OFFERTA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

martedì 21 febbraio 2017

EDIFICI SOSTENIBILI A CONSUMO DI ENERGIA QUASI ZERO

Gli edifici "ad energia quasi zero" (near zero energy buildings NZEB) sono immobili che consumano pochissima energia ed hanno elevate prestazione per il loro funzionamento standard. Vengono chiamati anche "edifici passivi" o "sostenibili". La dicitura "energia zero" deriva da una specifica Direttiva europea, seguita in Italia dal D.Lgs. 192/2005. Dal 2021 si potranno costruire solo edifici con queste caratteristiche.
DEFINIZIONE
L'"edificio ad energia quasi zero" è un immobile con una prestazione energetica molto alta, caratterizzato da isolanti, infissi ad alte prestazioni ed impianti ad alto rendimento. L'energia necessaria per raggiungere uno stato di comfort è molto bassa, quella rimanente viene coperta in misura significativa da fonti rinnovabili presenti all'interno del confine dell'immobile.
I CONSUMI PRINCIPALI IN UN EDIFICIO
I consumi tradizionali di un edificio residenziale sono quelli dovuti al riscaldamento (in inverno), al raffrescamento (in estate), alla produzione di acqua calda sanitaria e l'energia elettrica necessaria al funzionamento degli elettrodomestici e della illuminazione.
In media, considerando il patrimonio edilizio esistente, costruito per la maggior parte senza particolari tecniche di risparmio energetico, il consumo varia tra i 150-250 kwh/mq anno. Il costo per raggiungere questo livello è alto ed incide notevolmente sui bilanci delle famiglie.
GLI OBBLIGHI NORMATIVI DEGLI NZEB
Il D.Lgs 192/2005 all'art.4bis tratta la materia degli "Edifici ad energia quasi zero". Al comma 1 viene indicato che tutti gli edifici di nuova costruzione devono essere realizzati con la modalità NZEB (a energia quasi zero). La disposizione è vigente dal 31 Dicembre 2018 per gli edifici pubblici (le scuole e gli edifici scolastici sono espressamente inlcusi) e dal 1 Gennaio 2021 per tutti gli edifici di nuova costruzione.
INTERVENTI PRINCIPALI
I principali aspetti da valutare in un edifico passivo, ad alto risparmio energetico, sia in fase di costruzione che in fase di ristrutturazione sono l'involucro, la produzione di energia rinnovabile e gli impianti.
INVOLUCRO
Rappresenta la pelle esterna dell'edificio, è composto da parti opache (murature e struttura) e da parti trasparenti (finestre) da cui è permesso il passaggio di aria e luce. L'involucro deve regolare il passaggio del calore, dell'umidità, della ventilazione e della luce. L'installazione di infissi performanti, di isolamenti e intercapedini d'aria, la posizione delle finestre tali da permettere una buona ventilazione sono aspetti che riguardano l'involucro.
ENERGIE RINNOVABILI
L'energia rinnovabile autoprodotta nella propria abitazione permette di rendere i cittadini più consapevoli. E' possibile produrre energia autonomamente con i pannelli fotovoltaici o con il microeolico, con questa energia si possono alimentare sistemi a pompa di calore con cui riscaldare gli ambienti, mentre in estate, invertendo il ciclo si può raffrescare l'aria. L'eletricità prodotta dai pannelli fotovoltaici può essere utilizzata anche per gli elettrodomestici e per l'illuminazione
La produzione di acqua calda si può ottenere facilmente con l'installazione sul tetto di pannelli solari.
Altri sistemi per la produzione di energia rinnovabile sono i sistemi geotermici, a biomasse, etc.
IMPIANTI
Gli impianti di produzione dell'acqua calda, del riscaldamento e del raffrescamento in un edificio "a energia quasi zero" devono sopperire in quantità minima alle prestazioni energetiche elevate già raggiunte con un involucro performante e con l'ausilio delle energie rinnovabili.
Si può dire che un edificio passivo non ha bisogno di impianti. 



giovedì 26 gennaio 2017

ACCERTAMENTI SULLE A.P.E.: MODALITA'

Ecco come verranno effettuati gli accertamenti sulle A.P.E. in base al piano dei controlli che verrà messo in atto da Regione Lombardia.

ACCERTAMENTI DI PRIMO LIVELLO
Tutti gli Attestati di Prestazione Energetica prodotti con il Motore di calcolo Cened+ 2.0 sono oggetti sia a una verifica preventiva di ammissibilità dei dati di input, che impedisce la compilazione dell’APE nel caso in cui venga inserito un dato non accettabile dal punto di vista fisico, sia a una validazione in termini di ragionevolezza del dato che prevede la segnalazione all’utente, tramite specifici warning, dei valori che non rientrano nella soglia di probabilità predeterminata sulla base di analisi statistiche.
Tale verifica costituisce l’accertamento di primo livello e viene effettuata sul 100% delle pratiche depositate presso il Catasto Energetico Edifici Regionale, ai sensi del DDUO n. 6480/2015 e s.m.i.

