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martedì 25 luglio 2017

INSTALLAZIONE CALDAIA A CONDESNAZIONE: E' OBBLIGATORIO ? CONVIENE ?

Oggi si sente spesso parlare di energia pulita, di efficienza energetica e di caldaie a condensazione, specie da quando le vecchie caldaie, quelle cosiddette “tradizionali”, non sono più a norma e dunque non sono più in produzione.
Per chi non si intende di impianti e tecnologie è difficile comprendere a pieno la questione e sono sempre più numerosi coloro che, dovendo far fronte alla rottura improvvisa della propria vecchia caldaia e trovandosi a doverne acquistare una nuova, si chiedono perché, dall’installatore di turno, gli venga proposto (o imposto) un modello a condensazione, che peraltro comporta non solo un prezzo di base più elevato, ma anche l’adeguamento dell’impianto esistente.
È lecito domandarsi se davvero non si possa fare altrimenti e se questo per l’utente finale comporti solo degli esborsi o anche dei vantaggi.
Vediamo di fare chiarezza sulla questione e di capire se oramai non c’è alternativa alla caldaia a condensazione, da quando questo accade e perché tale modello di caldaia di fatto risulta, a lungo andare, più conveniente e più green.
Da quando decorre l’obbligo di installazione di caldaie a condensazione
Di fatto in Italia a partire dal 26 settembre 2015, decorre l’obbligo di legge di non immettere più sul mercato caldaie che non siano a condensazione e questo per far seguito ad un progetto europeo di ampia scala (direttiva Europea 2005/32/CE, denominata “Eco-Design“, nata già nel 2005), che desidera spingere tutti i paesi dell’Unione verso l’utilizzo di energie rinnovabili e verso il miglioramento del rendimento energetico di tutti i sistemi di riscaldamento esistenti.
Ad oggi tale obbligo è indirizzato unicamente nei confronti dei costruttori di caldaie, i quali d’ora in avanti non potranno più presentare e produrre nuovi modelli di caldaie di tipo tradizionale, ad esclusione di un particolare tipo di caldaia a camera aperta, la cui presenza momentaneamente servirà a coprire quei rari casi in cui non sia in alcun modo possibile sostituire il vecchio impianto rimpiazzandolo con le nuove tipologie di caldaie (in genere a causa della presenza di una canna fumaria condominiale molto obsoleta, che non risulta idonea a supportare i fumi acidi).
Detto ciò le rimanenze di magazzino prodotte prima dell’entrata in vigore del nuovo obbligo potranno essere smaltite e regolarmente vendute. Dunque, per adesso, il consumatore può ancora decidere di installare una caldaia tradizionale, qualora ne trovi disponibilità, ma dal canto suo deve controllare che la data di fabbricazione della stessa sia antecedente al 26 settembre 2016.
Bisogna tener conto però che contemporaneamente al divieto di produzione di caldaie tradizionali è diventata d’obbligo anche la classificazione energetica di tutti gli impianti di riscaldamento di nuova installazione e nel momento in cui si vada ad installare una caldaia a condensazione, a sostituzione di una tradizionale, la classe energetica dell’immobile ne trarrà di certo un beneficio, con conseguente incremento del valore dell’immobile stesso, senza contare che con una caldaia a condensazione normalmente si ammortizza il surplus di costo sostenuto in meno di 5 anni e poi si inizia a risparmiare davvero!
La tecnologia delle caldaie a condensazione: ecco perché sono più efficienti
Una caldaia a condensazione a parità di energia ceduta all’impianto (ovvero a parità di resa termica), consuma decisamente meno combustibile di una tradizionale, comportanto un ovvio risparmio sulla bolletta, vediamo di capire perchè.
Le tradizionali caldaie, perfino quelle definite “ad alto rendimento“, riescono ad utilizzare solo una minima parte del calore sensibile dei fumi di combustione ed il vapore acqueo che viene generato durante il processo di combustione viene poi disperso in atmosfera attraverso i fumi che fuoriescono dal camino.
La caldaia a condensazione, invece, riescono a recuperare la maggior parte del calore latente contenuto nei fumi espulsi attraverso il camino, raffreddando i fumi fino a farli tornare allo stato di liquido saturo, recuperando calore che viene poi utilizzato per preriscaldare l’acqua di ritorno dall’impianto, garantendo rendimenti medi di almeno un 10-11% in più.
Le caldaie a condensazione, a differenza di quelle tradizionali, sono in grado di lavorare a temperature più basse, il che ne rende perfetto l’impiego in abbinamento ai cosiddetti sistemi a pavimento radiante in cui circola acqua calda a bassa temperatura; ciò con toglie che sia tranquillamente possibile abbinare una caldaia a condensazione con dei caloriferi, senza che questo comporti alcun tipo di problema (se qualcuno vi dice il contrario non credetegli!).
In questi casi, comunque, la sostituzione di una vecchia caldaia con una a condensazione abbinata ad un impianto a radiatori consente un risparmio di combustibile che va da un 17 % ad un 20% annuo.
Quali problemi tecnici potrebbero insorgere nell’installazione di una caldaia a condensazione?
Non ci resta dunque che da capire quali sono i problemi reali che potrebbero insorgere nel passaggio alla nuova tecnologia. Due sono gli aspetti da valutare attentamente: uno riguarda l’idoneità della canna fumaria ed uno invece dipende dalla necessità di scarico dell’acqua di condensa.
Le canne fumarie presenti in edifici non recenti potrebbero essere incompatibili per il funzionamento in ambiente “umido” previsto dalle caldaie a condensazione, ma esiste la possibilità di realizzare una nuova canna fumaria o sovente anche l’eventualità di realizzare una sorta di rivestimento interno a quella esistente.
A differenza delle caldaie tradizionali quelle a condensazione debbono poi per forza essere collegate ad uno scarico che consenta di smaltire la condensa di combustione.
In genere realizzare questo collegamento non è cosa impossibile, perché la maggior parte delle caldaie esistenti, sia che si trovino all’esterno (ad esempio su un balcone), piuttosto che all’interno, generalmente sono installate in prossimità degli scarichi della cucina. Certo è che un minino di lavori è necessario!
Conclusioni
Concludendo, sappiate che per l’utente finale, l’obbligo di installare esclusivamente caldaie a condensazione, per ora, ancora non esiste, ma di certo se vi trovate oggi a dover acquistare una nuova caldaia il consiglio è di valutare bene il risparmio che questa tecnologia nel giro di qualche anno potrebbe portarvi in termini, non solo di risparmio energetico, ma economico.
Anche perché almeno per quest’anno potrete ancora usufruire degli ecoincentivi e dunque optando per una nuova caldaia a condensazione il costo della stessa nonché di tutte le modifiche necessarie all’impianto esistente sono detraibili in 10 anni al 65%!
(fonte: casinamia.com)



