L’Attestato di Prestazione Energetica degli edifici, il c.d. APE,
vale dieci anni a condizione che gli impianti termici a servizio del
fabbricato o dell’unità immobiliare “certificato” siano correttamente
revisionati e in regola con i controlli periodici previsti dalla legge.
Si tratta di un elemento molto importante e una novità introdotta dalla conversione in legge del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63.
In particolare, l’art. 6 del decreto sostituisce integralmente la parte
del decreto legislativo 192/2013 relativa alla disciplina del rilascio e
dell’affissione dell’APE e il “nuovo” art. 6 del d.lgs. 192/2005
sancisce precisamente:
5. L’attestato di prestazione energetica […] ha una validità
temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è
aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che
modifichi la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare. La
validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni
per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi
tecnici dell’edificio, in particolare per gli impianti termici,
comprese le eventuali necessità di adeguamento […] Nel caso di mancato
rispetto di dette disposizioni, l’attestato di prestazione energetica
decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la
prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo
di efficienza energetica.
In sostanza, quindi, la validità dell’Attestato di
Prestazione Energetica di un’unità immobiliare o di un edificio è legata
a doppio filo alla regolare attività di manutenzione degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda sanitaria e di raffrescamento (i c.d. sistemi tecnici).
Ricordiamo che le nuove regole per il controllo, la revisione e la manutenzione degli impianti
sono in vigore da luglio 2013 che ha, tra l’altro, modificato anche il
calendario con cui eseguire i controlli e di cui abbiamo dato notizia
nel post Controlli sugli impianti termici, ecco il calendario per tipologia.
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