OFFERTA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

venerdì 27 dicembre 2013

DETRAZIONI 65% E 50%, IL PUNTO DELLA PROROGA AL 31 DICEMBRE 2014

Proroga a tutto il 2014 delle detrazioni fiscali al 65% per le riqualificazioni energetiche degli edifici e per gli interventi antisismici e al 50% per le ristrutturazioni semplici, e poi graduale riduzione delle aliquote.
È questa una delle novità più importanti contenute nella legge di stabilità 2014, varata in via definitiva ieri dal Senato in terza lettura (LEGGI TUTTO).
Sono quindi confermati fino al 31 dicembre 2014 i livelli attuali dell'ecobonus e della detrazione per le ristrutturazioni edilizie, prevedendo poi una graduale riduzione di tali livelli.
ECOBONUS 65%. Per quanto riguarda la detrazione del 65%, la proroga per tutto il 2014 comporta il prolungamento fino al 30 giugno 2015 del bonus per i condomini, ossia per gli interventi relativi alle parti comuni degli immobili condominiali o che riguardino tutte le unità immobiliari del condominio. Nel 2015 l'aliquota dell'ecobonus si abbasserà dal 65% al 50%, e per i condomini l'aliquota ridotta al 50% si prolunga alle spese sostenute fino al 30 giugno 2016.
DETRAZIONE 65% PER LE MISURE ANTISISMICHE. La proroga al 31 dicembre 2014 riguarda anche la nuova detrazione Irpef e Ires al 65% per gli interventi antisismici sull'abitazione principale o sulle costruzioni adibite alle attività produttive. Per il 2015 il bonus scende al 50%.
BONUS 50% PER LE RISTRUTTURAZIONI. Per quanto riguarda la detrazione al 50% per le ristrutturazioni edilizie, anch'essa è prorogata fino al 31 dicembre 2014 (con limite di spesa salito da 48mila a 96mila euro), mentre nel 2015 scenderà al 40% per poi tornare a partire dal 2016 al 36%.
DAL 2016 UNA SOLA DETRAZIONE, QUELLA AL 36% PER LE RISTRUTTURAZIONI. A partire dal 2016 resterà solo il bonus al 36% sulle ristrutturazioni, con tetto di spesa che torna a 48mila euro per unità immobiliare.
DUBBI SULLA PROROGA AL 2014 DEL BONUS 50% PER L'ACQUISTO DI CASE IN FABBRICATI INTERAMENTE RISTRUTTURATI. Per quanto riguarda l'acquisto di abitazioni facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati, permangono dubbi circa la proroga al 31 dicembre 2014 della detrazione 50%: la conferma di tale maxi-bonus fino a tutto il 2014 è stabilita “ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-bis”. Pertanto, solamente l'Agenzia delle Entrate potrà prorogare il bonus 50% anche all'anno 2014; in assenza di conferma, a partire dal 2014 la detrazione scenderà dal 50% al 36% per l'acquisto di case facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati.
ANCHE IL BONUS MOBILI PROROGATO A TUTTO IL 2014. La proroga fino al 31 dicembre 2014 riguarda anche il cosiddetto “Bonus Mobili”, ossia la detrazione al 50% (tetto massimo di spesa 10mila euro) per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all'arredo dell'immobile. L'acquisto deve essere effettuato nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia dell'immobile.
LE SPESE PER L'ACQUISTO NON DEVONO SUPERARE QUELLE DI RISTRUTTURAZIONE. Una norma introdotta nel corso dell'esame in Parlamento della Legge di stabilità dispone che per le spese pagate nel 2014, l'importo dei mobili e degli elettrodomestici efficienti non può superare le spese della ristrutturazione connessa. 


martedì 10 dicembre 2013

DETRAZIONI 50% E 65% NON SONO IN PERICOLO

Con 171 voti favorevoli, 135 contrari e nessuna astensione, nella notte tra il 26 e il 27 novembre il Senato ha approvato l'emendamento 1.900, interamente sostitutivo del disegno di legge di Stabilità (ddl n. 1120), sul quale il Governo aveva posto la questione di fiducia.
Non appena trasmessi alla Camera dei Deputati i disegni di legge nn. 1120- B e 1121-B (Legge di stabilità 2014 e Legge di bilancio 2014-2016) saranno immediatamente deferiti alla 5° Commissione permanente. Salvo i diversi termini che potrebbero essere comunicati in relazione ai tempi di trasmissione dei documenti finanziari dalla Camera dei Deputati, le Commissioni permanenti dovranno presentare i propri rapporti alla Commissione Bilancio entro le ore 13 di sabato 21 dicembre; la 5° Commissione permanente riferirà all’Assemblea nella seduta di lunedì 23 dicembre. Gli emendamenti ai disegni di legge finanziaria e di bilancio dovranno essere presentati entro le ore 13 di domenica 22 dicembre.
In estrema sintesi la Legge di Stabilità 2014 e la e Legge di bilancio 2014-2016 non potranno essere approvate prima del 23 dicembre e non è escluso che il voto finale slitti ulteriormente ad una data compresa fra il 27 e il 31 dicembre 2013.
Detto questo, non esiste alcun pericolo riguardo alla conferma delle detrazioni per l’edilizia, sulle quali tutti i partiti di governo e di opposizione hanno espresso parere favorevole.
Ricordiamo che l’attuale articolato della Legge di Stabilità prevede che:
Entrambi i bonus per l’edilizia (ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica/messa in sicurezza sismica) sono stati prorogati di due anni: al 65% l'ecobonus per tutti gli interventi di riqualificazione energetica (singoli e complessivi) e la messa in sicurezza antisismica, al 50% quello per le ristrutturazioni semplici fino al 31 dicembre 2014.
Per tutto il 2015 invece il bonus energetico e per l'antisismica sarà al 50% e quello per gli interventi semplici sarà al 40%.
L’agevolazione al 50% per riqualificazione energetica per parti comuni dell’edificio scadrà invece a fine giugno 2016.