lunedì 17 luglio 2017

VANTAGGI E SVANTAGGI DELLE POMPE DI CALORE


Le pompe di calore ad alta efficienza (così come gli impianti geotermici a bassa entalpia, nonché gli scaldacqua a pompa di calore per alla produzione di acqua calda sanitaria) hanno rischiato di rimanere esclusi dal bonus fiscale del 65% per la riqualificazione energetica degli edifici, con la giustificazione che sono già sostenuti dal Conto Energia Termico.
Il Conto Energia Termico però, come sostengono APER e Assoelettrica, non offre gli stessi vantaggi del bonus e l’esclusione nel complesso avrebbe penalizzato la soluzione della pompa di calore rispetto ad altre scelte, magari meno efficienti. Le cose sono cambiate in sede di approvazione parlamentare del Decreto e le pompe di calore sono state ammesse al bonus.
Che cos’è una pompa di calore? È una macchina che produce energia termica sfruttando sorgenti esterne, come aria, acqua o suolo. L’energia prodotta può essere utilizzata per riscaldare, raffrescare e per produrre acqua calda. Si parla di impianto geotermico, il più diffuso tra le applicazioni della pompa di calore, quando la sorgente di scambio termico è il terreno.
Come funziona un impianto geotermico? A 80-100 metri di profondità nel sottosuolo la temperatura del terreno è costante a circa 14°C e questo permette di estrarre calore d’inverno e di cederne d’estate. Il mezzo di trasmissione è il circuito dove passa il fluido che assorbe energia da un primo scambiatore e la cede a un secondo, dopo essere passato da compressore (elettrico) che aggiunge ulteriore energia. Invertendo il senso del ciclo degli scambiatori è possibile il funzionamento sia in riscaldamento sia in raffrescamento.
Vantaggi. Il primo vantaggio è senza dubbio il rendimento energetico, che come detto è elevato. Ciò rende la pompa di calore geotermica conveniente sul piano economico anche a fronte di un maggiore costo del gas rispetto all’elettricità. I benefici economici della pompa di calore sono tanto maggiori quanto più sono costosi ed energivori gli impianti da sostituire (quelli a combustibili fossili come gasolio e gpl per esempio).
Un impianto geotermico ben progettato e installato nelle condizioni corrette consente di risparmiare in bolletta circa il 40% della spesa totale per i consumi energetici (sempre che l’impianto sia dotato di un contatore separato). L’abbinamento della pompa di calore a un a impianto di riscaldamento e raffrescamento radiante garantisce un risparmio energetico dal 40% al 70% rispetto ai sistemi tradizionali. Dal punto di vista ambientale, invece, la pompa di calore con funzione di riscaldamento incrementa l’utilizzo di energia rinnovabile e in questo modo riduce le emissioni climalteranti.
Svantaggi. Gli svantaggi della pompa di calore geotermica dipendono sopratutto dalla bassa temperatura dell’acqua prodotta (sono possibili anche impianti a alta temperatura ma più salgono i gradi e più diminuisce la convenienza) e dagli aumenti di potenza elettrica. Anche il rumore dell’impianto può essere un problema e la macchina deve stare preferibilmente all’aperto. L’installazione di una pompa di calore geotermica richiede dei lavori di impianto che possono risultare dispendiosi.
Conclusioni. L’installazione di una pompa di calore di solito conviene (i vantaggi sono superiori agli svantaggi) ed è sicuramente una scelta ‘eco’, ma deve dipendere da una valutazione tecnica approfondita di tutti gli aspetti in gioco: potenzialità dell’impianto, abbinamenti con altre tecnologie, installazione di un secondo contatore che permetta di usufruire di una tariffazione elettrica dedicata (in base alla delibera n.ro 56/2010 dell’Autorità per l’Energia dell’aprile 2010) perché altrimenti il surplus nel consumo di elettricità diventa penalizzante.



