Dato
che non è più possibile autocertificare un edificio o un appartamento
in classe G, come ci si deve comportare in caso di compravendite
immobiliari?
La
certificazione energetica, in caso di compravendite immobiliari, è uno
strumento di garanzia a favore sia di chi acquista, sia di chi vende.
Per questa ragione deve essere eseguita con serietà e competenza. La
certificazione di un immobile, limitandone la definizione ai soli
appartamenti, deve essere condotta avendo a disposizione la maggiore
quantità di dati possibili relativi a involucro, condizioni di confine,
tipologia, caratteristiche e dimensioni dei serramenti, sistemi
impiantistici. Pertanto, è sempre necessario procedere ad un sopralluogo
e ad un rilievo dell’immobile. Non è infatti possibile completare una
certificazione solo sulla carta, o basandosi su informazioni “da
letteratura”. Lo scopo è definire una classe energetica, ma soprattutto
individuare le problematiche che stanno dietro alla determinazione di un
valore espresso in kWh/m2a. E ciò può essere rilevato solo da un
professionista competente, che si avvale di un software, validato dal
CTI, che richiede l’inserimento di una serie di informazioni precise.
Il
D.M. 26-11-2012, che modifica le linee guida nazionali per la
certificazione energetica, è molto chiaro in proposito; il paragrafo 7.5
dell’allegato sottolinea proprio questo aspetto. “A tal fine è fatto
obbligo agli amministratori degli stabili e ai responsabili degli
impianti di fornire ai condomini o ai certificatori, da questi
incaricati, tutte le informazioni e i dati edilizi e impiantistici,
compreso il libretto di impianto (o di centrale) per la climatizzazione,
necessari alla realizzazione della certificazione energetica degli
edifici”.