 



giovedì 7 novembre 2013

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L'A.P.E. (A.C.E.) DECADE SENZA REVISIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

L’Attestato di Prestazione Energetica degli edifici, il c.d. APE, vale dieci anni a condizione che gli impianti termici a servizio del fabbricato o dell’unità immobiliare “certificato” siano correttamente revisionati e in regola con i controlli periodici previsti dalla legge.
Si tratta di un elemento molto importante e una novità introdotta dalla conversione in legge del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63. In particolare, l’art. 6 del decreto sostituisce integralmente la parte del decreto legislativo 192/2013 relativa alla disciplina del rilascio e dell’affissione dell’APE e il “nuovo” art. 6 del d.lgs. 192/2005 sancisce precisamente:
5. L’attestato di prestazione energetica […] ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell’edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento […] Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l’attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica.
In sostanza, quindi, la validità dell’Attestato di Prestazione Energetica di un’unità immobiliare o di un edificio è legata a doppio filo alla regolare attività di manutenzione degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda sanitaria e di raffrescamento (i c.d. sistemi tecnici).
Ricordiamo che le nuove regole per il controllo, la revisione e la manutenzione degli impianti sono in vigore da luglio 2013 che ha, tra l’altro, modificato anche il calendario con cui eseguire i controlli e di cui abbiamo dato notizia nel post Controlli sugli impianti termici, ecco il calendario per tipologia.




TRA A.P.E. E A.C.E.: LE LINEE GUIDA PER FARE CHIAREZZA

Quando è necessario dotarsi di un Attestato di Prestazione Energetica (APE) e quando di un Attestato di Certificazione Energetica (ACE)? Quali interventi edilizi comportano la redazione di un APE e quando decade la validità di quest’ultimo?
Per rispondere alle ancora numerose domande degli utenti sull’Attestato di Prestazione Energetica APE, il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato un nuovo studio di approfondimento sulle novità introdotte dal DL Ecobonus 63/2013, in merito alla certificazione energetica degli edifici, dagli ACE agli APE.
Le linee guida redatte dal Consiglio Nazionale del Notariato approfondiscono le tematiche connesse alla certificazione energetica edilizia, partendo dall’analisi dell’impianto normativa nazionale in materia di efficienza e contenimento dei consumi, per arrivare a chiarire nel dettaglio in quali casi dotarsi di un APE, la sua validità temporale, le eventuali eccezioni ed i soggetti certificatori.
QUANDO L’ACE ANDRA’ IN PENSIONE
Mentre l’ACE recepiva la direttiva europea 2002/91/CE, l’ Attestato di Prestazione energetica APE porta la normativa nazionale verso il completo adeguamento alla recente direttiva europea 2010/31/UE, tuttavia fino alla pubblicazione dei regolamenti attuativi ed  alla completa definizione delle modalità di calcolo delle prestazioni energetiche che adegueranno le linee guida nazionali per la certificazione degli edifici, prevarrà l’attuale regime di transizione e di convivenza tra ACE ed APE.
Gli ACE rilasciati prima del 4 agosto 2013 non perdono validità e rimangono in vigore per10 anni dalla data di rilascio, ovviamente a meno di ristrutturazioni importanti che vadano a modificare le prestazioni energetiche dell’edificio o gli impianti.
 A CHI SI RIVOLGE L’APE
Lo studio del Consiglio Nazionale del Notariato specifica che “tutti gli edifici che comportino un consumo energetico” debbono essere dotati di un Attestato di Prestazione Energetica APE.
Per gli edifici di nuova costruzione, per le ristrutturazioni importanti (come la manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo che coinvolgono oltre il 25 della superficie dell’involucro dell’intero edificio) e per gli edifici pubblici, è sempre obbligatorio dotarsi di un APE.



martedì 22 ottobre 2013

PER ACCEDERE ALL'ECOBONUS SERVE L'APE (O ACE) NEI CASI IN CUI E' PERVISTO

Ai fini dell’accesso alle detrazioni si continua ad utilizzare lo stesso modulo dell’attestato di qualificazione energetica
A partire dal 4 agosto 2013, per accedere alle detrazioni fiscali del 55-65% è necessario l'Attestato di prestazione energetica (APE), nei casi in cui esso è previsto.
Lo ha chiarito la nuova Faq n. 67 con la quale gli esperti dell'Enea rispondono al seguente quesito: “Per accedere alle detrazioni fiscali del 55-65% l’Attestato di certificazione energetica (A.C.E.) ora sostituito dall’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E) è obbligatorio per tutti gli interventi incentivati? E se sì, le spese tecniche necessarie per redigerlo sono comunque detraibili?”
Nella risposta i tecnici Enea ricordano che “Con il decreto-legge 4 giugno 2013, n°63, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2013, n°90 (che recepisce la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia), l’Attestato di Certificazione Energetica è stato soppresso e sostituito dall’Attestato di Prestazione Energetica. Pertanto, dal 4 agosto 2013, entrata in vigore della legge n°90, nei casi ove esso è previsto (e cioè nel caso di interventi ai sensi dei commi 344 e 345, quest'ultimo limitatamente alla coibentazione di strutture opache e alla sostituzione di infissi in contesti diversi dalle singole unità immobiliari, della Finanziaria 2007), per accedere a questi incentivi, occorre ora redigere l’A.P.E. Per ciò che attiene la metodologia di calcolo da seguire, come riporta la Circolare del MiSE del 7 agosto 2013, “fino all’emanazione dei decreti previsti dall’art.4 del D.L. n°63, si adempie alle prescrizioni di cui al decreto legge stesso redigendo l’A.P.E. secondo le modalità di calcolo di cui al D.P.R. 2 aprile 2009 n°59, fatto salvo nelle Regioni che hanno provveduto ad emanare proprie disposizioni normative in attuazione della direttiva 2002/91/CE”.
SI CONTINUA AD UTILIZZARE LO STESSO MODULO DELL’ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA. “Ai soli fini dell’accesso alle detrazioni in oggetto, nei casi ove esso è previsto, sopra riportati nel dettaglio, si continua ad utilizzare lo stesso modulo dell’attestato di qualificazione energetica, che può essere compilato e sottoscritto anche da un tecnico abilitato coinvolto nei lavori di cui alla richiesta di detrazione, mentre il tecnico compilatore dell'Attestato di Prestazione Energetica non deve essere coinvolto nei lavori (per ulteriori informazioni sui requisiti dei certificatori, si rimanda al D.P.R. 75/2013). Come è stato già detto, l’A.P.E. va conservato dall’utente e, in quanto misura obbligatoria per l’accesso alle detrazioni, le spese tecniche per la sua compilazione sono anch’esse detraibili
 
