OFFERTA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

mercoledì 30 luglio 2014

BONUS 65%: CANCELLATA LA COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Tali lavori riguardano interventi di riqualificazione energetica, installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici, interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
Fino ad oggi, se questi lavori necessari a realizzare gli interventi proseguivano in più periodi d’imposta, era necessario comunicare all’Agenzia delle Entrate le spese effettuate nei periodi d’imposta precedenti, in via telematica (tramite Fisconline o Entratel) entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta. La comunicazione all’Agenzia non va fatta se i lavori sono iniziati e si sono conclusi nel medesimo periodo d’imposta ovvero se nel periodo d’imposta cui la comunicazione si riferisce non sono state sostenute spese. 
Oggi tale obbligo è sparito ma solo per quanto riguarda l’Agenzia delle entrate. Rimane infatti l’obbligo di comunicare all’Enea, l’agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, entro 90 giorni dalla fine dei lavori sia la copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica, sia la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.
(fonte: cosedicasa.com)


martedì 15 luglio 2014

EFFICIENZA ENERGETICA, PRONTO IL PIANO D'AZIONE NAZIONALE 2014

Sta per vedere la luce il Piano d’azione italiano per l’efficienza energetica 2014, il programma di interventi di riqualificazione energetica degli edifici pubblici e privati con il quale l’Italia intende raggiungere l’obiettivo del taglio del 20% dei consumi di energia primaria entro il 2020.
Il Piano d’azione, redatto dall’Enea, effettua una ricognizione di tutta la normativa vigente, degli strumenti a disposizione e delle risorse già in campo per la riduzione dei consumi energetici.
Limitatamente all’edilizia, considerata un settore-chiave per il raggiungimento degli obiettivi 2020, il Piano ricorda che la Strategia Energetica Nazionale prevede il rafforzamento degli strumenti esistenti e l’eventuale introduzione di nuove misure, in particolare:
- il rafforzamento degli standard energetici minimi per la realizzazione di nuovi edifici e per la ristrutturazione di quelli esistenti, che porti progressivamente all’incremento degli edifici a energia quasi zero, in linea con quanto previsto dalla direttiva 2010/31/UE (EPBD recast);
- il consolidamento delle detrazioni fiscali, prevalentemente dedicate al settore delle ristrutturazioni civili, che andranno aggiornate per renderle più efficaci ed efficienti in termini di costo/beneficio;
- il rafforzamento delle misure di incentivazione degli interventi sul patrimonio immobiliare della Pubblica Amministrazione, alla quale si attribuisce un ruolo esemplare e di guida per tutto il settore dell’efficienza energetica in edilizia;
- il rafforzamento degli obiettivi del meccanismo dei Certificati Bianchi, prevalentemente dedicato al settore industriale, ma che avrà un ruolo fondamentale nello spostamento dell’attenzione dei player economici verso il tema dell’efficienza energetica.
Per quel che riguarda il patrimonio edilizio esistente, sul territorio nazionale sono stati individuati circa 13,6 milioni di fabbricati di cui più dell’87% destinati al residenziale, e la restante parte al non residenziale (alberghi, uffici, commercio, ospedali, chiese, ecc.). Circa 700.000 edifici risultano non utilizzati, per recupero edilizio o perché in condizioni precarie di sicurezza.
Su questo stock si potrebbero realizzare interventi di isolamento termico dell’involucro, sostituzione serramenti, adeguamento del sistema di regolazione dell’impianto di climatizzazione, sostituzione del generatore di calore, installazione di un sistema di domotica, rifacimento dell’impianto illuminotecnico, utilizzo delle fonti rinnovabili.
Per il residenziale, si stimano investimenti per 13,6 miliardi di euro l’anno per interventi globali e 10,5 miliardi di euro per interventi parziali, per un totale di 24,1 miliardi di euro l’anno.
Per il non residenziale, invece, è stato stimato che la superficie degli edifici, pubblici e privati, che può essere riqualificata annualmente in maniera efficace, sia pari a 13 milioni di mq (5,5 milioni di mq  ad uso ufficio - circa 2000 edifici; 6,0 milioni di mq ad uso scolastico - circa 3800 edifici; 1,5 milioni di mq per gli alberghi - circa 500 edifici.
Intervenendo su questi immobili, si otterrebbe un risparmio energetico del 60% per il settore pubblico (uffici e scuole), del 45% per il settore privato (uffici, alberghi, scuole e banche) e del 35% per i centri commerciali. Gli investimenti da sostenere per questi interventi si stimano in 17,5 miliardi di euro l’anno, a fronte dei quali si prevede un risparmio energetico potenziale al 2020 pari a circa 17.229 GWh/a, equivalenti a 1,49 Mtep/a.
È di recente introduzione l’obbligo, previsto dalla direttiva 2012/27/UE, di riqualificare annualmente, dal 1° gennaio 2014, il 3% della superficie coperta e climatizzata degli edifici con superficie utile totale superiore a 500 mq di proprietà e occupati dalla Pubblica Amministrazione centrale dello Stato. La soglia del 3% deve essere abbassata a 250 mq dal 9 luglio 2015.
Ad oggi si contano 2.904 edifici soggetti a questo obbligo, per un totale di 13.763.975 mq. Sommando quelli con superficie compresa tra i 250 e i 500 mq (par a 437.227 mq), si arriva a 14.201.202 mq. Di conseguenza, la quota soggetta complessivamente ad obbligo di ristrutturazione nel periodo 2014-2020 è pari a oltre 2,7 milioni di mq, cui corrisponde un consumo energetico complessivo di circa 413 GWh/anno.
Il Piano è stato redatto dal Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’Ambiente e d’intesa con la Conferenza Stato Regioni Province autonome. A breve sarà approvato dal Consiglio dei Ministri e subito dopo verrà trasmesso alla Commissione europea.
(fonte: edilportale.com)  


