OFFERTA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

venerdì 19 giugno 2015

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA, IL NUOVO APE AGGIORNA LE COMPETENZE DEL CERTIFICATORE

Inizialmente previste per il 1º luglio 2015, debutteranno invece il 1º ottobre 2015 (salvo ripensamenti) le nuove linee guida per l'attestato di prestazione energetica. La normativa prevede la definizione di un unico certificato per tutto il territorio nazionale, con una metodologia di calcolo omogenea a cui le regioni dovranno adeguarsi entro due anni. Il decreto, tra gli altri aspetti, aggiorna requisiti e competenze del certificatore energetico.

Un certicatore energetico abilitato
Dopo i problemi legati ai certificati low cost proposti anche da non professionisti, il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dedica particolare attenzione alla figura del certificatore energetico.La nuova normativa ricorda che l'Ape può essere redatto solamente da un certificatore energetico abilitato ai sensi del Regolamento 75/2013. Il certicatore che redige l'attestato deve inoltre "effettuare almeno un sopralluogo presso l'edificio o l'unità immobiliare oggetto di attestazione, al fine di reperire e verificare i dati necessari alla sua predisposizione"
Gli aspetti da considerare
Per svolgere la propria funzione il certificatore energetico dovrà necessariamente valutare in modo più dettagliato rispetto al passato diversi aspetti che concorrono all'efficienza energetica dell'edificio. In particolare: l'involucro opaco e quello trasparente, gli impianti per la climatizzazione invernale ed eestiva, gli impianti a fonti rinnovabili, tutti gli altri impianti che consumano energia.
Nell'Ape il certificatore dovrà indicare le proposte per migliorare l'efficienza energetica dell'edificio, distinguendo le ristrutturazioni importanti dagli interventi di riqualificazione energetica e le informazioni su incentivi di carattere finanziario per realizzarli. Per dare una mano al certificatore in questo lavoro, ma anche per normare a livello economico i professionisti e le loro prestazioni, entro 180 giorni dall'entrata in vigore dle decreto, l'Enea metterà online indicazioni sulle tecnologie e sui costi per l'incremento della prestazione energetica e sugli incentivi regionali e nazionali. 
Sarà compito dell'Enea fornire le statistiche sugli Ape (ovvero il numero di certificati registrati, controllati, validati e loro distribuzione per classe energetica), nonché una stima dei costi meedi della redazione degli stessi.
Il Registro della SIAPE
Il certificatore energetico sarà obbligato a comunicare tutti i dati relativi agli attestati di prestazione energetica a un sistema informativo nazionale, SIAPE, che dovrà essere utilizzato obbligatoriamente da Enti regionali e provinciali, e comprenderà la gestione di un catasto unificato dei certificato, degli impianti termici e dei relativi controlli.
Le sanzioni per i certificatori
Per salvaguardare il lavoro dei professionisti, saranno introdotte nuove sanzioni per attestati non corretti. A carico del certificatore ci sarà una multa da 700 a 4200 euro.
(fonte: idealista.it)


CERTIFICAZIONE ENERGETICA, IL NUOVO APE IN VIGORE DALL'1 OTTOBRE 2015

Sarà pubblicato quasi sicuramente entro il 28 giugno 2015, ma è ormai certo che le nuove regole per la certificazione energetica in Italia entreranno in vigore a partire dall'1 ottobre 2015, lasciando quindi un ampio margine per l'aggiornamento dei professionisti.
Lo ha confermato la Conferenza Unificata che, ai sensi dell'articolo 6, comma 12, del D.Lgs. n. 192/2005, nella seduta del 18 giugno 2015 ha dato il via libera allo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico recante "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici".
Il decreto approvato dalla Conferenza Unificata definisce:
  • le nuove linee guida nazionali per l'attestazione della prestazione energetica degli edifici, che si propongono di risolvere il problema della normativa a macchia di leopardo che ne ha reso difficile l'applicazione a livello regionale. È, infatti, prevista una metodologia di calcolo omogenea su tutto il territorio nazionale e un nuovo APE unico per tutte le Regioni;
  • gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato e le regioni;
  • la realizzazione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale per la gestione di un catasto nazionale degli attestati di prestazione energetica e degli impianti termici.
Le nuovo Linee guida nazionali prevedono:
  • metodologie di calcolo, anche semplificate per gli edifici caratterizzati da ridotte dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualità, finalizzate a ridurre i costi a carico dei cittadini;
  • il nuovo format per l'Attestato di Prestazione Energetica (APE), definito nell'appendice B alle linee guida e che comprende tutti i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio e quelli inerenti le fonti rinnovabili, al fine di permettere la valutazione e il confronto di edifici diversi;
  • il nuovo schema da utilizzare per gli annunci di vendita o locazione (appendice C) per l'esposizione delle agenzie immobiliari, in modo da rendere uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli edifici;
  • la definizione del sistema informativo nazionale denominato SIAPE (Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica).
Le nuove linee guida introducono una scala di classificazione della prestazione energetica degli immobili formata da 10 classi: A4, A3, A2, A1, B, C, D, E, F, G (dal più efficiente al meno efficiente). Di seguito la scala di classificazione degli edifici sulla base dell'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile EPgl,nren:


All'interno dell'APE, oltre alla classe energetica, è previsto l'inserimento di un nuovo indicatore della prestazione energetica invernale ed estiva dell'involucro, al netto degli impianti presenti. Tale informazione è fornita nella prima pagina del nuovo APE sotto forma di un indicatore grafico del livello di qualità, come di seguito riportato:
                              

Sopralluogo obbligatorio
Le nuove linee guida definiscono le procedure da svolgere per l'attestazione energetica dell'immobile:
  1. l'esecuzione di un rilievo in sito (sopralluogo obbligatorio) e, se del caso, di una verifica di progetto, finalizzati alla determinazione dell'indice di prestazione energetica dell'immobile e all'eventuale redazione di una diagnosi energetica, per l'individuazione degli interventi di riqualificazione energetica che risultano economicamente convenienti. Queste operazioni comprendono:
    • il reperimento dei dati di ingresso, relativamente alle caratteristiche climatiche della località, alle caratteristiche dell'utenza, all'uso energetico dell'immobile e alle specifiche caratteristiche dell'edificio e degli impianti, avvalendosi (se disponibile) dell'attestato di qualificazione energetica;
    • l'individuazione del modello di calcolo, procedura e metodo, e la determinazione della prestazione energetica relativamente a tutti gli usi energetici pertinenti per l'edificio, espressi in base agli indici di prestazione energetica totali e parziali;
    • l'individuazione delle opportunità di intervento per il miglioramento della prestazione energetica in relazione alle soluzioni tecniche proponibili, ai rapporti costi-benefici e ai tempi di ritorno degli investimenti necessari a realizzarle;
  2. la classificazione dell'edificio in funzione degli indici di prestazione energetica e il suo confronto con i limiti di legge e le potenzialità di miglioramento in relazione agli interventi di riqualificazione individuati;
  3. il rilascio dell'attestato di prestazione energetica. 
(fonte:lavoripubblici.it) 



