OFFERTA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

lunedì 20 ottobre 2014

PROROGA AL 2015 PER LE DETRAZIONI FISCALI 65% E 50%

Proroga di un altro anno, fino al 31 dicembre 2015, dell'ecobonus al 65% e della detrazione fiscale al 50% per le ristrutturazioni edilizie. Anche il Bonus Mobili 50% (per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici efficienti nell'ambito della ristrutturazione dell'immobile) su una spesa massima di 10.000 euro è prorogato fino al 31/12/2015.

È quanto prevede il disegno di legge Stabilità 2015, approvato mercoledì dal Consiglio dei ministri. 
SALTA LA GRADUALITÀ DELLA RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE. Dalla lettura del testo emergono delle novità rispetto alla legislazione vigente, la quale – legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) che ha modificato gli articoli 14 e 16 del DL 63/2013 – prevede che, scaduto il termine del 31 dicembre 2014, l'aliquota incentivante del 65% si abbasserebbe al 50% dal 1° gennaio 2015 per interventi su singole unità immobiliari e dal 1° luglio 2015 per interventi su parti comuni degli edifici condominiali. L'aliquota scenderebbe al 36% dal 1° gennaio 2016 per interventi su singole unità immobiliari, e dal 1° luglio 2016 per quelli su parti comuni degli edifici condominiali. Per quanto riguarda invece il bonus 50% per le ristrutturazioni, la legge n. 147/2013 prevede che l'aliquota si abbassi al 40% dal 2015 per tornare al 36% dal 1° gennaio 2016.
Il disegno di legge Stabilità 2015, invece, dispone che, scaduta il 31 dicembre 2015 la proroga delle aliquote del 65% e 50%, dal 1° gennaio 2016 si passa in modo brusco all'aliquota del 36% (in assenza di un'ulteriore proroga). Nessuna riduzione graduale delle aliquote dunque, gradualità che è invece prevista nella legislazione vigente. Per gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni degli edifici condominiali, la proroga dell'ecobonus 65% sarà quindi solo di sei mesi, e sono pertanto eliminati i sei mesi di aliquota al 50% (quelli dal 1° gennaio 2016 al 30 giugno 2016).
INTERVENTI ANTISISMICI, NO PROROGA DEL BONUS 65%. Per gli interventi antisismici degli edifici in zone 1 e 2 di pericolosità sismica, non è prevista alcuna proroga dell'aliquota 65%: dal 1° gennaio 2015 si abbasserà al 50% per poi scendere al 36% dal 2016.
RADDOPPIA DAL 4 ALL'8% LA RITENUTA SUI BONIFICI. Un'altra importante novità prevista nella bozza della legge di stabilità 2015 è l'innalzamento, dal 4% all'8% a partire dal 1° gennaio 2015, della ritenuta d'acconto sui bonifici pagati dal proprietario dell'immobile alle imprese che hanno realizzato i lavori agevolati con le detrazioni del 65% e del 50%. 
(fonte: casaclima.com) 


