OFFERTA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

giovedì 20 febbraio 2014

CON LA LEGGE "DESTINAZIONE ITALIA" ECCO COSA CAMBIA...

E' legge il programma Destinazione Italia. Dopo l’ok delle Commissioni Industria e Finanze del Senato, che hanno convalidato senza modifiche tutte le decisioni della Camera, l'Aula ha approvato il ddl con 121 voti favorevoli e 91 contrari. Questi, in sintesi, alcuni punti della legge:
Requisiti dei certificatori energetici degli edifici
Con una serie di modifiche al Dpr 75/2013, Regolamento sui requisiti professionali dei certificatori energetici degli edifici, aumentano le lauree e i diplomi con cui si può esercitare la professione di certificatore energetico senza frequentare alcun corso di formazione.Chi non possiede i requisiti per diventare certificatore energetico, dovrà invece frequentare un corso della durata minima di 80 ore.
APE nei contratti di compravendita e affitto
Le compravendite e gli affitti conclusi senza allegare l’APE, Attestato di prestazione energetica, sono validi ma, se l’attestato non viene consegnato entro 45 giorni, sono puniti con multe dai 3 mila ai 18 mila euro. Nelle locazioni di singole unità immobiliari, la multa oscilla tra i mille e i 4 mila euro. Se il contratto ha una durata fino a tre anni, la sanzione è ridotta della metà.
La sanzione deve essere pagata da entrambe le parti in solido e in parti uguali. Il pagamento della multa non fa venire meno l’obbligo di presentare l’attestato. Tutti gli accertamenti delle violazioni sono condotti dalla Guardia di Finanza o dall'Agenzia delle Entrate. Nei contratti di trasferimento degli immobili a titolo gratuito, dove chi riceve l'immobile non deve nè può effettuare una valutazione, non c’è nessun obbligo di allegare l’APE al contratto.
Rilascio dell’Ape
In fase di redazione e rilascio dell’Ape si deve tenere conto anche del raffrescamento derivante dalle schermature solari mobili, a condizione che la loro prestazione energetica sia di classe 2, come definita nella norma europea EN 14501:2006, o superiore.
Incentivi alle energie rinnovabili
Gli incentivi alle fonti rinnovabili saranno rimodulati per pesare meno sulle bollette elettriche. Gli operatori potranno continuare a usufruirne per il periodo residuo oppure scegliere un incentivo più basso, ma prolungato di sette anni. Chi decide di non avvalersi della rimodulazione non potrà avvalersi di altre agevolazioni per dieci anni dalla fine del periodo di incentivazione. Questo limite non vale invece per gli impianti in cui il periodo di incentivazione termina il 31 dicembre 2014.
Manutenzione degli impianti termici
Le imprese individuali potranno continuare ad occuparsi della manutenzione degli impianti termici. Viene così risolto l’equivoco contenuto nella definizione di “terzo responsabile” contenuta nel DM 22 novembre 2012. In base alla formulazione iniziale si stava infatti creando una situazione discriminatoria ai danni di molte imprese che, a causa della loro forma giuridica, si stavano vedendo revocare i contratti per la manutenzione degli impianti stipulati con i condomini.




lunedì 10 febbraio 2014

DUBBI SULLA CLASSE ENERGETICA DEL TUO IMMOBILE ?

