OFFERTA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

domenica 15 gennaio 2012

PER EVITARE SPIACEVOLI SANZIONI, IN UN PERIODO DI GRANDE PRECARIETA'....NON SOLO ECONOMICA...

Nella Regione Lombardia a decorrere dal 01/01/2012 diventa obbligatorio dichiarare la classe energetica e le prestazioni energetiche delle singole porzioni di edificio e degli interi edifici oggetto di annunci economici per la vendita o la locazione di immobili.
La Regione Lombardia ha inviato una nota informativa a tutti i Sindaci dei Comuni Lombardi, con lo scopo di fornire chiarimenti in merito al controllo ed all’irrogazione delle sanzioni in materia annunci commerciali per la vendita o la locazione di edifici.

Al fine di evitare spiacevoli sanzioni consiglio quindi, di contattare al più presto un certificatore energetico (magari il sottoscritto i miei riferimenti li trovate nel blog in alto a destra).


Di seguito pubblichiamo il testo integrale della nota:


Ai Signori Sindaci
dei Comuni della Lombardia
nota via e-mail
Oggetto:   competenze  dei  comuni  in  merito  al  controllo  e  all’irrogazione  delle  sanzioni  in materia di certificazione energetica degli edifici ed annunci commerciali per la loro 
vendita o locazione.
Con deliberazione della Giunta regionale n. IX/2555 del 24.11.2011, sono state approvate le disposizioni  per  rendere  operativo  l’obbligo  (previsto  dall’art.9  della  l.r.  24/2006,  come modificato  dalla  l.r.  3/2011)  di  dichiarare  la  classe  energetica  e  l’indice  di  prestazione energetica  relativi  alla  climatizzazione  invernale  o  al  riscaldamento  della  singola  unità immobiliare  o  dell’intero  edificio  in  tutti  gli  annunci  commerciali  finalizzati  alla  relativa vendita o locazione.
La violazione al suddetto obbligo è disciplinata dall’art.27, comma 1 quater, della l.r. 24/2006 e s.m.i. e prevede una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro. L’accertamento e la contestazione  della  violazione,  nonché  l’irrogazione  e  l’introito  della  relativa  sanzione competono al Comune in cui è situato l’edificio o l’unità immobiliare oggetto di violazione.
Come  previsto  dal  punto  5  della  dgr  IX/2555,  l’Organismo  Regionale  di  Accreditamento, identificato con dgr VIII/5018 e s.m.i. nella società regionale Cestec Spa, è tenuto a verificare periodicamente  il  rispetto  degli  obblighi di  cui  ai  punti  da  1  a  3  e  le  conseguenti  misure adottate dai comuni competenti.
Le risultanze di tale verifica devono essere trasmesse alla Regione Lombardia con periodicità annuale.
Nel   trasmettere   in   allegato   la   citata   dgr   IX/2555,   si   raccomanda   di   provvedere   ad individuare,   all’interno   dei   propri   uffici,   i   soggetti   a   cui   competono   l’emissione   dei provvedimenti  previsti  in  materia  di  illeciti  amministrativi  dalla  l.  689/91  nonché  dalla  l.r. 90/83.
Al  fine  di  assicurare  una  puntuale  applicazione  della  normativa  in  questione  su  tutto  il territorio regionale, si fa presente che:
  • la  violazione  dell’obbligo  sussiste  qualora  il  contratto/ordinativo,  ecc.  per  disporre  la pubblicazione  dell’annuncio  (in  una  qualsiasi  delle  modalità  indicate  nella  dgr  IX/2555) sia stato effettuato a partire dall’1.1.2012, mentre l’eventuale pubblicazione di annunci “pattuiti” prima di tale data  non sarà soggetta a sanzioni, fino a conclusione di quanto previsto   nel   contratto   originario.   Non   sono   ammesse   proroghe   o   rinnovi   per   la prosecuzione  dei  suddetti  annunci  stipulati  dall’1.1.2012  senza  includere  anche  i  dati relativi alle prestazioni energetiche  degli edifici o delle unità abitative in questione;
  • in conseguenza a quanto sopra precisato, l’annuncio commerciale, pubblicato dopo il 1° gennaio 2012, che costituisce il rilancio di un annuncio convenuto prima di tale data, non sarà  soggetto  a  sanzione.  In  primo  luogo,  quindi,  occorre  verificare  se  l’annuncio scaturisce  direttamente  da  una  richiesta  di  pubblicazione  o  se  è  stato  ripreso  da  altre pubblicazioni  antecedenti;  in  quest’ultimo  caso,  occorre  percorrere  a  ritroso  la  catena delle responsabilità editoriali connesse alle varie testate, in modo da verificare se la data in  cui  è  stato  convenuto  il  “contratto  originario”  è  antecedente  al  1°  gennaio  2012. Qualora non lo sia, il Comune dovrà provvedere ad contestare la violazione in parola;
  • con  riferimento  ai  cartelli  vendesi  /  affittasi,  il titolare dell’annuncio  che  ha  disposto  la loro affissione prima dell’1.1.2012, al fine di non incorrere nella sanzione  prevista dalla l.r.  24/2006,  deve   trasmettere  un’auto  dichiarazione  ex  art.47  del  dpr  445/2000 al comune  in  cui  è  situato  l’immobile,  indicando  il  numero e il luogo satto  in  cui  sono affissi  i  cartelli  in  questione.  Tale  autodichiarazione  deve  essere  trasmessa  entro  il 31.12.2011 con  raccomandata  A/R  o  posta  certificata  e  copia  della  stessa  deve  essere conservata dallo stesso titolare dell’annuncio.
  • per  quanto  l’Attestato  di  Certificazione  Energetica  (ACE),  debba essere  predisposto a cura  del  proprietario  dell’immobile,  la  violazione  dell’obbligo  relativo  al  mancato inserimento dei dati relativi al suddetto attestato negli annunci commerciali deve essere contestato al titolare degli annunci medesimi, a prescindere dal fatto che tale titolare sia lo stesso proprietario o un altro soggetto;
  • l’obbligo  riguarda  gli  annunci  commerciali  finalizzati  alla  vendita  o  alla  locazione  di singole unità immobiliari o di interi edifici ubicati sul territorio regionale; pertanto, non incorrono  in  alcuna  violazione  gli  annunci  relativi  ad  edifici  ubicati  al  di  fuori  del territorio  di  competenza  della  Regione  Lombardia. Viceversa,  la  violazione relativa ad annunci  pubblicati  in  comuni  diversi  da  quello  in  cui  è  situato  l’immobile  oggetto  di annuncio, è perseguibile solo da quest’ultimo comune
Vi  comunichiamo  inoltre,  che  con  deliberazione  IX/2555  è  stabilito  che  gli  enti  pubblici possono  avvalersi  di  dipendenti  interni  accreditati  come  certificatori  energetici  per  la certificazione degli edifici di loro proprietà.
Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si coglie l’occasione per porgere i più cordiali  saluti.
Il Dirigente dell’U.O Energia e
Reti Tecnologiche
Mauro Fasano

