OFFERTA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

giovedì 11 settembre 2014

I VANTAGGI DELLE VALVOLE TERMOSTATICHE E DEI CONTABILIZZATORI DI CALORE

I vantaggi delle valvole termostatiche e dei contabilizzatori di calore bbligatori dal 31 dicembre 2016 per i condomini con riscaldamento centralizzato, questi dispositivi possono portare risparmi medi annuali sul combustibile compresi tra il 10% e il 30%
Entro il 31 dicembre 2016, su tutto il territorio nazionale, coloro che risiedono in condomini con riscaldamento centralizzato dovranno installare su ciascun termosifone del proprio appartamento valvole termostatiche con contabilizzatori di calore, come previsto all'interno del decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, approvato il giugno scorso. Pena sanzioni amministrative per il condominio da 500 a 2.500 euro. Ma di cosa si tratta esattamente? E quali sono i vantaggi dell'installazione di questi dispositivi?
Le valvole termostatiche sono meccanismi di termoregolazione che permettono una suddivisione del calore nelle diverse stanze del proprio appartamento e consentono di escludere automaticamente il termosifone una volta che la camera ha raggiunto la temperatura desiderata. I contabilizzatori o ripartitori di calore sono, invece, apparecchiature che, installate sui singoli radiatori, quantificano il calore effettivamente consumato.
«Già da tempo siamo impegnati nell'installazione di migliaia di questi sistemi presso i condomini di Lombardia e Piemonte, le prime Regioni che, in Italia, hanno legiferato in materia - spiega Marco Decio, direttore Polo mercato privato di Cofely Italia (Gruppo Gdf Suez) -. Dalla nostra esperienza, possiamo confermare che si tratta di un efficace intervento di risparmio energetico, che comporta un notevole miglioramento del comfort e che consente un sensibile risparmio di energia, a cui il singolo può contribuire ulteriormente cambiando alcune semplici abitudini: per esempio, la sola riduzione della temperatura dell'ambiente da 21 a 20°C porta già a un risparmio pari al 7% annuo».
I vantaggi della regolazione del calore
- Risparmio economico: secondo quanto stimato da Cofely Italia, con un impianto di contabilizzazione del calore e termoregolazione, il condominio realizza un risparmio medio annuale sul combustibile utilizzato dalla caldaia compreso tra il 10% e il 30%, rispetto alla situazione anteriore all'installazione; questo a fronte di una spesa d'installazione variabile tra i 90 e i 140 euro per termosifone. Da non sottovalutare il fatto che, mentre i costi d'installazione restano perlopiù invariati nel tempo, il trend dei prezzi energetici è costantemente in crescita; ciò comporta risparmi ulteriori rispetto a quelli già derivanti dall'installazione del sistema.
 - Detrazione fiscale: attualmente lo Stato italiano prevede il recupero in 10 anni del 50% del costo sostenuto per l'impianto di contabilizzazione del calore. Il rimborso avviene sotto forma di detrazione Irpef per le spese di ristrutturazione come intervento finalizzato al risparmio energetico. Se, ad esempio, una famiglia spende 1.000 euro per l'impianto di contabilizzazione, 500 euro vengono rimborsati dallo Stato (50 euro l'anno per 10 anni). Il decreto di stabilità 2011 permette la detrazione fiscale del 65% in 10 anni in caso di contestuale sostituzione della caldaia con uno dei nuovi modelli a condensazione.
- Iva agevolata: con il decreto Bersani (Decreto Legge 223/2006) è stato reintrodotto il regime Iva agevolato al 10% per le ristrutturazioni edilizie, tra cui rientra certamente anche questo genere di intervento. Queste stesse agevolazioni sono state confermate dalla Legge Finanziaria 2007, comma 387.
 - Investimento economico: l'impianto di contabilizzazione del calore e termoregolazione dà un ulteriore valore aggiunto all'immobile, a fronte di un investimento in proporzione modesto. In caso, ad esempio, di un immobile del valore di 150.000 euro con impianto di riscaldamento centralizzato, rispetto ad una spesa di circa 1.000 euro per l'impianto di contabilizzazione individuale possiamo ipotizzare una rivalutazione dell'immobile, derivante dall'autonomia dell'impianto di riscaldamento, pari almeno al 3%, ovvero a 4.500 euro.
Gli impianti di riscaldamento condominiale esistenti possono essere, dunque, trasformati vantaggiosamente per consentire una gestione autonoma della temperatura in ogni singolo locale, senza distaccarsi dall'impianto centralizzato. Tanto più che le azioni da eseguire sull'impianto di riscaldamento centralizzato escludono opere murarie e installazione di fili, consistendo nella sola sostituzione delle valvole manuali di ogni radiatore con valvole termostatiche automatizzate e nell'applicazione, su ciascun corpo scaldante, di un dispositivo, il ripartitore, atto a rilevare la quantità di calore emessa in modo che ci sia un addebito della spesa proporzionale ai consumi effettivi.
Con questi interventi l'impianto di riscaldamento centralizzato si tramuta in una serie di impianti di riscaldamento a gestione autonoma: ogni utente può disporre del servizio di riscaldamento in qualunque ora del giorno e della notte, regolare la temperatura ambiente al valore desiderato in ogni locale dell'appartamento e pagare il servizio solo in funzione del consumo individuale. Le spese condominiali di riscaldamento vengono, infatti, ripartite tra le unità immobiliari in proporzione alle letture dei contatori di calore. Solo una parte minoritaria della spesa viene suddivisa secondo i millesimi riscaldamento, a compensazione dei costi comuni e delle dispersioni di calore dell'impianto di riscaldamento.
«Benché possa sembrare un intervento semplice, si tratta, in realtà, di un'operazione altamente specialistica, che richiede il progetto di un professionista esperto di contabilizzazione, previo rilievo e certificazione dei corpi scaldanti installati in ogni appartamento - continua Marco Decio di Cofely Italia -. Può risultare, infatti, conveniente considerare l'opportunità di effettuare, con l'occasione, ulteriori azioni utili a ridurre ancora di più i consumi energetici. È importante sapere, infatti, che la diagnosi energetica del sistema edificio-impianto è lo strumento che consente di individuare eventuali altre esigenze di ottimizzazione energetica, come l'opportunità della riqualificazione della centrale termica».
(fonte: energymanagernews.it)
 