 
 

venerdì 18 ottobre 2013

LEGGE DI STABILITA'...UN ANNO IN PIU' PER LA DETRAZIONE DEL 65%

Proroga per Ecobonus, detrazioni sulle ristrutturazioni e acquisto di mobili. Ma anche risorse per la messa in sicurezza del territorio, cancellazione del fondo che avrebbe esentato i professionisti dall’Irap e Trise, nuova imposta comunale che sostituirà Imu e Tares.
Sono le novità introdotte dalla Legge di Stabilità per il 2014, approvata dal Consiglio dei Ministri e ora in attesa di iniziare il suo iter in Parlamento.
Questi in sintesi alcuni dei contenuti della leggeper quanto riguarda l'Ecobonus 65%:
le detrazioni fiscali del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici sono prorogate fino alla fine del 2014, mantenendo l’attuale aliquota, per poi decrescere progressivamente. Nel 2015 le detrazioni scendono infatti al 50% e nel 2016 tornano al 36%, seguendo il bonus ristrutturazioni cui sono state accomunate.
Per gli interventi che interessano le parti comuni degli edifici condominiali o tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio, le spese sostenute fino al 30 giugno 2015 sono detraibili al 65%, mentre quelle effettuate fino al 30 giugno 2016 usufruiscono del bonus al 50%.






martedì 8 ottobre 2013

VEDEMECUM SULL'APE (ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA) DEGLI EDIFICI. - seconda parte -

6) Un attestato rilasciato prima del 6 giugno 2013 può essere allegato ad un nuovo contratto di locazione?
Per una vendita posta in essere dal 6 giugno 2013 in poi, il venditore può ancora avvalersi dell'eventuale attestato di certificazione energetica (Ace) rilasciato in
data anteriore al 6 giugno 2013, e ancora in corso di validità. L'attestato ha sempre una validità massima di 10 anni, subordinata al rispetto delle prescrizioni di controllo degli impianti termici e alle necessità di aggiornamento in caso di interventi migliorativi o di ristrutturazione impiantistica. Se invece, per vendere o affittare casa, il proprietario dovesse produrre un attestato oggi (dopo il 6 giugno e prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento sulle modalità di calcolo per l'Ape) è meno certo il valore futuro del documento: se nel frattempo, prima della chiusura del contratto o del rogito, venisse approvato il regolamento, c'è solo da sperare che il documento resti valido. Un Ace fatto oggi non è detto che possa rispondere ai futuri regolamenti, a meno che le nuove norme non facciano salvi gli attestati prodotti fino a quel momento.

7) Anche per l'affitto breve di una casa a uso vacanze è necessario l'Ape?
Sì, il Dl 63/2013 non fa alcuna distinzione tra locazioni turistiche e non. L'Ape deve essere allegato a tutti i nuovi contratti di locazione (e non di proroghe o di rinnovi o altro) stipulati in seguito all'entrata in vigore del decreto stesso, pena la nullità. L'articolo 12 del Dl 63/2013, inoltre, prevede la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1.800 euro per il proprietario che in caso di nuova locazione non doti l'immobile di Ape. La legge, comunque, prevede un lungo elenco di fabbricati per i quali vi è esonero dall'allegazione dell'Ape al contratto di vendita o di locazione di cui essi siano oggetto: i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati; i fabbricati industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo (ad esempio: una serra) o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili; i fabbricati agricoli non residenziali, sprovvisti di impianti di climatizzazione; gli edifici adibiti a luoghi di culto; i manufatti qualificabili come "ruderi"; edifici il cui utilizzo non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi e strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi (fatta eccezione per le porzioni di edifici eventualmente adibite ad uffici); edifici in cui non è necessario garantire un comfort abitativo perché non destinati alla permanenza di persone, quali i garage, i depositi, le cantine, le centrali termiche, i locali contatori, le legnaie, le stalle; manufatti, comunque, non riconducibili alla definizione di edificio (ad esempio: una piscina); i fabbricati "al grezzo", vale a dire i manufatti che si trovano nello stato di "scheletro strutturale", cioè privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell'involucro edilizio; nonché gli edifici venduti "al rustico", cioè privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici; gli edifici "marginali" ossia gli edifici che non comportano un consumo energetico in relazione alle loro caratteristiche tipologiche e/o funzionali (ad esempio: portici, pompeiane, legnaie); gli edifici inagibili o comunque non utilizzabili in nessun modo e che, come tali, non comportino un consumo energetico (ad esempio fabbricati in disuso).

8)L'Ape è un documento complesso. Come riconoscerne uno valido a fine di legge?
L'offerta di mercato che non garantisce sempre lo stesso risultato. Ad esempio su Groupon, sito internet di sconti e coupon promozionali, è possibile portarsi a casa un attestato «a 59 euro invece di 250, con sopralluogo e registrazione al Catasto regionale». Ma la pagella energetica, obbligatoria dal 6 giugno anche per gli affitti, è un documento complesso e nella corsa dei professionisti per accaparrarsi questa fetta di mercato si insinuano documenti non validi o di scarsa qualità.Prima del rogito è il notaio a dover verificare che l'attestato esibito dal cliente abbia quel contenuto minimo che, in base alla normativa vigente, lo possa qualificare comeApe (oppure Ace se ancora in corso di validità): deve indicare la classe di prestazione energetica dell'edificio, la data di rilascio (sia l'Ape che i vecchi Ace hanno validità decennale), gli elementi idonei a collegare il certificato all'immobile negoziato (in primo luogo i dati di identificazione catastale), la sottoscrizione del tecnico che lo ha redatto e la sua dichiarazione di indipendenza. Spetta però al proprietario del bene, e non al notaio, verificare che il tecnico sia in possesso dei requisiti di legge: l'accertamento non è poi così facile, poiché non tutte le Regioni si sono dotate di un apposito albo o registro di certificatori accreditati. I principali network di mediazione immobiliare hanno stipulato delle convenzioni ad hoc e propongono prezzi agevolati, per evitare di imbattersi in certificati rilasciati in fretta, sulla base di fac simili pre-compilati, senza vedere l'immobile. Meno controlli, invece, sul fronte degli affitti: «Se il proprietario si presenta con il suo certificato – afferma Isabella Tulipano di Solo Affitti – che ritiene valido, non c'è nessuno che poi va a controllarlo. Tanto meno l'inquilino, poco attento al parametro della prestazione energetica, che sposta ancora pochissimo la trattativa». In una rilevazione fra le 310 agenzie di Solo Affitti questo requisito è all'ultimo posto fra le esigenze manifestate nella ricerca di un immobile da affittare.