martedì 7 ottobre 2014

COME SCEGLIERE UN EDIFICIO DA ACQUISTARE O COME AUMENTARE IL VALORE DEL PROPRIO IMMOBILE

PARTIAMO DA UN ESEMPIO ESEMPIO :
Dall’attestato di prestazione energetica, consegnato all’acquirente, si evince che l’appartamento è in Classe energetica G
Il che comporta un Epi (indice di prestazione energetica) di 160 kWh/mq annuo con 11 200 kWh/anno di consumo energetico per il riscaldamento dell’immobile. Consumo di GAS METANO pari a 1143 Nmc. pari ad una spesa di (dato di Marzo 2012) 940 euro/anno
Se l’appartamento fosse stato:
in Classe energetica F: 120 kWh/mq annuo con 8 400 kWh/anno consumo stimato di 857 Nmc di metano all’anno con una spesa stimata di 705 euro all’anno
in Classe energetica E: 90 kWh/mq annuo con 6 300 kWh/anno consumo stimato di 643 Nmc di metano all’anno con una spesa stimata di 530 euro all’anno
in Classe energetica D: 70 kWh/mq annuo con 4900 kWh/anno consumo stimato di 500 Nmc di metano all’anno con una spesa stimata di 411 euro all’anno
 ANALISI DEL RISULTATO:
La differenza sostanziale, quindi, tra un apprtamento di 70 mq in Classe energetica “G” ed uno simile, di pari metri quadrati,  in Classe energetica “D” si evidenzia in un risparmio annuo di 529 euro che, stimando una vita utile di 30 anni, comporta un risparmio di 15870 euro.
▪   Vale la pena acquistare un immobile in Classe energetica “G”?
▪   Che valore immobiliare dovrebbe avere?
▪   Due immobili uguali ma in classe energetica differente, posso valere allo stesso modo?
Nel mondo delle valutazioni immobiliari esistono due modalità per valutare un immobile:
  • un metodo sintetico ( è basato sulla confronto e sulla conoscenza del mercato)  che normalmente  viene usato nelle compravendite dalle agenzie immobiliari;
  • un metodo più specifico, detto  analitico, basato sull’ipotesi che l’immobile sia in grado di fornire perpetuamente un reddito annuo;
ovvero, in formula:Valore immobile = Redditi annui / saggio di capitalizzazione
Quello che noi cerchiamo è il valore di mercato e supponendo che il saggio di capitalizzazione rimanga invariato prima e dopo l’intervento perché la sua variazione viene causata da fattori non riconducibili allo stesso, l’unico elemento che occorre prendere in considerazione è il reddito che l’immobile è in grado di produrre.  Come facilmente si Verifica,  il reddito varia al variare dei costi di esercizio (tra i quali il costo energetico ha una sua parte) allora possiamo considerare il risparmio energetico quale incremento del reddito che otteniamo sul nostro immobile.
Possiamo stimare  allora con un esempio pratico, l’entità del mancato esborso derivante da un intervento di riqualificazione energetica su una casa di 100mq in classe G che consuma 160 kWh/mq anno di energia primaria(Epi). L’intervento prevede isolamento termico con cappotto delle pareti esterne e dei solai senza sostituire il generatore di calore che supponiamo essere una tradizionale caldaia a gas(metano) con efficienza teorica del 100%. E’ chiaro che in un caso reale la scelta di un intervento sarà fatta a valle di una diagnosi energetica o audit energetico dell’immobile.
I costi di isolamento dell’involucro per passare da involucro classe G a classe C  Epi stimati(50 kWh/mq annui) sono pari a quanto segue -> 50€/mq x 180 mq = 9000 €
La riduzione dei consumi e quindi il mancato esborso viene riportato nella seguente tabella:
Come si può leggere i risparmi annui di combustibile sono nell’ordine di 939 euro annui.
Capitalizzando il mancato esborso si avrà (tasso 2,5 %) = 939/2,5% = Incremento di valore dell’immobile = €.37560
Per rispondere all’ultimo quesito ovvero al tempo di rientro dell’investimento si avra chè l’intervento si ripaga in 9000/939 = 10,6 anni
In caso di accesso alle detrazioni fiscali del 55% il tempo di rientro si riduce a  4,8 anni. Senza considerare il maggior comfort ottenuto e la riduzione di gas serra immessi!
CONCLUSIONE:
La certificazione energetica degli edifici non è un punto di arrivo al quale tendere per documentare il rispetto di una norma, ma un punto di partenza, uno strumento strategico-gestionale in grado di supportare le scelte progettuali in vista di un miglioramento delle prestazioni energetiche complessive del sistema edilizio.