 
 

mercoledì 10 settembre 2014

"SBLOCCA ITALIA", INEFFICACE LO SCONTO IRPEF DEL 20% PER FAR RIPARTIRE IL MERCATO IMMOBILIARE

La norma contenuta nel decreto legge Sblocca Italia che prevede uno sconto Irpef per chi acquista un immobile energeticamente efficiente per affittarlo a canone concordato "non sarà sufficiente per far ripartire il mercato immobiliare". 
È il parere del Centro Studi del Gruppo Toscano, che ha effettuato delle simulazioni. La disposizione prevede tra le condizioni una spesa massima di 300mila euro per l’acquisto di una o due abitazioni, nuove o ristrutturate, in classe energetica A o B. L’acquirente (che non può essere un parente di I grado del venditore) può dedurre dal proprio reddito complessivo il 20% del prezzo di acquisto dell’immobile in 8 anni (per un massimo quindi di 60 mila euro, ovvero 7.500 euro l’anno). Il risparmio annuo è compreso in una forbice di 2800-3000 euro l’anno (dipende dall’aliquota Irpef). L’immobile acquistato dovrà essere affittato a canone concordato sempre per 8 anni.
Segmentando l’offerta attualmente disponibile nel portafoglio delle agenzie del Gruppo Toscano, è emerso solo l’1,9% degli immobili rispetta i requisiti di efficienza energetica (classe A o B) e un prezzo di vendita massimo di 300 mila euro. Questi ultimi, a loro volta, rappresentano il 68% del totale degli immobili residenziali attualmente in portafoglio.
MISURA INEFFICACE. “Se la ratio della norma è incentivare l’investimento, con questi numeri è improbabile che il mercato possa subire quell’accelerazione che tutti noi auspichiamo”, osserva Andrea Toscano, Consulente Generale del Gruppo Toscano S.p.A.. “I numeri parlano chiaro: solo in pochi beneficeranno della normativa ed è altresì evidente che i veri destinatari del provvedimento sono i costruttori e non il mercato immobiliare nel suo complesso. Ritengo che ancora oggi le difficoltà di accesso al credito rappresentano la variabile fondamentale sulla quale intervenire per una ripresa consistente delle compravendite immobiliari. Sarebbe pertanto auspicabile un intervento proprio su questo punto, che abbia un buon appeal per gli acquirenti, al fine di incentivare il mercato.”
Secondo i calcoli effettuati dal Sole 24 Ore, l’operazione è conveniente solo in quei comuni in cui la differenza tra canone concordato e di mercato non supera una forbice del 40%. Viceversa, conviene il prezzo di locazione di mercato. 
(fonte:casaeclima.com)