9) È vero che, oltre all'Ape, bisogna allegare al contratto anche il libretto di impianto?
No. All'attestato di Prestazione energetica (Ape) che, a pena di nullità, va allegato ai contratti di compravendita, donazione e locazione, non deve essere unito il «libretto di impianto»: lo sostiene una nota del consiglio nazionale del Notariato. L'articolo 6, comma 5, del Dlgs 192/2005 (modificato dal Dl 63/2013) dispone che i libretti di impianto «sono allegati» all'attestato di prestazione energetica: l'espressione «allegazione» deve essere intesa nel senso che l'Ape deve essere accompagnato nel tempo dai documenti necessari affinché possa essere verificata una delle condizioni cui è subordinata la validità dell'attestato. Infatti l «libretto di centrale» e il «libretto d'impianto» sono previsti dall'articolo 11 del Dpr 412/1993: devono essere conservati presso l'edificio o l'unità immobiliare in cui è collocato l'impianto termico. Il libretto di impianto è importante, ai fini dell'Ape, perché la validità massima dell'attestato è di dieci anni, e l'Ape va aggiornato a ogni ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessata. La validità decennale dell'Ape è subordinata al rispetto delle prescrizioni per i controlli di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio. In caso di mancato rispetto di queste norme l'attestato decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza (prevista appunto nel "libretto") non rispettata. Occorre pertanto distinguere tra l'esemplare dell'Ape da consegnare all'acquirente o al conduttore, che va accompagnato da una copia del "libretto", e l'esemplare destinato ad essere allegato al contratto, che invece può essere privo del "libretto".

10) Le parti possono concordare di fare a meno dell'Ape?
No, è illegittimo e il contratto di compravendita privo di attestato sarebbe nullo, cioè privo di effetti. L'attestato deve comunque sussistere fin dall'inizio della trattativa, poiché il proprietario è tenuto a metterlo a disposizione di ogni potenziale acquirente e a indicare la prestazione energetica negli annunci. Al momento del contratto preliminare basta che sia consegnato al promissario acquirente, ma non occorre che sia allegato come invece va fatto al momento del rogito.


lunedì 7 ottobre 2013

VEDEMECUM SULL'APE (ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA) DEGLI EDIFICI. - prima parte -

1) Che cos'è l'Ape e perché serve per la propria abitazione?
L'Ape (attestazione di prestazione energetica) contiene la «targa energetica» che sintetizza le caratteristiche energetiche dell'immobile. Per misurarle, il tecnico deve analizzare le caratteristiche termo igrometriche, i consumi, la produzione di acqua calda, il raffrescamento e il riscaldamento degli ambienti, il tipo di impianto, eventuali sistemi di produzione di energia rinnovabile.
L'attestato deve contenere anche i dati catastali dell'immobile. Nel caso si debba vendere la propria abitazione o stipulare un nuovo contratto di locazione per tovare un inquilino, i relativi annunci commerciali tramite tutti i mezzi di comunicazione devono riportare l'Indice di prestazione energetica (Ipe) dell'involucro edilizio e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispodente, contenute nell'attestato di prestazione energetica. Poi, durante le trattative di compravendita o di locazione, venditori e locatori devono rendere disponibile al potenziale acquirente o al nuovo conduttore l'attestato di prestazione energetica. In caso di vendita l'attestato dovrà essere consegnato all'acquirente, così come in caso di locazione al conduttore.

2) Quali obblighi ha chi vende o affitta per quanto riguarda l'Attestato di prestazione energetica?
Il decreto 63/2013, poi convertito dalla legge 90/2013, ha introdotto l'Ape (attestato di prestazione energetica) al posto del precedente Ace (attestato di certificazione energetica) e ha sanzionato di nullità, in caso di mancata allegazione dell'Ape, a far tempo dal 6 giugno 2013, tutti i contratti di compravendita immobiliare (e pure di ogni altro contratto traslativo di immobili a titolo oneroso: permuta, conferimento in società, transazione, rendita, eccetera); i contratti di donazione e ogni altro atto traslativo di immobili a titolo gratuito; i "nuovi" contratti di locazione (vale a dire non i contratti che siano una proroga di precedenti contratti).

3) Cosa si rischia in caso di mancata allegazione dell'Ape ai contratti? 
L'obbligo di allegazione è stato introdotto pena la nullità dell'atto stesso. Si tratta di una nullità assoluta, che può essere fatta valere da chiunque e può essere rilevata d'ufficio dal giudice; l'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione. In ballo, dunque, c'è il rischio di trovarsi in mano un contratto non effettivo, oltre al fatto che in caso di vendita il proprietario che viola l'obbligo di dotazione dell'attestato di prestazione energetica è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 3mila euro e non superiore a 18mila euro; in caso di nuovo contratto di locazione il proprietario che viola l'obbligo è invece punto con una sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1.800. A questo si somma poi la necessità di indicare nella pubblicità di vendita o affitto l'indice di prestazione energetica: in caso di mancata indicazione nei cartelli sono previste sanzioni amministrative.

