OFFERTA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

lunedì 20 ottobre 2014

PROROGA AL 2015 PER LE DETRAZIONI FISCALI 65% E 50%

Proroga di un altro anno, fino al 31 dicembre 2015, dell'ecobonus al 65% e della detrazione fiscale al 50% per le ristrutturazioni edilizie. Anche il Bonus Mobili 50% (per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici efficienti nell'ambito della ristrutturazione dell'immobile) su una spesa massima di 10.000 euro è prorogato fino al 31/12/2015.

È quanto prevede il disegno di legge Stabilità 2015, approvato mercoledì dal Consiglio dei ministri. 
SALTA LA GRADUALITÀ DELLA RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE. Dalla lettura del testo emergono delle novità rispetto alla legislazione vigente, la quale – legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) che ha modificato gli articoli 14 e 16 del DL 63/2013 – prevede che, scaduto il termine del 31 dicembre 2014, l'aliquota incentivante del 65% si abbasserebbe al 50% dal 1° gennaio 2015 per interventi su singole unità immobiliari e dal 1° luglio 2015 per interventi su parti comuni degli edifici condominiali. L'aliquota scenderebbe al 36% dal 1° gennaio 2016 per interventi su singole unità immobiliari, e dal 1° luglio 2016 per quelli su parti comuni degli edifici condominiali. Per quanto riguarda invece il bonus 50% per le ristrutturazioni, la legge n. 147/2013 prevede che l'aliquota si abbassi al 40% dal 2015 per tornare al 36% dal 1° gennaio 2016.
Il disegno di legge Stabilità 2015, invece, dispone che, scaduta il 31 dicembre 2015 la proroga delle aliquote del 65% e 50%, dal 1° gennaio 2016 si passa in modo brusco all'aliquota del 36% (in assenza di un'ulteriore proroga). Nessuna riduzione graduale delle aliquote dunque, gradualità che è invece prevista nella legislazione vigente. Per gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni degli edifici condominiali, la proroga dell'ecobonus 65% sarà quindi solo di sei mesi, e sono pertanto eliminati i sei mesi di aliquota al 50% (quelli dal 1° gennaio 2016 al 30 giugno 2016).
INTERVENTI ANTISISMICI, NO PROROGA DEL BONUS 65%. Per gli interventi antisismici degli edifici in zone 1 e 2 di pericolosità sismica, non è prevista alcuna proroga dell'aliquota 65%: dal 1° gennaio 2015 si abbasserà al 50% per poi scendere al 36% dal 2016.
RADDOPPIA DAL 4 ALL'8% LA RITENUTA SUI BONIFICI. Un'altra importante novità prevista nella bozza della legge di stabilità 2015 è l'innalzamento, dal 4% all'8% a partire dal 1° gennaio 2015, della ritenuta d'acconto sui bonifici pagati dal proprietario dell'immobile alle imprese che hanno realizzato i lavori agevolati con le detrazioni del 65% e del 50%. 
(fonte: casaclima.com) 


martedì 7 ottobre 2014

COME SCEGLIERE UN EDIFICIO DA ACQUISTARE O COME AUMENTARE IL VALORE DEL PROPRIO IMMOBILE

PARTIAMO DA UN ESEMPIO ESEMPIO :
Dall’attestato di prestazione energetica, consegnato all’acquirente, si evince che l’appartamento è in Classe energetica G
Il che comporta un Epi (indice di prestazione energetica) di 160 kWh/mq annuo con 11 200 kWh/anno di consumo energetico per il riscaldamento dell’immobile. Consumo di GAS METANO pari a 1143 Nmc. pari ad una spesa di (dato di Marzo 2012) 940 euro/anno
Se l’appartamento fosse stato:
in Classe energetica F: 120 kWh/mq annuo con 8 400 kWh/anno consumo stimato di 857 Nmc di metano all’anno con una spesa stimata di 705 euro all’anno
in Classe energetica E: 90 kWh/mq annuo con 6 300 kWh/anno consumo stimato di 643 Nmc di metano all’anno con una spesa stimata di 530 euro all’anno
in Classe energetica D: 70 kWh/mq annuo con 4900 kWh/anno consumo stimato di 500 Nmc di metano all’anno con una spesa stimata di 411 euro all’anno
 ANALISI DEL RISULTATO:
La differenza sostanziale, quindi, tra un apprtamento di 70 mq in Classe energetica “G” ed uno simile, di pari metri quadrati,  in Classe energetica “D” si evidenzia in un risparmio annuo di 529 euro che, stimando una vita utile di 30 anni, comporta un risparmio di 15870 euro.
▪   Vale la pena acquistare un immobile in Classe energetica “G”?
▪   Che valore immobiliare dovrebbe avere?
▪   Due immobili uguali ma in classe energetica differente, posso valere allo stesso modo?
Nel mondo delle valutazioni immobiliari esistono due modalità per valutare un immobile:
  • un metodo sintetico ( è basato sulla confronto e sulla conoscenza del mercato)  che normalmente  viene usato nelle compravendite dalle agenzie immobiliari;
  • un metodo più specifico, detto  analitico, basato sull’ipotesi che l’immobile sia in grado di fornire perpetuamente un reddito annuo;
ovvero, in formula:Valore immobile = Redditi annui / saggio di capitalizzazione
Quello che noi cerchiamo è il valore di mercato e supponendo che il saggio di capitalizzazione rimanga invariato prima e dopo l’intervento perché la sua variazione viene causata da fattori non riconducibili allo stesso, l’unico elemento che occorre prendere in considerazione è il reddito che l’immobile è in grado di produrre.  Come facilmente si Verifica,  il reddito varia al variare dei costi di esercizio (tra i quali il costo energetico ha una sua parte) allora possiamo considerare il risparmio energetico quale incremento del reddito che otteniamo sul nostro immobile.
Possiamo stimare  allora con un esempio pratico, l’entità del mancato esborso derivante da un intervento di riqualificazione energetica su una casa di 100mq in classe G che consuma 160 kWh/mq anno di energia primaria(Epi). L’intervento prevede isolamento termico con cappotto delle pareti esterne e dei solai senza sostituire il generatore di calore che supponiamo essere una tradizionale caldaia a gas(metano) con efficienza teorica del 100%. E’ chiaro che in un caso reale la scelta di un intervento sarà fatta a valle di una diagnosi energetica o audit energetico dell’immobile.
I costi di isolamento dell’involucro per passare da involucro classe G a classe C  Epi stimati(50 kWh/mq annui) sono pari a quanto segue -> 50€/mq x 180 mq = 9000 €
La riduzione dei consumi e quindi il mancato esborso viene riportato nella seguente tabella:
Come si può leggere i risparmi annui di combustibile sono nell’ordine di 939 euro annui.
Capitalizzando il mancato esborso si avrà (tasso 2,5 %) = 939/2,5% = Incremento di valore dell’immobile = €.37560
Per rispondere all’ultimo quesito ovvero al tempo di rientro dell’investimento si avra chè l’intervento si ripaga in 9000/939 = 10,6 anni
In caso di accesso alle detrazioni fiscali del 55% il tempo di rientro si riduce a  4,8 anni. Senza considerare il maggior comfort ottenuto e la riduzione di gas serra immessi!
CONCLUSIONE:
La certificazione energetica degli edifici non è un punto di arrivo al quale tendere per documentare il rispetto di una norma, ma un punto di partenza, uno strumento strategico-gestionale in grado di supportare le scelte progettuali in vista di un miglioramento delle prestazioni energetiche complessive del sistema edilizio.