martedì 16 giugno 2015

CERTIFICAZIONE ENERGETICA, CON IL NUOVO APE AGGIORNATE LE COMPETENZE DEL CERTIFICATORE ENERGETICO

L’APE non solo cambia il suo aspetto formale, in termini di format e di informazioni contenute, ma anche in ragione delle significative modifiche apportate alle norme UNI 11300 e di due importanti strumenti regolatori e di valutazione di calcolo per adeguarsi:
  • alle nuove Linee Guida alla Certificazione energetica;
  • ai Requisiti prestazionali degli edifici, modificati rispetto al decreto 59/2009
Le nuove “Linee Guida Nazionali per l’attestato di prestazione energetica degli edifici”
In attuazione dell’articolo 5 della legge 90, che è la conversione in legge del D.L. 4 giugno 2013 n. 63 - cd. Decreto fare -  che ha aggiornato il d.lgs 192/2005, sono previste entrare in vigore dal 1 Agosto 2015 (il termine originariamente previsto era 1° luglio, ma la lentezza nell'emanazione del decreto ha costretto a spostare, nella bozza diffusa, la data di entrata in vigore) e sostituiranno le attuali Linee Guida alla certificazione energetica (DM 26/06/2009).
Il certificatore energetico per svolgere la propria funzione dovrà necessariamente valutare in modo più dettagliato rispetto al passato diversi aspetti che concorrono all’efficienza energetica del sistema edificio-impianto. Questi riguardano: l’involucro opaco e quello trasparente, gli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, gli impianti a fonti rinnovabili, tutti gli altri impianti che consumano energia.
Le nuove procedure, modalità e parametri di calcolo
Sarà ora necessario, oltre che tener conto delle UNI TS 11300 nelle nuove versioni entrate in vigore il 2 ottobre 2014, anche delle parti 3 e 4 delle UNI TS 11300.
Dove le nuove parti 1 e 2 della norma riguardano il calcolo del fabbisogno termico dell'involucro e la valutazione del fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento e l'acqua calda sanitaria. Rimangono invariate invece la parte 4 emanata nel 2012 che riguarda gli impianti a fonti rinnovabili e la parte 3 che definisce le procedure per la valutazione del fabbisogno per gli impianti di climatizzazione estiva.
Le principali innovazioni rispetto alla normativa che è stata sino ad oggi in vigore riguardano:
  • Durata delle stagioni di riscaldamento e raffrescamento
  • Valutazione della ventilazione effettiva e di riferimento
  • Fabbisogno di energia termica per umidificazione e deumidificazione
  • Calcolo dell'ombreggiamento
  • Temperatura degli edifici confinanti climatizzati
  • Calcolo degli apporti solari
  • Calcolo analitico dei ponti termici
Non sono più accettati: il metodi di calcolo della dispersione con metodo forfettario da tabelle il e il calcolo dei ponti termici mediante abachi
  • Sono accettati esclusivamente i seguenti metodi di calcolo:
  • Calcolo analitico dei ponti termici mediante atlanti conformi alla UNI EN ISO
  • Calcolo analitico dei ponti termici e valutazione della trasmittanza lineica mediante metodi agli elementi finiti.
  • Calcolo del fabbisogno di ACS:va valutato mediante la nuova UNI TS 11300-2:2014
  • L'indice del fabbisogno energetico per illuminazione
  • Calcolo del fabbisogno energetico per il servizio di ventilazione
  • Calcolo delle perdite di distribuzione in circuiti ad aria
  • Calcolo del carico aggiuntivo per presenza di unità di trattamento aria
Le novità più evidenti per i certificatori energetici, oltre al format e cioè all’aspetto del certificato, sono ovviamente quelle relative ai contenuti; in particolare in relazione a:
  • la classe energetica dell'immobile che viene determinata in base all'indice di prestazione energetica globale dell'edificio per tutti i servizi presenti: climatizzazione invernale, acqua calda sanitaria, climatizzazione estiva, ventilazione, illuminazione, impianti a Fonti Rinnovabili.
  • L'indice di prestazione viene espresso in energia primaria non rinnovabile e sono comunque introdotti gli indici di prestazione energetica globale dell'edificio sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile.
  • le classi energetiche saliranno da sette a dieci, A4, A3, A2, A1, B, C, D, E, F, G e nel caso di edificio a energia quasi zero occorrerà spuntare una casella apposita
  • La scala delle classi di efficienza energetica è totalmente differente: i limiti tra le classi non sono più legati al fattore di forma dell'edificio, ma vengono calcolati in funzione dell'indice di prestazione globale dell'edificio di riferimento Epgl(dal 2019 per gli edifici pubblici e dal 2021 per gli altri).
  • verrà istituito un catasto energetico unico nazionale, il sistema informativo nazionale APE (SIAPE), in cui verranno raccolti tutti gli attestati di prestazione energetica, anche quelli delle regioni che hanno una propria legislazione in materia.
Al termine della certificazione energetica si dovrà dare evidenza delle opportunità legate all'esecuzione di diagnosi energetiche e ad interventi di riqualificazione energetica. A questo riguardo, per dare una mano al certificatore è previsto che entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto, l’Enea metta online sul proprio sito indicazioni sulle tecnologie utili al miglioramento della prestazione energetica degli edifici (e relativi costi) e sugli incentivi nazionali e regionali.
Requisiti prestazionali degli edifici
Anche per i progettisti, e quindi anche per coloro che certificano edifici di nuova costruzione e per ristrutturazioni importanti, verrà emanato un apposito decreto che sostituirà l'attuale DPR 59/09 per la determinazione dei requisiti minimi, il calcolo delle prestazioni energetiche e l'utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici.
In caso di nuova costruzione e di ristrutturazione importante, i requisiti minimi sono determinati con l'utilizzo dell'edificio di riferimento, in funzione della tipologia edilizia e delle fasce climatiche; le classi non si basano più su classi ed indici predefiniti, ma su valori di volta in volta definiti in relazione alle caratteristiche dell'edificio che si sta progettando. In pratica l'edificio reale soggetto a certificazione APE, viene confrontato con lo stesso edificio se fosse dotato di involucro e impianti in base ai requisiti minimi fissati dalla legge 90. Per cui, l’edificio di riferimento avrà caratteristiche geometriche, ubicazione, orientamento, destinazione d’uso uguali all’edificio reale, ma caratteristiche termiche e parametri energetici di riferimento determinate dalla legge.
Verranno definiti fattori di conversione in energia primaria rinnovabile e non rinnovabile da utilizzare nel calcolo dei rispettivi indici.
Il fabbisogno energetico annuale globale si calcola per singolo servizio energetico, espresso in energia primaria, su base mensile. Con le stesse modalità si determina l'energia rinnovabile prodotta all'interno del confine del sistema, e si opera la compensazione tra i fabbisogni energetici e l'energia rinnovabile prodotta on site, per vettore energetico e fino a copertura totale del corrispondente vettore energetico consumato.
In caso di nuova costruzione, il progettista deve evidenziare i risultati della valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'utilizzo di sistemi alternativi ad alta efficienza tra i quali, i sistemi a fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore.
Vengono definite le tipologie di intervento e diversificati gli schemi per la relazione tecnica in caso di nuova costruzione, ristrutturazione rilevante o interventi di riqualificazione energetica.
Viene prevista la diagnosi energetica obbligatoria nel caso di ristrutturazione o nuova installazione di impianti termici con potenza termica nominale maggiore o uguale a 100 kW.
Il decreto introduce anche la definizione di edificio ad energia quasi zero (ZEB)nel rispetto della direttiva 2010/31/UE: entro il 31 dicembre 2018 gli edifici pubblici ed in generale dal 1 gennaio 2021 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere edifici ad energia quasi zero.
L’aggiornamento del certificatore energetico e del progettista
La piccola “rivoluzione” delle regole da seguire, per il certificatore e per il progettista, sarà a breve tradotta dalle software house in aggiornamenti dei loro prodotti.
Ma anche quando le software house avranno aggiornato i software per la certificazione energetica, rendendoli conformi alle nuove Linee Guida e alle nuove UNI11300, è opportuno che i certificatori energetici che utilizzano questi software abbiano consapevolezza della rivoluzione nei procedimenti di calcolo delle prestazioni energetiche di edifici e impianti, perché essi dovranno sapere come fornire al sw: assunzioni di base, condizioni al contorno, profili dei carichi per la corretta applicazione e per la validazione di metodi per il calcolo sia delle prestazioni energetiche in regime dinamico degli edifici, sia della definizione dei carichi termici di progetto estivi e invernali", ecc.
(fonte: casaeclima.com)