venerdì 3 ottobre 2014

CERTIFICAZIONI ENERGETICHE LOW COST

C'è finalmente una svolta nella vicenda delle certificazioni energetiche a prezzi stracciati.
L’Antitrust ha accettato gli impegni presentati dalle società del gruppo internazionale Groupon S.r.l. e ha concluso il 12 settembre scorso l’istruttoria – LEGGI TUTTO - avviata a seguito di numerose segnalazioni relative a presunte pratiche commerciali scorrette a danno dei consumatori nell’attività di vendita on line di coupon utilizzati per acquistare prodotti o servizi a prezzi particolarmente vantaggiosi. 
CIRCOLARE DEL CNAPPC. “La battaglia condotta dal Consiglio Nazionale, a partire dal 2011, contro Groupon e le pratiche commerciali scorrette di alcuni architetti ha finalmente avuto dei risultati”, commenta il Consiglio nazionale degli architetti (Cnappc) nella circolare n. 122 del 24 settembre scorso.
“I due esposti del Consiglio Nazionale – si legge nella circolare del Cnappc - si sono andati ad assommare alle oltre seicento segnalazioni pervenute all'Antitrust contro Groupon, ed, ad oggi, sono stati formalizzati degli impegni, vincolanti per Groupon, e relativi alle offerte pubblicizzate”.
GLI IMPEGNI ASSUNTI DA GROUPON. In base alla dichiarazione di impegni, Groupon deve porre in essere controlli sulla persona richiedente, sulla sua attività e sull’effettiva capacità di eseguire le obbligazioni che assume, ed in particolare con riferimento ai "partner esercenti attività regolamentate (i.e. architetti, geometri, certificatori energetici)" con l'obbligo di chiedere e a raccogliere idonea documentazione volta a dimostrare il possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività promossa (impegno pag. 2).
Groupon si impegna a pubblicare il prezzo offerto e la percentuale di sconto "solo in presenza di un listino prezzi/catalogo prezzi", specificando che "nessun altro dato verrà considerato come avente valore probatorio per l’accertamento del prezzo proposto" (impegno pag. 3).
Inoltre, "Groupon si impegna a rendere oggetto di specifica indagine il prezzo complessivo che l’utente è chiamato a versare per ottenere il servizio o il bene promesso. In tal modo, si ritiene di poter arginare il fenomeno, comunque ad oggi ristretto, di extra-costi richiesti dal Partner all’utente" (impegno pag. 5).
A fronte di tali impegni – osserva il Consiglio nazionale degli architetti - sul sito Internet di Groupon:
- gli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori dovranno essere soggetti necessariamente iscritti all'Albo;
- stante l'abrogazione delle tariffe professionali con il Decreto Legge 1/2012, non possono essere indicati i prezzi offerti, neanche in base al DM parametri, che è relativo ai soli compensi in ambito giudiziale, e deve essere chiaro cosa si offre.
Dovrà quindi apparire, sulle offerte professionali presentate tramite Groupon, il titolo professionale, e senza specificare quali siano i prezzi offerti, a fronte della abrogazione delle tariffe professionali.
“La svendita delle prestazioni professionali in questo modo verranno perlomeno arginate, spiegando cosa si offre ed in modo chiaro”, osserva il Cnappc.
VIGILANZA DAGLI ORDINI. “Gli Ordini – conclude la circolare n. 122/2014 del Consiglio nazionale degli architetti - sono tenuti a vigilare sul territorio se soggetti iscritti all'Albo utilizzino Groupon in modo anticoncorrenziale, ad esempio senza utilizzare il titolo professionale, mediante presunte società di servizi professionali o utilizzando listini prezzi legati alla attività delle predette società di servizi, applicando a tal fine le disposizioni del Codice Deontologico relative agli obblighi di legalità, alla pubblicità informativa, ed alle pratiche anticoncorrenziali scorrette”. 
(fonte: casaeclima.com)


 

