- Compravendita immobiliare (dal 1° Luglio 2009);
- Contratti di locazione (dal 1° Luglio 2010);
- Edifici di nuova costruzione;
- Interventi di demolizione e ricostruzione;
- Ampliamento volumetrico >15% o maggiore di 500 mc.;
- Recupero del sottotetto >15% o maggiore di 500 mc.;
- Ristrutturazione di I° o II° livello cosi come definite dal D.D.U.O. 2456/2017 e s.m.i.;
- Per accedere a sgravi fiscali o incentivi (accesso alle detrazioni fiscali sulla riqualificazione energetica degli edifici ove previsto dalla legge);
- Pubblicazione di annunci commerciali finalizzati alla vendita o locazione di edifici.
Blog personale di Parolini Arch. Alessandro certificatore n°18234 della regione LOMBARDIA
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QUANDO E' OBBLIGATORIO UN A.P.E.
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