Novità in materia di certificazione energetica
Si esclude l’obbligo di allegazione dell’APE per i provvedimenti giudiziali
portanti trasferimenti immobiliari conseguenti a procedure esecutive
individuali o concorsuali.
L’installazione dei dispositivi per la termoregolazione e la
contabilizzazione del calore, che non avvenga nell’ambito di un più
complesso intervento di ristrutturazione dell’impianto termico o di
riqualificazione energetica, è assimilata a un intervento che non determina la
modifica delle prestazioni energetiche e, quindi, non comporta né la decadenza
dell’idoneità dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE), qualora
sia stato precedentemente emesso, né la sua redazione ex novo.
Modificata la dichiarazione di conformità del certificatore che con la
nuova formulazione funge da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
con il quale il professionista dichiara che la copia cartacea è conforme al
file depositato nel Catasto Energetico Edifici Regionale.
Il libretto di impianto deve essere obbligatoriamente allegato
all'Attestato di Prestazione Energetica consegnato all'acquirente o locatario
prima della stipula del contratto e non necessariamente unito all'APE allegato
al contratto medesimo, in sede di stipulazione, come segnalato dal documento
approvato il 18/09/2015 dal Consiglio Nazionale del Notariato, Area Scientifica
– Studi Pubblicistici.
Efficienza energetica degli edifici
La D.G.R. 4362 del 20/11/2015 ha disposto di far slittare al primo gennaio
2017 le disposizioni per l’efficienza energetica degli edifici, approvate con
D.G.R. 3868 del 17/07/2015, relative ai requisiti prestazionali dei serramenti,
prevedendo che fino al 31/12/2016 i valori limite di trasmittanza termica
indicati per la sostituzione dei serramenti, in caso di riqualificazione
energetica, siano gli stessi di quelli previsti per accedere alla detrazione
fiscale prevista dalle norme statali (1,80 W/m2K anziché 1,40 W/m2K
in zona climatica E e 1,60 W/m2K anziché 1,00 W/m2K in
zona F).
Il certificatore è obbligato a indicare gli interventi migliorativi
nell’apposita sezione dell’APE, in caso siano presenti ciò costituisce un
inadempimento ed è oggetto di verifica in sede di controllo della conformità
dell’APE. Tale indicazione può essere omessa solo qualora il certificatore
dichiari, in caso di edifici di classe A3 e A4, che ulteriori interventi
migliorativi non sono convenienti in termini di costi-benefici; tale
dichiarazione va obbligatoriamente annotata nella sezione “Informazioni sul
miglioramento della prestazione energetica” dell’APE stesso.
Specificate le disposizioni vigenti in caso di ampliamento volumetrico, recupero sottotetti e nuovi volumi edilizi.
Specificate le disposizioni vigenti in caso di ampliamento volumetrico, recupero sottotetti e nuovi volumi edilizi.
Apparecchi di illuminazione: cosa cambia?
L’installazione di nuovi apparecchi di illuminazione deve rispettare
i requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari emanati ai sensi della
direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE. I nuovi apparecchi devono avere almeno le
stesse caratteristiche tecnico funzionali di quelli sostituiti e permettere il
rispetto dei requisiti normativi d’impianto previsti dalle norme UNI e CEI
vigenti. Le regole descritte nel punto 8.9 del D.D. n. 6480/2015, valgono anche
nel caso in cui tali apparecchi siano installati in un edificio di nuova
costruzione o soggetto a ristrutturazione importante di primo o di secondo
livello.
Installazione di pompe di calore
Il libretto di impianto deve essere obbligatoriamente allegato
all’Attestato di Prestazione Energetica.
Aggiornamenti specifici anche per la sostituzione del generatore di
calore, l’installazione di pompe di calore di potenza inferiore a 15 kW e
di impianti alimentati a biomassa.
Per esempio, ai fini del calcolo delle prestazioni energetiche
dell’edificio, qualora in un ambiente servito da impianto di riscaldamento
sia presente anche un impianto in pompa di calore reversibile tipo split,
quest’ultimo deve essere considerato ai fini del raffrescamento e può essere
trascurato ai fini del riscaldamento.
Energia rinnovabile e efficienza energetica
Per quanto riguarda le rinnovabili, qualora un edificio soggetto ai
requisiti degli “edifici ad energia quasi zero” sia allacciato a una
rete di teleriscaldamento che ne copra l’intero fabbisogno di calore per la climatizzazione
invernale e la fornitura di acqua calda sanitaria, non incorre negli
obblighi relativi alla copertura con fonti energetiche rinnovabili (FER)
dei fabbisogni di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria e
della somma dei fabbisogni per la climatizzazione invernale, estiva e l’acqua
calda sanitaria, ma resta soggetto all’obbligo di installazione di impianti
alimentati da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica. Sono
soggetti agli obblighi di integrazione delle FER gli “edifici sottoposti a
ristrutturazione rilevante” anche se non ricompresi nella definizione di
ristrutturazione importante di primo livello.
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