
Il pagamento della sanzione non esenta
comunque dall’obbligo di presentare l’attestato, in caso di
omessa dichiarazione o allegazione dello stesso, al Mise.
INTESE AGENZIA ENTRATE-MISE.
L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese con il
Ministero dello sviluppo economico, individuerà, nel quadro delle
informazioni disponibili, acquisite con la registrazione nel sistema
informativo dei contratti di cui al comma 3 dell’art. 6 citato,
quelle considerate rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio e
le trasmetterà, in via telematica, al Ministero dello sviluppo
economico per l’accertamento e la contestazione della violazione.
(fonte:casaeclima.com)
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