OFFERTA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

venerdì 30 agosto 2013

LAMPADINE DAL 1° SETTEMBRE OBBLIGATORIA LA NUOVA ETICHETTA

La nuova classificazione va da A++ a E. Introdotto il dato sul consumo ponderato di energia in kWh/1000h su base annua.
A partire dal 1° settembre 2013, in base a quanto stabilito dall'Unione europea, scatta l’obbligo per produttori e importatori di apporre sulla confezione delle lampadine un nuovo tipo di etichetta energetica, come previsto dal regolamento europeo n. 874/2012, già pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Sulla nuova etichetta, che si potrà trovare nella versione a colori o monocromatica, sono indicati il nome e/o il marchio del produttore, l’identificatore del prodotto, la classificazione energetica della lampadina e il consumo ponderato di energia.
Nuova classificazione di efficienza
Proprio queste ultime due caratteristiche costituiscono le principali novità. Viene infatti introdotta una nuova classificazione di efficienza energetica, con una scala di riferimento che va da A++ (altamente efficiente) a E (poco efficiente). Rispetto alla precedente classificazione, da A a G, questa nuova serie di valori mette in evidenza il miglioramento in termini di efficienza energetica delle innovative tecnologie disponibili. La lettera indicata costituisce il ‘voto’ attribuito all’efficienza della lampada, ovvero al rapporto tra luce emessa (lumen) e energia consumata (Watt) dalla lampadina.
La nuova etichetta introduce, inoltre, il dato relativo al consumo ponderato di energia espresso in kWh/1000h su base annua. Grazie a questo nuovo elemento, il consumatore sarà informato sul peso dei consumi energetici in bolletta delle diverse tipologie di lampade. La nuova etichetta sarà estesa anche a lampade che ne erano state in passato escluse come, ad esempio, le alogene a bassa tensione, tutte le lampadine direzionali, comprese quelle a Led e sarà obbligatoria per le lampadine immesse sul mercato a partire dal primo settembre 2013. I prodotti già in vendita nei negozi, al contrario, riporteranno ancora la vecchia etichettatura, pertanto nella fase di transizione, sarà possibile trovare le due diverse classificazioni.
Da Assil un sito web dedicato
Alla luce delle importanti e complesse novità relative alla nuova classificazione energetica e alle informazioni riportate sull’imballo delle lampadine, ASSIL – Associazione nazionale produttori illuminazione, federata Confindustria Anie – mette a disposizione il sito web www.lampadinagiusta.it, che fornisce tutte le informazioni utili al consumatore per compiere una scelta consapevole al momento dell’acquisto di una nuova lampadina.
Innovazione tecnologica
“Per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei consumi energetici e di emissioni di gas serra nell’atmosfera, previsti dal pacchetto clima-energia adottato dalla Commissione Europea, l’industria dell’illuminazione in questi anni ha considerevolmente investito in innovazione tecnologica - spiega Aristide Stucchi, presidente di Assil –. Grazie ai miglioramenti in termini di efficienza energetica garantiti dalle nuove tecnologie delle sorgenti luminose, il nostro settore ha portato il proprio importante contributo alla lotta ai cambiamenti climatici”.
Negli ultimi anni, l’innovazione tecnologica, con uno sguardo più attento alla sostenibilità ambientale, ha reso possibili anche nel settore dell’illuminotecnica soluzioni altamente innovative, essenziali in un’ottica di contenimento dei consumi energetici. Elemento fondamentale di trasformazione del mercato è il fenomeno di sostituzione tecnologica che interessa il Led, che sta rapidamente ridisegnando l’offerta nel portafoglio prodotti.



mercoledì 28 agosto 2013

CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE, IN LOMBARDIA SANZIONI SOSPESE FINO AL 31/12/2016



In Lombardia fino al 31 dicembre 2016 è sospesa l'applicazione delle sanzioni per i responsabili degli impianti termici centralizzati che non hanno installato i dispositivi per la termoregolazione degli ambienti e la contabilizzazione autonoma del calore per ogni unità immobiliare.Il 2 agosto scorso è entrata in vigore in Lombardia la legge regionale n. 5 del 31 luglio 2013 (“Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2013 ed al bilancio pluriennale 2013/2015”), la quale al comma 3 dell'articolo 9 dispone che “Nelle more di una revisione complessiva delle misure finalizzate a estendere l'obbligo dei sistemi per la termoregolazione degli ambienti e la contabilizzazione autonoma del calore agli impianti di riscaldamento al servizio di più unità immobiliari, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente), la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 27, comma 1-ter, della l.r. 24/2006, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017”.