giovedì 4 maggio 2017

CERTIFICAZIONE ENERGETICA IMMOBILI. PARLAMENTARI PUNGOLANO ENEA PER INADEMPIENZA

L’attestazione di prestazione energetica (APE) è oramai elemento imprescindibile nelle compravendite immobiliari e sta diventando sempre di più un elemento importante nella determinazione del valore di un immobile, di un appartamento. La nuova formulazione dell’APE imposta dal decreto interministeriale del 26 giugno 2015 impone al proprietario/venditore di dichiarare gli indici di prestazione e la classificazione per gli edifici simili nuovi o esistenti sulla base di informazioni fornite da Enea. Come prevede il decreto all’Allegato 1 (Articolo 3) Linee guida nazionali per l’attestazione della prestazione energetica degli edifici, 5.2.2 Comparazione della prestazione energetica degli immobili dove si legge:

La compilazione del campo relativo alla prestazione energetica media degli edifici esistenti analoghi a quello oggetto di APE, è obbligatoria a decorrere da 18 mesi dall’entrata in vigore delle presenti Linee guida. A tal fine, l’ENEA mette a disposizione le informazioni utili all’adempimento di tale obbligo.
Sennonché 18 mesi son passati (la scadenza era il 1° aprile visto che il decreto è entrato in vigore il 1° ottobre 2015) ed ENEA non avrebbe fornito i dati previsti. Così denunciano tre parlamentari, Matteo Bragantini, Roberto Caon e Emanuele Prataviera in un’interrogazione a risposta scritta al Ministro dello sviluppo economico presentata il 21 aprile e chiedono
“quali iniziative il Ministro interrogato abbia intenzione di porre in essere al fine di verificare le motivazioni per cui l'Enea non abbia ancora adempiuto agli obblighi citati in premessa e quali iniziative abbia intenzione di adottare al fine di rendere operativo anche questo adempimento”.
Nell’immagine dell’APE è riportata con un tondo rosso la parte che il venditore/proprietario deve compilare e che non può riempire in mancanza dei dati di fonte ENEA.

