiducia.
Non appena trasmessi alla Camera dei Deputati i disegni di legge nn. 1120- B e 1121-B (Legge di stabilità 2014 e Legge di bilancio 2014-2016) saranno immediatamente deferiti alla 5° Commissione permanente. Salvo i diversi termini che potrebbero essere comunicati in relazione ai tempi di trasmissione dei documenti finanziari dalla Camera dei Deputati, le Commissioni permanenti dovranno presentare i propri rapporti alla Commissione Bilancio entro le ore 13 di sabato 21 dicembre; la 5° Commissione permanente riferirà all’Assemblea nella seduta di lunedì 23 dicembre. Gli emendamenti ai disegni di legge finanziaria e di bilancio dovranno essere presentati entro le ore 13 di domenica 22 dicembre.
In estrema sintesi la Legge di Stabilità 2014 e la e Legge di bilancio 2014-2016 non potranno essere approvate prima del 23 dicembre e non è escluso che il voto finale slitti ulteriormente ad una data compresa fra il 27 e il 31 dicembre 2013.
Detto questo, non esiste alcun pericolo riguardo alla conferma delle detrazioni per l’edilizia, sulle quali tutti i partiti di governo e di opposizione hanno espresso parere favorevole.
Ricordiamo che l’attuale articolato della Legge di Stabilità prevede che:
Entrambi i bonus per l’edilizia (ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica/messa in sicurezza sismica) sono stati prorogati di due anni: al 65% l'ecobonus per tutti gli interventi di riqualificazione energetica (singoli e complessivi) e la messa in sicurezza antisismica, al 50% quello per le ristrutturazioni semplici fino al 31 dicembre 2014.
Per tutto il 2015 invece il bonus energetico e per l'antisismica sarà al 50% e quello per gli interventi semplici sarà al 40%.
L’agevolazione al 50% per riqualificazione energetica per parti comuni dell’edificio scadrà invece a fine giugno 2016.


 



giovedì 7 novembre 2013

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L'A.P.E. (A.C.E.) DECADE SENZA REVISIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

L’Attestato di Prestazione Energetica degli edifici, il c.d. APE, vale dieci anni a condizione che gli impianti termici a servizio del fabbricato o dell’unità immobiliare “certificato” siano correttamente revisionati e in regola con i controlli periodici previsti dalla legge.
Si tratta di un elemento molto importante e una novità introdotta dalla conversione in legge del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63. In particolare, l’art. 6 del decreto sostituisce integralmente la parte del decreto legislativo 192/2013 relativa alla disciplina del rilascio e dell’affissione dell’APE e il “nuovo” art. 6 del d.lgs. 192/2005 sancisce precisamente:
5. L’attestato di prestazione energetica […] ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell’edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento […] Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l’attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica.
In sostanza, quindi, la validità dell’Attestato di Prestazione Energetica di un’unità immobiliare o di un edificio è legata a doppio filo alla regolare attività di manutenzione degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda sanitaria e di raffrescamento (i c.d. sistemi tecnici).
Ricordiamo che le nuove regole per il controllo, la revisione e la manutenzione degli impianti sono in vigore da luglio 2013 che ha, tra l’altro, modificato anche il calendario con cui eseguire i controlli e di cui abbiamo dato notizia nel post Controlli sugli impianti termici, ecco il calendario per tipologia.




TRA A.P.E. E A.C.E.: LE LINEE GUIDA PER FARE CHIAREZZA

Quando è necessario dotarsi di un Attestato di Prestazione Energetica (APE) e quando di un Attestato di Certificazione Energetica (ACE)? Quali interventi edilizi comportano la redazione di un APE e quando decade la validità di quest’ultimo?
Per rispondere alle ancora numerose domande degli utenti sull’Attestato di Prestazione Energetica APE, il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato un nuovo studio di approfondimento sulle novità introdotte dal DL Ecobonus 63/2013, in merito alla certificazione energetica degli edifici, dagli ACE agli APE.
Le linee guida redatte dal Consiglio Nazionale del Notariato approfondiscono le tematiche connesse alla certificazione energetica edilizia, partendo dall’analisi dell’impianto normativa nazionale in materia di efficienza e contenimento dei consumi, per arrivare a chiarire nel dettaglio in quali casi dotarsi di un APE, la sua validità temporale, le eventuali eccezioni ed i soggetti certificatori.
QUANDO L’ACE ANDRA’ IN PENSIONE
Mentre l’ACE recepiva la direttiva europea 2002/91/CE, l’ Attestato di Prestazione energetica APE porta la normativa nazionale verso il completo adeguamento alla recente direttiva europea 2010/31/UE, tuttavia fino alla pubblicazione dei regolamenti attuativi ed  alla completa definizione delle modalità di calcolo delle prestazioni energetiche che adegueranno le linee guida nazionali per la certificazione degli edifici, prevarrà l’attuale regime di transizione e di convivenza tra ACE ed APE.
Gli ACE rilasciati prima del 4 agosto 2013 non perdono validità e rimangono in vigore per10 anni dalla data di rilascio, ovviamente a meno di ristrutturazioni importanti che vadano a modificare le prestazioni energetiche dell’edificio o gli impianti.
 A CHI SI RIVOLGE L’APE
Lo studio del Consiglio Nazionale del Notariato specifica che “tutti gli edifici che comportino un consumo energetico” debbono essere dotati di un Attestato di Prestazione Energetica APE.
Per gli edifici di nuova costruzione, per le ristrutturazioni importanti (come la manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo che coinvolgono oltre il 25 della superficie dell’involucro dell’intero edificio) e per gli edifici pubblici, è sempre obbligatorio dotarsi di un APE.