venerdì 29 agosto 2014

A.P.E. LA NORMA NON FA ALCUNA DISTINZIONE IN BASE ALLA DURATA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE

La normativa in materia di prestazione energetica prevede, per i nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari, l’inserimento di un’apposita clausola con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione,comprensiva dell’attestato, in ordine alla prestazione energetica degli edifici (articolo 6, comma 3, Dlgs 192/2005); l’attestato deve comunque essere messo a disposizione dell'inquilino dal momento in cui iniziano le trattative (comma 2). La norma, pertanto, non fa alcuna distinzione in base alla durata del contratto di locazione”.
Così FiscoOggi, la rivista telematica dell'Agenzia delle Entrate, ha risposto al quesito “L'attestazione di prestazione energetica è necessaria anche nel caso dei contratti di locazione turistici, che solitamente non eccedono i 30 giorni?”, posto da un contribuente. Domanda e risposta sono state pubblicate ieri nella sezione “La Posta” di FiscoOggi.it
(fonte:casaeclima.com)



lunedì 25 agosto 2014

RINFRESCHIAMOCI LA MEMORIA: COME LEGGERE UNA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Cos'è la certificazione energetica... La certificazione energetica, meglio nota come APE è un documento che indica il consumo energetico di un'abitazione in condizioni standard. Attraverso questo documento si fa una stima della qualità dell'immobile dal punto di vista energetico.
classi energetichePer fare questa stima si eseguono dei calcoli che indicano gli indici di prestazione energetica dell'edificio durante alcuni periodi dell'anno, in genere si considerano il periodo estivo e quello invernale come riferimentI. I calcoli però devono seguire delle linee guida fissate dalle norme.
Ad esempio, nei calcoli per arrivare alla determinazione del indice di prestazione invernale di un’abitazione si considera una temperatura standard di 20°C durante le 24 ore, questo valore di temperatura è dettato dalle norme.
Questo parametro però non è reale, anche perchè nell'arco di una giornata a seconda dell'utilizzo dell'unità abitativa, le temperature al suo interno cambiano.
Infatti l'APE fornisce una quantificazione di massima, anche perchè se si volessero considerare tutte le possibili variazioni della temperatura all'interno dell'ambiente nell'arco delle 24 ore, i calcoli da fare sarebbero molto più complessi.
Attraverso l'APE è possibile assegnare ad ogni unità abitativa una classe energetica, la classificazione è indicata con delle lettere dell'alfabeto che vanno da A a G.
L'appartenenza di un'abitazione ad una o ad un'altra classe energetica, dipende da una serie di parametri che vengono considerati dal tecnico in fase di sopralluogo, che gli permetteranno poi di assegnare una classe o un'altra ad un appartamento.
Ci sono delle circostanze specifiche, che richiedono la presenza dell'APE, questo documento infatti viene redatto nel caso di nuova costruzione di un edificio, risulta infatti indispensabile per il rilascio dell'agibilità.
Deve essere redatto, anche in caso di ristrutturazione edilizia di una certa consistenza, nel caso di compravendita o di affitto. In altri termini, tutte le volte che si immette sul mercato immobiliare un fabbricato oppure quando si variano le prestazioni energetiche dell’edificio o dell’impianto deve essere redatto l'APE.
Come si legge una certificazione energetica