4) Che differenza c'è tra l'Ape e il vecchio Ace (attestato di certificazione energetica)?
Prima che il Dl 63/2013, convertito dalla legge 90/2013, scorso introducesse per la prima volta l'attestato di prestazione energetica (Ape), esistevano gli attestati di certificazione energetica (Ace), già obbligatori nei rogiti di compravendita. L'Ape sarà un documento più complesso dell'Ace, perché dovrà tenere conto di diversi parametri energetici dell'edificio rispetto all'attestato precedente, come ad esempio la climatizzazione invernale). Le procedure e metodologie di calcolo per la redazione dell'Ape non sono, però, ancora note: sarà compito del ministero dello Sviluppo Economico, con un futuro regolamento, definirle in modo uniforme su scala nazionale. Fino all'entrata in vigore di questo regolamento, i calcoli si continuano a effettuare in base a quanto previsto dal Dpr 59/2009 e relative norme Uni e Cti (le stesse con cui vengono redatti i "vecchi" Ace nelle Regioni che non hanno approvato leggi regionali ad hoc). Nemmeno importa, inoltre, che i nuovi certificati non siano denominati Ape, perché l'utilizzo dell'espressione Ace è una mera imperfezione formale, priva di conseguenze. Tanto che, inoltre, sono ancora utilizzabili, se non ne sono venuti meno i presupposti (ad esempio per lavori effettuati nell'edificio), gli Ace prodotti anteriormente al 6 giugno 2013. In tutte le Regioni (e Province autonome) invece "legiferanti", che cioè hanno definito procedure diverse per la redazione degli attestati, gli Ape/Ace si continuano a redigere secondo la normativa locale vigente al 6 giugno 2013. E in queste Regioni la normativa statale prevale su quella locale con riferimento alla nullità dei contratti per mancata allegazione dell'Ape/Ace.

5) Sugli annunci commerciali di vendita o affitto è necessario riportare i consumi energetici?
Si, nel caso di offerta di vendita o di locazione, i relativi annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali dovranno riportare l'indice di prestazione energetica dell'involucro edilizio e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente. Tutte informazioni contenute nell'Attestato di prestazione energetica. In caso contrario, «il responsabile dell'annuncio» è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3mila euro.


lunedì 30 settembre 2013

ECO-BONUS 65% ESTESO AD ALTRI INTERVENTI

Approvata all'unanimità dalle commissioni riunite Ambiente e Finanze della Camera una risoluzione bipartisan per la stabilizzazione dell’eco-bonus del 65% e l’allargamento della platea degli interventi che possono godere di tale detrazione fiscale.
Si tratta della Risoluzione n. 7-00090 - primo e secondo firmatario rispettivamente l’On. Realacci e l’On. Capezzone – che “è stata sottoscritta da tutti i gruppi politici ed impegna il Governo ad assumere iniziative urgenti per mettere in sicurezza e riqualificare dal punto di vista energetico il patrimonio edilizio nazionale, sia privato che pubblico, con specifiche norme da inserire nella legge di stabilità”, spiega Ermete Realacci, presidente della Commissione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici della Camera.
La richiesta al Governo
“La risoluzione – prosegue Realacci - impegna l’esecutivo a stabilizzare ed estendere l’eco-bonus, a garantire agli interventi riqualificazione energetica e alla messa in sicurezza antisismica del patrimonio immobiliare un effettivo vantaggio rispetto alle altre agevolazioni per l’edilizia, tenendo fermo l'attuale parametro che prevede una differenza di 15 punti percentuali fra eco-bonus e agevolazione riconosciuta per gli ordinari interventi di ristrutturazione. La risoluzione prevede inoltre che siano ampliati i soggetti fruitori dell’eco-bonus, includendo tra aventi diritto anche gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, quelli relativi alla riqualificazione energetica di edifici interi, gli interventi di consolidamento antisismico degli edifici ricadenti in aree ad alta pericolosità sismica che, per ragioni di tipo amministrativo, non rientrano ancora nelle zone 1 e 2 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, e gli interventi di consolidamento antisismico dei beni immobili strumentali e delle strutture alberghiere”.
“Oltre a rafforzare le politiche ambientali, anche in vista degli impegni per la riduzione delle emissioni assunti dall’Italia a livello internazionale, la risoluzione – sottolinea Realacci - indica una via praticabile da subito per dare maggiore sicurezza ai cittadini, rilanciare un settore importante come l’edilizia nel segno della qualità e ridurre sia le emissioni che le bollette degli italiani. Tra una casa costruita male e una costruita secondo i criteri del risparmio energetico, infatti, passa una differenza di bolletta energetica di ben 1.500 euro l’anno”.



giovedì 26 settembre 2013

...E LA FORMAZIONE DEI CERTIFICATORI ENERGETICI ?

In Italia c’è un comparto che pur avendo tutte le carte in regola per assorbire ingegneri e architetti (solo per citare le categorie immediatamente spendibili nel settore) è inchiodato a una lotta di potere tra Stato e Regioni.
La certificazione energetica degli edifici (cioè il controllo sui consumi di una casa e la sua registrazione in un attestato) doveva essere la nuova frontiera della Greeneconomy all’italiana, un campo capace di creare posti di lavoro e professionalità specifiche. Cosa che peraltro ha iniziato a verificarsi ma rischia ora di essere bloccata dalle liti su come abilitare chi a fare il mestiere del controllo consumi.
L’anima verde della Penisola si è incartata su uno dei tasselli fondamentali del comparto: la formazione dei certificatori. Nonostante a luglio siano finalmente entrate in vigore le norme nazionali che la rendono obbligatoria (con i dovuti distinguo a seconda del percorso di laurea scelto come indicato nel decreto), in molte regioni sono ancora valide le regole adottate ben prima che lo Stato si decidesse a emanare una normativa generale.
Con il risultato che un ingegnere abilitato alla progettazione di edifici è obbligato a seguire un corso specifico in Liguria come in Provincia di Bolzano ma non in Piemonte. Le norme statali dovrebbero “battere” quelle regionali, ma lo stesso Dpr sui certificatori ha previsto che le regole nazionali siano valide solo in quelle regioni che ancora non hanno legiferato per conto loro.
Ad aggiungere confusione c’è anche un altro problema: non è detto che le norme locali restino così come sono visto che Roma ha poi imposto anche alle più tempestive e virtuose Regioni di riadeguarsi alle ultime direttive europee in materia (nonché al recentissimo decreto legge nazionale che regola il nuovo attestato di prestazione energetica). Insomma, un caos che anziché omogeneizzare le regole sbatte la porta in faccia alla libera circolazione dei professionisti sul territorio europeo.
Gli ordini e i collegi professionali, dal canto loro, sono sul piede di guerra: chi ha già un titolo di Stato e una formazione adeguata (leggi: sia capace di progettare un edificio) non ne vuole sapere di sostenere un ulteriore prova iscrivendosi a un corso che può costare in media 800 euro per 64 ore di lezione.
Diversa la posizione delle Regioni e anche del Legislatore nazionale che consente ora anche a matematici, fisici, o agronomi di rilasciare un attestato energetico (previo superamento del corso, si intende).
Ma chi sono e cosa fanno i certificatori? Si tratta di figure abilitate a rilasciare il cosiddetto Attestato di prestazione energetica, un documento che una recente normativa nazionale (il decreto legge 63/2013) obbliga ad allegare a ogni atto di trasferimento, compravendita e locazione di immobili, pena la nullità dei contratti.
In buona sostanza, proprio come gli elettrodomestici hanno la loro classificazione dei consumi (le famose classi, dalla peggiore che è la G alla migliore che è la A) così anche i luoghi in cui viviamo devono avere il loro patentino energetico. L’attestato serve a capire se l’appartamento dei sogni sia davvero conveniente, magari perché consuma poco, o se invece sia una fregatura per il fatto che beva gasolio come una spugna o disperda troppo calore d’inverno.
E visto che le norme europee impongono limiti di emissioni e standard di sicurezza per gli impianti di riscaldamento e la costruzione degli edifici, ecco che l’intervento di un esperto diventa vitale. E trasforma un mestiere in opportunità che purtroppo l’insano amore italiano per i paletti e la burocrazia rischia di sprecare.

