OFFERTA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

lunedì 21 marzo 2016

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA LA PROCEDURA E I COMPITI DEL CERTIFICATORE ENERGETICO

Ecco una descrizione dei servizi, e della documentazione da produrre e degli obblighi del certificatore energetico.

Prima di tutto  distinguono i due seguenti casi di certificazione energetica ovvero su:

a) edifici nuovi o soggetti a ristrutturazione importante,
b) edifici esistenti.
Lo svolgimento del servizio di attestazione della prestazione energetica comprende le seguenti attività:

1. ATTIVITÀ PRELIMINARI
Il soggetto certificatore presenta al richiedente, mediante apposita informativa, tutte le opzioni che sono consentite per accedere al servizio in termini di qualità e di costo, al fine di consentire al medesimo una scelta consapevole. Tra l’altro deve specificare:
- l’obbligo di sopralluogo;
- le eventuali prove supplementari (ad es. l’esecuzione di prove in situ).
Nei casi di nuova costruzione e di ristrutturazioni importanti di primo livello, la nomina del soggetto certificatore deve avvenire prima dell’inizio dei lavori e deve essere dichiarata nella relazione tecnica ex art. 28 legge 10/91.

2. PROCEDURA DI ATTESTAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA
2.1. Edifici di nuova costruzione e ristrutturazioni importanti
Nei casi di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni importanti, il servizio di attestazione della prestazione offerto dal soggetto certificatore deve comprendere almeno:
- la valutazione della prestazione energetica dell’edificio a partire dai dati progettuali anche contenuti nell'attestato di qualificazione energetica;
- controlli in cantiere nei momenti costruttivi più significativi;
- una verifica finale con l'eventuale utilizzo delle più appropriate tecniche strumentali.
Il direttore dei lavori deve segnalare al soggetto certificatore le varie fasi della costruzione dell’edificio e degli impianti, quando rilevanti per le prestazioni energetiche dell’edificio, al fine di consentire i previsti controlli in corso d’opera.
Il soggetto certificatore opera nell’ambito delle proprie competenze e per l’esecuzione delle attività di rilievo in sito, diagnosi, verifica o controllo, può procedere alle ispezioni ed al collaudo energetico delle opere, avvalendosi, ove necessario, delle necessarie competenze professionali.
Sono previste le seguenti attività:
a) raccolta della documentazione progettuale:
- disegni di progetto,
- permesso di costruire o altri titoli abilitativi,
- nominativi dei progettisti, direttore lavori, costruttore, installatori impianti,
- elaborati grafici impiantistici,
- documentazione progettuale energetica,
- ogni altra documentazione utile;
b) produzione di documentazione fotografica, quando richiesta negli Attestati;
c) verifiche in cantiere della rispondenza del costruito al progetto e segnalazione di eventuali difformità al direttore dei lavori e al committente;
d) raccolta delle certificazioni dei prodotti utilizzati e degli impianti installati.

2.2. Edifici esistenti
Al fine di ottimizzare la procedura, il richiedente può rendere disponibili a proprie spese i dati relativi alla prestazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare. Lo stesso può anche richiedere il rilascio dell’attestato di prestazione energetica sulla base di:
- un attestato di qualificazione energetica relativo all’edificio o alla unità immobiliare oggetto di attestazione della prestazione, anche non in corso di validità, evidenziando eventuali interventi su edifici ed impianti eseguiti successivamente;
- le risultanze di una diagnosi energetica effettuata da tecnici abilitati con modalità coerenti con i metodi di valutazione della prestazione energetica attraverso cui si intende procedere.
Il soggetto certificatore è tenuto ad utilizzare e valorizzare i documenti sopra indicati (ed i dati in essi contenuti), qualora esistenti e resi disponibili dal richiedente, unicamente previa verifica di completezza e congruità.
Sono previste le seguenti attività:
a) sopralluogo obbligatorio;
b) raccolta di tutta la documentazione esistente:
- documenti catastali,
- anno di costruzione,
- nominativi del progettista, direttore lavori, costruttore (ove disponibili),
- elaborati grafici eventualmente disponibili;
c) verifica della documentazione progettuale energetica e controllo della congruità con l’esistente;
d) produzione di documentazione fotografica, se richiesta negli attestati;
e) raccolta delle informazioni stratigrafiche di tutte le strutture opache, quali pareti, pavimenti, solette, coperture, divisori, ecc.;
f) raccolta informazioni su tutte le caratteristiche delle strutture trasparenti, quali dimensioni, tipo di vetri e di infissi;
g) raccolta di tutte le informazioni reperibili sugli impianti esistenti (riscaldamento, climatizzazione, produzione ACS, ventilazione, illuminazione, trasporto):
- schede tecniche dei generatori,
- tipi di distribuzione e di regolazione centralizzata e localizzata,
- tipologia degli utilizzatori,
- tipologia degli eventuali accumuli,
- presenza di fonti di energia rinnovabili,
- ogni altra documentazione utile;
h) acquisizione del libretto di impianto e dei consumi storici.