Per definizione la certificazione energetica serve a valutare l’efficienza energetica degli edifici. L'APE è come una relazione tecnica che fornisce le indicazioni sul rendimento degli impianti presenti nell'abitazione, siano essi di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria  e di condizionamento ove presenti, inoltre nel redigere l'APE il tecnico fa un'analisi sulla capacità delle murature e delle solette che separano gli ambienti riscaldati dall’esterno o da locali non riscaldati, di trattenere all’interno dell’edificio il calore.
In altre parole quindi l'APE indica quanto consuma in media l’unità immobiliare considerata. Il primo parametro che viene analizzato nel riquadro generale è la destinazione d'uso, questa distinzione viene fatta seguendo il D.P.R. 412/93, gli edifici destinati ad abitazione vengono identificati con la sigla alfanumerica E1, che indica appunto gli edifici adibiti a residenza e assimilabili.
Altro valore che va considerato è quello che in gergo tecnico viene definito fattore di forma S/V, questo valore viene calcolato dividendo la superficie disperdente dei muri esterni o verso ambienti non riscaldati, per il volume lordo dell’abitazione.
Di solito se l'appartamento si trova all'interno di un condominio, il valore della superficie disperdente sarà basso, orientativamente il valore del s/v  oscillerà tra 0,25–0,40. Se invece si considera una villetta isolata la superficie disperdente sarà maggiore e il rapporto s/v varierà tra 0,60–0,75.
Inoltre si valuta il fabbisogno di energia termica utile ideale, poichè appunto durante la stagione invernale si verifica una dispersione dell'energia dall’involucro. Poi si calcola anche il fabbisogno di energia richiesta dall’impianto per la produzione di acqua calda sanitaria per soddisfare il fabbisogno annuo dell’edificio.
L'Indice di prestazione energetica reale si calcola sommando il fabbisogno di energia termica utile per la produzione di acqua calda sanitaria al fabbisogno utile per il riscaldamento degli ambienti interni
Ma nel valore finale sono considerate anche le perdite presenti che si hanno in prossimità delle componenti degli impianti, quindi la caldaia, le tubazioni, i termosifoni, i pannelli radianti a pavimento, ecc.. Da tutti questi calcoli si ottiene un valore che corrisponde all'indice di prestazione energetica caratteristico per quell'abitazione.
Sempre nell'attestato di prestazione energetica appare una voce indicate con il termine raccomandazioni, in quell'area sono indicati tutti i consigli sui possibili interventi che possono migliorare le prestazioni dell’edificio e  del suo impianto.
Ovviamente sono tutte soluzioni proposte da un tecnico competente e studiate per quella specifica situazione.
Ultima voce ma non meno importante è quella che indica la validità dell’Attestato di Certificazione Energetica, che ha una durata di 10 anni dalla data di emissione, fatta eccezione per interventi di riqualificazione e ristrutturazione dell’immobile che ne modifichino in maniera significativa le prestazioni energetiche.
(fonte: lavorincasa.it)


 


