...E IL SOFTWARE NON VA...SE FUNZIONA LO FA "A SINGHIOZZO"
(fonte: Corriere della sera del 19.11.2015)
Blog personale di Parolini Arch. Alessandro certificatore n°18234 della regione LOMBARDIA
Pagine
giovedì 19 novembre 2015
giovedì 22 ottobre 2015
SOFTWARE CENED+ 2.0: E' LENTO E COMPORTA SOVRAPPREZZI PER LE CERTIFICAZIONI
Il
consigliere regionale M5S Lombardia, Gianmarco Corbetta, portavoce del
Movimento e membro della Commissione Ambiente della Regione, ha scritto
una lettera all'assessore regionale all'Ambiente, Claudia Terzi, per
richiamare l'attenzione su alcune questioni relative alla DGR 3868/2015 “Disposizioni
in merito alla disciplina per l'efficienza energetica degli edifici ed
al relativo attestato di prestazione energetica a seguito
dell'approvazione dei decreti ministeriali per l'attuazione del d.lgs.
192/2005, come modificato con l. 90/2013”, che stabilisce l'entrata
in vigore dal 1° ottobre 2015 del sistema relativo alla nuova procedura
di calcolo della prestazione energetica e del relativo Attestato degli
edifici esistenti.
La citata delibera stabilisce che tutti
gli edifici e le unità immobiliari soggette all'obbligo di
certificazione energetica devono essere certificate utilizzando la
metodologia approvata con Decreto del Dirigente competente e con
l'utilizzo del software Cened+2.0, rilasciato pochi giorni fa (LEGGI TUTTO).
SOFTWARE MACCHINOSO E LENTO. Nella lettera, Corbetta scrive che “Ingegneri
professionisti hanno inviato segnalazioni al Gruppo Consiliare
Movimento 5 Stelle riguardo i ritardi nel rilascio della versione
definitiva del software e le problematiche derivanti dall'utilizzo dello
stesso. Secondo i professionisti, infatti, il software presenta
difficoltà funzionali rilevanti; esso sarebbe macchinoso e lento e
renderebbe l'obbligo di utilizzo della nuova procedura di calcolo una
criticità operativa non trascurabile.
Inoltre l'obbligo di utilizzare questo software, poco funzionale alle esigenze dei professionisti, comporterebbe sovrapprezzi al costo delle certificazioni
per via del maggior tempo impiegato nella redazione dei documenti, con
conseguente aggravio di oneri a carico dei cittadini (cosa che non
avverrebbe con il sistema adottato in altre regioni come il Veneto).
Tra le richieste formulateci dagli Ingegneri, vi sono quella di poter rinviare l'applicazione delle nuove procedure di calcolo al primo gennaio 2016 o, in subordine, quella di prevedere la possibilità di utilizzare fino al 31 dicembre 2015, sia la versione 1.2 che la versione 2.0 del software Cened”.
(fonte:casaclima.com)
mercoledì 7 ottobre 2015
NUOVO APE UNICO 2015: CONTROLLI, SANZIONI E RILASCIO
La nuova normativa in materia di Certificazione energetica degli edifici
che, unita alla revisione delle norme UNI TS 11300 parte 1 e 2 dell'ottobre
2014, dovrebbe dar pace ai professionisti dell'area tecnica, costretti a
continui e spesso schizofrenici cambi normativi.
Ricordiamo, infatti, che sono stati pubblicati sul Supplemento Ordinario n.