mercoledì 18 settembre 2013

ECOBONUS...E' SCONOSCIUTO ALLA MAGGIORANZA DEGLI ITALIANI

L'efficienza energetica è stata la vera protagonista del dibattito in materia di energia degli ultimi tempi, soprattutto per effetto del varo del cosiddetto Ecobonus, che ha trovato ampio spazio anche sui media generalisti.
Eppure la maggioranza degli italiani, secondo l'Osservatorio sull'efficienza energetica realizzato da Domotecnica in partnership con Accenture, Axpo, Bnl ed Eni, ignora completamente l'esistenza di questo provvedimento, pur manifestando una notevole propensione alla diminuzione dei consumi. Il sondaggio, in effetti, evidenzia come la conoscenza dell'estensione delle detrazioni al 65% per tutto il 2013 sia scarsa (36% tra le famiglie). Più informati a proposito sono i piccoli imprenditori (58%), anche se un buon 35% ammette di non saperne nulla. I risultati sono particolarmente sorprendenti anche perché la rilevazione è stata condotta a luglio, cioè poche settimane dopo il varo del provvedimento. 
Eppure gli italiani, almeno in linea di principio, sono ben disposti nei confronti dell'efficienza energetica: la quasi totalità degli interpellati apprezza la possibilità di risparmiare in bolletta ed evitare gli sprechi, nonché di contribuire al benessere delle generazioni future. Le aspettative di vantaggi economici risultano addirittura in aumento rispetto al 2012: ben il 43% dichiara di aspettarsi un risparmio che oscilla tra il 20% e il 40%. Una percentuale non trascurabile di famiglie (12%), anche se in lieve diminuzione rispetto all'anno precedente, dichiara di avere in previsione di effettuare interventi per migliorare le prestazione energetiche delle proprie abitazioni, che darebbero luogo a un giro d'affari di circa 10,2 miliardi di euro (in stragrande maggioranza per singole spese sino a 5.000 euro). La crisi economica complessiva, però, si fa sentire: secondo l'84% degli intervistati non sono questi i tempi per effettuare degli investimenti e il 75% esclude di voler cambiare le proprie abitudini o mettere mano alla propria casa, anche se a consigliarglielo fosse un tecnico, dopo aver effettuato un check-up delle prestazioni energetiche. Entrambe le percentuali sono in aumento rispetto all'indagine effettuata nel 2012, a conferma di come la recessione freni la propensione degli italiani all'efficienza. 
L'impressione, confermata dal dibattito successivo alla presentazione dell'Osservatorio, è che il mercato italiano del risparmio energetico abbia ottime potenzialità, ma che occorra aggiungere altri tasselli per completare definitivamente il puzzle. L'Ecobonus e le detrazioni fiscali in sé, per quanto utili, non bastano insomma a lanciare il mercato. Oltre a una maggiore informazione, l'elemento chiave è probabilmente rappresentato dalla necessità di un maggior sostegno bancario: quasi un quarto di chi ha escluso di effettuare interventi si dice infatti disponibile a rivedere la propria decisione se gli venisse proposto uno strumento di finanziamento dedicato. Lo stesso interesse emerge anche tra coloro che hanno già preventivato di riqualificare la propria abitazione. Il finanziamento è ritenuto interessante dal 69% e sarebbe ben accetto soprattutto se fosse possibile detrarre gli interessi dalle tasse (per il 32%) e, anche se in misura inferiore, se la rata mensile fosse uguale ai soldi risparmiati in bolletta (18%). Per il 10% sarebbe positivo che il finanziamento venisse pagato direttamente in bolletta e per il 9% se fosse il condominio a stipularlo.
Formule e prodotti finanziari di questo tipo, però, sono in buona parte ancora da pensare, anche perché l'efficienza energetica non può contare sull'assicurazione "blindata" del Conto energia, che garantiva una copertura totale dell'investimento nel fotovoltaico da parte dello Stato. «Le banche sinora si sono mosse in maniera non coordinata - ha dichiarato Luca Bonansea, responsabile retail banking di Bnl/Bnp Paribas -, alcune forse non sono ancora consapevoli delle potenzialità del settore, che nei prossimi 1 o 2 anni diventerà davvero interessante. Quel che è certo è che non possiamo lasciare le cose come stanno oggi. Dal nostro punto di vista il tema del finanziamento deve essere legato al check up energetico, perché questo strumento è in grado di fornire all'istituto di credito dei numeri matematici sulla reale quantità risparmio economico derivante dagli interventi di efficientamento. È chiaro che come banca non possiamo essere noi a fare questa valutazione tecnica, ma occorrerà appoggiarsi a dei partner».
«I risultati dell'Osservatorio mettono in luce aspetti molto interessanti in tema di efficienza energetica che non possono e non devono essere trascurati - ha affermato Luca Dal Fabbro, presidente Domotecnica -. Tra le priorità per lo sviluppo c'è la necessità di informazione e chiarezza, che risultano aspetti cruciali per spingere famiglie e imprese a investire in efficienza. Istituzioni e aziende devono mettere in campo tutte le risorse necessarie affinché il messaggio non solo arrivi ai cittadini, ma che lo faccia in modo corretto ed efficace». 