2.3. Criteri per l’applicazione delle procedure di calcolo
In caso di assenza anche parziale della documentazione descritta ai punti 2.1 e 2.2, il reperimento dei dati di ingresso necessari è effettuato in occasione del rilievo in situ ed i risultati sono raccolti nel relativo rapporto. In tal caso il soggetto certificatore dovrà segnalare al committente la necessità di procedere agli ulteriori rilievi a titolo di prestazione aggiuntiva.
I documenti sopra indicati (riportanti i dati di ingresso per l’effettuazione della procedura di calcolo) e la procedura stessa costituiscono a tutti gli effetti parte integrante dell’APE e devono essere debitamente conservati dal soggetto certificatore, per essere messi a disposizione in caso di successive verifiche.

2.4. Esecuzione dei calcoli
I calcoli energetici sono sviluppati secondo la normativa nazionale (UNI/TS 11300) e/o regionale.
Sono simulati gli interventi di risparmio energetico con indicazione di massima del tempo di rientro dell’investimento. Sono riportate le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importante da quelli di riqualificazione energetica.

3. REGISTRAZIONE E CONSEGNA DELL’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
La stesura integrale del documento A.P.E. da parte del tecnico abilitato, iscritto negli appositi elenchi regionali, dove presenti, deve basarsi sull’utilizzo delle varie tipologie di Attestati regionali o nazionali.
Entro i quindici giorni successivi alla trasmissione (in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio) della copia del certificato alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, il soggetto certificatore procede alla consegna dell’APE al richiedente, fatte salve le diverse richieste delle normative regionali. La sottoscrizione con firma digitale dell’APE ha valenza di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Nel caso di edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione importante gli attestati devono fare parte integrante della documentazione necessaria per il rilascio dell’abitabilità.



venerdì 11 marzo 2016

SCONTO ACQUISTO CASE IN CLASSE A o B ANCHE PER LE CESSIONI DA IMPRESE RISTRUTTURATRICI

Con lo studio n. 7-2016/T, il Notariato esamina i diversi presupposti che consentono l’applicazione della detrazione Irpef, pari al 50 per cento dell’Iva corrisposta relativa agli acquisti, effettuati entro il 31 dicembre 2016, di unità immobiliari residenziali, di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici, introdotta dalla Legge di stabilità 2016.
La prima parte dello studio prende in esame i presupposti soggettivi in capo all’acquirente e al cedente. La detrazione è riservata alle persone fisiche soggette ad Irpef a condizione che l’impresa cedente abbia costruito le unità immobiliari oggetto di trasferimento.
La seconda parte dello studio è dedicata ad un approfondimento dei presupposti oggettivi, ed in particolare alle caratteristiche degli immobili che attribuiscono il diritto alla nuova detrazione: deve trattarsi di unità immobiliari di tipo residenziale; non sono previste esclusioni per gli immobili di lusso; la classe energetica deve essere di tipo A o B; è irrilevante se l’immobile sia o meno utilizzato quale abitazione principale. Il beneficio spetta anche per gli immobili a disposizione. Inoltre non è necessario che l’acquirente manifesti espressamente nel rogito la volontà di fare valere il beneficio.
L’ultima parte dello studio è dedicata alla descrizione del meccanismo. Si applica il principio di cassa. Pertanto non è sufficiente che l’immobile abitativo sia acquistato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, ma anche l’Iva deve essere corrisposta al cedente entro il medesimo arco temporale. Inoltre la detrazione non è trasferibile nell’ipotesi di successiva cessione dell’immobile che ha dato diritto all’agevolazione. La detrazione deve essere utilizzata in dieci quote annuali di pari importo, in diminuzione dell’Irpef lorda.
INCLUSE ANCHE LE IMPRESE DI “RIPRISTINO” O “RISTRUTTURATRICI”. Secondo lo studio il diritto alla detrazione dall’IRPEF del 50 per cento dell’Iva riguarda anche le cessioni di immobili residenziali poste in essere dalle imprese di “ripristino” o “ristrutturatrici”, cioè le imprese che acquistano un fabbricato ed eseguono o fanno eseguire sullo stesso gli interventi edilizi elencati dall’art. 3, comma 1, lett. c), d) ed f) del Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. n. 380/2001).
“L’interpretazione negativa, cioè la non spettanza della detrazione dell’Iva applicata alle cessioni effettuate dalle imprese di “ripristino” è stata confermata dall’Agenzia delle entrate in occasione di Telefisco 2016. Tuttavia l’interpretazione dell’Amministrazione finanziaria non può essere condivisa”, sostiene il Notariato. “L’Agenzia delle entrate ha fondato la soluzione negativa circa la non spettanza della detrazione principalmente su un’interpretazione letterale della norma. In particolare, è stato precisato che “Dal tenore letterale della norma si desume che il presupposto agevolativo sia l’acquisto di immobili nuovi (ovvero quelli per i quali non sia intervenuto un acquisto intermedio) venduti direttamente dalle imprese costruttrici dei medesimi. Restano pertanto escluse le vendite effettuate da imprese che hanno solo eseguito lavori di recupero edilizio, per le quali potrebbero tuttavia ricorrere i presupposti per la diversa agevolazione di cui al comma 3, dell’articolo 16-bis, del TUIR”.
Ma, secondo il Notariato, “in base ad un’interpretazione di tipo sistematico, sembra ragionevolmente sostenibile una soluzione diversa rispetto a quella eccessivamente rigorosa dell’Agenzia delle entrate. Il legislatore ha inteso “equilibrare” il costo degli oneri fiscali assolti dall’acquirente al momento del rogito. Le cessioni di unità immobiliari di tipo abitativo soggette ad Iva e poste in essere dalle imprese costruttrici danno luogo ad un livello di imposizione più elevata. La base imponibile è costituita dal corrispettivo. Invece le cessioni dei medesimi immobili, poste in essere da soggetti non costruttori, soggiacciono ad un prelievo meno oneroso. Ciò in quanto la base imponibile è nella maggior parte dei casi costituita dal valore catastale con la conseguente riduzione dell’onere fiscale rappresentato dall’imposta di registro.
Con la modifica normativa in rassegna il legislatore ha inteso, come ricordato, rendere più equilibrata la tassazione, consentendo agli acquirenti degli immobili, le cui cessioni sono soggette (imponibili) ad Iva, il “recupero”, sotto forma di detrazione IRPEF, di una parte dell’imposta pagata.
La medesima esigenza di manifesta per le cessioni di immobili poste in essere dalle imprese di ripristino o ristrutturatrici. Solitamente le predette cessioni sono imponibili ai fini Iva. Una soluzione negativa, nel senso di negare la detrazione il diritto alla detrazione per il solo fatto che la cessione dell’immobile è effettuata da un’impresa non costruttrice, risulterebbe in contrasto con la ratio dell’intervento normativo. La soluzione negativa laddove si ritenesse, come effettuato dall’Agenzia delle entrate, di dover escludere dal beneficio le cessioni immobiliari poste in essere dalle imprese di ripristino/ristrutturatrici, renderebbe molto più oneroso il costo delle imposte. In tale ipotesi sarebbe ben più conveniente acquistare lo stesso immobile da un “privato” e non da un’impresa “ristrutturatrice”.
 (fonte: casaeclima.com)