venerdì 3 ottobre 2014

CERTIFICAZIONI ENERGETICHE LOW COST

C'è finalmente una svolta nella vicenda delle certificazioni energetiche a prezzi stracciati.
L’Antitrust ha accettato gli impegni presentati dalle società del gruppo internazionale Groupon S.r.l. e ha concluso il 12 settembre scorso l’istruttoria – LEGGI TUTTO - avviata a seguito di numerose segnalazioni relative a presunte pratiche commerciali scorrette a danno dei consumatori nell’attività di vendita on line di coupon utilizzati per acquistare prodotti o servizi a prezzi particolarmente vantaggiosi. 
CIRCOLARE DEL CNAPPC. “La battaglia condotta dal Consiglio Nazionale, a partire dal 2011, contro Groupon e le pratiche commerciali scorrette di alcuni architetti ha finalmente avuto dei risultati”, commenta il Consiglio nazionale degli architetti (Cnappc) nella circolare n. 122 del 24 settembre scorso.
“I due esposti del Consiglio Nazionale – si legge nella circolare del Cnappc - si sono andati ad assommare alle oltre seicento segnalazioni pervenute all'Antitrust contro Groupon, ed, ad oggi, sono stati formalizzati degli impegni, vincolanti per Groupon, e relativi alle offerte pubblicizzate”.
GLI IMPEGNI ASSUNTI DA GROUPON. In base alla dichiarazione di impegni, Groupon deve porre in essere controlli sulla persona richiedente, sulla sua attività e sull’effettiva capacità di eseguire le obbligazioni che assume, ed in particolare con riferimento ai "partner esercenti attività regolamentate (i.e. architetti, geometri, certificatori energetici)" con l'obbligo di chiedere e a raccogliere idonea documentazione volta a dimostrare il possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività promossa (impegno pag. 2).
Groupon si impegna a pubblicare il prezzo offerto e la percentuale di sconto "solo in presenza di un listino prezzi/catalogo prezzi", specificando che "nessun altro dato verrà considerato come avente valore probatorio per l’accertamento del prezzo proposto" (impegno pag. 3).
Inoltre, "Groupon si impegna a rendere oggetto di specifica indagine il prezzo complessivo che l’utente è chiamato a versare per ottenere il servizio o il bene promesso. In tal modo, si ritiene di poter arginare il fenomeno, comunque ad oggi ristretto, di extra-costi richiesti dal Partner all’utente" (impegno pag. 5).
A fronte di tali impegni – osserva il Consiglio nazionale degli architetti - sul sito Internet di Groupon:
- gli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori dovranno essere soggetti necessariamente iscritti all'Albo;
- stante l'abrogazione delle tariffe professionali con il Decreto Legge 1/2012, non possono essere indicati i prezzi offerti, neanche in base al DM parametri, che è relativo ai soli compensi in ambito giudiziale, e deve essere chiaro cosa si offre.
Dovrà quindi apparire, sulle offerte professionali presentate tramite Groupon, il titolo professionale, e senza specificare quali siano i prezzi offerti, a fronte della abrogazione delle tariffe professionali.
“La svendita delle prestazioni professionali in questo modo verranno perlomeno arginate, spiegando cosa si offre ed in modo chiaro”, osserva il Cnappc.
VIGILANZA DAGLI ORDINI. “Gli Ordini – conclude la circolare n. 122/2014 del Consiglio nazionale degli architetti - sono tenuti a vigilare sul territorio se soggetti iscritti all'Albo utilizzino Groupon in modo anticoncorrenziale, ad esempio senza utilizzare il titolo professionale, mediante presunte società di servizi professionali o utilizzando listini prezzi legati alla attività delle predette società di servizi, applicando a tal fine le disposizioni del Codice Deontologico relative agli obblighi di legalità, alla pubblicità informativa, ed alle pratiche anticoncorrenziali scorrette”. 
(fonte: casaeclima.com)