ACCERTAMENTI DI TIPO DOCUMENTALE
Le verifiche di secondo livello di tipo documentale saranno riferite ad APE registrati nel Catasto Energetico Edifici Regionale entro i 4 anni precedenti alla data di avvio del procedimento di accertamento. Pertanto, riguarderanno sia gli APE rilasciati ai sensi del DDG 5796/2009, sia gli APE rilasciati ai sensi del DDUO 6480/2015.
Al fine di soddisfare la previsione di concentrare i controlli sulle classi energetiche più efficienti si prevede di effettuare il 50% delle verifiche selezionando gli APE caratterizzati dalle classi A1, A2, A3, A4 nonché A e A+ (con riferimento alla precedente procedura di calcolo). Il rimanente 50% prenderà in esame gli APE collocati nelle classi comprese tra B e G.
La selezione delle pratiche oggetto di accertamento documentale avverrà in maniera casuale previa individuazione dell’ambito territoriale entro cui concentrare i controlli a cura dell’Organismo di accreditamento.
La selezione delle pratiche oggetto di accertamento documentale potrà inoltre ricomprendere le pratiche affette da dati anomali, individuate dall’Organismo di Accreditamento in accordo con Regione Lombardia.
Le verifiche documentali verteranno sugli APE e i relativi file di interscambio dati, in formato XML, prodotti ai sensi del DDG 5796/2009 e ai sensi del DDUO 6480/2015 (quest’ultimo tramite il motore di calcolo Cened+2.0).
L’accertamento documentale prevede sia la verifica della presenza di errori gravi che determinano la notifica immediata della sanzione, sia di errori che determinano la sola decadenza della validità dell’APE e di anomalie che prevedono invece la possibilità, per il Soggetto certificatore, di produrre la documentazione idonea a giustificare i dati considerati nella produzione dell’APE.
Il work-flow del procedimento di accertamento documentale è rappresentato in Figura 2 dell'allegato alla DGR e sarà definito tramite un apposito Decreto del Dirigente competente di Regione Lombardia.
ACCERTAMENTI CON RILIEVO
Gli accertamenti di terzo livello saranno caratterizzati da controlli con rilievo in situ al fine di verificare la corrispondenza dei dati dichiarati dal certificatore con il reale stato di fatto dell’edificio.
Tali accertamenti saranno selezionati attingendo al campione di APE già sottoposto ad accertamento di tipo documentale, in caso di esito dubbio; l’individuazione delle restanti pratiche per le quali effettuare il sopralluogo avverrà in relazione alla maggiore probabilità di errore in considerazione dei seguenti fattori:
  •  Valori anomali di EP gl,nren ;
  • Valori anomali di trasmittanza termica delle dispersioni dell’edificio;
  • Valori anomali di potenza termica dei generatori a combustione;
  • Altri valori anomali contenuti nel file XML o nell’APE;
  • Quantità di APE redatti dal singolo soggetto certificatore in un congruo intervallo temporale.
Tra le pratiche oggetto di accertamento con rilievo potranno inoltre rientrare le pratiche affette da dati anomali individuate dall’Organismo di Accreditamento in accordo con Regione Lombardia.


martedì 10 gennaio 2017

CONTROLLI E SANZIONI SUGLI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA

A fronte della pubblicazione sul BURL n. 48 del 02/12/2016 la nuova D.G.R. 28 Novembre 2016 n. X/5900, con la DGR X/5900 del 28/11/2016 è stato approvato il nuovo piano dei controlli di conformità degli APE (Attestati di Prestazione Energetica) in Lombardia.
Il testo, approva il piano dei controlli secondo quanto previsto dall'art. 14 della L.R. 24/2014, che prevede:
  • i criteri e le modalità di accertamento;
  • le sanzioni per le violazioni commesse;
  • le entità dei controlli ed i criteri minimi;
  • i criteri di accertamento;
  • le risorse impiegate ed il piano delle attività.