giovedì 18 febbraio 2016

CASE COLABRODO, IN 9 REGIONI NESSUN CONTROLLO E NESSUNA SANZIONE.

Sono oltre 500 le termografie (foto a infrarossi) scattate da Legambiente in questi ultimi anni in 45 città italiane, relative a edifici pubblici e edifici residenziali privati.
Le immagini sono state raccolte nel dossier “Basta case colabrodo”, presentato oggi, dal quale emergono problemi di isolamento termico nelle sedi dei Ministeri che dovrebbero spingere le politiche di efficienza, con evidenti dispersioni termiche da solai interpiano e pilastri.
Le stesse criticità si riscontrano nelle sedi della Regione Emilia Romagna e in quella del Molise. Idem per l’edificio sede dell'Enea. Numerose criticità rilevate anche in strutture di edilizia residenziale costruite recentemente, pubbliche o private, di Roma, Firenze, Bologna e Milano, ma anche di Foligno, Pesaro, Pescara, Pisa.
IL RUOLO DELLE REGIONI. Alle Regioni sono affidati compiti fondamentali dalle Direttive europee in materia di efficienza energetica: devono garantire controlli indipendenti e sanzioni sulle certificazioni energetiche degli edifici (Legge 90/2013, che ha recepito la Direttiva 31/2010), individuando organismi e soggetti a cui affidare i controlli, intervenendo con verifiche periodiche sulla conformità dei rapporti di ispezione e degli attestati di certificazione emessi.
Eppure, nel 2016 ancora in molte Regioni non esistono né controlli né sanzioni sulle certificazioni energetiche. In Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Sardegna e Umbria, non è stato stabilito chi deve controllare quel 2% minimo di certificazioni previsto dalla legge nazionale e, non essendo chiaro chi deve controllare, anche le sanzioni previste nei confronti di progettisti, direttori dei lavori e certificatori non sono applicate. La Legge prevede, inoltre, che le Regioni possano emanare leggi più restrittive rispetto al numero dei controlli e all’entità delle sanzioni, ma fino ad oggi sono poche quelle che hanno approvato norme tali da garantire realmente i cittadini. Legambiente cita in positivo la Provincia di Bolzano, che prevede controlli su tutti gli attestati di prestazione energetica, con verifiche sul progetto e in cantiere.