39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015 i seguenti decreti:
- D.M. 26 giugno 2015 recante "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici" (c.d. decreto "prestazioni") - ENTRATA IN VIGORE 1 OTTOBRE 2015
- D.M. 26 giugno 2015 recante "Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici" (c.d. decreto "requisiti") - ENTRATO IN VIGORE 16 LUGLIO 2015
- D.M. 26 giugno 2015 recante " Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" (c.d. decreto "linee guida") - ENTRATA IN VIGORE 1 OTTOBRE 2015
Come previsto dalle nuove linee guida nazionali, la procedura di
attestazione della prestazione energetica degli immobili comprende una serie di
operazioni svolte dai soggetti certificatori, ovvero:- rilievo in sito (sopralluogo obbligatorio) e, se del caso, di una verifica di progetto, finalizzati alla determinazione dell'indice di prestazione energetica dell'immobile e all'eventuale redazione di una diagnosi energetica, per l'individuazione degli interventi di riqualificazione energetica che risultano economicamente convenienti. Queste operazioni comprendono:
- il reperimento dei dati di ingresso, relativamente alle caratteristiche climatiche della località, alle caratteristiche dell'utenza, all'uso energetico dell'immobile e alle specifiche caratteristiche dell'edificio e degli impianti, avvalendosi, ove disponibile dell'attestato di qualificazione energetica;
- l'individuazione del modello di calcolo, procedura e metodo, e la determinazione della prestazione energetica secondo i metodi di calcolo indicati ai precedenti capitoli, relativamente a tutti gli usi energetici pertinenti per l'edificio, espressi in base agli indici di prestazione energetica totale e parziali;
- l'individuazione delle opportunità di intervento per il miglioramento della prestazione energetica in relazione alle soluzioni tecniche proponibili, ai rapporti costi-benefici e ai tempi di ritorno degli investimenti necessari a realizzarle.
- la classificazione dell'edificio in funzione degli indici di prestazione energetica e il suo confronto con i limiti di legge e le potenzialità di miglioramento in relazione agli interventi di riqualificazione individuati;
- il rilascio dell'attestato di prestazione energetica.
La novità più rilevante rispetto alle precedenti linee guida sta nell'avere
messo nero su bianco l'obbligo di sopralluogo.
Ciò premesso, è interessante comprendere il regime sanzionatorio della
materia, nella speranza che gli uffici preposti al controllo, compiano
correttamente il loro lavoro evitando la mercificazione e svalutazione
dell'attestato che nella maggior parte dei casi è divenuto solo un "pezzo
di carta" da allegare all'atto di compravendita o di locazione.
Il regime sanzionatorio
Il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica
senza rispettare gli schemi e le modalità stabilite dalla normativa, o un
attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri
e delle metodologie è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a
700 euro e non superiore a 4200 euro. L'ente locale e la regione o la
provincia autonoma, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze,
danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti
disciplinari conseguenti.
Il direttore dei lavori che omette di presentare al comune
l'asseverazione di conformità delle opere e l'attestato di qualificazione
energetica prima del rilascio del certificato di agibilità, è punito con la sanzione
amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. Il
comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al
collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione
energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni
importanti, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione
amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro.
In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione
energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, il proprietario
è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non
superiore a 18000 euro.
In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione
energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di
locazione, il proprietario è punito con la sanzione
amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro.
In caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici
nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, il responsabile
dell'annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a
500 euro e non superiore a 3000 euro.
(fonte:lavoripubblici.it)
mercoledì 30 settembre 2015
IL NUOVO APE: TUTTO SULLE NUOVE REGOLE IN VIGORE DAL 1 OTTOBRE 2015 (TERZA E ULTIMA PARTE)
Ecco la terza e ultima parte sul nuovo APE che entrerà in vigore dal 1 ottobre 2015:
18) Dati di dettaglio degli
impianti: generatori
Devo considerare una riga per impianto inteso come gruppo di generatori che fornisce un servizio o una riga per singolo generatore? Le righe presenti nel testo del documento sono fisse o puramente indicative del numero di impianti?Si propone di compilare una riga per ogni generatore presente definendo però un massimo di generatori descrivibili: è possibile introdurre i restanti nelle note del certificato.
Devo considerare una riga per impianto inteso come gruppo di generatori che fornisce un servizio o una riga per singolo generatore? Le righe presenti nel testo del documento sono fisse o puramente indicative del numero di impianti?Si propone di compilare una riga per ogni generatore presente definendo però un massimo di generatori descrivibili: è possibile introdurre i restanti nelle note del certificato.
19) Dati di dettaglio degli impianti: impianti combinati
Cosa si intende con impianti combinati?Gli impianti combinati sono da intendersi a servizio della climatizzazione
estiva, invernale e della produzione di acqua calda sanitaria; gli indici e i
rendimenti sono sempre valutati per servizio dunque in virtù delle prime tre
righe della tabella. La riga degli impianti combinati è implicitamente compresa
negli spazi sopra elencati pertanto può non essere utilizzata.