Un aspetto di sicuro interessa sono le sanzioni:
  • per il Tecnico Certificatore le sanzioni potranno assumere valori compresi tra i 500 ed i 2000 Euro più 10 Euro/mq. in caso di assegnazione di classe superiore;
  • per il Progettista le sanzioni potranno assumere valori compresi tra i 2000 ed i 5000 Euro con una maggiorazione del 50% in caso di realizzazione di interventi non ammissibili;
  • per il Direttore dei Lavori, in caso di omessa presentazione al Comune di asseverazione di conformità oppure in caso di realizzazione di opere in difformità dalla Relazione Tecnica, le sanzioni potranno assumere valori compresi tra i 5000 ed i 15000 Euro, con raddoppio della sanzione in caso di violazione delle norme FER e risparmio energetico, oltre alla segnalazione all'Ordine o Collegio di appartenenza;
  • per il venditore che non doterà o non allegherà l'APE all'atto (ove previsto) le sanzioni potranno assumere valori compresi tra i 5000 ed i 20000 Euro;
  • per il locatore che non doterà o non allegherà l'APE al contratto (ove previsto) le sanzioni potranno assumere valori compresi tra i 2500 ed i 10000 Euro;
  • per il responsabile dell'annuncio immobiliare che non indicherà i parametri energetici nell'annuncio le sanzioni potranno assumere valori compresi tra i 1000 ed i 5000 Euro;
  • per l'aggiudicatario di un Servizio Energia che non consegni l'APE le sanzioni potranno assumere valori compresi tra i 500 ed i 2000 Euro.
Gli accertamenti per il 2017 riguarderanno almeno 500 APE tramite controllo documentale e 135 APE tramite verifiche con rilievo.



mercoledì 7 dicembre 2016

APPROVATO IL PIANO DEI CONTROLLI SUGLI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria n. 48 del 2 dicembre 2016, è stata pubblicata la D.g.r. 28 novembre 2016 - n. X/5900 recante “Approvazione del piano dei controlli sugli attestati di prestazione energetica degli edifici, previsto dall’art. 11, della l.r. 24/2014”.


Con questa deliberazione la Giunta regionale lombarda ha approvato il Piano dei controlli in merito alla conformità degli attestati di prestazione energetica degli edifici (APE) predisposto da Ilspa, in attuazione di quanto previsto dall’art. 11 della l.r. 24/2014.

I criteri e le penalità per il controllo degli APE redatti sulla base della d.g.r. 3868/2015 e del decreto 6480/2015 saranno definiti con provvedimento del dirigente competente indicando anche le modalità di esecuzione dei controlli documentali, che dovranno essere estesi anche agli APE redatti in base alla d.g.r. 8745/2008 e al decreto 5796/2009.

L’ingiunzione di pagamento della sanzione, nel caso in cui un trasgressore non si avvalga delle facoltà di oblazione prevista dalla l. 689/81, verrà emessa direttamente da Regione Lombardia e non da ILspa, diversamente da quanto previsto con d.g.r. 2554/2011.

Con Legge Regione Lombardia 5 agosto 2014, n. 24 è stata conseguita la cessione a Infrastrutture Lombarde S.p.A. del ramo di azienda di Finlombarda S.p.A. dedicato allo sviluppo e all'attuazione delle politiche energetiche regionali e allo sviluppo dei sistemi catastali riguardanti l'efficienza energetica degli edifici, con particolare riferimento alla certificazione energetica ed il rendimento energetico degli impianti per la climatizzazione in ambito civile.

Contestualmente, sono state attribuite a Infrastrutture Lombarde S.p.A. le funzioni relative ai controlli e all'irrogazione delle sanzioni riguardanti gli Attestati di Prestazione Energetica (APE) degli edifici, di cui all'articolo 27, comma 17 nonies, della Legge Regione Lombardia 11 dicembre 2006, n. 24 affidate all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale 16 luglio 2012, n. 12.

L’Art. 11 comma 4 della Legge Regione Lombardia 5 agosto 2014, n. 24 detta a Infrastrutture Lombarde S.p.A. la predisposizione, con cadenza annuale, di un Piano dei controlli relativo alla conformità degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici e il resoconto dei controlli effettuati e delle sanzioni irrogate.

Il “Piano dei controlli in merito alla conformità degli attestati di prestazione energetica degli edifici” costituisce il primo piano per l’avvio delle attività di accertamento e tiene conto del corposo e significativo aggiornamento della normativa di settore apportato dai Decreti interministeriali del 26 giugno 2015 e dai dispositivi regionali di recepimento (DGR 3868 del 17 luglio 2015 e DDUO n. 6480 del 30/7/2015).

(fonte: casaclima.com)


giovedì 17 novembre 2016

CHIARIMENTI...SULL'EFFICIENZA ENERGETICA

Novità sul fronte certificazione energetica, efficienza energetica dopo la pubblicazione del Decreto Dirigenziale n. 6480 del 30 luglio 2015, Regione Lombardia ha chiarito alcuni aspetti emersi dall’applicazione sul campo delle regole contenute nel dispositivo dirigenziale.