 


(fonte:casaeclima.com)


giovedì 11 febbraio 2016

VERNICI ISOLANTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO, ALCUNI CHIARIMENTI

Vernici isolanti per il risparmio energetico? In un documento di chiarimento Anit (Associazione nazionale per l'isolamento termico e acustico) precisa che “le vernici alto emissive e, in quanto vernici, di ridottissimo spessore, non possono essere considerate prodotti per l’isolamento termico degli edifici per il comportamento invernale”.


DATI TECNICI. Per la valutazione dell’efficacia dell’isolamento termico invernale è necessario che ogni produttore descriva tecnicamente l’efficacia dei propri prodotti con i seguenti dati tecnici:
- Conduttività termica λ espressa in W/mK [-]
- Resistenza termica Rt del prodotto o del sistema in m²K/W [-]
Anit ricorda che si calcola come rapporto tra lo spessore e la conduttività
O, se il prodotto vanta capacità di riflettere l’energia termica radiante, (nella frequenza della radiazione termica)
- Emissività ? [-]
I materiali isolanti oggi in commercio sono caratterizzati da conduttività termiche dichiarate λD che variano:
- tra 0.09 e 0.031 W/mK per materiali tradizionali;
- fino 0.026 W/m K per materiali che sfruttano gas diversi dall’aria (ad esempio il poliuretano);
- fino a 0.020 W/m K per materiali innovativi con nanotecnologie atte a creare micropori senza molecole d’aria o atte a intrappolare in modo più efficace la molecole di gas (ad esempio l’aerogel).
RESISTENZA TERMICA. Tuttavia per valutare correttamente l’isolamento termico di uno strato è indispensabile calcolare la sua resistenza termica. Per dare un’idea una struttura opaca in zona E si può indicativamente considerare isolata, per la legislazione vigente, quando ha una resistenza termica maggiore di 3 m²K/W.
MATERIALI ISOLANTI RIFLETTENTI. L'Associazione evidenzia che “I materiali isolanti che hanno ottime capacità di riflessione dell’energia termica per irraggiamento hanno ridotti valori di emissività nel campo della radiazione termica, per esempio ? = 0.10. Sono materiali le cui superfici emettono solo il 10% dell’energia che potrebbero emettere per effetto della loro temperatura. Prodotti di questa natura sono in commercio da diversi anni, sono i materiali isolanti riflettenti, e sono regolati dalla norma UNI EN 16012.
Se una vernice ha un’emissività di 0.85, per esempio, non può essere una barriera termica nei confronti della radiazione termica incidente. Al contrario è una superficie alto assorbente e quindi non può vantare caratteristiche di isolamento termico poiché si comporta come una normale tinteggiatura o intonaco”.
È corretto “indicare che una vernice può comportare risparmi energetici legati al consumo di energia per il condizionamento estivo, nel momento in cui tali rivestimenti superficiali hanno un buon valore di SRI (indice di riflessione solare) e vengono applicati all’esterno (es. vernici comunemente denominate “Cool roof”)”.
NON ESISTONO IN COMMERCIO PRODOTTI CON LAMBDA DICHIARATI λD INFERIORI A 0,015 W/MK. Attualmente “non esistono in commercio prodotti con lambda dichiarati λD inferiori a 0,015 W/mK”, precisa Anit. “Anche i materiali più prestazionali (con λD = 0,015 W/mK) se posati in pochi millimetri non possono essere considerati strati isolanti per il comportamento invernale”.
(fonte: casaclima.com)


lunedì 25 gennaio 2016

LOMBARDIA, AGGIORNATO IL TESTO UNICO SULL'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria n. 3 di oggi venerdì 22 gennaio 2016, è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. 224 del 18 gennaio 2016, recante “Integrazione delle disposizioni in merito alla disciplina per l’efficienza energetica degli edifici approvate con decreto 6480 del 30 luglio 2015”.


 Di seguito riportiamo l'integrazione contenuta nell'allegato al decreto.