ECO-SCUOLA PROGETTATA INSIEME AGLI ALUNNI

A Montelupo Fiorentino, in provincia di Firenze, il prossimo anno scolastico sarà accolto all'interno di una struttura pensata secondo le più recenti innovazioni in materia di sostenibilità. Viene infatti inaugurata il 7 settembre, alla presenza del Ministro dell'Ambiente, una 'eco-scuola' primaria all'avanguardia, sia sotto il profilo tecnico che rispetto a un livello più generale del progetto: è stata elaborata infatti assieme a coloro che la “vivranno” attraverso un percorso partecipato, coinvolgendo 45 alunni, 73 insegnanti, 27 collaboratori scolastici, circa 40 nuclei familiari, oltre alle associazioni e alle cooperative del territorio.
Collocata nel verde del parco urbano dell'Ambrogiana, la nuova scuola è un edificio disposto su due piani con una sagoma caratterizzata da linee curve che richiamano il corso del vicino fiume Arno. Tutte le classi sono pensate per essere in rapporto diretto con l’esterno, con ampie aperture sul verde e con un’adeguata illuminazione solare.
Per costruirla sono stati adottati materiali innovativi e ad alto rendimento, principalmente naturali, al punto che la quasi totalità della struttura portante sopra terra è realizzata in legno. L'edificio è quasi totalmente autosufficiente a livello energetico: grazie all’utilizzo della geotermia non sarà necessario l’allaccio alla rete del metano e un sistema fotovoltaico dovrebbe garantire gran parte del fabbisogno di energia elettrica.
A realizzare la struttura non un costruttore di medio-grandi dimensioni, ma un consorzio prevalentemente composto da piccoli artigiani, il Citep di Prato. La squadra cooperativa è stata composta da circa 20 impiegati in opere edili, 5 nella realizzazione del cartongesso, 5 idraulici, 2 per il cappotto esterno, 8 negli infissi, 6 per la struttura in legno, 2 per i pavimenti, 4 giardinieri, oltre ai 7 tecnici e a 6 operai del Comune. “Credo che la scuola di Montelupo sia la dimostrazione che grazie all’unione e alla cooperazione anche aziende piccole possono realizzare con successo opere significative, portando il valore aggiunto dell’alta specializzazione”, ha dichiarato a tal proposito Leandro Vannucci, presidente del Consorzio Citep.




venerdì 13 settembre 2013

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (A.P.E.) ENTRO DICEMBRE LA NUOVA PROCEDURA DI CALCOLO

“Per l'emanazione del decreto sulla nuova metodologia di calcolo dell'Ape e sui requisiti energetici minimi degli edifici dobbiamo attendere ottobre-novembre. Al massimo la prima decade di dicembre”.

Lo hanno rivelato tecnici del ministero dello Sviluppo economico, in risposta a un quesito presentato dal quotidiano ItaliaOggi sulla tempistica relativa all'emanazione dei decreti attuativi in merito all'aggiornamento della metodologia di calcolo dell'APE, l'attestato di prestazione energetica introdotto dal decreto legge n. 63/13 (convertito nella legge n. 90/13 in vigore dal 4 agosto) in sostituzione dell'ACE (Attestato di certificazione energetica), al fine del recepimento della direttiva 2010/31/UE.
Dunque, fino a novembre-dicembre si dovrà utilizzare la vecchia metodologia di calcolo per la redazione dell'Ape.
Occorre attendere l'ok della Commissione Ue
“Per il momento, il ministero dello sviluppo economico, dipartimento energia, ha stilato un rapporto che illustra i risultati dell'applicazione della metodologia di calcolo per le diverse tipologie di edifici; metodo messo a punto sulla base del regolamento della Commissione europea n. 244/2012 del 16 gennaio 2012. E proprio l'esecutivo Ue, in questi giorni, sta analizzando il report per comprenderne l'efficacia e l'aderenza alle norme dell'Unione”, spiegano Cinzia De Stefanis e Luigi Chiarello nell'articolo pubblicato in data odierna su ItaliaOggi.
I chiarimenti del Mise
Ricordiamo che con la circolare n. 12976 del 25 giugno 2013, il Mise ha precisato che fino all’emanazione dei decreti attuativi previsti dall’articolo 4 del D.L. 63/2013, si adempie alle prescrizioni del decreto stesso redigendo l’APE secondo le modalità di calcolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59.
Inoltre, con la circolare del 7 agosto il ministero dello Sviluppo economico ha fatto salve le norme regionali anche se non hanno ancora recepito la direttiva 2010/31/UE: “Fino all’emanazione dei decreti previsti dall’articolo 4, si adempie alle prescrizioni di cui al decreto legge stesso come convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, redigendo l’APE secondo le modalità di calcolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n.59, fatto salvo nelle Regioni che hanno provveduto ad emanare proprie disposizioni normative in attuazione della direttiva 2002/91/CE in cui, sempre nelle more dell’emanazione dei decreti suddetti o dell’emanazione di norme regionali volte al recepimento della direttiva 2010/31/UE, si seguirà ad applicare la normativa regionale in materia.
 