Qui sotto il punto 5.2.2 citato nell'interrogazione parlamentare:
ALLEGATO 1
(Articolo 3)
LINEE GUIDA NAZIONALI PER L’ATTESTAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
5.2.2 Comparazione della prestazione energetica degli immobili
Nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 6, comma 12, lettera b), numero 4), del decreto legislativo, nella prima pagina dell’APE, la sezione denominata “Riferimenti” posta accanto alla scala di classificazione, riporta gli indici di prestazione e la classificazione per gli edifici aventi le stesse caratteristiche dell’immobile oggetto di APE (zona climatica, esposizione, tipologia costruttiva e di utilizzo, ecc.) nel caso che essi siano nuovi (quindi nel rispetto dei requisiti per gli edifici nuovi disposti dal decreto requisiti minimi) e nel caso che essi siano esistenti (l’indice in questo caso è riferito alla prestazione media degli edifici analoghi).
La compilazione del campo relativo alla prestazione energetica media degli edifici esistenti analoghi a quello oggetto di APE, è obbligatoria a decorrere da 18 mesi dall’entrata in vigore delle presenti Linee guida. A tal fine, l’ENEA mette a disposizione le informazioni utili all’adempimento di tale obbligo.

(fonte:guidafinestra.it)


mercoledì 3 maggio 2017

COMPRAVENDITA, APE NON CONFORME: COLPITO VENDITORE IN CASSAZIONE

Da tempo imperversa la polemica sui rischi degli Attestati di Prestazione Energetica“low cost”, adesso è uscita una sentenza in merito, ed è la n. 16644 della seconda sezione di Cassazione Penale.
Per la “gioia” dei tanti professionisti (se così possiamo definirli), la Cassazione ha rinvenuto gli estremi di truffa a carico del venditore di un immobile, effettuato nei confronti di un acquirente il quale contestava caratteristiche energetiche diverse da quelle dichiarate « con riguardo alla definizione della categoria energetica»
A nulla è valsa la buona fede del venditore, che aveva confidato nelle valutazioni dei tecnici e delle relative attestazioni di conformità delle opere al progetto effettuato.
Viene respinta infatti l’eccezione di buona fede del venditore, avendo egli effettuato o fatto effettuare lavori in economia, non poteva non sapere della tipologia di intervento.
Respinta anche la controdeduzione che il tecnico certificante non avesse operato diligentemente, quindi al venditore, in veste anche di costruttore, non viene esclusa la non consapevolezza degli inadempimenti circa materiali utilizzati diversi e di qualità inferiori a quelli dichiarati, come anche l’installazione di infissi e impianto termico non conforme, e di non aver rifatto il tetto.
La Cassazione, nell’annullare la sentenza impugnata e rinviarla al giudice competente, statuisce che la difformità tra i lavori eseguiti e progettati, nonchè la conseguente vendita immobiliare con conseguente classe energetica effettiva non rispondente a quella dichiarata non può sfuggire al costruttore, tenuto conto che le opere compiute risultano meno costose rispetto a quelle necessarie e conformi ai parametri energetici contenuti nel progetto.
Inoltre, il risparmio di spesa derivante dalla mancata corretta esecuzione, capace di garantire il rispetto della classe energetica prevista dalla documentazione tecnica, era nota al venditore, pertanto sufficiente ad escludere l’elemento soggettivo della truffa esclusivamente in base all’affidamento nelle certificazioni di conformità dei professionisti tecnici.

Commento a margine

Da anni scrivo e sostengo che il “mercato delle APE Low cost” possa nascondere rischi notevoli, soprattutto a carico dei venditori in primis.
Chiaramente, in questa sentenza di Cassazione non si legge la chiamata in causa dei professionisti tecnici incaricati nella progettazione, direzione lavori e certificazione energetica, sarebbe stato interessante davvero leggere anche i profili di loro responsabilità.
Per quel poco che si legge dalla breve sentenza, si capisce che oltre ad una certa volontà o consapevolezza del venditore, è ineluttabile la mancata diligenza del Direttore Lavori e del tecnico che ha attestato la APE.
Non ci voleva la Cassazione per capire rischi e responsabilità, quelle sono ben note ai Professionisti tecnici che comunque certificano sistemi Edificio-Impianto senza neppure fare un sopralluogo, facendo artifici più o meno “fantasiosi”, se così posso definirli.
Sicuramente molti venditori/compratori di immobili, leggendo questo articolo e la sentenza, inizieranno a porsi il problema del rischio, per non parlare dei costruttori.
Dalla sentenza si intuisce che le prestazioni energetiche effettive non siano rispondenti a quelle di progetto, sicuramente più severe e migliori.
Tradotto con un esempio: probabilmente il venditore ha venduto un immobile in classe energetica C quando in verità si trova in classe F.
In questo caso, oltre alla ipotesi di truffa (che scatta quando è provato che il venditore sia consapevole della non rispondenza), scatta ovviamente la richiesta di risarcimento danni per deprezzamento permanente dell’immobile sul piano del valore commerciale.
E’ presto per sbilanciarsi sul fatto che tale ipotesi possa costituire “aliud pro alio”, cioè una compravendita di un immobile completamente diverso e inutilizzabile per i fini a cui è destinato; certamente è questa sentenza rappresenta, e rappresenterà sicuramente un forte segnale di allerta.
Sarà interessante seguire gli sviluppi relativi al prosieguo del processo rinviato al giudice competente.
(fonte: studiotecnicopagliai.it)


