OFFERTA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

lunedì 2 gennaio 2012

FINALMENTE DELLE REGOLE......MA CHI LE RISPETTA ?

In molti si chiedono quanto può o deve costare una Certificazione Energetica.

Uno degli aspetti più dibattuti in rete è sicuramente la qualità con la quale le certificazioni vengono redatte, qualità direttamente correlata oltre che alle capacità professionali anche alle tariffe (parcelle) applicate dai certificatori per il loro operato.
Pubblicità di Certificazioni offerte a prezzi stracciati, coupon per l'acquisto di Certificazioni a prezzi irrisori devono insospettire l'utente: come può un professionista serio garantire una prestazione professionale di qualità se non si fa pagare il giusto compenso?
Il proprietario di un immobile come può fidarsi di una offerta che punta esclusivamente sul prezzo e non sulla qualità della prestazione professionale?
Il proprietario di un immobile come può fidarsi di un Tecnico che ha il solo scopo di accaparrarsi il maggior numero possibile di Certificazioni?
A chi può servire una certificazione palesemente non coerente con le caratteristiche dell'edificio?
Quindi, a chi ci chiede quanto può costare una certificazione energetica, rispondiamo dipende :
dipende dal tipo di immobile, dalle sue dimensioni, dalle tipologie di impianti installati e da quanto il certificatore dovrà lavorare per acquisire tutti gli elementi indispensabili e per eseguire tutti i calcoli che porteranno alla determinazione della classe energetica e dell'indice di prestazione energetica dell'immobile.

Finalmente a partire dal 1 gennaio 2012, alcuni atteggiamenti scorretti e poco professionali non saranno più consentiti.
Su tutto il territorio della Regione Lombardia a partire dal giorno 1 gennaio 2012 entrerà in vigore il nuovo regolamento al quale i Tecnici Certificatori si devono adeguare.
Ecco i principali punti di interesse:
I. Codice di comportamento del Soggetto certificatore
I.i. Principi generali
1. Le norme contenute nel codice di comportamento del Soggetto certificatore (di seguito “Codice”) si applicano a tutti i professionisti accreditati o iscritti all’elenco dei soggetti certificatori di Regione Lombardia.
2. Nell’esercizio della sua funzione il Soggetto certificatore assicura che l’Attestato di Certificazione Energetica (di seguito ACE) venga redatto nel rispetto di quanto sancito dalla Legge Regionale n. 24 del 11 Dicembre 2006 e dalla Deliberazione di Giunta Regionale del 26 giugno 2007, n. VIII/5018 e s.m.i..
3. Il Soggetto certificatore si impegna ad esercitare la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza, nel rispetto delle leggi, del Codice e più in generale delle presenti Condizioni d’uso.
I.ii. Rapporti con gli altri soggetti certificatori
1. È vietata ogni condotta volta all’accaparramento della clientela da parte del Soggetto certificatore con modi non conformi alla correttezza e al decoro, ivi compresa la pubblicizzazione di compensi non proporzionali all’attività da svolgere.
2. Costituisce violazione delle presenti Condizioni d’uso e del Codice, il comportamento di un Soggetto certificatore che agevoli, o, in qualsiasi altro modo diretto e/o indiretto, renda possibile ad altri soggetti non abilitati o sospesi, l’esercizio abusivo dell’attività di certificatore energetico e/o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici.
3. Ogni Soggetto certificatore deve improntare i suoi rapporti professionali con i colleghi alla massima lealtà, correttezza e buona fede allo scopo di affermare una comune cultura e identità professionale.
I.iii. Rapporti con il committente
4. Il Soggetto certificatore non può richiedere compensi manifestamente sproporzionati all’attività svolta. Si ricorda che costituisce illecito la violazione dell’art. 2233 c.c., secondo comma, in base al quale “in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione”.
Ci auguriamo che il rispetto di queste norme porti maggiori garanzie per i proprietari degli immobili e un compenso equo ai Certificatori.

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