Sanzioni salate e costi di installazione onerosi
Ricordiamo che la sanzione amministrativa prevista dalla Lr 24/06 in caso di inadempienza va da 500 euro a 3.000 euro per ogni unità immobiliare dell’edificio servita dall’impianto. Dunque multe salate la cui sospensione fino al 31 dicembre 2016 è ovviamente accolta con favore dalle famiglie, oggi in difficoltà per la crisi economica.
L'obbligo dell'installazione resta
Ad essere sospese sono solo le sanzioni e non l'obbligo di contabilizzazione che è entrato in vigore dal 1° agosto 2013 per quasi tutti gli impianti termici. “La soluzione individuata non deroga affatto sulla necessità di installare le termovalvole, che peraltro comportano notevoli vantaggi in termini economici e ambientali grazie a un risparmio energetico medio del 20 per cento, con un conseguente rientro dell'investimento in circa 6 anni. I costi di un'applicazione immediata però sarebbero stati davvero pesanti in un momento come questo per le famiglie, che già devono sostenere l'Imu. Ora sarà possibile adeguarsi in tempi più distesi e senza il pericolo di multe”, ha spiegato l'assessore all'Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile della Regione Lombardia Claudia Maria Terzi, in una nota del giugno scorso.
“Tornare indietro – ha osservato Terzi - non sarebbe stato praticabile, né tantomeno opportuno. Differire l'applicazione della norma avrebbe infatti significato semplicemente spostare in là un problema che invece va affrontato in ottemperanza alle norme nazionali sulla riduzione dell'inquinamento. Inoltre, chi nel frattempo si è già adeguato si sarebbe trovato beffato”.



giovedì 22 agosto 2013

PREZZI CERTIFICAZIONE ENERGETICA - OSSERVATORIO NAZIONALE SUI COSTI DELL' ACE - APE


QUALE E' IL PREZZO GIUSTO PER UNA CERTIFICAZIONE ENERGETICA?
Rispondere a questa domanda non è facile! tuttavia occorre diffidare di attestati di certificazione energetica offerti a prezzi troppo bassi (sotto i 200 €), perchè fare una certificazione energetica è innanzi tutto questione di competenza.

L'intera pratica della certificazione richiede impegno e professionalità. Essa parte dalla rilevazione sulla singola unità immobiliare o dell'intero edificio, se necessario, attraverso un sopralluogo in cui vengono rilevate tutte le dimensioni dell'immobile, compresi i suoi oggetti, gli ombreggiamenti, fino ad una più accurata e dettagliata raccolta di altri dati, tra cui la rilevazione dell'impianto di riscaldamento, la caldaia, il tipo di combustione, l'anno di installazione e il rendimento, un'approfondita rilevazione delle vetrate, in che percentuale queste incidono sul prospetto e su quali punti cardinali dell'unità immobiliare insistono, una classifica dei serramenti della tipologia di finiture esterne e interne atte a individuare che trasmittanza termica ci sia, compreso il calcolo di eventuali ponti termici. Tutto questo ai fini del calcolo del software che elabora questi dati, e nel rispetto delle regole delle normative vigenti. Considerato che i dati di partenza sono la pianta catastale e la visura planimetrica e che spesso occorre recarsi al catasto per averli, una volta effettuato il sopralluogo, occorrono almeno due ore per l'elaborazione dei dati e per redigere una relazione tecnica conclusiva. Detto questo, ci si chiede come si possa arrivare a pagare 80 € per una ACE, considerato che ad incidere sono anche i mq in cui insiste l'unità immobiliare, per cui maggiore è l'area maggiore è l'impiego di tempo. Occorre ricordare inoltre che l'attestato di certificazione energetica emesso, ha validità di 10 anni e che solo un professionista qualificato può dare un parere tecnico sul miglioramento della classe energetica. L'invito ai nostri utenti e coloro i quali sono in procinto di chiedere la redazione dell'ACE è dunque quello di diffidare di prezzi eccessivamente bassi e di puntare invece sulla professionalità e competenza del professionista certificatore energetico.


giovedì 8 agosto 2013

A.P.E. DEVE ESSERE RILASCIATO PRIMA DELL'ABITABILITA'/AGIBILITA'