martedì 22 ottobre 2013

PER ACCEDERE ALL'ECOBONUS SERVE L'APE (O ACE) NEI CASI IN CUI E' PERVISTO

Ai fini dell’accesso alle detrazioni si continua ad utilizzare lo stesso modulo dell’attestato di qualificazione energetica
A partire dal 4 agosto 2013, per accedere alle detrazioni fiscali del 55-65% è necessario l'Attestato di prestazione energetica (APE), nei casi in cui esso è previsto.
Lo ha chiarito la nuova Faq n. 67 con la quale gli esperti dell'Enea rispondono al seguente quesito: “Per accedere alle detrazioni fiscali del 55-65% l’Attestato di certificazione energetica (A.C.E.) ora sostituito dall’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E) è obbligatorio per tutti gli interventi incentivati? E se sì, le spese tecniche necessarie per redigerlo sono comunque detraibili?”
Nella risposta i tecnici Enea ricordano che “Con il decreto-legge 4 giugno 2013, n°63, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2013, n°90 (che recepisce la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia), l’Attestato di Certificazione Energetica è stato soppresso e sostituito dall’Attestato di Prestazione Energetica. Pertanto, dal 4 agosto 2013, entrata in vigore della legge n°90, nei casi ove esso è previsto (e cioè nel caso di interventi ai sensi dei commi 344 e 345, quest'ultimo limitatamente alla coibentazione di strutture opache e alla sostituzione di infissi in contesti diversi dalle singole unità immobiliari, della Finanziaria 2007), per accedere a questi incentivi, occorre ora redigere l’A.P.E. Per ciò che attiene la metodologia di calcolo da seguire, come riporta la Circolare del MiSE del 7 agosto 2013, “fino all’emanazione dei decreti previsti dall’art.4 del D.L. n°63, si adempie alle prescrizioni di cui al decreto legge stesso redigendo l’A.P.E. secondo le modalità di calcolo di cui al D.P.R. 2 aprile 2009 n°59, fatto salvo nelle Regioni che hanno provveduto ad emanare proprie disposizioni normative in attuazione della direttiva 2002/91/CE”.
SI CONTINUA AD UTILIZZARE LO STESSO MODULO DELL’ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA. “Ai soli fini dell’accesso alle detrazioni in oggetto, nei casi ove esso è previsto, sopra riportati nel dettaglio, si continua ad utilizzare lo stesso modulo dell’attestato di qualificazione energetica, che può essere compilato e sottoscritto anche da un tecnico abilitato coinvolto nei lavori di cui alla richiesta di detrazione, mentre il tecnico compilatore dell'Attestato di Prestazione Energetica non deve essere coinvolto nei lavori (per ulteriori informazioni sui requisiti dei certificatori, si rimanda al D.P.R. 75/2013). Come è stato già detto, l’A.P.E. va conservato dall’utente e, in quanto misura obbligatoria per l’accesso alle detrazioni, le spese tecniche per la sua compilazione sono anch’esse detraibili”
 
 
 

venerdì 18 ottobre 2013

LEGGE DI STABILITA'...UN ANNO IN PIU' PER LA DETRAZIONE DEL 65%

Proroga per Ecobonus, detrazioni sulle ristrutturazioni e acquisto di mobili. Ma anche risorse per la messa in sicurezza del territorio, cancellazione del fondo che avrebbe esentato i professionisti dall’Irap e Trise, nuova imposta comunale che sostituirà Imu e Tares.
Sono le novità introdotte dalla Legge di Stabilità per il 2014, approvata dal Consiglio dei Ministri e ora in attesa di iniziare il suo iter in Parlamento.
Questi in sintesi alcuni dei contenuti della leggeper quanto riguarda l'Ecobonus 65%:
le detrazioni fiscali del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici sono prorogate fino alla fine del 2014, mantenendo l’attuale aliquota, per poi decrescere progressivamente. Nel 2015 le detrazioni scendono infatti al 50% e nel 2016 tornano al 36%, seguendo il bonus ristrutturazioni cui sono state accomunate.
Per gli interventi che interessano le parti comuni degli edifici condominiali o tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio, le spese sostenute fino al 30 giugno 2015 sono detraibili al 65%, mentre quelle effettuate fino al 30 giugno 2016 usufruiscono del bonus al 50%.