lunedì 2 gennaio 2012

FINALMENTE DELLE REGOLE......MA CHI LE RISPETTA ?

In molti si chiedono quanto può o deve costare una Certificazione Energetica.

Uno degli aspetti più dibattuti in rete è sicuramente la qualità con la quale le certificazioni vengono redatte, qualità direttamente correlata oltre che alle capacità professionali anche alle tariffe (parcelle) applicate dai certificatori per il loro operato.
Pubblicità di Certificazioni offerte a prezzi stracciati, coupon per l'acquisto di Certificazioni a prezzi irrisori devono insospettire l'utente: come può un professionista serio garantire una prestazione professionale di qualità se non si fa pagare il giusto compenso?
Il proprietario di un immobile come può fidarsi di una offerta che punta esclusivamente sul prezzo e non sulla qualità della prestazione professionale?
Il proprietario di un immobile come può fidarsi di un Tecnico che ha il solo scopo di accaparrarsi il maggior numero possibile di Certificazioni?
A chi può servire una certificazione palesemente non coerente con le caratteristiche dell'edificio?
Quindi, a chi ci chiede quanto può costare una certificazione energetica, rispondiamo dipende :
dipende dal tipo di immobile, dalle sue dimensioni, dalle tipologie di impianti installati e da quanto il certificatore dovrà lavorare per acquisire tutti gli elementi indispensabili e per eseguire tutti i calcoli che porteranno alla determinazione della classe energetica e dell'indice di prestazione energetica dell'immobile.

Finalmente a partire dal 1 gennaio 2012, alcuni atteggiamenti scorretti e poco professionali non saranno più consentiti.
Su tutto il territorio della Regione Lombardia a partire dal giorno 1 gennaio 2012 entrerà in vigore il nuovo regolamento al quale i Tecnici Certificatori si devono adeguare.
Ecco i principali punti di interesse:
I. Codice di comportamento del Soggetto certificatore
I.i. Principi generali
1. Le norme contenute nel codice di comportamento del Soggetto certificatore (di seguito “Codice”) si applicano a tutti i professionisti accreditati o iscritti all’elenco dei soggetti certificatori di Regione Lombardia.
2. Nell’esercizio della sua funzione il Soggetto certificatore assicura che l’Attestato di Certificazione Energetica (di seguito ACE) venga redatto nel rispetto di quanto sancito dalla Legge Regionale n. 24 del 11 Dicembre 2006 e dalla Deliberazione di Giunta Regionale del 26 giugno 2007, n. VIII/5018 e s.m.i..
3. Il Soggetto certificatore si impegna ad esercitare la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza, nel rispetto delle leggi, del Codice e più in generale delle presenti Condizioni d’uso.
I.ii. Rapporti con gli altri soggetti certificatori
1. È vietata ogni condotta volta all’accaparramento della clientela da parte del Soggetto certificatore con modi non conformi alla correttezza e al decoro, ivi compresa la pubblicizzazione di compensi non proporzionali all’attività da svolgere.
2. Costituisce violazione delle presenti Condizioni d’uso e del Codice, il comportamento di un Soggetto certificatore che agevoli, o, in qualsiasi altro modo diretto e/o indiretto, renda possibile ad altri soggetti non abilitati o sospesi, l’esercizio abusivo dell’attività di certificatore energetico e/o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici.
3. Ogni Soggetto certificatore deve improntare i suoi rapporti professionali con i colleghi alla massima lealtà, correttezza e buona fede allo scopo di affermare una comune cultura e identità professionale.
I.iii. Rapporti con il committente
4. Il Soggetto certificatore non può richiedere compensi manifestamente sproporzionati all’attività svolta. Si ricorda che costituisce illecito la violazione dell’art. 2233 c.c., secondo comma, in base al quale “in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione”.
Ci auguriamo che il rispetto di queste norme porti maggiori garanzie per i proprietari degli immobili e un compenso equo ai Certificatori.