OFFERTA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

lunedì 30 marzo 2015

CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI, IN ARRIVO IL NUOVO APE

Sono in arrivo le nuove Linee guida nazionali per l’attestazione della prestazione energetica degli edifici. È stata infatti diffusa una bozza provvisoria del decreto del Ministero dello Sviluppo.
Dopo i nuovi metodi di calcolo e i nuovi requisiti minimi per le prestazioni energetiche degli edifici, stanno per essere varate anche le nuove linee guida nazionali per l’attestazione della prestazione energetica, sulla base delle quali i certificatori energetici dovranno redigere l’APE. Le nuove linee guida sostituiranno quelle per la certificazione energetica emanate con il DM 26 giugno 2009.
Tra le principali novità l’introduzione di un attestato unico semplificato su tutto il territorio nazionale, con una metodologia di calcolo omogenea, per la classificazione delle prestazioni energetiche a cui le Regioni dovranno adeguarsi entro due anni. Per questo sarà predisposto un sistema informativo comune in tutta Italia, denominato SIAPE, in cui verranno raccolti tutti i dati relativi agli attestati di prestazione energetica, in modo che le regioni possano attivare i relativi controlli. Per quanto riguarda i contenuti essenziali dell’APE,  il nuovo attestato dovrà esprimere la prestazione energetica globale sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile. Inoltre la classe energetica dovrà essere determinata attraverso l’indice di prestazione energetica globale, espresso in energia primaria non rinnovabile.
L’APE dovrà contenere i consumi energetici non solo per il riscaldamento invernale ma anche per il raffrescamento estivo, oltre a indicare l’emissioni di anidride carbonica e l’energia esportata.
Le classi energetiche passano da sette a dieci, dalla A4 (la migliore) alla G (la peggiore).
Dovranno essere inoltre specificati gli interventi per migliorare l’efficienza energetica dell’edificio, separando le ristrutturazioni generiche dagli interventi specifici per la riqualificazione energetica.
Viene anche definito uno schema di annuncio di vendita e locazione che renda uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli edifici; per fornire ai cittadini un quadro completo dell’immobile in tale schema saranno riportati anche gli indici di prestazione energetica parziali, come quello riferito all’involucro, quello globale e la relativa classe energetica corrispondente. Inoltre verranno inseriti simboli grafici, come degli emoticon, per facilitare la comprensione ai non tecnici.
Entro il 1 luglio 2015 l’Enea adeguerà il metodo di calcolo DOCET per tenere conto degli aggiornamenti contenuti nel decreto requisiti minimi e delle nuove linee guida di prossima adozione.
(fonte: edilportale.com)


 

lunedì 9 marzo 2015

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) DAL 1 LUGLIO 2015 CAMBIO ANCORA (DI NUOVO)

E' ormai pronto, dopo l'intesa espressa dalla Conferenza unificata, il decreto interministeriale (Ministeri dello Sviluppo Economico, dell'Ambiente e delle Infrastrutture) che riscriverà totalmente l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) con nuovi metodi di calcolo per la misurazione delle prestazioni energetiche e per la compilazione della certificazione energetica. 
Il nuovo decreto che verrà pubblicato in Gazzetta nei prossimi giorni definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, ivi incluso l'utilizzo delle fonti rinnovabili nonché le prescrizioni ed i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e unità immobiliari, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 19 agosto 2015, n. 192.
Dopo norme l'aggiornamento di ottobre 2014 delle norme UNI TS 11300 parte 1 e 2 (leggi articolo), dall'1 luglio 2015 cambierà tutto (di nuovo). Era attesa, infatti, da tempo la definizione del decreto attuativo dell'articolo 5 del decreto legge 4 giugno 2013 n. 63 (c.d. decreto del Fare) convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, che ha aggiornato il DLgs n. 192/2005, in recepimento della direttiva edifici a energia quasi zero (2010/31/Ue). Decreto attuativo che sarà discusso nella conferenza unificata del 28 gennaio 2015 e che riscriverà totalmente l'attestato di prestazione energetica con nuovi metodi di calcolo per la misurazione delle prestazioni energetiche e per la compilazione della certificazione energetica.
Il provvedimento definisce le norme tecniche da utilizzare come riferimento per il calcolo della prestazione energetica degli edifici e i requisiti da rispettare nel caso di nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti e riqualificazioni energetiche.
In particolare, il decreto interministeriale (Ministeri dello Sviluppo Economico, dell'Ambiente e delle Infrastrutture) prevede il recepimento dei seguenti punti chiave della direttiva 2010/31/UE:
  • adeguamento della metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici;
  • fissazione dei requisiti minimi di prestazione energetica (per edifici o unità immobiliari sia pubblici che privati, di nuova costruzioni o sottoposti a ristrutturazione) che consentano il conseguimento di livelli ottimali in funzione dei costi (tali requisiti sono aggiornati almeno ogni 5 anni);
  • definizione di "edificio a energia quasi zero" e prescrizioni ad esso relative: entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere a energia quasi zero. Gli edifici di nuova costruzione occupati dalle Amministrazioni Pubbliche e di proprietà di quest'ultime dovranno rispettare gli stessi criteri dal 31 dicembre 2018.
Nonostante le nuove metodologie si applichino solo alle Regioni e alle Province autonome che non hanno ancora adottato provvedimenti di recepimento della direttiva 2010/31/UE, al fine di promuovere l'applicazione omogenea su tutto il territorio nazionale, è indicato che le Regioni le Province autonome e il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) collaborino per la definizione e l'aggiornamento:
  • delle metodologie di calcolo;
  • dei requisiti minimi di edifici e impianti;
  • dei sistemi di classificazione energetica degli edifici;
  • del Piano d'azione destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero;
  • dell'azione di monitoraggio, analisi, valutazione e adeguamento della normativa energetica nazionale e regionale.
Entrando nel dettaglio, il decreto è composto da 9 articoli e 2 allegati (di cui uno con due appendici):
  • art. 1 - Ambito di intervento e finalità
  • art. 2 - Definizioni
  • art. 3 - Criteri e metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici
  • art. 4 - Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici
  • art. 5 - Criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti
  • art. 6 - Funzioni delle Regioni e delle Province autonome
  • art. 7 - Strumenti di calcolo
  • art. 8 - Abrogazioni e disposizioni finali
  • art. 9 - Entrata in vigore
  • Allegato 1 - Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici
  • Appendice A all'Allegato 1 - Descrizione dell'edificio di riferimento e parametri di verifica
  • Appendice B all'Allegato 1 - Requisiti specifici per gli edifici esistenti soggetti a riqualificazione energetica
  • Allegato 2 - Norme tecniche di riferimento per il calcolo della prestazione energetica degli edifici 
(fonte: lavoripubblici.it)