Novità in materia di certificazione energetica
Si esclude l’obbligo di allegazione dell’APE per i provvedimenti giudiziali portanti trasferimenti immobiliari conseguenti a procedure esecutive individuali o concorsuali.
L’installazione dei dispositivi per la termoregolazione e la contabilizzazione del calore, che non avvenga nell’ambito di un più complesso intervento di ristrutturazione dell’impianto termico o di riqualificazione energetica, è assimilata a un intervento che non determina la modifica delle prestazioni energetiche e, quindi, non comporta né la decadenza dell’idoneità dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE), qualora sia stato precedentemente emesso, né la sua redazione ex novo. 
Modificata la dichiarazione di conformità del certificatore che con la nuova formulazione funge da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con il quale il professionista dichiara che la copia cartacea è conforme al file depositato nel Catasto Energetico Edifici Regionale.
Il libretto di impianto deve essere obbligatoriamente allegato all'Attestato di Prestazione Energetica consegnato all'acquirente o locatario prima della stipula del contratto e non necessariamente unito all'APE allegato al contratto medesimo, in sede di stipulazione, come segnalato dal documento approvato il 18/09/2015 dal Consiglio Nazionale del Notariato, Area Scientifica – Studi Pubblicistici.

Efficienza energetica degli edifici
La D.G.R. 4362 del 20/11/2015 ha disposto di far slittare al primo gennaio 2017 le disposizioni per l’efficienza energetica degli edifici, approvate con D.G.R. 3868 del 17/07/2015, relative ai requisiti prestazionali dei serramenti, prevedendo che fino al 31/12/2016 i valori limite di trasmittanza termica indicati per la sostituzione dei serramenti, in caso di riqualificazione energetica, siano gli stessi di quelli previsti per accedere alla detrazione fiscale prevista dalle norme statali (1,80 W/m2K anziché 1,40 W/m2K in zona climatica E e 1,60 W/m2K anziché 1,00 W/m2K in zona F).
Il certificatore è obbligato a indicare gli interventi migliorativi nell’apposita sezione dell’APE, in caso siano presenti ciò costituisce un inadempimento ed è oggetto di verifica in sede di controllo della conformità dell’APE. Tale indicazione può essere omessa solo qualora il certificatore dichiari, in caso di edifici di classe A3 e A4, che ulteriori interventi migliorativi non sono convenienti in termini di costi-benefici; tale dichiarazione va obbligatoriamente annotata nella sezione “Informazioni sul miglioramento della prestazione energetica” dell’APE stesso.
Specificate le disposizioni vigenti in caso di ampliamento volumetrico, recupero sottotetti e nuovi volumi edilizi.

Apparecchi di illuminazione: cosa cambia?
L’installazione di nuovi apparecchi di illuminazione deve rispettare i requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari emanati ai sensi della direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE. I nuovi apparecchi devono avere almeno le stesse caratteristiche tecnico funzionali di quelli sostituiti e permettere il rispetto dei requisiti normativi d’impianto previsti dalle norme UNI e CEI vigenti. Le regole descritte nel punto 8.9 del D.D. n. 6480/2015, valgono anche nel caso in cui tali apparecchi siano installati in un edificio di nuova costruzione o soggetto a ristrutturazione importante di primo o di secondo livello.

Installazione di pompe di calore
Il libretto di impianto deve essere obbligatoriamente allegato all’Attestato di Prestazione Energetica.
Aggiornamenti specifici anche per la sostituzione del generatore di calore, l’installazione di pompe di calore di potenza inferiore a 15 kW e di impianti alimentati a biomassa.
Per esempio, ai fini del calcolo delle prestazioni energetiche dell’edificio, qualora in un ambiente servito da impianto di riscaldamento sia presente anche un impianto in pompa di calore reversibile tipo split, quest’ultimo deve essere considerato ai fini del raffrescamento e può essere trascurato ai fini del riscaldamento. 
Energia rinnovabile e efficienza energetica

Per quanto riguarda le rinnovabili, qualora un edificio soggetto ai requisiti degli “edifici ad energia quasi zero” sia allacciato a una rete di teleriscaldamento che ne copra l’intero fabbisogno di calore per la climatizzazione invernale e la fornitura di acqua calda sanitaria, non incorre negli obblighi relativi alla copertura con fonti energetiche rinnovabili (FER) dei fabbisogni di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria e della somma dei fabbisogni per la climatizzazione invernale, estiva e l’acqua calda sanitaria, ma resta soggetto all’obbligo di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica. Sono soggetti agli obblighi di integrazione delle FER gli “edifici sottoposti a ristrutturazione rilevante” anche se non ricompresi nella definizione di ristrutturazione importante di primo livello.