OFFERTA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

venerdì 29 agosto 2014

A.P.E. LA NORMA NON FA ALCUNA DISTINZIONE IN BASE ALLA DURATA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE

La normativa in materia di prestazione energetica prevede, per i nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari, l’inserimento di un’apposita clausola con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione,comprensiva dell’attestato, in ordine alla prestazione energetica degli edifici (articolo 6, comma 3, Dlgs 192/2005); l’attestato deve comunque essere messo a disposizione dell'inquilino dal momento in cui iniziano le trattative (comma 2). La norma, pertanto, non fa alcuna distinzione in base alla durata del contratto di locazione”.
Così FiscoOggi, la rivista telematica dell'Agenzia delle Entrate, ha risposto al quesito “L'attestazione di prestazione energetica è necessaria anche nel caso dei contratti di locazione turistici, che solitamente non eccedono i 30 giorni?”, posto da un contribuente. Domanda e risposta sono state pubblicate ieri nella sezione “La Posta” di FiscoOggi.it
(fonte:casaeclima.com)



lunedì 25 agosto 2014

RINFRESCHIAMOCI LA MEMORIA: COME LEGGERE UNA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Cos'è la certificazione energetica... La certificazione energetica, meglio nota come APE è un documento che indica il consumo energetico di un'abitazione in condizioni standard. Attraverso questo documento si fa una stima della qualità dell'immobile dal punto di vista energetico.
classi energetichePer fare questa stima si eseguono dei calcoli che indicano gli indici di prestazione energetica dell'edificio durante alcuni periodi dell'anno, in genere si considerano il periodo estivo e quello invernale come riferimentI. I calcoli però devono seguire delle linee guida fissate dalle norme.
Ad esempio, nei calcoli per arrivare alla determinazione del indice di prestazione invernale di un’abitazione si considera una temperatura standard di 20°C durante le 24 ore, questo valore di temperatura è dettato dalle norme.
Questo parametro però non è reale, anche perchè nell'arco di una giornata a seconda dell'utilizzo dell'unità abitativa, le temperature al suo interno cambiano.
Infatti l'APE fornisce una quantificazione di massima, anche perchè se si volessero considerare tutte le possibili variazioni della temperatura all'interno dell'ambiente nell'arco delle 24 ore, i calcoli da fare sarebbero molto più complessi.
Attraverso l'APE è possibile assegnare ad ogni unità abitativa una classe energetica, la classificazione è indicata con delle lettere dell'alfabeto che vanno da A a G.
L'appartenenza di un'abitazione ad una o ad un'altra classe energetica, dipende da una serie di parametri che vengono considerati dal tecnico in fase di sopralluogo, che gli permetteranno poi di assegnare una classe o un'altra ad un appartamento.
Ci sono delle circostanze specifiche, che richiedono la presenza dell'APE, questo documento infatti viene redatto nel caso di nuova costruzione di un edificio, risulta infatti indispensabile per il rilascio dell'agibilità.
Deve essere redatto, anche in caso di ristrutturazione edilizia di una certa consistenza, nel caso di compravendita o di affitto. In altri termini, tutte le volte che si immette sul mercato immobiliare un fabbricato oppure quando si variano le prestazioni energetiche dell’edificio o dell’impianto deve essere redatto l'APE.
Come si legge una certificazione energetica

Per definizione la certificazione energetica serve a valutare l’efficienza energetica degli edifici. L'APE è come una relazione tecnica che fornisce le indicazioni sul rendimento degli impianti presenti nell'abitazione, siano essi di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria  e di condizionamento ove presenti, inoltre nel redigere l'APE il tecnico fa un'analisi sulla capacità delle murature e delle solette che separano gli ambienti riscaldati dall’esterno o da locali non riscaldati, di trattenere all’interno dell’edificio il calore.
In altre parole quindi l'APE indica quanto consuma in media l’unità immobiliare considerata. Il primo parametro che viene analizzato nel riquadro generale è la destinazione d'uso, questa distinzione viene fatta seguendo il D.P.R. 412/93, gli edifici destinati ad abitazione vengono identificati con la sigla alfanumerica E1, che indica appunto gli edifici adibiti a residenza e assimilabili.
Altro valore che va considerato è quello che in gergo tecnico viene definito fattore di forma S/V, questo valore viene calcolato dividendo la superficie disperdente dei muri esterni o verso ambienti non riscaldati, per il volume lordo dell’abitazione.
Di solito se l'appartamento si trova all'interno di un condominio, il valore della superficie disperdente sarà basso, orientativamente il valore del s/v  oscillerà tra 0,25–0,40. Se invece si considera una villetta isolata la superficie disperdente sarà maggiore e il rapporto s/v varierà tra 0,60–0,75.
Inoltre si valuta il fabbisogno di energia termica utile ideale, poichè appunto durante la stagione invernale si verifica una dispersione dell'energia dall’involucro. Poi si calcola anche il fabbisogno di energia richiesta dall’impianto per la produzione di acqua calda sanitaria per soddisfare il fabbisogno annuo dell’edificio.
L'Indice di prestazione energetica reale si calcola sommando il fabbisogno di energia termica utile per la produzione di acqua calda sanitaria al fabbisogno utile per il riscaldamento degli ambienti interni
Ma nel valore finale sono considerate anche le perdite presenti che si hanno in prossimità delle componenti degli impianti, quindi la caldaia, le tubazioni, i termosifoni, i pannelli radianti a pavimento, ecc.. Da tutti questi calcoli si ottiene un valore che corrisponde all'indice di prestazione energetica caratteristico per quell'abitazione.
Sempre nell'attestato di prestazione energetica appare una voce indicate con il termine raccomandazioni, in quell'area sono indicati tutti i consigli sui possibili interventi che possono migliorare le prestazioni dell’edificio e  del suo impianto.
Ovviamente sono tutte soluzioni proposte da un tecnico competente e studiate per quella specifica situazione.
Ultima voce ma non meno importante è quella che indica la validità dell’Attestato di Certificazione Energetica, che ha una durata di 10 anni dalla data di emissione, fatta eccezione per interventi di riqualificazione e ristrutturazione dell’immobile che ne modifichino in maniera significativa le prestazioni energetiche.
(fonte: lavorincasa.it)