giovedì 11 settembre 2014

I VANTAGGI DELLE VALVOLE TERMOSTATICHE E DEI CONTABILIZZATORI DI CALORE

I vantaggi delle valvole termostatiche e dei contabilizzatori di calore bbligatori dal 31 dicembre 2016 per i condomini con riscaldamento centralizzato, questi dispositivi possono portare risparmi medi annuali sul combustibile compresi tra il 10% e il 30%
Entro il 31 dicembre 2016, su tutto il territorio nazionale, coloro che risiedono in condomini con riscaldamento centralizzato dovranno installare su ciascun termosifone del proprio appartamento valvole termostatiche con contabilizzatori di calore, come previsto all'interno del decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, approvato il giugno scorso. Pena sanzioni amministrative per il condominio da 500 a 2.500 euro. Ma di cosa si tratta esattamente? E quali sono i vantaggi dell'installazione di questi dispositivi?
Le valvole termostatiche sono meccanismi di termoregolazione che permettono una suddivisione del calore nelle diverse stanze del proprio appartamento e consentono di escludere automaticamente il termosifone una volta che la camera ha raggiunto la temperatura desiderata. I contabilizzatori o ripartitori di calore sono, invece, apparecchiature che, installate sui singoli radiatori, quantificano il calore effettivamente consumato.
«Già da tempo siamo impegnati nell'installazione di migliaia di questi sistemi presso i condomini di Lombardia e Piemonte, le prime Regioni che, in Italia, hanno legiferato in materia - spiega Marco Decio, direttore Polo mercato privato di Cofely Italia (Gruppo Gdf Suez) -. Dalla nostra esperienza, possiamo confermare che si tratta di un efficace intervento di risparmio energetico, che comporta un notevole miglioramento del comfort e che consente un sensibile risparmio di energia, a cui il singolo può contribuire ulteriormente cambiando alcune semplici abitudini: per esempio, la sola riduzione della temperatura dell'ambiente da 21 a 20°C porta già a un risparmio pari al 7% annuo».
I vantaggi della regolazione del calore
- Risparmio economico: secondo quanto stimato da Cofely Italia, con un impianto di contabilizzazione del calore e termoregolazione, il condominio realizza un risparmio medio annuale sul combustibile utilizzato dalla caldaia compreso tra il 10% e il 30%, rispetto alla situazione anteriore all'installazione; questo a fronte di una spesa d'installazione variabile tra i 90 e i 140 euro per termosifone. Da non sottovalutare il fatto che, mentre i costi d'installazione restano perlopiù invariati nel tempo, il trend dei prezzi energetici è costantemente in crescita; ciò comporta risparmi ulteriori rispetto a quelli già derivanti dall'installazione del sistema.
 - Detrazione fiscale: attualmente lo Stato italiano prevede il recupero in 10 anni del 50% del costo sostenuto per l'impianto di contabilizzazione del calore. Il rimborso avviene sotto forma di detrazione Irpef per le spese di ristrutturazione come intervento finalizzato al risparmio energetico. Se, ad esempio, una famiglia spende 1.000 euro per l'impianto di contabilizzazione, 500 euro vengono rimborsati dallo Stato (50 euro l'anno per 10 anni). Il decreto di stabilità 2011 permette la detrazione fiscale del 65% in 10 anni in caso di contestuale sostituzione della caldaia con uno dei nuovi modelli a condensazione.
- Iva agevolata: con il decreto Bersani (Decreto Legge 223/2006) è stato reintrodotto il regime Iva agevolato al 10% per le ristrutturazioni edilizie, tra cui rientra certamente anche questo genere di intervento. Queste stesse agevolazioni sono state confermate dalla Legge Finanziaria 2007, comma 387.
 - Investimento economico: l'impianto di contabilizzazione del calore e termoregolazione dà un ulteriore valore aggiunto all'immobile, a fronte di un investimento in proporzione modesto. In caso, ad esempio, di un immobile del valore di 150.000 euro con impianto di riscaldamento centralizzato, rispetto ad una spesa di circa 1.000 euro per l'impianto di contabilizzazione individuale possiamo ipotizzare una rivalutazione dell'immobile, derivante dall'autonomia dell'impianto di riscaldamento, pari almeno al 3%, ovvero a 4.500 euro.
Gli impianti di riscaldamento condominiale esistenti possono essere, dunque, trasformati vantaggiosamente per consentire una gestione autonoma della temperatura in ogni singolo locale, senza distaccarsi dall'impianto centralizzato. Tanto più che le azioni da eseguire sull'impianto di riscaldamento centralizzato escludono opere murarie e installazione di fili, consistendo nella sola sostituzione delle valvole manuali di ogni radiatore con valvole termostatiche automatizzate e nell'applicazione, su ciascun corpo scaldante, di un dispositivo, il ripartitore, atto a rilevare la quantità di calore emessa in modo che ci sia un addebito della spesa proporzionale ai consumi effettivi.
Con questi interventi l'impianto di riscaldamento centralizzato si tramuta in una serie di impianti di riscaldamento a gestione autonoma: ogni utente può disporre del servizio di riscaldamento in qualunque ora del giorno e della notte, regolare la temperatura ambiente al valore desiderato in ogni locale dell'appartamento e pagare il servizio solo in funzione del consumo individuale. Le spese condominiali di riscaldamento vengono, infatti, ripartite tra le unità immobiliari in proporzione alle letture dei contatori di calore. Solo una parte minoritaria della spesa viene suddivisa secondo i millesimi riscaldamento, a compensazione dei costi comuni e delle dispersioni di calore dell'impianto di riscaldamento.
«Benché possa sembrare un intervento semplice, si tratta, in realtà, di un'operazione altamente specialistica, che richiede il progetto di un professionista esperto di contabilizzazione, previo rilievo e certificazione dei corpi scaldanti installati in ogni appartamento - continua Marco Decio di Cofely Italia -. Può risultare, infatti, conveniente considerare l'opportunità di effettuare, con l'occasione, ulteriori azioni utili a ridurre ancora di più i consumi energetici. È importante sapere, infatti, che la diagnosi energetica del sistema edificio-impianto è lo strumento che consente di individuare eventuali altre esigenze di ottimizzazione energetica, come l'opportunità della riqualificazione della centrale termica».
(fonte: energymanagernews.it)
 