martedì 21 febbraio 2017

EDIFICI SOSTENIBILI A CONSUMO DI ENERGIA QUASI ZERO

Gli edifici "ad energia quasi zero" (near zero energy buildings NZEB) sono immobili che consumano pochissima energia ed hanno elevate prestazione per il loro funzionamento standard. Vengono chiamati anche "edifici passivi" o "sostenibili". La dicitura "energia zero" deriva da una specifica Direttiva europea, seguita in Italia dal D.Lgs. 192/2005. Dal 2021 si potranno costruire solo edifici con queste caratteristiche.
DEFINIZIONE
L'"edificio ad energia quasi zero" è un immobile con una prestazione energetica molto alta, caratterizzato da isolanti, infissi ad alte prestazioni ed impianti ad alto rendimento. L'energia necessaria per raggiungere uno stato di comfort è molto bassa, quella rimanente viene coperta in misura significativa da fonti rinnovabili presenti all'interno del confine dell'immobile.
I CONSUMI PRINCIPALI IN UN EDIFICIO
I consumi tradizionali di un edificio residenziale sono quelli dovuti al riscaldamento (in inverno), al raffrescamento (in estate), alla produzione di acqua calda sanitaria e l'energia elettrica necessaria al funzionamento degli elettrodomestici e della illuminazione.
In media, considerando il patrimonio edilizio esistente, costruito per la maggior parte senza particolari tecniche di risparmio energetico, il consumo varia tra i 150-250 kwh/mq anno. Il costo per raggiungere questo livello è alto ed incide notevolmente sui bilanci delle famiglie.
GLI OBBLIGHI NORMATIVI DEGLI NZEB
Il D.Lgs 192/2005 all'art.4bis tratta la materia degli "Edifici ad energia quasi zero". Al comma 1 viene indicato che tutti gli edifici di nuova costruzione devono essere realizzati con la modalità NZEB (a energia quasi zero). La disposizione è vigente dal 31 Dicembre 2018 per gli edifici pubblici (le scuole e gli edifici scolastici sono espressamente inlcusi) e dal 1 Gennaio 2021 per tutti gli edifici di nuova costruzione.
INTERVENTI PRINCIPALI
I principali aspetti da valutare in un edifico passivo, ad alto risparmio energetico, sia in fase di costruzione che in fase di ristrutturazione sono l'involucro, la produzione di energia rinnovabile e gli impianti.
INVOLUCRO
Rappresenta la pelle esterna dell'edificio, è composto da parti opache (murature e struttura) e da parti trasparenti (finestre) da cui è permesso il passaggio di aria e luce. L'involucro deve regolare il passaggio del calore, dell'umidità, della ventilazione e della luce. L'installazione di infissi performanti, di isolamenti e intercapedini d'aria, la posizione delle finestre tali da permettere una buona ventilazione sono aspetti che riguardano l'involucro.
ENERGIE RINNOVABILI
L'energia rinnovabile autoprodotta nella propria abitazione permette di rendere i cittadini più consapevoli. E' possibile produrre energia autonomamente con i pannelli fotovoltaici o con il microeolico, con questa energia si possono alimentare sistemi a pompa di calore con cui riscaldare gli ambienti, mentre in estate, invertendo il ciclo si può raffrescare l'aria. L'eletricità prodotta dai pannelli fotovoltaici può essere utilizzata anche per gli elettrodomestici e per l'illuminazione
La produzione di acqua calda si può ottenere facilmente con l'installazione sul tetto di pannelli solari.
Altri sistemi per la produzione di energia rinnovabile sono i sistemi geotermici, a biomasse, etc.
IMPIANTI
Gli impianti di produzione dell'acqua calda, del riscaldamento e del raffrescamento in un edificio "a energia quasi zero" devono sopperire in quantità minima alle prestazioni energetiche elevate già raggiunte con un involucro performante e con l'ausilio delle energie rinnovabili.
Si può dire che un edificio passivo non ha bisogno di impianti.