Come spiega la circolare n.
31/E/2014 dell'Agenzia delle Entrate, l’art. 34 del decreto
legislativo n. 175/2014 sulle semplificazioni fiscali modifica
l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
individuando nel Ministero dello sviluppo economico l’Amministrazione
competente all’irrogazione delle sanzioni di cui alla legge 24
novembre 1981, n. 689, nei casi di violazioni relative alle
disposizioni in materia di attestato di prestazione energetica
(A.P.E.) degli edifici.
Il pagamento della sanzione non esenta
comunque dall’obbligo di presentare l’attestato, in caso di
omessa dichiarazione o allegazione dello stesso, al Mise.
INTESE AGENZIA ENTRATE-MISE.
L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese con il
Ministero dello sviluppo economico, individuerà, nel quadro delle
informazioni disponibili, acquisite con la registrazione nel sistema
informativo dei contratti di cui al comma 3 dell’art. 6 citato,
quelle considerate rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio e
le trasmetterà, in via telematica, al Ministero dello sviluppo
economico per l’accertamento e la contestazione della violazione.
(fonte:casaeclima.com)
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