OBBLIGO DI DOTAZIONE E ALLEGAZIONE DELL’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA. E’ confermata l’esclusione dall’obbligo di allegazione dell’APE per i provvedimenti giudiziali portanti trasferimenti immobiliari conseguenti a procedure esecutive individuali o concorsuali. E’ abrogato quanto previsto al punto 10.4 del decreto regionale n. 6480 del 30.7.2015.
L’obbligo di dotazione e di allegazione dell’APE sussiste in caso di vendita giudiziale dei beni indivisi che non siano oggetto delle procedure di cui al punto precedente.
L’esclusione dall’obbligo di dotazione e allegazione dell’Attestato di Prestazione Energetica, di cui al punto 3.4 delle disposizioni allegate al decreto n. 6480 del 30.7.2015, si applica anche agli edifici industriali e artigianali il cui utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non prevedano il riscaldamento o la climatizzazione.
L’installazione dei dispositivi per la termoregolazione e la contabilizzazione del calore, qualora non avvenga nell’ambito di un più complesso intervento di ristrutturazione dell’impianto termico o di riqualificazione energetica, è assimilata ad un intervento che non determina la modifica delle prestazioni energetiche e, pertanto, non comporta la decadenza dell’idoneità dell’Attestato di Prestazione Energetica prevista al punto 11.8 delle disposizioni allegate al decreto n. 6480 del 30.7.2015.
INTERVENTI MIGLIORATIVI DA INDICARE NELL’APE. L’assenza dell’indicazione di interventi migliorativi nell’apposita sezione dell’APE costituisce un inadempimento del certificatore ed è oggetto di verifica in sede di controllo della conformità dell’APE. Tale indicazione può essere omessa solo qualora il certificatore dichiari, in caso di edifici di classe A3 e A4, che ulteriori interventi migliorativi non sono convenienti in termini di costi-benefici; tale dichiarazione va obbligatoriamente annotata nella sezione “Informazioni sul miglioramento della prestazione energetica” dell’APE stesso.
MODIFICA DEL MODELLO DI APE. Alla quarta pagina dell’Attestato di Prestazione Energetica di cui all’Allegato D al decreto regionale n. 6480 del 30.7.2015, dopo la dicitura “Il presente attestato è reso, dal sottoscritto, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000 e dell’articolo 15, comma 1 del D.Lgs 192/2005 così come modificato dall’articolo 12 del D.L. 63/2013” è aggiunta la dicitura “Si dichiara, ai sensi dell’art. 19 del DPR 445/2000, che la presente copia cartacea è conforme al file dell’attestato di prestazione energetica depositato nel Catasto Energetico Edifici Regionale.”
DOTAZIONE DELL’APE IN CASO DI EDIFICIO PRIVO DI IMPIANTO. Le disposizioni di cui al punto 10.5 dell’Allegato al decreto regionale n. 6480 del 30.7.2015 sono applicabili in tutti i cui i casi in cui sia previsto l’obbligo di dotazione dell’APE.
OBBLIGO DI ALLEGAZIONE ALL’APE DEL LIBRETTO DI IMPIANTO. In relazione a quanto previsto al punto 11.8 delle disposizioni allegate al Decreto n.6480 del 30.7.2015, si precisa che il libretto d’impianto, aggiornato in conformità alle disposizioni per il controllo sull’efficienza energetica degli impianti termici civili, deve essere obbligatoriamente allegato all’Attestato di Prestazione Energetica consegnato all’acquirente o al locatario dell’edificio, prima della stipula del contratto. Il suddetto libretto non deve necessariamente essere unito all’APE allegato al contratto medesimo, in sede di stipulazione.
AMPLIAMENTO VOLUMETRICO, RECUPERO DI SOTTOTETTI E NUOVI VOLUMI EDILIZI. Nei casi di cui al punto 5.1. lettera b, delle disposizioni allegate al decreto n. 6480 del 30.7.2015, qualora la nuova porzione sia climatizzata mediante la sola estensione dei sistemi tecnici preesistenti occorre procedere alle seguenti verifiche:
1) il parametro H’T risulti inferiore al valore limite riportato all’ultima riga della Tabella 10 dell’Allegato B al decreto regionale n. 6480 del 30.7.2015;
2) il parametro Asol,est/Asup utile determinato in base a quanto previsto al paragrafo 2.2 dell’Allegato B, risulti inferiore al corrispondente valore limite riportato nella Tabella 11 del medesimo Allegato B, rispettivamente per gli edifici della categoria E.1, fatta eccezione per collegi, conventi, case di pena, caserme nonché per la categoria E.1(3) e per gli edifici di tutte le altre categorie;
3) tutte le verifiche pertinenti di cui al paragrafo 5 delle disposizioni allegate al decreto regionale n. 6480 del 30.7.2015.
Nei casi di cui al punto 5.1., lett. b) delle stesse disposizioni, qualora la nuova porzione sia climatizzata mediante nuova installazione anche solo di un sistema tecnico dedicato ad un servizio energetico, occorre procedere alle verifiche previste per gli edifici di nuova costruzione.