Nel caso di interventi di ristrutturazione pesante e per edifici di nuova costruzione, l’Attestato di Prestazione Energetica, il c.d. APE, dovrà essere rilasciato prima del certificato di agibilità e non, come accade ora, al termine dei lavori.
Efficienza Energetica: rilascio dell’APE prima dell’AgibilitàÈ questa una delle (tante) modifiche cui è stato sottoposto il DL 63/2013 sulle prestazioni energetiche in edilizia, licenziato dal Senato e in attesa della discussione alla Camera dei Deputati nel suo iter di conversione in legge.
Sempre in tema di Attestato di Prestazione Energetica, viene esteso l’obbligo da parte del proprietario di fornire l’APE anche in caso di trasferimento di immobili a titolo gratuito.
L’APE assume dunque un livello di importanza ulteriore. La modifica al testo del decreto legge segue di pochi giorni i chiarimenti in tema di Attestato di Prestazione Energetica forniti dal Ministero dello sviluppo economico, nei quali si ribadisce che i criteri con i quali effettuare rilasciare l’APE subiranno un aggiornamento rispetto a quelli contenuti nel d.P.R. 59/2009 che, pertanto, non cessa di validità almeno fino all’emanazione di un nuovo dispositivo legislativo che fissi i nuovi criteri da seguire (leggi anche Attestato di Prestazione Energetica, si continua con le vecchie regole … per ora).
Le altre novità
Nel corso della discussione in prima lettura del DDL di conversione in legge del decreto sono stati numerosi gli interventi sul testo licenziato dal Governo e di cui, in parte abbiamo dato notizia nei giorni scorsi.
Da segnalare l’anticipo di 6 mesi (30 giugno 2014 anziché 31 dicembre 2014) il termine entro cui il MISE ha l’obbligo di definire il Piano d’Azione per la promozione degli Edifici a Energia Quasi Zero (leggi anche Edifici a Energia Quasi Zero, ecco il piano d’azione del DL 63/2013)
Viene anticipato al 30 aprile 2014 anche il termine entro cui lo Sviluppo Economico deve realizzare un elenco delle misure finanziarie atte a favorire l’efficienza energetica negli edifici e la transizione verso gli Edifici a Energia Quasi Zero.


 

martedì 6 agosto 2013

EFFICENZA ENERGETICA DAL 5 GIUGNO 2014 ENTRA IN VIGORE LA NORMATIVA

Con la pubblicazione della Direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla Gazzetta Ufficiale europea L315 del 14 novembre, a partire dal 5 giugno 2014 dovrà essere recepito dagli Stati membri, il cosiddetto “pacchetto clima-energia 20/20/20”.
La Direttiva europea consta di 30 articoli e di 15 allegati e ha come obiettivo fondamentale quello di stabilire un quadro comune di misure per la promozione dell'efficienza energetica del 20% entro il 2020 in tutta l'Unione Europea.
Con tale direttiva viene richiesto agli Stati membri di imporsi un regime nazionale di efficienza energetica basato sul consumo di energia primaria o finale, sul risparmio di energia primaria o finale o sull'intensità energetica. Questo regime garantirà, nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, ai distributori o alle società di vendita di energia al dettaglio risparmi pari almeno all'1,5% l'anno calcolato sulla media annua dei volumi complessivi di vendita realizzati nel triennio precedente al 2013.
Tra le novità, il provvedimento europeo prevede anche il raggiungimento di determinati obiettivi nel campo dell'edilizia, partendo proprio dall'edilizia pubblica per la quale viene inserito l'obbligo, per i Governi centrali, di acquistare esclusivamente prodotti, servizi ed edifici ad alta efficienza energetica. A patto però che tutto ciò sia coerente con il rapporto costi-efficacia, la fattibilità economica, una più ampia sostenibilità, l'idoneità tecnica ed un livello sufficiente di concorrenza. Mentre per le altre proprietà delle Amministrazioni centrali occorre, ogni anno, una ristrutturazione per rispettare almeno i requisiti di prestazione energetica fissati dalla direttiva 2010/31/Ue (in corso di recepimento in Italia).
Per quanto riguarda, invece, le aziende di grandi dimensioni esse saranno soggette a un audit energetico svolto in maniera indipendente ed efficiente in termini di costi da esperti qualificati e/o accreditati o eseguito eseguito e sorvegliato da autorità indipendenti conformemente alla legislazione nazionale entro il 5 dicembre 2015 e almeno ogni quattro anni dalla data del precedente audit energetico.
Agli Stati membri è richiesta l'adozione di misure preventive e di specifici programmi per:
  • incoraggiare le piccole e medie imprese a "sottoporsi a audit energetici e favorire la successiva attuazione delle raccomandazioni risultanti da tali audit;
  • sensibilizzare le famiglie ai benefici di tali audit attraverso servizi di consulenza adeguati.
Infine, dal 5 giugno 2014 saranno abrogate le direttive 2004/8/Ce (cogenerazione) e 2006/32/Ce (efficienza usi finali dell'energia).