DLgs N° 102-2014: IL FONDO NAZIONALE PER L'EFFICIENZA ENERGETICA

In vigore il decreto legislativo n. 102 del 4 luglio 2014, per l'attuazione della direttiva 2012/27/Ue sull'efficienza energetica. Tra le novità, l'istituzione del Fondo nazionale per l'efficienza energetica, con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per il biennio 2014/2015.
Nell'ambito della strategia Europa 2020 e in attuazione della direttiva n. 27 del 2012, il decreto stabilisce un quadro di misure per la promozione dell'efficienza energetica in Italia e in particolare per il raggiungimento dell'obiettivo nazionale di ridurre i consumi di energia primaria di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio entro il 2020.
In questo contesto l'ENEA è incaricata di elaborare una proposta di interventi di medio-lungo termine per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili, sia pubblici che privati, nel quadro dei piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica (PAEE). I Ministeri dello Sviluppo economico e dell'Ambiente, invece, sono tenuti a predisporre, entro il 30 novembre di ogni anno, un programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione centrale da realizzare ricorrendo al finanziamento tramite terzi e ai contratti di rendimento energetico.
Fondo nazionale per l'efficienza energetica
Il decreto legislativo istituisce inoltre, presso il Ministero dello Sviluppo economico, il 'Fondo nazionale per l'efficienza energetica', con una dotazione iniziale pari a:
- 5 milioni di euro per il 2014,
- 25 milioni di euro per il 2015,
che potrà essere integrata fino a 15 milioni euro annui per il periodo 2014-2020 a carico del Ministero dello Sviluppo economico e fino a 35 milioni di euro annui per il periodo 2014-2020 a carico del Ministero dell'Ambiente, a valere sui proventi delle aste delle quote di emissione di CO2.
Il Fondo ha natura rotativa e mira a sostenere gli investimenti per l'efficienza energetica, realizzati anche attraverso ESCO, forme di partenariato pubblico-privato e società di progetto o di scopo appositamente costituite.
In particolare, il Fondo è diretto a sostenere:
- interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici della Pubblica amministrazione;
- la realizzazione di reti per il teleriscaldamento e per il teleraffrescamento;
- l'efficienza energetica dei servizi e infrastrutture pubbliche, compresa l'illuminazione pubblica;
- l'efficientamento energetico di interi edifici destinati ad uso residenziale, compresa l'edilizia popolare;
- l'efficienza energetica e riduzione dei consumi di energia nei settori dell'industria e dei servizi.
Due le sezioni in cui si articola lo strumento:
- una destinata alla concessione di garanzie, su singole operazioni o su portafogli di operazioni finanziarie;
- l'altra dedicata all'erogazione di finanziamenti, direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari, inclusa la Banca europea degli investimenti, anche mediante la sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso che abbiano come oggetto di investimento la sottoscrizione di titoli di credito di nuova emissione o l'erogazione di nuovi finanziamenti, nonché mediante la sottoscrizione di titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti di privati verso piccole e medie imprese ed ESCO per investimenti per l'efficienza energetica.
Le garanzie concesse dal Fondo possono essere assistite dalla garanzia del Fondo europeo degli investimenti o di altri fondi di garanzia istituiti dall'Ue o da essa cofinanziati.
Le modalità di funzionamento, di gestione e di intervento del Fondo saranno individuate entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo. Il dlgs, tuttavia, stabilisce già si prevederanno condizioni di maggior favore per gli interventi volti a:
- creare nuova occupazione;
- migliorare l'efficienza energetica dell'intero edificio;
- promuovere nuovi edifici a energia quasi zero;
- introdurre misure di protezione antisismica in aggiunta alla riqualificazione energetica;
- realizzare reti per il teleriscaldamento e per il teleraffrescamento in ambito agricolo o comunque connesse alla generazione distribuita a biomassa.
(fonte:fasi.biz)
 
 



mercoledì 30 luglio 2014

BONUS 65%: CANCELLATA LA COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Tali lavori riguardano interventi di riqualificazione energetica, installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici, interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
Fino ad oggi, se questi lavori necessari a realizzare gli interventi proseguivano in più periodi d’imposta, era necessario comunicare all’Agenzia delle Entrate le spese effettuate nei periodi d’imposta precedenti, in via telematica (tramite Fisconline o Entratel) entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta. La comunicazione all’Agenzia non va fatta se i lavori sono iniziati e si sono conclusi nel medesimo periodo d’imposta ovvero se nel periodo d’imposta cui la comunicazione si riferisce non sono state sostenute spese. 
Oggi tale obbligo è sparito ma solo per quanto riguarda l’Agenzia delle entrate. Rimane infatti l’obbligo di comunicare all’Enea, l’agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, entro 90 giorni dalla fine dei lavori sia la copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica, sia la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.
(fonte: cosedicasa.com)