 

mercoledì 2 luglio 2014

NOTAI: SPETTA AI PROPRIETARI VERIFICARE I REQUISITI DEI CERTIFICATI ENERGETICI

Certificazione energetica e attestato di prestazione energetica, come comportarsi. Il Consiglio nazionale del Notariato ha appena approvato l'aggiornamento 2014 della sua guida sulla certificazione. E stavolta ha spostato la lente sul ruolo delle Regioni. A loro, infatti, spettava il compito di dotarsi di un apposito albo o registro dei soggetti accreditati, ma non tutte lo hanno fatto. E questo modifica la condotta che i proprietari di immobili dovranno tenere.
Il testo ricorda, anzitutto, che dopo appena sei mesi e venti giorni dalla sua entrata in vigore, il Dl n. 63/2013 è stato modificato in maniera pesante dal decreto Destinazione Italia (Dl n. 145/2013) e dalla sua legge di conversione (n. 9/2014). Per effetto di questo pacchetto di interventi, è stato innanzitutto escluso l'obbligo «di allegazione, di consegna e di informativa per gli atti traslativi a titolo gratuito»; è stato precisato che gli obblighi relativi all'Ape riguardano «i nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione»; è stata eliminata la nullità «quale sanzione per il caso di violazione dell'obbligo di allegazione»; è stata prevista una «sanzione pecuniaria per la violazione dell'obbligo di allegazione nonché in caso di mancata documentazione in atto, con l'inserimento dell'apposita clausola, dell'adempimento degli obblighi di informativa e di consegna»; è stato stabilito che «il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro 45 giorni».

Quanto alle Regioni, la guida osserva che il quadro regolatorio è ancora parecchio frastagliato: non tutte si sono dotate di apposto albo dei soggetti certificatori accreditati. Per questo non può essere fissato a carico del notaio un obbligo di verifica dei requisiti del tecnico, perché nella maggior parte dei casi sarebbe di difficile attuazione, non avendo sempre a disposizione degli elenchi. Spetta, pertanto, «al proprietario del bene (alienante e/o locatore) verificare che il tecnico, al quale intende affidare l'incarico, sia in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa per la redazione dell'attestato di prestazione energetica».

E, sempre sul fronte delle Regioni, arriva un'altra precisazione. Un eventuale errore materiale nella trascrizione di uno dei dati identificativi dell'immobile (dato catastale, generalità del proprietario, indirizzo dell'immobile) «non inficia la validità dell'attestato energetico, qualora, sulla base degli altri dati, sia, comunque possibile riferire, con sufficiente certezza, l'attestato stesso all'immobile negoziato». Questo principio è valido sempre, «salvo quanto previsto in eventuali disposizioni delle leggi regionali che facciano dipendere la validità dell'attestato dall'esatta esposizione dell'identificativo catastale».
(Fonte: ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com)