 
 

mercoledì 10 settembre 2014

"SBLOCCA ITALIA", INEFFICACE LO SCONTO IRPEF DEL 20% PER FAR RIPARTIRE IL MERCATO IMMOBILIARE

La norma contenuta nel decreto legge Sblocca Italia che prevede uno sconto Irpef per chi acquista un immobile energeticamente efficiente per affittarlo a canone concordato "non sarà sufficiente per far ripartire il mercato immobiliare". 
È il parere del Centro Studi del Gruppo Toscano, che ha effettuato delle simulazioni. La disposizione prevede tra le condizioni una spesa massima di 300mila euro per l’acquisto di una o due abitazioni, nuove o ristrutturate, in classe energetica A o B. L’acquirente (che non può essere un parente di I grado del venditore) può dedurre dal proprio reddito complessivo il 20% del prezzo di acquisto dell’immobile in 8 anni (per un massimo quindi di 60 mila euro, ovvero 7.500 euro l’anno). Il risparmio annuo è compreso in una forbice di 2800-3000 euro l’anno (dipende dall’aliquota Irpef). L’immobile acquistato dovrà essere affittato a canone concordato sempre per 8 anni.
Segmentando l’offerta attualmente disponibile nel portafoglio delle agenzie del Gruppo Toscano, è emerso solo l’1,9% degli immobili rispetta i requisiti di efficienza energetica (classe A o B) e un prezzo di vendita massimo di 300 mila euro. Questi ultimi, a loro volta, rappresentano il 68% del totale degli immobili residenziali attualmente in portafoglio.
MISURA INEFFICACE. “Se la ratio della norma è incentivare l’investimento, con questi numeri è improbabile che il mercato possa subire quell’accelerazione che tutti noi auspichiamo”, osserva Andrea Toscano, Consulente Generale del Gruppo Toscano S.p.A.. “I numeri parlano chiaro: solo in pochi beneficeranno della normativa ed è altresì evidente che i veri destinatari del provvedimento sono i costruttori e non il mercato immobiliare nel suo complesso. Ritengo che ancora oggi le difficoltà di accesso al credito rappresentano la variabile fondamentale sulla quale intervenire per una ripresa consistente delle compravendite immobiliari. Sarebbe pertanto auspicabile un intervento proprio su questo punto, che abbia un buon appeal per gli acquirenti, al fine di incentivare il mercato.”
Secondo i calcoli effettuati dal Sole 24 Ore, l’operazione è conveniente solo in quei comuni in cui la differenza tra canone concordato e di mercato non supera una forbice del 40%. Viceversa, conviene il prezzo di locazione di mercato. 
(fonte:casaeclima.com)


venerdì 29 agosto 2014

A.P.E. LA NORMA NON FA ALCUNA DISTINZIONE IN BASE ALLA DURATA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE

La normativa in materia di prestazione energetica prevede, per i nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari, l’inserimento di un’apposita clausola con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione,comprensiva dell’attestato, in ordine alla prestazione energetica degli edifici (articolo 6, comma 3, Dlgs 192/2005); l’attestato deve comunque essere messo a disposizione dell'inquilino dal momento in cui iniziano le trattative (comma 2). La norma, pertanto, non fa alcuna distinzione in base alla durata del contratto di locazione”.
Così FiscoOggi, la rivista telematica dell'Agenzia delle Entrate, ha risposto al quesito “L'attestazione di prestazione energetica è necessaria anche nel caso dei contratti di locazione turistici, che solitamente non eccedono i 30 giorni?”, posto da un contribuente. Domanda e risposta sono state pubblicate ieri nella sezione “La Posta” di FiscoOggi.it
(fonte:casaeclima.com)



