La nuova normativa in materia di Certificazione energetica degli edifici
che, unita alla revisione delle norme UNI TS 11300 parte 1 e 2 dell'ottobre
2014, dovrebbe dar pace ai professionisti dell'area tecnica, costretti a
continui e spesso schizofrenici cambi normativi.
Ricordiamo, infatti, che sono stati pubblicati sul Supplemento Ordinario n.
39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015 i seguenti decreti:
- D.M. 26 giugno 2015 recante "Applicazione delle metodologie di
calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e
dei requisiti minimi degli edifici" (c.d. decreto
"prestazioni") - ENTRATA IN VIGORE 1 OTTOBRE 2015
- D.M. 26 giugno 2015 recante "Schemi e modalità di riferimento per
la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini
dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione
energetica negli edifici" (c.d. decreto "requisiti") -
ENTRATO IN VIGORE 16 LUGLIO 2015
- D.M. 26 giugno 2015 recante " Adeguamento del decreto del
Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali
per la certificazione energetica degli edifici" (c.d. decreto
"linee guida") - ENTRATA IN VIGORE 1 OTTOBRE 2015
Come previsto dalle nuove linee guida nazionali, la procedura di
attestazione della prestazione energetica degli immobili comprende una serie di
operazioni svolte dai soggetti certificatori, ovvero:
- rilievo in sito (sopralluogo obbligatorio) e, se del caso, di una
verifica di progetto, finalizzati alla determinazione dell'indice di
prestazione energetica dell'immobile e all'eventuale redazione di una
diagnosi energetica, per l'individuazione degli interventi di
riqualificazione energetica che risultano economicamente convenienti.
Queste operazioni comprendono:
- il reperimento dei dati di ingresso, relativamente alle
caratteristiche climatiche della località, alle caratteristiche
dell'utenza, all'uso energetico dell'immobile e alle specifiche
caratteristiche dell'edificio e degli impianti, avvalendosi, ove
disponibile dell'attestato di qualificazione energetica;
- l'individuazione del modello di calcolo, procedura e metodo, e la
determinazione della prestazione energetica secondo i metodi di calcolo
indicati ai precedenti capitoli, relativamente a tutti gli usi energetici
pertinenti per l'edificio, espressi in base agli indici di prestazione
energetica totale e parziali;
- l'individuazione delle opportunità di intervento per il miglioramento
della prestazione energetica in relazione alle soluzioni tecniche
proponibili, ai rapporti costi-benefici e ai tempi di ritorno degli
investimenti necessari a realizzarle.
- la classificazione dell'edificio in funzione degli indici di
prestazione energetica e il suo confronto con i limiti di legge e le
potenzialità di miglioramento in relazione agli interventi di
riqualificazione individuati;
- il rilascio dell'attestato di prestazione energetica.
La novità più rilevante rispetto alle precedenti linee guida sta nell'avere
messo nero su bianco l'obbligo di sopralluogo.
Ciò premesso, è interessante comprendere il regime sanzionatorio della
materia, nella speranza che gli uffici preposti al controllo, compiano
correttamente il loro lavoro evitando la mercificazione e svalutazione
dell'attestato che nella maggior parte dei casi è divenuto solo un "pezzo
di carta" da allegare all'atto di compravendita o di locazione.
Il regime sanzionatorio
Il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica
senza rispettare gli schemi e le modalità stabilite dalla normativa, o un
attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri
e delle metodologie è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a
700 euro e non superiore a 4200 euro. L'ente locale e la regione o la
provincia autonoma, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze,
danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti
disciplinari conseguenti.
Il direttore dei lavori che omette di presentare al comune
l'asseverazione di conformità delle opere e l'attestato di qualificazione
energetica prima del rilascio del certificato di agibilità, è punito con la sanzione
amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. Il
comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al
collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione
energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni
importanti, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione
amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro.
In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione
energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, il proprietario
è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non
superiore a 18000 euro.
In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione
energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di
locazione, il proprietario è punito con la sanzione
amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro.
In caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici
nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, il responsabile
dell'annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a
500 euro e non superiore a 3000 euro.
(fonte:lavoripubblici.it)