 


DLgs N° 102-2014: IL FONDO NAZIONALE PER L'EFFICIENZA ENERGETICA

In vigore il decreto legislativo n. 102 del 4 luglio 2014, per l'attuazione della direttiva 2012/27/Ue sull'efficienza energetica. Tra le novità, l'istituzione del Fondo nazionale per l'efficienza energetica, con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per il biennio 2014/2015.
Nell'ambito della strategia Europa 2020 e in attuazione della direttiva n. 27 del 2012, il decreto stabilisce un quadro di misure per la promozione dell'efficienza energetica in Italia e in particolare per il raggiungimento dell'obiettivo nazionale di ridurre i consumi di energia primaria di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio entro il 2020.
In questo contesto l'ENEA è incaricata di elaborare una proposta di interventi di medio-lungo termine per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili, sia pubblici che privati, nel quadro dei piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica (PAEE). I Ministeri dello Sviluppo economico e dell'Ambiente, invece, sono tenuti a predisporre, entro il 30 novembre di ogni anno, un programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione centrale da realizzare ricorrendo al finanziamento tramite terzi e ai contratti di rendimento energetico.
Fondo nazionale per l'efficienza energetica
Il decreto legislativo istituisce inoltre, presso il Ministero dello Sviluppo economico, il 'Fondo nazionale per l'efficienza energetica', con una dotazione iniziale pari a:
- 5 milioni di euro per il 2014,
- 25 milioni di euro per il 2015,
che potrà essere integrata fino a 15 milioni euro annui per il periodo 2014-2020 a carico del Ministero dello Sviluppo economico e fino a 35 milioni di euro annui per il periodo 2014-2020 a carico del Ministero dell'Ambiente, a valere sui proventi delle aste delle quote di emissione di CO2.
Il Fondo ha natura rotativa e mira a sostenere gli investimenti per l'efficienza energetica, realizzati anche attraverso ESCO, forme di partenariato pubblico-privato e società di progetto o di scopo appositamente costituite.
In particolare, il Fondo è diretto a sostenere:
- interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici della Pubblica amministrazione;
- la realizzazione di reti per il teleriscaldamento e per il teleraffrescamento;
- l'efficienza energetica dei servizi e infrastrutture pubbliche, compresa l'illuminazione pubblica;
- l'efficientamento energetico di interi edifici destinati ad uso residenziale, compresa l'edilizia popolare;
- l'efficienza energetica e riduzione dei consumi di energia nei settori dell'industria e dei servizi.
Due le sezioni in cui si articola lo strumento:
- una destinata alla concessione di garanzie, su singole operazioni o su portafogli di operazioni finanziarie;
- l'altra dedicata all'erogazione di finanziamenti, direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari, inclusa la Banca europea degli investimenti, anche mediante la sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso che abbiano come oggetto di investimento la sottoscrizione di titoli di credito di nuova emissione o l'erogazione di nuovi finanziamenti, nonché mediante la sottoscrizione di titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti di privati verso piccole e medie imprese ed ESCO per investimenti per l'efficienza energetica.
Le garanzie concesse dal Fondo possono essere assistite dalla garanzia del Fondo europeo degli investimenti o di altri fondi di garanzia istituiti dall'Ue o da essa cofinanziati.
Le modalità di funzionamento, di gestione e di intervento del Fondo saranno individuate entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo. Il dlgs, tuttavia, stabilisce già si prevederanno condizioni di maggior favore per gli interventi volti a:
- creare nuova occupazione;
- migliorare l'efficienza energetica dell'intero edificio;
- promuovere nuovi edifici a energia quasi zero;
- introdurre misure di protezione antisismica in aggiunta alla riqualificazione energetica;
- realizzare reti per il teleriscaldamento e per il teleraffrescamento in ambito agricolo o comunque connesse alla generazione distribuita a biomassa.
(fonte:fasi.biz)