E' ormai pronto, dopo l'intesa espressa dalla
Conferenza unificata, il decreto interministeriale (Ministeri dello Sviluppo
Economico, dell'Ambiente e delle Infrastrutture) che riscriverà totalmente l'Attestato
di Prestazione Energetica (APE) con nuovi metodi di calcolo per la
misurazione delle prestazioni energetiche e per la compilazione della
certificazione energetica.
Il nuovo decreto che verrà pubblicato in Gazzetta nei
prossimi giorni definisce le modalità di applicazione della metodologia di
calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, ivi incluso l'utilizzo
delle fonti rinnovabili nonché le prescrizioni ed i requisiti minimi in materia
di prestazioni energetiche degli edifici e unità immobiliari, nel rispetto dei
criteri generali di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 19
agosto 2015, n. 192.
Dopo norme l'aggiornamento di ottobre 2014 delle norme
UNI TS 11300 parte 1 e 2 (leggi articolo), dall'1 luglio 2015 cambierà
tutto (di nuovo). Era attesa, infatti, da tempo la definizione del decreto
attuativo dell'articolo 5 del decreto legge 4 giugno 2013 n. 63 (c.d. decreto
del Fare) convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, che ha
aggiornato il DLgs n. 192/2005, in recepimento della direttiva edifici a
energia quasi zero (2010/31/Ue). Decreto attuativo che sarà discusso nella conferenza
unificata del 28 gennaio 2015 e che riscriverà totalmente l'attestato di
prestazione energetica con nuovi metodi di calcolo per la misurazione delle
prestazioni energetiche e per la compilazione della certificazione energetica.
Il provvedimento definisce le norme tecniche da
utilizzare come riferimento per il calcolo della prestazione energetica degli
edifici e i requisiti da rispettare nel caso di nuove costruzioni,
ristrutturazioni importanti e riqualificazioni energetiche.
In particolare, il decreto interministeriale
(Ministeri dello Sviluppo Economico, dell'Ambiente e delle Infrastrutture)
prevede il recepimento dei seguenti punti chiave della direttiva 2010/31/UE:
- adeguamento della metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici;
- fissazione dei requisiti minimi di prestazione energetica (per edifici o unità immobiliari sia pubblici che privati, di nuova costruzioni o sottoposti a ristrutturazione) che consentano il conseguimento di livelli ottimali in funzione dei costi (tali requisiti sono aggiornati almeno ogni 5 anni);
- definizione di "edificio a energia quasi zero" e prescrizioni ad esso relative: entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere a energia quasi zero. Gli edifici di nuova costruzione occupati dalle Amministrazioni Pubbliche e di proprietà di quest'ultime dovranno rispettare gli stessi criteri dal 31 dicembre 2018.
Nonostante le nuove metodologie si applichino solo alle Regioni e alle
Province autonome che non hanno ancora adottato provvedimenti di recepimento
della direttiva 2010/31/UE, al fine di promuovere l'applicazione omogenea su
tutto il territorio nazionale, è indicato che le Regioni le Province autonome e
il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) collaborino per la definizione e
l'aggiornamento:
- delle metodologie di calcolo;
- dei requisiti minimi di edifici e impianti;
- dei sistemi di classificazione energetica degli edifici;
- del Piano d'azione destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero;
- dell'azione di monitoraggio, analisi, valutazione e adeguamento della normativa energetica nazionale e regionale.
Entrando nel dettaglio, il decreto è composto da 9 articoli e 2 allegati
(di cui uno con due appendici):
- art. 1 - Ambito di intervento e finalità
- art. 2 - Definizioni
- art. 3 - Criteri e metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici
- art. 4 - Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici
- art. 5 - Criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti
- art. 6 - Funzioni delle Regioni e delle Province autonome
- art. 7 - Strumenti di calcolo
- art. 8 - Abrogazioni e disposizioni finali
- art. 9 - Entrata in vigore
- Allegato 1 - Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici
- Appendice A all'Allegato 1 - Descrizione dell'edificio di riferimento e parametri di verifica
- Appendice B all'Allegato 1 - Requisiti specifici per gli edifici esistenti soggetti a riqualificazione energetica
- Allegato 2 - Norme tecniche di riferimento per il calcolo della prestazione energetica degli edifici
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