Hai acquistato casa in Lombardia e dopo qualche tempo ti accorgi che i consumi energetici effettivi non combaciano con la classe energetica dichiarata ?
Prima di dubitare del certificatore energetico e del costruttore può essere molto utile fare alcune riflessioni. Dobbiamo infatti tenere conto che la procedura di calcolo per le certificazioni energetiche è un metodo che deve semplificare numerose variabili che incidono sui consumi energetici dell’edificio e che riguardano:
- come è costruito l’involucro edilizio;
- come è fatto l’impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria;
- le condizioni climatiche esterne;
- in che modo l’edificio e il suo impianto vengono utilizzati dall’utente.
I dati relativi a involucro edilizio e impianto termico sono di fatto oggettivi, come anche le condizioni climatiche medie del Comune in cui è ubicato l’edificio. Molto più variabili sono invece le modalità di utilizzo dell’edificio da parte dell’utente. Per rendere le certificazioni energetiche di diversi edifici paragonabili fra loro, la procedura di calcolo prevede di considerare condizioni di utilizzo delle abitazioni standard: riscaldamento acceso costantemente per 6 mesi all’anno con temperatura interna impostata a 20°C, un numero determinato di ricambi d’aria orari, ecc.
Se la stagione invernale è stata particolarmente più fredda della media, i consumi reali supereranno certamente quelli calcolati dal certificatore energetico. Lo stesso può avvenire se in casa viene impostata una temperatura più alta di 20°C, se si ha l’abitudine di cambiare aria con maggiore frequenza rispetto a quanto previsto dalla procedura di calcolo o se i vicini di casa tengono spento il riscaldamento per lunghi periodi, ecc.
Le modalità di utilizzo dell’edificio incidono parecchio sui consumi energetici. Pertanto, prima di giungere a conclusioni affrettate quando si confronta una certificazione energetica con i consumi reali, è sempre bene valutare in via preliminare se stiamo usando l’edificio e il suo impianto nelle condizioni standard della procedura di calcolo. Nella maggior parte dei casi le differenze tra i valori calcolati e quelli reali trovano così una spiegazione.

Verifica della classe energetica di un immobile
Esistono però dei casi in cui, anche utilizzando l’edificio e il suo impianto in modalità standard, si notano effettivamente incongruenze non giustificabili, tali da portare a comprensibili contestazioni con chi ci ha venduto la casa. Come possiamo capire se il calcolo eseguito per la certificazione energetica della casa che abbiamo acquistato è corretto? Ci sono due possibilità.
Come prima opzione si potrebbe provare a chiedere un controllo ufficiale. Esiste poi in alternativa un approccio più morbido e probabilmente più veloce, che però rende necessario rivolgerci ad un tecnico abilitato alla redazione di certificazioni energetiche in Regione Lombardia ed iscritto all’elenco regionale dei certificatori.
Sul sito di Finlombarda, la finanziaria per lo sviluppo della Lombardia che gestisce il Catasto Energetico Regionale, ogni certificatore, accedendo alla propria area riservata, può chiedere al Catasto Energetico Regionale il file di calcolo di certificazioni energetiche redatte da altri certificatori. Ciò può avvenire solo se il certificatore è munito di apposita delega firmata dal proprietario dell’immobile.
Firmando la delega al certificatore di nostra fiducia, questi potrà ottenere dal Catasto Energetico Regionale il file di calcolo relativo alla nostra abitazione e avrà così a disposizione tutti gli elementi per capire se nella certificazione energetica dell’immobile c’è qualcosa che non va.
Gli esiti dell’analisi possono essere due. Il primo è che le informazioni e i valori inseriti per il calcolo non corrispondano alla realtà dell’edificio e che quindi la classe energetica effettiva sia diversa da quella dichiarata. In questo caso potremo valutare se contestare il lavoro del certificatore.
Se invece i calcoli sembrano essere corretti e l’immobile continua comunque a consumare molto più di quanto dichiarato anche in condizioni di utilizzo standard, è lecito che sorgano dubbi sulla costruzione dell’edificio ed in particolare sulle sue parti non visibili: i ponti termici sono stati curati in maniera adeguata dall’impresa che ha eseguito i lavori? I valori di trasmittanza del cappotto termico o dei serramenti sono effettivamente quelli dichiarati? Le domande potrebbero essere infinite e probabilmente molto difficile risalire ai difetti costruttivi non visibili che rendono i calcoli non veritieri. In questo caso sta al proprietario dell’immobile decidere se andare a fondo nella questione, anche in ambito giudiziario.