Gli ampliamenti volumetrici, i recuperi di sottotetti esistenti, ovvero i nuovi volumi edilizi che non rientrano in quanto previsto al punto 5.1. lettera b) delle disposizioni allegate al decreto regionale n. 6480 del 30.7.2015, tali per cui la nuova porzione abbia un volume lordo climatizzato inferiore o uguale al 15% di quello esistente e inferiore o uguale a 500 m3, sono assimilati a interventi di riqualificazione energetica e sono soggetti alle verifiche di cui al punto 8 delle suddette disposizioni.
REQUISITI DI TRASMITTANZA TERMICA DEI SERRAMENTI IN CASO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA. I requisiti di trasmittanza termica dei serramenti, indicati nella tabella 15 dell’Allegato B delle disposizioni allegate al decreto regionale n. 6480 del 30.7.2015. (CLICCA QUI)
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’INVOLUCRO OPACO CON ISOLAMENTO IN INTERCAPEDINE O DALL’INTERNO. Si specifica che le tabelle di riferimento dell’Allegato B per quanto previsto al punto 8.3 delle disposizioni allegate al decreto regionale n. 6480 del 30.7.2015 sono la numero 12, 13, 14 e la numero 15, quest’ultima limitatamente alle chiusure tecniche opache e ai cassonetti.
REQUISITI DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE. L’installazione di nuovi apparecchi di illuminazione deve rispettare i requisiti indicati al punto 8.9 delle disposizioni allegate al decreto regionale n. 6480 del 30.7.2015 anche nel caso in cui tali apparecchi siano installati in un edificio di nuova costruzione o soggetto a ristrutturazione importante di primo o di secondo livello.
SOSTITUZIONE DI GENERATORE DI CALORE. In relazione a quanto previsto al punto 4.10 delle disposizioni allegate al decreto regionale n. 6480 del 30.7.2015, si specifica che la sostituzione di una caldaia con un’altra di diversa tipologia (es. condensazione, multistadio, modulante, tradizionale) non è assimilata ad un cambio di tipologia di generatore; pertanto, nel caso in cui non vi sia un cambio di combustibile e nel caso in cui la potenza termica della nuova caldaia non sia superiore a 50 kW, non è necessario presentare al Comune la relazione tecnica di cui al punto 4.8 delle predette disposizioni. L’esclusione vale anche nel caso in cui la caldaia sia sostituita con una pompa di calore di potenza inferiore o uguale a 15 kW. Rimane l’obbligo di trasmettere al Comune la dichiarazione di conformità di cui al DM 37/2008 e all’Autorità competente in materia di ispezioni sugli impianti termici il rapporto di controllo tecnico e l’aggiornamento del libretto d’impianto, come previsto dalla dgr 3965 del 31.7.2015.
REQUISITI PER L’INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO TERMICO ALIMENTATO A BIOMASSA. Le precisazioni di seguito indicate integrano ed in parte rettificano quanto indicato al punto 5.6 e al punto 8.6 delle disposizioni allegate al decreto 6480 del 30.7.2015.
In caso di installazione di un generatore alimentato a biomassa la relazione tecnica, di cui al punto 4.8 delle disposizioni allegate al decreto regionale n. 6480 del 30.7.2015, dovrà attestare il rispetto dei requisiti di cui al punto 15 della dgr 3965/2015, a prescindere dalla potenza dell’impianto e dalle ulteriori caratteristiche.
Pertanto, potranno essere installati solo generatori che appartengano a classi di efficienza energetica, come individuate dalle norme tecniche indicate alla tabella 5.6 del decreto 6480/2015 che abbiano rendimenti uguali o superiori ai valori indicati nella dgr 3965/2015.
Fermi restando i requisiti di cui sopra, nel caso in cui l’installazione di un impianto termico alimentato a biomassa riguardi un edifico di nuova costruzione o soggetto a ristrutturazione di primo livello, occorre procedere al calcolo dell’efficienza globale media stagionale di cui al punto 8.6, lett. a) delle disposizioni allegate al decreto 6480 del 30.7.2015. Le disposizioni di cui al punto 8.6, lettere b), c) e d) si applicano solo qualora siano tecnicamente possibili, in relazione alla tipologia di impianto a biomassa.
L’installazione in un edificio esistente, ad integrazione dell’impianto termico esistente e in assenza di interventi sui sottosistemi impiantistici preesistenti, di apparecchi termici alimentati a biomassa solida che abbiano, singolarmente o nel loro complesso, una potenza nominale del focolare inferiore a 5 kW, non è soggetta al rispetto dei requisiti e delle disposizioni di cui ai precedenti punti 7.1 e 7.2.
