OFFERTA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

giovedì 22 ottobre 2015

SOFTWARE CENED+ 2.0: E' LENTO E COMPORTA SOVRAPPREZZI PER LE CERTIFICAZIONI

Il consigliere regionale M5S Lombardia, Gianmarco Corbetta, portavoce del Movimento e membro della Commissione Ambiente della Regione, ha scritto una lettera all'assessore regionale all'Ambiente, Claudia Terzi, per richiamare l'attenzione su alcune questioni relative alla DGR 3868/2015 “Disposizioni in merito alla disciplina per l'efficienza energetica degli edifici ed al relativo attestato di prestazione energetica a seguito dell'approvazione dei decreti ministeriali per l'attuazione del d.lgs. 192/2005, come modificato con l. 90/2013”, che stabilisce l'entrata in vigore dal 1° ottobre 2015 del sistema relativo alla nuova procedura di calcolo della prestazione energetica e del relativo Attestato degli edifici esistenti.
La citata delibera stabilisce che tutti gli edifici e le unità immobiliari soggette all'obbligo di certificazione energetica devono essere certificate utilizzando la metodologia approvata con Decreto del Dirigente competente e con l'utilizzo del software Cened+2.0, rilasciato pochi giorni fa (LEGGI TUTTO).
SOFTWARE MACCHINOSO E LENTO. Nella lettera, Corbetta scrive che “Ingegneri professionisti hanno inviato segnalazioni al Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle riguardo i ritardi nel rilascio della versione definitiva del software e le problematiche derivanti dall'utilizzo dello stesso. Secondo i professionisti, infatti, il software presenta difficoltà funzionali rilevanti; esso sarebbe macchinoso e lento e renderebbe l'obbligo di utilizzo della nuova procedura di calcolo una criticità operativa non trascurabile.
Inoltre l'obbligo di utilizzare questo software, poco funzionale alle esigenze dei professionisti, comporterebbe sovrapprezzi al costo delle certificazioni per via del maggior tempo impiegato nella redazione dei documenti, con conseguente aggravio di oneri a carico dei cittadini (cosa che non avverrebbe con il sistema adottato in altre regioni come il Veneto).
Tra le richieste formulateci dagli Ingegneri, vi sono quella di poter rinviare l'applicazione delle nuove procedure di calcolo al primo gennaio 2016 o, in subordine, quella di prevedere la possibilità di utilizzare fino al 31 dicembre 2015, sia la versione 1.2 che la versione 2.0 del software Cened”.
(fonte:casaclima.com) 



mercoledì 7 ottobre 2015

NUOVO APE UNICO 2015: CONTROLLI, SANZIONI E RILASCIO

La nuova normativa in materia di Certificazione energetica degli edifici che, unita alla revisione delle norme UNI TS 11300 parte 1 e 2 dell'ottobre 2014, dovrebbe dar pace ai professionisti dell'area tecnica, costretti a continui e spesso schizofrenici cambi normativi.
Ricordiamo, infatti, che sono stati pubblicati sul Supplemento Ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015 i seguenti decreti:
  • D.M. 26 giugno 2015 recante "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici" (c.d. decreto "prestazioni") - ENTRATA IN VIGORE 1 OTTOBRE 2015
  • D.M. 26 giugno 2015 recante "Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici" (c.d. decreto "requisiti") - ENTRATO IN VIGORE 16 LUGLIO 2015
  • D.M. 26 giugno 2015 recante " Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" (c.d. decreto "linee guida") - ENTRATA IN VIGORE 1 OTTOBRE 2015
Come previsto dalle nuove linee guida nazionali, la procedura di attestazione della prestazione energetica degli immobili comprende una serie di operazioni svolte dai soggetti certificatori, ovvero:
  1. rilievo in sito (sopralluogo obbligatorio) e, se del caso, di una verifica di progetto, finalizzati alla determinazione dell'indice di prestazione energetica dell'immobile e all'eventuale redazione di una diagnosi energetica, per l'individuazione degli interventi di riqualificazione energetica che risultano economicamente convenienti. Queste operazioni comprendono:
    • il reperimento dei dati di ingresso, relativamente alle caratteristiche climatiche della località, alle caratteristiche dell'utenza, all'uso energetico dell'immobile e alle specifiche caratteristiche dell'edificio e degli impianti, avvalendosi, ove disponibile dell'attestato di qualificazione energetica;
    • l'individuazione del modello di calcolo, procedura e metodo, e la determinazione della prestazione energetica secondo i metodi di calcolo indicati ai precedenti capitoli, relativamente a tutti gli usi energetici pertinenti per l'edificio, espressi in base agli indici di prestazione energetica totale e parziali;
    • l'individuazione delle opportunità di intervento per il miglioramento della prestazione energetica in relazione alle soluzioni tecniche proponibili, ai rapporti costi-benefici e ai tempi di ritorno degli investimenti necessari a realizzarle.
  2. la classificazione dell'edificio in funzione degli indici di prestazione energetica e il suo confronto con i limiti di legge e le potenzialità di miglioramento in relazione agli interventi di riqualificazione individuati;
  3. il rilascio dell'attestato di prestazione energetica.
La novità più rilevante rispetto alle precedenti linee guida sta nell'avere messo nero su bianco l'obbligo di sopralluogo.
Ciò premesso, è interessante comprendere il regime sanzionatorio della materia, nella speranza che gli uffici preposti al controllo, compiano correttamente il loro lavoro evitando la mercificazione e svalutazione dell'attestato che nella maggior parte dei casi è divenuto solo un "pezzo di carta" da allegare all'atto di compravendita o di locazione.
Il regime sanzionatorio
Il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica senza rispettare gli schemi e le modalità stabilite dalla normativa, o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro. L'ente locale e la regione o la provincia autonoma, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
Il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l'asseverazione di conformità delle opere e l'attestato di qualificazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilità, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro.
In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro.
In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro.
In caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, il responsabile dell'annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.

(fonte:lavoripubblici.it)