lunedì 25 agosto 2014

RINFRESCHIAMOCI LA MEMORIA: COME LEGGERE UNA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Cos'è la certificazione energetica... La certificazione energetica, meglio nota come APE è un documento che indica il consumo energetico di un'abitazione in condizioni standard. Attraverso questo documento si fa una stima della qualità dell'immobile dal punto di vista energetico.
classi energetichePer fare questa stima si eseguono dei calcoli che indicano gli indici di prestazione energetica dell'edificio durante alcuni periodi dell'anno, in genere si considerano il periodo estivo e quello invernale come riferimentI. I calcoli però devono seguire delle linee guida fissate dalle norme.
Ad esempio, nei calcoli per arrivare alla determinazione del indice di prestazione invernale di un’abitazione si considera una temperatura standard di 20°C durante le 24 ore, questo valore di temperatura è dettato dalle norme.
Questo parametro però non è reale, anche perchè nell'arco di una giornata a seconda dell'utilizzo dell'unità abitativa, le temperature al suo interno cambiano.
Infatti l'APE fornisce una quantificazione di massima, anche perchè se si volessero considerare tutte le possibili variazioni della temperatura all'interno dell'ambiente nell'arco delle 24 ore, i calcoli da fare sarebbero molto più complessi.
Attraverso l'APE è possibile assegnare ad ogni unità abitativa una classe energetica, la classificazione è indicata con delle lettere dell'alfabeto che vanno da A a G.
L'appartenenza di un'abitazione ad una o ad un'altra classe energetica, dipende da una serie di parametri che vengono considerati dal tecnico in fase di sopralluogo, che gli permetteranno poi di assegnare una classe o un'altra ad un appartamento.
Ci sono delle circostanze specifiche, che richiedono la presenza dell'APE, questo documento infatti viene redatto nel caso di nuova costruzione di un edificio, risulta infatti indispensabile per il rilascio dell'agibilità.
Deve essere redatto, anche in caso di ristrutturazione edilizia di una certa consistenza, nel caso di compravendita o di affitto. In altri termini, tutte le volte che si immette sul mercato immobiliare un fabbricato oppure quando si variano le prestazioni energetiche dell’edificio o dell’impianto deve essere redatto l'APE.
Come si legge una certificazione energetica

Per definizione la certificazione energetica serve a valutare l’efficienza energetica degli edifici. L'APE è come una relazione tecnica che fornisce le indicazioni sul rendimento degli impianti presenti nell'abitazione, siano essi di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria  e di condizionamento ove presenti, inoltre nel redigere l'APE il tecnico fa un'analisi sulla capacità delle murature e delle solette che separano gli ambienti riscaldati dall’esterno o da locali non riscaldati, di trattenere all’interno dell’edificio il calore.
In altre parole quindi l'APE indica quanto consuma in media l’unità immobiliare considerata. Il primo parametro che viene analizzato nel riquadro generale è la destinazione d'uso, questa distinzione viene fatta seguendo il D.P.R. 412/93, gli edifici destinati ad abitazione vengono identificati con la sigla alfanumerica E1, che indica appunto gli edifici adibiti a residenza e assimilabili.
Altro valore che va considerato è quello che in gergo tecnico viene definito fattore di forma S/V, questo valore viene calcolato dividendo la superficie disperdente dei muri esterni o verso ambienti non riscaldati, per il volume lordo dell’abitazione.
Di solito se l'appartamento si trova all'interno di un condominio, il valore della superficie disperdente sarà basso, orientativamente il valore del s/v  oscillerà tra 0,25–0,40. Se invece si considera una villetta isolata la superficie disperdente sarà maggiore e il rapporto s/v varierà tra 0,60–0,75.
Inoltre si valuta il fabbisogno di energia termica utile ideale, poichè appunto durante la stagione invernale si verifica una dispersione dell'energia dall’involucro. Poi si calcola anche il fabbisogno di energia richiesta dall’impianto per la produzione di acqua calda sanitaria per soddisfare il fabbisogno annuo dell’edificio.
L'Indice di prestazione energetica reale si calcola sommando il fabbisogno di energia termica utile per la produzione di acqua calda sanitaria al fabbisogno utile per il riscaldamento degli ambienti interni
Ma nel valore finale sono considerate anche le perdite presenti che si hanno in prossimità delle componenti degli impianti, quindi la caldaia, le tubazioni, i termosifoni, i pannelli radianti a pavimento, ecc.. Da tutti questi calcoli si ottiene un valore che corrisponde all'indice di prestazione energetica caratteristico per quell'abitazione.
Sempre nell'attestato di prestazione energetica appare una voce indicate con il termine raccomandazioni, in quell'area sono indicati tutti i consigli sui possibili interventi che possono migliorare le prestazioni dell’edificio e  del suo impianto.
Ovviamente sono tutte soluzioni proposte da un tecnico competente e studiate per quella specifica situazione.
Ultima voce ma non meno importante è quella che indica la validità dell’Attestato di Certificazione Energetica, che ha una durata di 10 anni dalla data di emissione, fatta eccezione per interventi di riqualificazione e ristrutturazione dell’immobile che ne modifichino in maniera significativa le prestazioni energetiche.
(fonte: lavorincasa.it)