20) Dati di dettaglio degli impianti: fonti rinnovabili
Nel caso in cui gli impianti di climatizzazione o di produzione di ACS sono
alimentati da fonti rinnovabili, i dettagli di impianto devono essere
introdotti sia nei relativi servizi che in quelli da fonti rinnovabili?
Pensiamo ad esempio al caso di una caldaia a biomassa per il riscaldamento: ad
una prima lettura della tabella si potrebbe pensare di introdurre i dati sia
nella parte relativa alla climatizzazione invernale, sia in quella relativa
alle fonti rinnovabili. In relazione alle richieste indicate per la riga
"Produzione da fonti rinnovabili" si consiglia di introdurre
unicamente i dati degli impianti Solari termici, Solari fotovoltaici, eolico.
21) Dati di dettaglio degli impianti: fonti rinnovabili e indici di
prestazione
Le informazioni relative al vettore energetico utilizzato, alla potenza
nominale, all'efficienza e all'indice di prestazione EP ren, Ep nren per
produzione da fonti rinnovabili sono rilevanti?
Non sono dati rilevanti, pertanto in assenza di informazioni chiare si propone
di lasciare le celle non compilate.
(fonte:lavoripubblici.it)
(fonte:lavoripubblici.it)
lunedì 28 settembre 2015
IL NUOVO APE: TUTTO SULLE NUOVE REGOLE IN VIGORE DAL 1 OTTOBRE 2015 (SECONDA PARTE)
Ecco la seconda parte sul nuovo APE che entrerà in vigore dal 1 ottobre 2015:
13) Prestazioni energetiche degli impianti e stima dei
consumi di energia: pompe di calore L'energia termica prelevata all'ambiente dalle pompe di calore deve essere
introdotta nella tabella delle prestazioni energetiche?
La quota di rinnovabile della pompa di calore a compressione (o assorbimento) è
già detratta dall'energia elettrica consumata (o altro vettore che alimenta la
pompa). Non riteniamo quindi necessario riportare nella tabella la quota di
energia termica prelevata all'ambiente.
14) Prestazioni energetiche degli impianti e stima dei consumi di energia:
unità di misuraCon l'espressione "quantità di energia consumata" si deve
specificare univocamente il potere calorifico? Quale unità di misura è
necessario adottare per i vettori energetici riportati in tabella?Si richiede di specificare il potere calorifico da utilizzarsi nel calcolo
mentre le unità di misura adottate sono riportate nel seguito. Energia
elettrica [kWh], Gas naturale [m3], GPL [l], Carbone [kg], Gasolio e
olio combustibile [l], Biomasse solide [kg], Biomasse liquide [l], Biomasse
gassose [m3], Solare fotovoltaico [kWh], Solare termico [kWh],
Eolico [kWh], Teleriscaldamento [kWh], Teleraffrescamento [kWh].
15) Prestazioni energetiche degli impianti e stima dei consumi di energia:
solari Il valore della quota consumata in uso standard per le fonti
energetiche solari deve comprendere solo l'energia utilizzata dall'edificio?Nella cella relativa alla quota consumata in uso standard si comprende solo
l'energia effettivamente utilizzata dall'edificio, non la totalità di energia
prodotta dall'impianto solare termico e fotovoltaico.
16) Raccomandazioni: edifici senza impianto
Come introdurre e considerare le raccomandazioni e i tempi di ammortamento
dell'investimento nel caso di edifici non dotati di impianto di riscaldamento
e/o produzione di ACS?Le raccomandazioni sono un elemento invalidante del certificato ed è necessario
indicare sempre un intervento possibile, che nel caso specifico potrebbe riguardare
il solo involucro. Si propone inoltre di utilizzare il box Informazioni sul
miglioramento della prestazione energetica presente a Pagina 4 del certificato
per specificare ulteriori informazioni relative all'edificio non dotato di
impianto.
17) Raccomandazioni: ristrutturazione importante
Entro quali limiti si considera una ristrutturazione come ristrutturazione
importante?Si propone di utilizzare quanto riportato all'interno del DM Requisiti Minimi
per ristrutturazione importante di secondo livello: cioè un intervento che
interessa gli elementi e i componenti integrati delimitanti gli ambienti
climatizzati verso esterno o verso ambienti non climatizzati con una incidenza
superiore al 25% della superficie disperdente complessiva; l'intervento può interessare
il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva.
(fonte:lavoripubblici.it)
(fonte:lavoripubblici.it)
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