INSTALLAZIONE DI UNA POMPA DI CALORE CON POTENZA NON SUPERIORE A 15 KW. Nel caso in cui l’installazione della pompa di calore, pur con potenza termica non superiore a 15 kW, avvenga nell’ambito di una qualsiasi altra tipologia di intervento (edificio di nuova costruzione o soggetto a ristrutturazione importante di primo o di secondo livello, riqualificazione energetica dell’involucro edilizio, ristrutturazione dell’impianto termico, riqualificazione energetica dell’impianto termico) non si applica l’esclusione di cui al punto 4.11 predetto.
ASSENZA DI UNO DEI SOTTOSISTEMI DELL’IMPIANTO TERMICO O DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE DEL GAS. L’edificio oggetto di certificazione si considera privo dell’impianto termico nel caso in cui l’impianto termico in esso installato sia sprovvisto di almeno uno dei sottosistemi (generazione, distribuzione o emissione); diversamente, non si considera privo dell’impianto termico l’edificio in cui sono presenti tutti i sottosistemi che lo compongono, ma manca l’allacciamento alla rete del gas.
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’IMPIANTO TERMICO. Gli interventi sull’impianto termico che rientrano nella definizione di ristrutturazione o di riqualificazione energetica, così come la sostituzione del generatore con un altro generatore di potenza termica superiore al 10% della potenza del generatore sostituito, sono soggetti ai medesimi obblighi di cui al punto 8.6, 8.7, 8.8 delle disposizioni allegate al decreto 6480 del 30.7.2015.
POMPE DI CALORE REVERSIBILI TIPO SPLIT. Ai fini del calcolo delle prestazioni energetiche dell’edificio, qualora in un ambiente servito da impianto di riscaldamento sia presente anche un impianto in pompa di calore reversibile tipo split, quest’ultimo deve essere considerato ai fini del raffrescamento e può essere trascurato ai fini del riscaldamento.
FATTORI DI ALLOCAZIONE DELL’ENERGIA PER SISTEMI COGENERATIVI. Quanto indicato nelle formule 11.379, 11.380 e 11.381 dell’Allegato H al decreto regionale n. 6480 del 30.7.2015, in merito alla modalità di allocazione dell’energia in presenza di sistemi cogenerativi è da intendersi applicabile indipendentemente dalla taglia degli stessi; pertanto tali formule risultano valide a prescindere dalla potenza elettrica e termica del sistema cogenerativo e quindi applicabili anche a impianti di cogenerazione abbinati a reti di teleriscaldamento.
OBBLIGO DI INTEGRAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI. A parziale rettifica di quanto previsto al punto 6.15 iii delle disposizioni allegate al decreto 6480 del 30.7.2015, qualora un edificio soggetto ai requisiti degli “edifici ad energia quasi zero” sia allacciato ad una rete di teleriscaldamento che ne copra l’intero fabbisogno di calore per la climatizzazione invernale e la fornitura di acqua calda sanitaria, non incorre negli obblighi relativi alla copertura dei fabbisogni di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria e della somma dei fabbisogni per la climatizzazione invernale, estiva e l’ acqua calda sanitaria, di cui ai punti 6.13. c. i e ai punti 6.13. c. ii delle disposizioni allegate al decreto 6480/2015) ma resta soggetto all’obbligo di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica, di cui al punto 6.3 lettera c) iii delle medesime disposizioni.
Sono altresì soggetti agli obblighi di integrazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili previsti dall’Allegato 3 al Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 gli “edifici sottoposti a ristrutturazione rilevante” come definiti dall’art. 2 del predetto decreto anche se non ricompresi nella definizione di ristrutturazione importante di primo livello ai sensi del decreto regionale n. 6480 del 30.7.2015.
VERIFICHE DI CONDENSA. Le condizioni di umidità relativa interna, contenute ai paragrafi I.2.1 e I.2.2 dell’Allegato H al decreto regionale n. 6480 del 30.7.2015, relative alle verifiche di condensa in assenza di sistemi di controllo dell’umidità, sono da ritenersi superate da quanto riportato al punto 5.3 delle disposizioni allegate al decreto; pertanto le condizioni interne di utilizzazione sono da valutare secondo il metodo delle classi di concentrazione riportato nelle Appendici A e NA (Appendice Nazionale) della norma UNI EN ISO 13788.
STRUTTURE A PROTEZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. Le strutture a protezione degli impianti sportivi sono considerate stagionali e, pertanto, sono esenti dagli obblighi di rispetto dei requisiti di prestazione energetica e di dotazione dell’Attestato di Prestazione Energetica qualora esse, anche se sostenute da strutture portanti fisse, siano completamente rivestite da un involucro che può essere, a momenti alterni, tolto o rimesso.
(fonte: casaeclima.com)


