Si attendeva da alcune settimane,
già nei giorni precedenti erano circolate bozze sulle nuove misure per potenziare
l’efficienza energetica degli edifici in seguito al blocco dovuto all’emergenza
sanitaria. Il 14 maggio 2020 il Presidente del Consiglio ha annunciato il varo
del DECRETO RILANCIO, che contiene al suo interno importanti novità. Con il
decreto rilancio per gestire il post emergenza COVID 19 il governo mette in
campo il nuovo super ecobonus e sismabonus, con un recupero fiscale addirittura
del 110%
In attesa delle disposizioni
attuative di dettaglio, ecco i punti salienti. Attenzione: per essere
operativo, il provvedimento necessita di decreto attuativo da emanare entro 30
giorni della conversione in legge del decreto Rilancio.
Il superecobonus si applica per spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, e la detrazione sarà in 5 anni. Sono detraibili alcuni interventi specifici (interventi primari):
Il superecobonus si applica per spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, e la detrazione sarà in 5 anni. Sono detraibili alcuni interventi specifici (interventi primari):
- interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore o ibridi, o microcogenerazione
- interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione
A questi interventi primari si
possono aggiungere, con la stessa aliquota del 110%
- tutti gli altri interventi di efficientamento energetico già agevolati dall’ecobonus, nei limiti di spesa già vigenti per ciascun intervento e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi primari. Inoltre si aggiungono come interventi collegati gli impianti fotovoltaici, i sistemi relativi di accumulo, le ricariche dei veicoli elettrici
Chi potrà beneficiare del
SUPERECOBONUS?
- il superecobonus 110% si applica agli interventi effettuati dai condomini, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche , dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) : quindi solo ad interventi eseguiti dalle persone fisiche e non per le seconde case ( a meno che facciano parte di interventi condominiali)
Quali prestazioni devono raggiungere
gli interventi?
- il superecobonus al 110% sarà concesso a condizione che i lavori migliorino la prestazione dell’edificio di almeno due classi energetiche, oppure, se non possibile, che conseguano la classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’Attestato di Prestazione Energetica (APE). Su questo punto seguiranno delle specifiche modalità di invio della pratica
- in alternativa alla detrazione fiscale il contribuente potrà optare per la cessione del credito alle banche o agli altri intermediari finanziari e per lo sconto in fattura, cedendo il credito all’impresa.
La detrazione quindi ha delle
applicazioni differenziate, quindi mio consiglio, per orientarvi nella scelta
dell’intervento più adatto affidatevi a professionisti qualificati, che vi
possano seguire in tutta le fasi.
Nessun commento:
Posta un commento