martedì 15 luglio 2014

EFFICIENZA ENERGETICA, PRONTO IL PIANO D'AZIONE NAZIONALE 2014

Sta per vedere la luce il Piano d’azione italiano per l’efficienza energetica 2014, il programma di interventi di riqualificazione energetica degli edifici pubblici e privati con il quale l’Italia intende raggiungere l’obiettivo del taglio del 20% dei consumi di energia primaria entro il 2020.
Il Piano d’azione, redatto dall’Enea, effettua una ricognizione di tutta la normativa vigente, degli strumenti a disposizione e delle risorse già in campo per la riduzione dei consumi energetici.
Limitatamente all’edilizia, considerata un settore-chiave per il raggiungimento degli obiettivi 2020, il Piano ricorda che la Strategia Energetica Nazionale prevede il rafforzamento degli strumenti esistenti e l’eventuale introduzione di nuove misure, in particolare:
- il rafforzamento degli standard energetici minimi per la realizzazione di nuovi edifici e per la ristrutturazione di quelli esistenti, che porti progressivamente all’incremento degli edifici a energia quasi zero, in linea con quanto previsto dalla direttiva 2010/31/UE (EPBD recast);
- il consolidamento delle detrazioni fiscali, prevalentemente dedicate al settore delle ristrutturazioni civili, che andranno aggiornate per renderle più efficaci ed efficienti in termini di costo/beneficio;
- il rafforzamento delle misure di incentivazione degli interventi sul patrimonio immobiliare della Pubblica Amministrazione, alla quale si attribuisce un ruolo esemplare e di guida per tutto il settore dell’efficienza energetica in edilizia;
- il rafforzamento degli obiettivi del meccanismo dei Certificati Bianchi, prevalentemente dedicato al settore industriale, ma che avrà un ruolo fondamentale nello spostamento dell’attenzione dei player economici verso il tema dell’efficienza energetica.
Per quel che riguarda il patrimonio edilizio esistente, sul territorio nazionale sono stati individuati circa 13,6 milioni di fabbricati di cui più dell’87% destinati al residenziale, e la restante parte al non residenziale (alberghi, uffici, commercio, ospedali, chiese, ecc.). Circa 700.000 edifici risultano non utilizzati, per recupero edilizio o perché in condizioni precarie di sicurezza.
Su questo stock si potrebbero realizzare interventi di isolamento termico dell’involucro, sostituzione serramenti, adeguamento del sistema di regolazione dell’impianto di climatizzazione, sostituzione del generatore di calore, installazione di un sistema di domotica, rifacimento dell’impianto illuminotecnico, utilizzo delle fonti rinnovabili.
Per il residenziale, si stimano investimenti per 13,6 miliardi di euro l’anno per interventi globali e 10,5 miliardi di euro per interventi parziali, per un totale di 24,1 miliardi di euro l’anno.
Per il non residenziale, invece, è stato stimato che la superficie degli edifici, pubblici e privati, che può essere riqualificata annualmente in maniera efficace, sia pari a 13 milioni di mq (5,5 milioni di mq  ad uso ufficio - circa 2000 edifici; 6,0 milioni di mq ad uso scolastico - circa 3800 edifici; 1,5 milioni di mq per gli alberghi - circa 500 edifici.
Intervenendo su questi immobili, si otterrebbe un risparmio energetico del 60% per il settore pubblico (uffici e scuole), del 45% per il settore privato (uffici, alberghi, scuole e banche) e del 35% per i centri commerciali. Gli investimenti da sostenere per questi interventi si stimano in 17,5 miliardi di euro l’anno, a fronte dei quali si prevede un risparmio energetico potenziale al 2020 pari a circa 17.229 GWh/a, equivalenti a 1,49 Mtep/a.
È di recente introduzione l’obbligo, previsto dalla direttiva 2012/27/UE, di riqualificare annualmente, dal 1° gennaio 2014, il 3% della superficie coperta e climatizzata degli edifici con superficie utile totale superiore a 500 mq di proprietà e occupati dalla Pubblica Amministrazione centrale dello Stato. La soglia del 3% deve essere abbassata a 250 mq dal 9 luglio 2015.
Ad oggi si contano 2.904 edifici soggetti a questo obbligo, per un totale di 13.763.975 mq. Sommando quelli con superficie compresa tra i 250 e i 500 mq (par a 437.227 mq), si arriva a 14.201.202 mq. Di conseguenza, la quota soggetta complessivamente ad obbligo di ristrutturazione nel periodo 2014-2020 è pari a oltre 2,7 milioni di mq, cui corrisponde un consumo energetico complessivo di circa 413 GWh/anno.
Il Piano è stato redatto dal Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’Ambiente e d’intesa con la Conferenza Stato Regioni Province autonome. A breve sarà approvato dal Consiglio dei Ministri e subito dopo verrà trasmesso alla Commissione europea.
(fonte: edilportale.com)