giovedì 11 giugno 2015

CERTIFICAZIONE ENERGETICA, SLITTA AL 1° AGOSTO IL NUOVO APE NAZIONALE


Non più il 1° luglio ma il 1° agosto 2015 entrerà in vigore il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che riscrive la normativa sull’Attestato di Prestazione Energetica (APE). Lo slittamento è contenuto in una nuova bozza del provvedimento, che i Ministeri competenti stanno ancora perfezionando prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Altra novità rispetto alla bozza precedente è l’esplicito richiamo all’articolo 15 del Dlgs 192/2005, relativo alle sanzioni a carico del certificatore (multa da 700 a 4.200 euro per un APE non corretto), del direttore dei lavori (multa da 1.000 a 6.000 per la mancata presentazione dell’APE al Comune), del costruttore/proprietario (multa da 3.000 a 18.000 euro in caso di mancata redazione dell’APE per edifici nuovi, ristrutturati, messi in vendita o in affitto).
APE nazionale e 10 classi energetiche
Restano invece confermati tutti gli altri contenuti delle nuove Linee guida nazionali per l’attestazione della prestazione energetica degli edifici, che sostituiranno quelle per la certificazione energetica emanate con il DM 26 giugno 2009.
Ci sarà un APE unico per tutto il territorio nazionale, con una metodologia di calcolo omogenea, al quale le Regioni dovranno adeguarsi entro due anni. Il nuovo APE dovrà contenere la prestazione energetica globale dell’edificio, sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile. Le classi energetiche passano da sette a dieci, dalla A4 (la migliore) alla G (la peggiore).
Sopralluogo APE e annunci immobiliari
Il certificatore che redige l’APE “deve effettuare almeno un sopralluogo presso l’edificio o l’unità immobiliare oggetto di attestazione, al fine di reperire e verificare i dati necessari alla sua predisposizione”. Gli annunci di vendita e locazione dovranno essere redatti secondo uno schema che uniforma le informazioni sulla qualità energetica degli edifici.
(fonte:edilportale.com)