 
 

mercoledì 4 settembre 2013

ATTENZIONE....VALIDITA' ACE IN REGIONE LOMBARDIA

Gli attestati di certificazione energetica redatti secondo la disciplina regionale approvata con dgr 5018/2007 e successive modifiche ed integrazioni mantengono inalterata la loro validità anche dopo l’entrata in vigore del D.L. 63/2013 e della legge 3 agosto 2013, n.90, di conversione del decreto stesso. Pertanto, sono idonei ad essere allegati ai contratti di trasferimento e di locazione di edifici o di singole unità immobiliari siti nel territorio della Regione Lombardia, fino all’approvazione di nuove disposizioni regionali.
fonte www.cened.it 

 Clicca sull'icona sottostante per scaricare il comunicato del CENED

COMUNICATO CENED SETTEMBRE 2013



venerdì 30 agosto 2013

LAMPADINE DAL 1° SETTEMBRE OBBLIGATORIA LA NUOVA ETICHETTA

La nuova classificazione va da A++ a E. Introdotto il dato sul consumo ponderato di energia in kWh/1000h su base annua.
A partire dal 1° settembre 2013, in base a quanto stabilito dall'Unione europea, scatta l’obbligo per produttori e importatori di apporre sulla confezione delle lampadine un nuovo tipo di etichetta energetica, come previsto dal regolamento europeo n. 874/2012, già pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Sulla nuova etichetta, che si potrà trovare nella versione a colori o monocromatica, sono indicati il nome e/o il marchio del produttore, l’identificatore del prodotto, la classificazione energetica della lampadina e il consumo ponderato di energia.
Nuova classificazione di efficienza
Proprio queste ultime due caratteristiche costituiscono le principali novità. Viene infatti introdotta una nuova classificazione di efficienza energetica, con una scala di riferimento che va da A++ (altamente efficiente) a E (poco efficiente). Rispetto alla precedente classificazione, da A a G, questa nuova serie di valori mette in evidenza il miglioramento in termini di efficienza energetica delle innovative tecnologie disponibili. La lettera indicata costituisce il ‘voto’ attribuito all’efficienza della lampada, ovvero al rapporto tra luce emessa (lumen) e energia consumata (Watt) dalla lampadina.
La nuova etichetta introduce, inoltre, il dato relativo al consumo ponderato di energia espresso in kWh/1000h su base annua. Grazie a questo nuovo elemento, il consumatore sarà informato sul peso dei consumi energetici in bolletta delle diverse tipologie di lampade. La nuova etichetta sarà estesa anche a lampade che ne erano state in passato escluse come, ad esempio, le alogene a bassa tensione, tutte le lampadine direzionali, comprese quelle a Led e sarà obbligatoria per le lampadine immesse sul mercato a partire dal primo settembre 2013. I prodotti già in vendita nei negozi, al contrario, riporteranno ancora la vecchia etichettatura, pertanto nella fase di transizione, sarà possibile trovare le due diverse classificazioni.
Da Assil un sito web dedicato
Alla luce delle importanti e complesse novità relative alla nuova classificazione energetica e alle informazioni riportate sull’imballo delle lampadine, ASSIL – Associazione nazionale produttori illuminazione, federata Confindustria Anie – mette a disposizione il sito web www.lampadinagiusta.it, che fornisce tutte le informazioni utili al consumatore per compiere una scelta consapevole al momento dell’acquisto di una nuova lampadina.
Innovazione tecnologica
“Per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei consumi energetici e di emissioni di gas serra nell’atmosfera, previsti dal pacchetto clima-energia adottato dalla Commissione Europea, l’industria dell’illuminazione in questi anni ha considerevolmente investito in innovazione tecnologica - spiega Aristide Stucchi, presidente di Assil –. Grazie ai miglioramenti in termini di efficienza energetica garantiti dalle nuove tecnologie delle sorgenti luminose, il nostro settore ha portato il proprio importante contributo alla lotta ai cambiamenti climatici”.
Negli ultimi anni, l’innovazione tecnologica, con uno sguardo più attento alla sostenibilità ambientale, ha reso possibili anche nel settore dell’illuminotecnica soluzioni altamente innovative, essenziali in un’ottica di contenimento dei consumi energetici. Elemento fondamentale di trasformazione del mercato è il fenomeno di sostituzione tecnologica che interessa il Led, che sta rapidamente ridisegnando l’offerta nel portafoglio prodotti.



mercoledì 28 agosto 2013

CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE, IN LOMBARDIA SANZIONI SOSPESE FINO AL 31/12/2016



In Lombardia fino al 31 dicembre 2016 è sospesa l'applicazione delle sanzioni per i responsabili degli impianti termici centralizzati che non hanno installato i dispositivi per la termoregolazione degli ambienti e la contabilizzazione autonoma del calore per ogni unità immobiliare.Il 2 agosto scorso è entrata in vigore in Lombardia la legge regionale n. 5 del 31 luglio 2013 (“Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2013 ed al bilancio pluriennale 2013/2015”), la quale al comma 3 dell'articolo 9 dispone che “Nelle more di una revisione complessiva delle misure finalizzate a estendere l'obbligo dei sistemi per la termoregolazione degli ambienti e la contabilizzazione autonoma del calore agli impianti di riscaldamento al servizio di più unità immobiliari, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente), la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 27, comma 1-ter, della l.r. 24/2006, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017”.

Sanzioni salate e costi di installazione onerosi
Ricordiamo che la sanzione amministrativa prevista dalla Lr 24/06 in caso di inadempienza va da 500 euro a 3.000 euro per ogni unità immobiliare dell’edificio servita dall’impianto. Dunque multe salate la cui sospensione fino al 31 dicembre 2016 è ovviamente accolta con favore dalle famiglie, oggi in difficoltà per la crisi economica.
L'obbligo dell'installazione resta
Ad essere sospese sono solo le sanzioni e non l'obbligo di contabilizzazione che è entrato in vigore dal 1° agosto 2013 per quasi tutti gli impianti termici. “La soluzione individuata non deroga affatto sulla necessità di installare le termovalvole, che peraltro comportano notevoli vantaggi in termini economici e ambientali grazie a un risparmio energetico medio del 20 per cento, con un conseguente rientro dell'investimento in circa 6 anni. I costi di un'applicazione immediata però sarebbero stati davvero pesanti in un momento come questo per le famiglie, che già devono sostenere l'Imu. Ora sarà possibile adeguarsi in tempi più distesi e senza il pericolo di multe”, ha spiegato l'assessore all'Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile della Regione Lombardia Claudia Maria Terzi, in una nota del giugno scorso.
“Tornare indietro – ha osservato Terzi - non sarebbe stato praticabile, né tantomeno opportuno. Differire l'applicazione della norma avrebbe infatti significato semplicemente spostare in là un problema che invece va affrontato in ottemperanza alle norme nazionali sulla riduzione dell'inquinamento. Inoltre, chi nel frattempo si è già adeguato si sarebbe trovato beffato”.