 

SERRAMENTI, IN LOMBARDIA STABILITE LE TRASMITTANZE TERMICHE PER IL 2016 E 2017

In materia di trasmittanze termiche dei serramenti da applicare nel 2016 e nel 2017, la Regione Lombardia ha pubblicato la nuova tabella della “Trasmittanza termica U massima delle chiusure tecniche trasparenti e opache e dei cassonetti, comprensivi degli infissi, verso l’esterno e verso ambienti non climatizzati soggette a riqualificazione”, contenuta nel decreto dirigenziale n. 224 del 18 gennaio 2016, recante “Integrazione delle disposizioni in merito alla disciplina per l’efficienza energetica degli edifici approvate con decreto 6480 del 30 luglio 2015”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Serie Ordinaria n. 3 del 22 gennaio 2016.
Il provvedimento dispone che i requisiti di trasmittanza termica dei serramenti, indicati nella tabella 15 dell’Allegato B delle disposizioni allegate al decreto regionale n. 6480 del 30.7.2015, sono definiti come segue:
 

SLITTA AL 1° GENNAIO 2017 ENTRATA IN VIGORE NUOVE TRASMITTANZE. Ricordiamo che nella seduta n. 141 del 20 novembre 2015, la Giunta regionale della Lombardia ha differito al 1° gennaio 2017 l’entrata in vigore delle disposizioni di cui alla DGR n. 3868 del 17 luglio 2015 relative ai requisiti prestazionali di serramenti in caso di riqualificazione energetica.
Per il 2016 è dunque possibile continuare ad installare serramenti con un valore di trasmittanza termica analogo ai valori limite previsti a livello nazionale per ottenere la detrazione fiscale del 65% relativa al miglioramento dell’efficienza energetica.
Come evidenziato da Unicmi, lo standard qualitativo a cui fanno riferimento normalmente le imprese nell’impostare la propria offerta commerciale è quello necessario affinché i committenti possano ottenere la detrazione fiscale riconosciuta per gli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica, pari a U (W/m2K) 1,8 per la zona climatica E e di U (W/m2K) 1,6 per la zona climatica F.
Molte aziende non sono preparate per far fronte ad un così repentino mutamento della domanda, che in Lombardia sarà improntato a valori molto più restrittivi. Inoltre, le condizioni ministeriali per ottenere la detrazione fiscale del 65% relativa agli interventi per l’efficienza energetica degli edifici continuano a costituire il riferimento principale per tutti i produttori di serramenti che operano anche al di fuori dei confini della Lombardia.
Pertanto, la Regione Lombardia ha disposto di modificare parzialmente le disposizioni per l’efficienza energetica degli edifici, approvate con dgr n. 3968 del 17.7.2015, prevedendo che fino al 31.12.2016 i valori di trasmittanza termica indicati per la sostituzione dei serramenti, in caso di riqualificazione energetica, siano analoghi ai valori previsti per accedere all'ecobonus.
(fonte: casaclima.com)


 

mercoledì 20 gennaio 2016

EFFICIENZA ENERGETICA, 1 CASA SU 5 E' IN CONDIZIONI PESSIME

Sono più di 2 milioni le case italiane in mediocre o pessimo stato di conservazione. 
Una situazione che penalizza anche l’efficienza energetica degli edifici, oltre a gonfiare le bollette. Lo rivela un’analisi condotta da Confartigianato sullo stato dell’edilizia residenziale in tutta la penisola. Dallo studio quindi sono lasciati fuori gli edifici con destinazione d’uso differente, mentre rientrano case unifamiliari, ville, villette, case a schiera, palazzine in complessi residenziali e condomini o palazzine con negozi o sedi di attività economiche in genere a piano strada. Tuttavia, la fotografia fornisce una buona immagine complessiva dello stato dell’edilizia italiana, visto che riguarda più di 12 milioni di case e cioè quasi l’85% degli edifici totali. 
Il dato più evidente è che quasi un edificio su 5 è vecchio e in cattive condizioni. Per le abitazioni costruite prima del 1981 la percentuale sale al 21,1%, mentre la quota si riduce al 4,7% per gli edifici più recenti. Dati che vanno letti tenendo conto del loro peso specifico: infatti i tre quarti degli edifici residenziali in Italia ha più di 35 anni. Inoltre, lo studio mette in luce differenze sensibili a seconda della regione presa in esame. In generale, la situazione è peggiore al sud con una mediocre realtà di edilizia abitativa diffusa in tutta l’area.
La maglia nera nella speciale classifica va alla Sicilia, dove ben il 26,8% del totale degli edifici residenziali versa in uno stato di conservazione giudicato pessimo. Appena meglio, ma sempre nelle ultime posizioni, Calabria e Basilicata, rispettivamente con quote del 26,2% e 22,3%. Tra le regioni più virtuose figurano invece a pari merito Umbria e Trentino Alto Adige con una percentuale del 10,7%, seguite dalla Toscana con l’11,5%. Nessuna eccezione nemmeno se si prendono in esame le singole province. Anche in questo caso i fanalini di coda sono quelle meridionali di Vibo Valentia, con il 31,4% di case in cattivo stato, poi Reggio Calabria (31,3%) e Catanzaro (25,8%). In parallelo, il centro-nord primeggia con Prato (8,2%), Bolzano e Siena (8,5%).
I dati di Confartigianato spiegano quanto la situazione dell’edilizia residenziale influisca – gonfiandola – sulla bolletta energetica delle case. La rilevazione infatti ricorda che il comparto residenziale determina il 28,8% dei consumi finali di energia del Paese. Una percentuale che supera sia quella dei trasporti su strada (27,7%), sia quella dell’industria (22,7%). Come è possibile tamponare la situazione? Una possibilità sono i bonus fiscali per le ristrutturazioni e il risparmio energetico previsti nella legge di Stabilità. “E’ indispensabile – sottolinea Arnaldo Redaelli, Presidente di Confartigianato Edilizia – rendere stabili e permanenti, nella misura indicata nella legge di Stabilità 2016, gli incentivi fiscali che consentono di raggiungere più obiettivi: riqualificazione del patrimonio immobiliare, risparmio ed efficientamento energetico e difesa dell’ambiente, rilancio delle imprese delle costruzioni, emersione di attività irregolari”.
(fonte:rinnovabili.it)